CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto a questi ascritto, risulta essere stato rinunciato in sede di appello e non può, dunque, essere dedotto in questa sede, stante la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006); considerato che la seconda doglianza, che lamenta l'eccessività della pena, non è consentita dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondata perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, o mediante l'utilizzo di espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, non essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito quando la pena sia inferiore alla media edittale (si veda la pagina 2 della sentenza impugnata); osservato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che: le circostanze attenuanti generiche erano già state concesse al prevenuto in primo grado in misura prevalente sulle contestate aggravanti; la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è stata motivatamente negata in ragione del ridotto e incongruo valore conferito alla persona offesa, come era già stato evidenziato dal Tribunale di Foggia; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data