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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 15017/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 13/02/2023, con cui è stata disposta, per due anni, la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354.

Tale ordinanza, preliminarmente escludendo la necessità di acquisire agli atti tutti i provvedimenti richiamati dal DM citato, in quanto presenti in atti o facilmente reperibili, ha risposto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, individuando anche gli elementi attraverso i quali poter desumere il persistente pericolo di mantenimento dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA], con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa e per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a quattro motivi.

2.1. Con primo e secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza di temi - il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione, in merito al motivo di reclamo relativo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa che, come riproposto nel secondo motivo di ricorso, si sostanzia nella pretesa incostituzionalità dell'art. 41- bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 101, 102, 108, 111 e 117 Cost. (in relazione, quest'ultimo, agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 della CEDU) nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale.

2.2. Con il terzo motivo di gravame, si censura la mancata assunzione - da parte del giudicante - delle prove decisive richieste dal reclamante, essendo la decisione di rigetto basata su un'argomentazione meramente apparente.

2.3. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla permanenza dei presupposti che legittimano la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali.

3. Il ricorso, nel suo complesso, risulta inammissibile.

3.1. Con riguardo ai primi due motivi di gravame, è opportuno premettere che la questione, già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, è stata ritenuta manifestamente infondata, posto che l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale non sono misure assimilabili alle misure di prevenzione personali e che vengono adottate o prorogate - con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria - all'esito di un procedimento camerale partecipato (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792).

Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, non sussistendo, anche 2 i secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (v.

Corte cost. n. 190 del 2010) (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294).

Le motivazioni in parola, allora, possono ragionevolmente indicarsi quali manifestamente infondate, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità.

Ad ogni buon conto - ed al netto di quanto sopra detto - le indicate censure risultano, altresì, proposte per motivi non consentiti in questa sede, perché riproducono profili di doglianza già ampiamente e coerentemente vagliati dal giudicante e, al contempo, non appaiono idonee a scalfire l'argomentazione che si pone alla base del provvedimento.

Invero, come già sintetizzato al primo punto, il provvedimento del Tribunale, steso nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa, si sottrae alle non fondate critiche formulate dal ricorrente in quanto, pur sulla scorta dell'infondatezza della questione, ne ha comunque tenuto conto, compiendo il vaglio richiesto.

3.2. Anche il terzo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con il passaggio motivazionale specificamente inerente alla ritenuta irrilevanza dell'integrazione probatoria auspicata, non ne inficia la tenuta logica, finendo per prospettare insussistenti violazioni di legge, che in realtà sostanzialmente involgono profili di merito o pretesi vizi motivazionali, non proponibili in questa sede.

3.3. Medesima causa di inammissibilità è riscontrabile con riguardo al quarto ed ultimo motivo di critica.

Infatti, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2 -sexies Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez.

U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez, 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203).

Detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Triglia, Rv 260805).

Ad abundantiam, peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente (cfr. pp. 4-5), gli elementi, necessari e sufficienti (v. tra le altre, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla cui base è stata ritenuta la persistenza del pericolo che il condannato mantenga collegamenti con la consorteria criminale di provenienza, tenuto conto del ruolo di vertice assunto dal ricorrente, della perdurante attività del clan di riferimento ed in assenza di concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione, ad onta del tempo trascorso in attuazione del regime detentivo differenziato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [ANNA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto del Ministro della giustizia in data 13/02/2023, con cui è stata disposta, per due anni, la proroga del regime di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. Tale ordinanza, preliminarmente escludendo la necessità di acquisire agli atti tutti i provvedimenti richiamati dal DM citato, in quanto presenti in atti o facilmente reperibili, ha risposto alla questione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, individuando anche gli elementi attraverso i quali poter desumere il persistente pericolo di mantenimento dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA], con la consorteria mafiosa di riferimento, attualmente operativa e per la quale il condannato, con ruolo apicale, aveva commesso numerosi e gravi reati. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie doglianze a quattro motivi. 2.1. Con primo e secondo motivo - che possono essere trattati congiuntamente, per comunanza di temi - il ricorrente lamenta la totale assenza di motivazione, in merito al motivo di reclamo relativo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa che, come riproposto nel secondo motivo di ricorso, si sostanzia nella pretesa incostituzionalità dell'art. 41- bis Ord. pen., in relazione agli artt. 3, 13, 24, 25, 27, 101, 102, 108, 111 e 117 Cost. (in relazione, quest'ultimo, agli artt. 2, 3, 5, 6, 7 e 17 della CEDU) nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale. 2.2. Con il terzo motivo di gravame, si censura la mancata assunzione - da parte del giudicante - delle prove decisive richieste dal reclamante, essendo la decisione di rigetto basata su un'argomentazione meramente apparente. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla permanenza dei presupposti che legittimano la persistente capacità del condannato di tenere contatti con le organizzazioni criminali. 3. Il ricorso, nel suo complesso, risulta inammissibile. 3.1. Con riguardo ai primi due motivi di gravame, è opportuno premettere che la questione, già sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale, è stata ritenuta manifestamente infondata, posto che l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale non sono misure assimilabili alle misure di prevenzione personali e che vengono adottate o prorogate - con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria - all'esito di un procedimento camerale partecipato (Sez. 1, n. 29143 del 22/06/2020, Libri, Rv. 279792). Inoltre, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis ord. pen., in relazione agli artt. 117 Cost. e 3 CEDU, non sussistendo, anche 2 i secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l'adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l'allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l'esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l'esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e il controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte (v. Corte cost. n. 190 del 2010) (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 44149 del 19/04/2016, Sarcone, Rv. 268294). Le motivazioni in parola, allora, possono ragionevolmente indicarsi quali manifestamente infondate, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza, anche di legittimità. Ad ogni buon conto - ed al netto di quanto sopra detto - le indicate censure risultano, altresì, proposte per motivi non consentiti in questa sede, perché riproducono profili di doglianza già ampiamente e coerentemente vagliati dal giudicante e, al contempo, non appaiono idonee a scalfire l'argomentazione che si pone alla base del provvedimento. Invero, come già sintetizzato al primo punto, il provvedimento del Tribunale, steso nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa, si sottrae alle non fondate critiche formulate dal ricorrente in quanto, pur sulla scorta dell'infondatezza della questione, ne ha comunque tenuto conto, compiendo il vaglio richiesto. 3.2. Anche il terzo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto, oltre a non confrontarsi con il passaggio motivazionale specificamente inerente alla ritenuta irrilevanza dell'integrazione probatoria auspicata, non ne inficia la tenuta logica, finendo per prospettare insussistenti violazioni di legge, che in realtà sostanzialmente involgono profili di merito o pretesi vizi motivazionali, non proponibili in questa sede. 3.3. Medesima causa di inammissibilità è riscontrabile con riguardo al quarto ed ultimo motivo di critica. Infatti, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo, circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis comma 2 -sexies Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez, 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Detto limite al sindacato di legittimità, così regolamentato, comporta, altresì, l'impossibilità di rilevare l'omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti taluni argomenti o documenti prodotti dalla difesa, sempre che i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 6/05/2014, Triglia, Rv 260805). Ad abundantiam, peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha indicato, con motivazione adeguata e non apparente (cfr. pp. 4-5), gli elementi, necessari e sufficienti (v. tra le altre, Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508), sulla cui base è stata ritenuta la persistenza del pericolo che il condannato mantenga collegamenti con la consorteria criminale di provenienza, tenuto conto del ruolo di vertice assunto dal ricorrente, della perdurante attività del clan di riferimento ed in assenza di concreti elementi dimostrativi dello scioglimento del vincolo di affiliazione, ad onta del tempo trascorso in attuazione del regime detentivo differenziato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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