CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 01736/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Trapani in data 15.1.2019 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 187, Comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda. Entrambi i giudici di merito fondavano il loro convincimento sulle prove orali e documentali acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale da cui emergeva che in data 28.3.2017 personale della [OSCURATO:PERSONA] di Alcamo durante un regolare posto di controllo notava un'[OSCURATO:PERSONA], tg. 0974NH che percorreva la Via santo Spirito e che alla vista della pattuglia cambiava repentinamente direzione tentando la fuga. Gli operanti, postisi all'inseguimento dell'auto, notavano che dal finestrino lato passeggero veniva gettato un involucro che, una volta recuperato, risultava contenere sostanza stupefacente del tipo marijuana. Fermato il veicolo, gli agenti identificavano il conducente nell'odierno imputato e notavano che lo stesso si mostrava visibilmente agitato ed iperattivo, aveva gli occhi lucidi ed interloquiva con un linguaggio sconnesso. Condotto presso un nosocomio, all'esito degli esami biologici (nella specie screening delle urine), veniva confermata l'assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 187 C.d.S. per la mancanza di visita specialistica attestante lo stato di alterazione da consumo di sostanze stupefacenti. Si rileva che l'accertamento dello stato di alterazione derivante dall'assunzione di stupefacenti richiede una visita medica di supporto non essendo sufficiente la constatazione dei sintomi da parte degli operanti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile.La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna per avere questa desunto lo stato di alterazione dalla condotta di guida pericolosa causativa della verificazione del sinistro stradale). (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099). 2. Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto che la prova fosse raggiunta attraverso il convergere della constatazione da parte dei verbalizzanti di elementi tipicamente sintomatici di uno stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti con gli esiti degli accertamenti effettuati dal Palazzolo presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Alcamo che confermava l'avvenuta assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della c