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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 09910/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, quale giudice della riparazione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a delitti di corruzione propria (annullata in sede di riesame, per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza).

Trattasi dittati (di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen.) con riferimento ai quali l'instante è stato assolto per l'insussistenza dei fatti con sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile (in forza della dichiarata inammissibilità del relativo ricorso per cassazione).

2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono l'erronea applicazione di norme di legge (artt. 314 e 192 cod. proc. pen.) nonché vizio cumulativo di motivazione circa l'insussistenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave sinergici rispetto all'intervento dell'autorità.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto insussistente un addebito in termini di colpa grave in capo al richiedente, di tipo tanto extraprocedimentale quanto procedimentale, senza considerare il di lui comportamento (extraprocedimentale) invece emergente dalle intercettazioni di conversazioni da egli intrattenute e fondanti l'ordinanza applicativa della misura cautelare (intercettazioni il cui contenuto ritenuto rilevante è trasfuso nel ricorso).

3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni degli elementi probatori e segnatamente delle emergenze delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.2.

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01).

2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001).

2.2. Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata, nonché tra le successive: Sez. 4, n. 1859 del 16/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, Ricciardi, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata).

3. Orbene, con riferimento all'ordinanza impugnata che ha sussunto la fattispecie concreta nell'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ed escluso la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, il ricorrente pone a base della censura un'inversione logico-giuridica dei termini del corretto ragionamento che deve sottendere all'accertamento della condizione ostativa di cui all'art. 324 cod. proc. pen.

Si deduce difatti l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accertato l'insussistenza della causa ostativa senza considerare il comportamento (extraprocedimentale) del richiedente che invece emergerebbe, a detta del ricorrente, dalle intercettazioni di conversazioni fondanti l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

Deve difatti ribadirsi che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, qualora, come nella specie, il ricorso per cassazione da esso proposto sia dichiarato inammissibile, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (ex plurimis: Sez, 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, nel senso dell'annullamento con rinvio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, quale giudice della riparazione, ha accolto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l'ingiusta detenzione patita in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento a delitti di corruzione propria (annullata in sede di riesame, per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza). Trattasi dittati (di cui agli artt. 81, 319 e 321 cod. pen.) con riferimento ai quali l'instante è stato assolto per l'insussistenza dei fatti con sentenza confermata in appello e divenuta irrevocabile (in forza della dichiarata inammissibilità del relativo ricorso per cassazione). 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono l'erronea applicazione di norme di legge (artt. 314 e 192 cod. proc. pen.) nonché vizio cumulativo di motivazione circa l'insussistenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave sinergici rispetto all'intervento dell'autorità. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto insussistente un addebito in termini di colpa grave in capo al richiedente, di tipo tanto extraprocedimentale quanto procedimentale, senza considerare il di lui comportamento (extraprocedimentale) invece emergente dalle intercettazioni di conversazioni da egli intrattenute e fondanti l'ordinanza applicativa della misura cautelare (intercettazioni il cui contenuto ritenuto rilevante è trasfuso nel ricorso). 3. La Procura generale ha depositato conclusioni scritte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, al netto del tentativo di sostituire a quelle del giudice di merito proprie valutazioni degli elementi probatori e segnatamente delle emergenze delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, Kachouch, non massimata, nonché tra le successive: Sez. 4, n. 1859 del 16/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, Ricciardi, non massimata; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata). 3. Orbene, con riferimento all'ordinanza impugnata che ha sussunto la fattispecie concreta nell'ipotesi di ingiustizia c.d. sostanziale, di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., ed escluso la sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente sinergica rispetto all'intervento dell'autorità, il ricorrente pone a base della censura un'inversione logico-giuridica dei termini del corretto ragionamento che deve sottendere all'accertamento della condizione ostativa di cui all'art. 324 cod. proc. pen. Si deduce difatti l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accertato l'insussistenza della causa ostativa senza considerare il comportamento (extraprocedimentale) del richiedente che invece emergerebbe, a detta del ricorrente, dalle intercettazioni di conversazioni fondanti l'ordinanza applicativa della misura cautelare. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Deve difatti ribadirsi che nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il Ministero dell'Economia e delle Finanze dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, qualora, come nella specie, il ricorso per cassazione da esso proposto sia dichiarato inammissibile, salvo che ricorra un'ipotesi di inammissibilità incolpevole (ex plurimis: Sez, 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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