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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 04942/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16659/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Principato e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 28, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiGiuseppe Menale e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 2059/2023 pubblicata in data 17/05/2023, n.r.g. 2077/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 24/07/2020, quando era stato licenziato sulla base della contestazione disciplinare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli erano stati addebitati vari fatti, consistiti: nell’offesa alla capacità lavorativa della collega Capoluongo OGGETTO: licenziamento disciplinare -fattispecie Tiziana,rivolte a lei con urla ed atteggiamento violento, tanto da provocare l’intervento, a difesa della donna, di un operaio e da ingenerare concreto pericolo di rissa; nelle insostenibili e plurime vessazioni perpetrate quotidianamente nei confronti degli operai della base militare, come segnalato dalle rappresentanze sindacali in giugno e luglio 2020, con alterchi sia con il rappresentante sindacale aziendale, sia con una dipendente iscritta ad altro sindacato; nell’apposizione di firme in uscita sui fogli di presenza, firme che, da un riscontro con firme comparate, non risultavano da lui apposte, bensì da un terzo.

Carusone adiva il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti addebitati e la relativa tutela c.d. reale. 2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012 il Tribunale in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava inefficace il licenziamento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria liquidata nella somma di euro 30.000,00.

Al riguardo il Tribunale escludeva la valenza disciplinare del primo fatto contestato; riteneva l’assoluta indeterminatezza, considerata equivalente ad insussistenza, del secondo fatto contestato; in relazione al terzo fatto ne rilevava la genericità ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 e tuttavia accertava la fondatezza dell’addebito.

Poi, con la sentenza conclusiva della fase a cognizione piena, il Tribunale rigettava l’opposizione del lavoratore. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Carusone.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) costituisce un novum inammissibile in appello, in violazione dell’art.345 c.p.c., la deduzione del lavoratore secondo cui la genericità della contestazione disciplinare comporta invalidità del licenziamento e conseguente tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, poiché la specificità sarebbe una precondizione necessaria ai fini dell’accertamento della sussistenza del fatto contestato; b) secondo la Corte di legittimità, il divieto di novum riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma pure le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; c) sono contestazioni nuove quelle che implicano nuovi temi di indagine, tali che trasformerebbero l’appello da mera revisio prioris instantiaein iudicium novum; d) nel caso in esame all’esito della fase c.d. sommaria il Tribunale ha applicato la tutela dell’art. 18, co. 6, c.p.c. e il Carusone, con la sua opposizione, non ha formulato alcuna censura in ordine alla tutela applicabile per il vizio – genericità della contestazione disciplinare – rilevato dal giudice nella fase sommaria; e) in ogni caso il motivo di reclamo è infondato, poiché la descrizione del fatto contestato (firma in uscita aprocrife) è connotata da sufficiente specificità; f) la mancata specificazione delle circostanze temporali rappresenta un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 6 dell’art. 18 L. n. 300/1970, come affermato da Cass. n. 16896/2016; g) infondati sono anche i motivi di reclamo, con cui il Carusone lamenta che il Tribunale non abbia considerato l’insussistenza del fatto addebitatogli, né la mancanza di qualunque vantaggio per lui, che in quei giorni e in quegli orari era impegnato ad eseguire la prestazione lavorativa fuori dall’azienda, sicché aveva ricevuto solo uno svantaggio da quella firma, poiché non gli erano state retribuite ore di lavoro straordinario invece da lui svolto; h) va infatti considerato che nel ricorso introduttivo egli ha negato la sussistenza del fatto, ossia la falsità di quelle firme in uscita sui fogli presenza e solo dopo la costituzione della società, che ha depositato la perizia calligrafica di parte, ha riconosciuto nel corso del libero interrogatorio, che alcune delle firme contestate non gli appartenevano ossia erano apocrife; i) il Tribunale, sulla base di un ragionamento che si condivide, ha ritenuto impossibile che nell’arco di sedici giorni il Carusone si sarebbe dimenticato di firmare la sua presenza in uscita, dal momento che era un adempimento molto rilevante in considerazione del luogo di lavoro (una base militare americana, con conseguenti misure di sicurezza per gli accessi e l’uscita rigidamente controllati), sicché deve ritenersi che l’apposizione della firma falsa ad opera di terzi sia avvenuta non all’insaputa del Carusone, ma al contrario con il suo concerto; j) il fatto poi che la società non abbia contestato l’assenza dal lavoro non costituisce di per sé prova che il Carusone “stesse al lavoro”; lo stesso reclamante, per dimostrare che era al lavoro presso cantieri esterni, ha prodotto documentazione contraffatta; k) la prova presuntiva è stata utilizzata dal Tribunale non per l’accertamento del falso – peraltro in parte ammesso dallo stesso Carusone e comunque dimostrato dalla perizia grafologica prodotta dalla datrice di lavoro e non contestata dal lavoratore – quanto per dar conto della consapevolezza, da parte del lavoratore, dell’apposizione delle firme apocrife in uscita; l) i fatti contestati sono gravi ed integrano violazione dei fondamentali doveri di correttezza e di buona fede, sicché si palesa adeguata la massima sanzione. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Il ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente denuncia una “nullità” della sentenza per “violazione e falsa applicazione” degli artt. 345 c.p.c. e 18, co. 4, 5 e 6, L. n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione del reclamante circa la tutela applicabile in caso di genericità della contestazione disciplinare.

Il motivo è inammissibile, perché la decisione impugnata si fonda su un’autonoma ratio decidendi, avendo la Corte territoriale ritenuto che la descrizione del fatto contestato (firma in uscita aprocrife) fosse connotata da sufficiente specificità .

La Corte di merito ha inoltrerichiamato il principio di diritto, secondo cui la mancata specificazione delle circostanze temporali rappresenta un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 6 dell’art. 18 L. n. 300/1970, come affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 16896/2016).

Va allora ribadito che q uando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse.

Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendinon censurata.

Il motivo è altresì inammissibile nella sua parte finale, laddove il ricorrente denunzia una motivazione illogica e contraddittoria, avulsa dagli elementi istruttori emersi in giudizio, senza però veicolare la doglianza nei rigorosi limiti del vizio previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (peraltro nel caso in esame precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 360, pen. co., c.p.c.). 2.-Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la “illegittimità” della sentenza nella parte relativa alla condanna del reclamante al rimborso delle spese processuali.

Il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione del principio di soccombenza, nella rigorosa osservanza dell’art. 91 c.p.c. 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 4.- L’istanza di oscuramento avanzata dal ricorrente non può essere accolta, sia perché egli non ha indicato le ragioni dell’oscuramento fra quelle rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, sia perché in ogni caso non se ne ravvisano i presupposti di cui all’art. 52d.lgs. cit.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Con distrazione.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16659/2023r.g., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elett. dom.to in L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 14, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiAntonio Principato e [OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in [OSCURATO:PERSONA] n. 28, Roma, presso avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.tiGiuseppe Menale e [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 2059/2023 pubblicata in data 17/05/2023, n.r.g. 2077/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA] fino al 24/07/2020, quando era stato licenziato sulla base della contestazione disciplinare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui gli erano stati addebitati vari fatti, consistiti: nell’offesa alla capacità lavorativa della collega Capoluongo OGGETTO: licenziamento disciplinare -fattispecie Tiziana,rivolte a lei con urla ed atteggiamento violento, tanto da provocare l’intervento, a difesa della donna, di un operaio e da ingenerare concreto pericolo di rissa; nelle insostenibili e plurime vessazioni perpetrate quotidianamente nei confronti degli operai della base militare, come segnalato dalle rappresentanze sindacali in giugno e luglio 2020, con alterchi sia con il rappresentante sindacale aziendale, sia con una dipendente iscritta ad altro sindacato; nell’apposizione di firme in uscita sui fogli di presenza, firme che, da un riscontro con firme comparate, non risultavano da lui apposte, bensì da un terzo. Carusone adiva il Tribunale di Napoli per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti addebitati e la relativa tutela c.d. reale. 2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012 il Tribunale in parziale accoglimento dell’impugnazione, dichiarava inefficace il licenziamento, dichiarava risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 e condannava la società a pagare l’indennità risarcitoria liquidata nella somma di euro 30.000,00. Al riguardo il Tribunale escludeva la valenza disciplinare del primo fatto contestato; riteneva l’assoluta indeterminatezza, considerata equivalente ad insussistenza, del secondo fatto contestato; in relazione al terzo fatto ne rilevava la genericità ai sensi dell’art. 18, co. 6, L. n. 300/1970 e tuttavia accertava la fondatezza dell’addebito. Poi, con la sentenza conclusiva della fase a cognizione piena, il Tribunale rigettava l’opposizione del lavoratore. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal Carusone. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava: a) costituisce un novum inammissibile in appello, in violazione dell’art.345 c.p.c., la deduzione del lavoratore secondo cui la genericità della contestazione disciplinare comporta invalidità del licenziamento e conseguente tutela reintegratoria ex art. 18, co. 4, L. n. 300/1970, poiché la specificità sarebbe una precondizione necessaria ai fini dell’accertamento della sussistenza del fatto contestato; b) secondo la Corte di legittimità, il divieto di novum riguarda non solo le domande e le eccezioni in senso stretto, ma pure le contestazioni nuove, ossia quelle non esplicate in primo grado; c) sono contestazioni nuove quelle che implicano nuovi temi di indagine, tali che trasformerebbero l’appello da mera revisio prioris instantiaein iudicium novum; d) nel caso in esame all’esito della fase c.d. sommaria il Tribunale ha applicato la tutela dell’art. 18, co. 6, c.p.c. e il Carusone, con la sua opposizione, non ha formulato alcuna censura in ordine alla tutela applicabile per il vizio – genericità della contestazione disciplinare – rilevato dal giudice nella fase sommaria; e) in ogni caso il motivo di reclamo è infondato, poiché la descrizione del fatto contestato (firma in uscita aprocrife) è connotata da sufficiente specificità; f) la mancata specificazione delle circostanze temporali rappresenta un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 6 dell’art. 18 L. n. 300/1970, come affermato da Cass. n. 16896/2016; g) infondati sono anche i motivi di reclamo, con cui il Carusone lamenta che il Tribunale non abbia considerato l’insussistenza del fatto addebitatogli, né la mancanza di qualunque vantaggio per lui, che in quei giorni e in quegli orari era impegnato ad eseguire la prestazione lavorativa fuori dall’azienda, sicché aveva ricevuto solo uno svantaggio da quella firma, poiché non gli erano state retribuite ore di lavoro straordinario invece da lui svolto; h) va infatti considerato che nel ricorso introduttivo egli ha negato la sussistenza del fatto, ossia la falsità di quelle firme in uscita sui fogli presenza e solo dopo la costituzione della società, che ha depositato la perizia calligrafica di parte, ha riconosciuto nel corso del libero interrogatorio, che alcune delle firme contestate non gli appartenevano ossia erano apocrife; i) il Tribunale, sulla base di un ragionamento che si condivide, ha ritenuto impossibile che nell’arco di sedici giorni il Carusone si sarebbe dimenticato di firmare la sua presenza in uscita, dal momento che era un adempimento molto rilevante in considerazione del luogo di lavoro (una base militare americana, con conseguenti misure di sicurezza per gli accessi e l’uscita rigidamente controllati), sicché deve ritenersi che l’apposizione della firma falsa ad opera di terzi sia avvenuta non all’insaputa del Carusone, ma al contrario con il suo concerto; j) il fatto poi che la società non abbia contestato l’assenza dal lavoro non costituisce di per sé prova che il Carusone “stesse al lavoro”; lo stesso reclamante, per dimostrare che era al lavoro presso cantieri esterni, ha prodotto documentazione contraffatta; k) la prova presuntiva è stata utilizzata dal Tribunale non per l’accertamento del falso – peraltro in parte ammesso dallo stesso Carusone e comunque dimostrato dalla perizia grafologica prodotta dalla datrice di lavoro e non contestata dal lavoratore – quanto per dar conto della consapevolezza, da parte del lavoratore, dell’apposizione delle firme apocrife in uscita; l) i fatti contestati sono gravi ed integrano violazione dei fondamentali doveri di correttezza e di buona fede, sicché si palesa adeguata la massima sanzione. 4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 6.-Il ricorrente ha depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente denuncia una “nullità” della sentenza per “violazione e falsa applicazione” degli artt. 345 c.p.c. e 18, co. 4, 5 e 6, L. n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuto nuova e quindi inammissibile la deduzione del reclamante circa la tutela applicabile in caso di genericità della contestazione disciplinare. Il motivo è inammissibile, perché la decisione impugnata si fonda su un’autonoma ratio decidendi, avendo la Corte territoriale ritenuto che la descrizione del fatto contestato (firma in uscita aprocrife) fosse connotata da sufficiente specificità . La Corte di merito ha inoltrerichiamato il principio di diritto, secondo cui la mancata specificazione delle circostanze temporali rappresenta un motivo di illegittimità del licenziamento ai sensi del comma 6 dell’art. 18 L. n. 300/1970, come affermato da questa Corte di legittimità (Cass. n. 16896/2016). Va allora ribadito che q uando la sentenza impugnata con ricorso per cassazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto il motivo di ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendinon censurata. Il motivo è altresì inammissibile nella sua parte finale, laddove il ricorrente denunzia una motivazione illogica e contraddittoria, avulsa dagli elementi istruttori emersi in giudizio, senza però veicolare la doglianza nei rigorosi limiti del vizio previsto dall’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (peraltro nel caso in esame precluso dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 360, pen. co., c.p.c.). 2.-Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta la “illegittimità” della sentenza nella parte relativa alla condanna del reclamante al rimborso delle spese processuali. Il motivo è infondato, dal momento che la Corte territoriale ha fatto esatta applicazione del principio di soccombenza, nella rigorosa osservanza dell’art. 91 c.p.c. 3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 4.- L’istanza di oscuramento avanzata dal ricorrente non può essere accolta, sia perché egli non ha indicato le ragioni dell’oscuramento fra quelle rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, sia perché in ogni caso non se ne ravvisano i presupposti di cui all’art. 52d.lgs. cit. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Con distrazione. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari
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