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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02822/2026

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8714/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Perugia, via XIV Settembre, n. 71, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: cessazione materia del contendere per revocazione sentenza impugnata- compensazione spese avverso la sentenza n. 102/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , La Corte di cassazione osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Gubbio nell’ambito di una attività di verifica fiscale eseguita ai sensi dell’art. 32 del d .P.R. 600/ 1973, l ’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n.

T3N011501336/2019 relativo all’anno d’imposta 2013 con cui recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF e delle relative Addizionali (Regionale e Comunale) emolumenti fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 33.840,00, percepiti dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta 2013 da un ente previdenziale avente sede nello Stato del Lussemburgo, nonché redditi da fabbricati fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 563,40 relativi almedesimo anno d’imposta 2013.

2. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso eccependo la violazione del principio del divieto della doppia imposizione e la non imponibilità dell’emolumento ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR; l’Agenzia delle Entrate si costituiva rilevando l’infondatezza dell’impugnazione; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso aderendo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3.Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell’Umbria e l’Agenzia si costituiva.L’appello veniva accolto con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spesedi lite.

4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

5. L’Agenzia delle Entrate n data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio atteso che la sentenza impugnata è stata revocata ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c..

Il contribuente in data 21/11/2025 ha depositato nota nella quale ha aderito alle richieste di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spesedi lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivol’Agenzia delle E ntrate , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e n um . 4, cod. proc. civ. , lamenta l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per non aver la Corte di Giustizia di secondo grado dell’Umbria tenuto conto della decisione della Corte di cassazione che con l’ordinanza richiamata in atti si era pronuncia sui medesimi fatti con riferimento a diversa annualità.

2. Con il secondomotivo l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.18 paragrafo 2 della legge n. 747/1982 di ratifica della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, nonché dell’art. 192, comma 1, del “Codice sulla [OSCURATO:PERSONA]” e dell’art. 165 TUIR.

3. In via preliminare deve rilevarsi che la ricorrente in data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando la sentenza n.274/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria con la quale la sentenza impugnata n. 102/2/2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, è stata oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.

Il contribuente con memoria del 21/11/2925 si è associato alla istanza di parte ricorrente.La pronuncia è passata in giudicato.

4. Ne consegue, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso originario, stante la cessata materia del contendere.

5. Le spese vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo limitata alle ipotesi ivi previste.

Inoltre, la ricorrente in quanto parte pubblica nulla deve ai fini del raddoppio del contributo in considerazione delle spese prenotate a debito.

La Corte, P.Q.M Dichiaracessata la materia del contendere.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8714/2024 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, elettivamente domicilia; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito p.e.c., avendo il contribuente eletto domicilio presso lo studio professionale in Perugia, via XIV Settembre, n. 71, come da procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: cessazione materia del contendere per revocazione sentenza impugnata- compensazione spese avverso la sentenza n. 102/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria, emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] , La Corte di cassazione osserva: [OSCURATO:PERSONA] 1.All’esito degli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza – Tenenza di Gubbio nell’ambito di una attività di verifica fiscale eseguita ai sensi dell’art. 32 del d .P.R. 600/ 1973, l ’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente l’avviso di accertamento n. T3N011501336/2019 relativo all’anno d’imposta 2013 con cui recuperava a tassazione ai fini dell’IRPEF e delle relative Addizionali (Regionale e Comunale) emolumenti fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 33.840,00, percepiti dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta 2013 da un ente previdenziale avente sede nello Stato del Lussemburgo, nonché redditi da fabbricati fiscalmente non dichiarati, di importo complessivo pari ad € 563,40 relativi almedesimo anno d’imposta 2013. 2. Avverso tale atto impositivo il contribuente proponeva ricorso eccependo la violazione del principio del divieto della doppia imposizione e la non imponibilità dell’emolumento ai sensi dell’art. 6 comma 2 TUIR; l’Agenzia delle Entrate si costituiva rilevando l’infondatezza dell’impugnazione; la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso aderendo, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3.Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell’Umbria e l’Agenzia si costituiva.L’appello veniva accolto con condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spesedi lite. 4. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Il contribuente si è costituito con controricorso. 5. L’Agenzia delle Entrate n data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio atteso che la sentenza impugnata è stata revocata ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c.. Il contribuente in data 21/11/2025 ha depositato nota nella quale ha aderito alle richieste di cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spesedi lite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivol’Agenzia delle E ntrate , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e n um . 4, cod. proc. civ. , lamenta l a violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., per non aver la Corte di Giustizia di secondo grado dell’Umbria tenuto conto della decisione della Corte di cassazione che con l’ordinanza richiamata in atti si era pronuncia sui medesimi fatti con riferimento a diversa annualità. 2. Con il secondomotivo l’Agenzia delle entrate, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art.18 paragrafo 2 della legge n. 747/1982 di ratifica della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo, per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, nonché dell’art. 192, comma 1, del “Codice sulla [OSCURATO:PERSONA]” e dell’art. 165 TUIR. 3. In via preliminare deve rilevarsi che la ricorrente in data 17/7/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando la sentenza n.274/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria con la quale la sentenza impugnata n. 102/2/2023, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla medesima Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, è stata oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 5 cod. proc. civ. Il contribuente con memoria del 21/11/2925 si è associato alla istanza di parte ricorrente.La pronuncia è passata in giudicato. 4. Ne consegue, la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso originario, stante la cessata materia del contendere. 5. Le spese vanno compensate, come concordemente richiesto dalle parti. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo limitata alle ipotesi ivi previste. Inoltre, la ricorrente in quanto parte pubblica nulla deve ai fini del raddoppio del contributo in considerazione delle spese prenotate a debito. La Corte, P.Q.M Dichiaracessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della in sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co
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