CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 19000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari il 23 novembre 2020 ha integralmente confermato la decisione con la quale il Tribunale di Cagliari il 16 ottobre 2018 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di tentativo aggravato di furto di un ciclomotore, fatto contestato come commesso il 20 dicembre 2003, in conseguenza condannandolo alla pena stimata di giustizia. 2. Il ricorrente si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia mancanza ed illogicità della motivazione circa la idoneità degli atti posti in essere dall'imputato. Chiede dunque l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché estremamente generico, costruito in fatto e reiterativo dei temi e degli aspetti già sottoposti alla Corte di appello e dalla stessa sufficientemente e non illogicamente esaminati. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] li.ei\e estensore [OSCURATO:PERSONA] ni le bèhci. — [OSCURATO:PERSONA] fteL_ Ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]