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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02286/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13665-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante della Ditta [OSCURATO:PERSONA]' FERZET11, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 968/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13665 sez.

MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 13665/20 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, n. 968/19 dep. il 21/11/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento afferente al tributo PREU (prelievo erariale unico) anno 2011 e le relative sanzioni, ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

La CTR, pur condividendo la sentenza di prime cure quanto alla corretta valutazione attribuita dall'Ufficio alle dichiarazioni rese dai terzi e prodotte in giudizio dalla contribuente- definendole inverosimili e inutilizzabili nel processo tributario- ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate.

Si costituisce [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere accolto la richiesta di nomina di CTU, e violazione dell'art. 112 c.p.c. e 39 quater dl 269/2003 per omesso esame sulla questione relativa al periodo di raccolta del gioco da considerare ai fini dell'accertamento induttivo; violazione di legge con riferimento al periodo di riferimento della PREU.

Considerato che:

1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101 comma 2, c.p.c., per aver la CTR fondato la sua decisione su una normativa avente ad oggetto VIVA secondo una prospettazione mai formulata nel ricorso;

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 quater comma 2, del D.Igs. n. 269/2003 per aver la CTR applicato una normativa non pertinente alla fattispecie, in quanto l'art. 1, comma 497 L. 311/2004 sancisce l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10 comma 1, n. 6 del DPR 633/1972 alla raccolta delle giocate e nulla fissava in merito alle modalità di accertamento.

3. Con il primo motivo incidentale, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'artt. 132, comma 2, art. 118 disp.

Att. c.p.c., stante l'assenza di un ragionamento atto a manifestare il fondamento logico giuridico della decisione.

4. Con il secondo motivo incidentale si deduce fin relazione all'art. 360, n.5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e comunque la violazione dell'art. 115 c.p.c., omettendo la CTR di pronunciarsi e comunque rigettando implicitamente la richiesta di ammissione della CTU.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale.

6. Ricorre nella fattispecie la violazione dell'art. 112 c.p.c., riscontrabile quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato).

Spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di individuare l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12471; Cass., 20 dicembre 2006, n. 27285).

7. Questa Corte ha affermato che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002).

8. Nella fattispecie la CTR, basandosi su motivi non dedotti dalla contribuente ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate, richiamando la normativa dell'IVA sulle sanzioni, nonostante la stessa Commissione avesse ritenuto inattendibili le dichiarazioni di terzi - inutilizzabili nel processo tributario- che avevano affermato la presenza dell'apparecchio irregolare nei locali della ricorrente risalente a soli tre giorni prima della verifica della Guardia di finanza.

9. Conclusivamente la Corte, pronunciando su ricorso, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 1E13 dell'Abruzzo, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di dell'Abruzzo, anche per le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13665-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], titolare e legale rappresentante della Ditta [OSCURATO:PERSONA]' FERZET11, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - Contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- avverso la sentenza n. 968/7/2019 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13665 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- Rg n. 13665/20 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli ricorre per la cassazione della sentenza della CTR di Abruzzo, sez. distaccata di Pescara, n. 968/19 dep. il 21/11/2019 che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento afferente al tributo PREU (prelievo erariale unico) anno 2011 e le relative sanzioni, ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente. La CTR, pur condividendo la sentenza di prime cure quanto alla corretta valutazione attribuita dall'Ufficio alle dichiarazioni rese dai terzi e prodotte in giudizio dalla contribuente- definendole inverosimili e inutilizzabili nel processo tributario- ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate. Si costituisce [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e propone ricorso incidentale deducendo nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., per non avere accolto la richiesta di nomina di CTU, e violazione dell'art. 112 c.p.c. e 39 quater dl 269/2003 per omesso esame sulla questione relativa al periodo di raccolta del gioco da considerare ai fini dell'accertamento induttivo; violazione di legge con riferimento al periodo di riferimento della PREU. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 101 comma 2, c.p.c., per aver la CTR fondato la sua decisione su una normativa avente ad oggetto VIVA secondo una prospettazione mai formulata nel ricorso; 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 39 quater comma 2, del D.Igs. n. 269/2003 per aver la CTR applicato una normativa non pertinente alla fattispecie, in quanto l'art. 1, comma 497 L. 311/2004 sancisce l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 10 comma 1, n. 6 del DPR 633/1972 alla raccolta delle giocate e nulla fissava in merito alle modalità di accertamento. 3. Con il primo motivo incidentale, la contribuente deduce, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'artt. 132, comma 2, art. 118 disp. Att. c.p.c., stante l'assenza di un ragionamento atto a manifestare il fondamento logico giuridico della decisione. 4. Con il secondo motivo incidentale si deduce fin relazione all'art. 360, n.5, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, e comunque la violazione dell'art. 115 c.p.c., omettendo la CTR di pronunciarsi e comunque rigettando implicitamente la richiesta di ammissione della CTU. 5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato, con assorbimento del secondo motivo del ricorso principale e del ricorso incidentale. 6. Ricorre nella fattispecie la violazione dell'art. 112 c.p.c., riscontrabile quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato). Spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare la domanda proposta dalla parte, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di individuare l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio per precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste delle parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (cfr., tra le altre, Cass. 12 ottobre 2001, n. 12471; Cass., 20 dicembre 2006, n. 27285). 7. Questa Corte ha affermato che il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato) (Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 11 aprile 2018, n. 9002). 8. Nella fattispecie la CTR, basandosi su motivi non dedotti dalla contribuente ha dichiarato illegittime le sanzioni irrogate, richiamando la normativa dell'IVA sulle sanzioni, nonostante la stessa Commissione avesse ritenuto inattendibili le dichiarazioni di terzi - inutilizzabili nel processo tributario- che avevano affermato la presenza dell'apparecchio irregolare nei locali della ricorrente risalente a soli tre giorni prima della verifica della Guardia di finanza. 9. Conclusivamente la Corte, pronunciando su ricorso, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado 1E13 dell'Abruzzo, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di dell'Abruzzo, anche per le spese del
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