CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso lette le conclusioni del difensore degli imputati e udito lo stesso, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in via subordinata rigettarlo, con ogni provvedimento consequenziale; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il fatto per il quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati da rapina a furto, rideterminando la pena inflitta. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello d Bari, contestando l'operata riqualificazione: osserva come la persona offesa Talib fosse stata aggredita da entrambi gli imputati con calci e pugni quando, caduti per terra gli occhiali, aveva tentato di recuperarli, per cui era errata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva il delitto di rapina sulla base di una presunta mancanza della volontà di impossessarsi, attraverso la violenza, degli occhiali di Talib; al limite, la fattispecie si sarebbe potuta qualificare in rapina impropria anziché propria. 2. Il difensore degli imputati presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, in via subordinata rigettarlo, con ogni provvedimento consequenziale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è fondato. 2.1 Come da costante giurisprudenza di questa Corte, il delitto di rapina impropria è consumato quando l'avente diritto ha perduto il proprio controllo sulla cosa, e non è più in grado di recuperare la stessa autonomamente e l'agente, immediatamente dopo la sottrazione, adopera la violenza o la minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso del bene sottratto o per procurare, a sé o ad altri l'impunità; nel caso in esame la rapina deve essere ritenuta quindi consumata in quanto, come evidenziato dal Procuratore generale, in seguito ad una azione violenta esercitata nei confronti della persona offesa da parte degli t imputati, gusti ultimi si sono impossessati degli occhiali della vittima, per cui sussistono tuti gli elementi della rapina impropria. Errato è il ragionamento della Corte di appello nella parte in cui sostiene che gli imputati non intendevano trarre alcun profitto dall'impossessamento degli occhiali della vittima, in quanto il loro intento era soltanto quello di "schernire ulteriormente e pesantemente" la stessa: si deve infatti ribadire che "nel delitto di rapina, l'ingiusto profitto non deve necessariamente concretarsi in un'utilità materiale, potendo consistere anche in un vantaggio di natura morale o sentimentale che l'agente si riproponga di conseguire, sia pure in via mediata, dalla condotta di sottrazione ed impossessamento, con violenza o minaccia, della cosa mobile altrui" (Sez.2, n. 23177 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276104). Errata è anche la considerazione secondo cui "il relativo impossessamento ad opera degli imputati mediante mediante prelievo da terra si pone in una fase successiva all'esercizio della violenza fisica e quindi può apprezzarsi quale furto semplice del bene...." (pag.4 sentenza impugnata), posto che in tema di rapina, l'elemento psicologico specifico può essere integrato anche dal cosiddetto dolo concomitante o sopravvenuto, non essendo necessario che la violenza o la minaccia siano finalizzate all'impossessamento sin dal primo atto ([OSCURATO:PERSONA].2 n. 3116 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Paolicchi, Rv. 265644). La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio relativamente alla qualificazione giuridica del reato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari