Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14405/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, con i quali si contestò esclusivamente la motivazione della sentenza di primo grado nel merito, quanto alla ricostruzione del fatto.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto il vizio ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen, in relazione all'art. 192 cod, proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'inosservanza di tale norma non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Con la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si è dedotto il vizio di mancanza della motivazione; generico però è il ricorso poiché non indica specificamente quali motivi dell'appello non siano stati esaminati.

Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce che la Corte di appello si sarebbe limitata a aderire alla sentenza di primo grado, avendo la Corte territoriale risposto specificamente ai motivi di appello (cfr. le ultime 3 pagine).

Il primo motivo prospetta, altresì, questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa e si propone la lettura alternativa delle fonti di prova.

Il motivo sul punto è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., anche perché ripropone questioni a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici.

Il secondo motivo, sull'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato perché la Corte di appello, in applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, ha effettuato la valutazione complessiva del fatto ed ha dato valore preponderante al numero di dosi ricavabili, incompatibile con la lieve entità del fatto.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo ed il secondo motivo, con i quali si deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, con i quali si contestò esclusivamente la motivazione della sentenza di primo grado nel merito, quanto alla ricostruzione del fatto. Il primo motivo, con il quale la ricorrente ha dedotto il vizio ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen, in relazione all'art. 192 cod, proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'inosservanza di tale norma non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Con la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si è dedotto il vizio di mancanza della motivazione; generico però è il ricorso poiché non indica specificamente quali motivi dell'appello non siano stati esaminati. Il primo motivo è manifestamente infondato nella parte in cui deduce che la Corte di appello si sarebbe limitata a aderire alla sentenza di primo grado, avendo la Corte territoriale risposto specificamente ai motivi di appello (cfr. le ultime 3 pagine). Il primo motivo prospetta, altresì, questioni di merito ed in fatto relative alla valutazione della prova; in sostanza si critica l'adeguatezza della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito per ottenerne una diversa e si propone la lettura alternativa delle fonti di prova. Il motivo sul punto è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., anche perché ripropone questioni a cui la Corte territoriale ha dato una risposta compiuta, corretta in diritto e priva di vizi logici. Il secondo motivo, sull'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è manifestamente infondato perché la Corte di appello, in applicazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, ha effettuato la valutazione complessiva del fatto ed ha dato valore preponderante al numero di dosi ricavabili, incompatibile con la lieve entità del fatto. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14405/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris