CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47102/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del 28/03/2017 del Tribunale di Novara, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ex artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895, 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 e 697 cod. pen., per aver detenuto, presso la propria abitazione, due armi comuni da sparo con matricola abrasa (segnatamente, una pistola lanciarazzi e uno strumento lancia razzi modellato a guisa di penna, nonché munizionamento di vario genere), oltre che del reato ex art. 648 cod. pen., per aver ricevuto tali armi e una autoradio marca JVC di provenienza delittuosa; il Tribunale, dunque - ritenuti tali reati avvinti dal vincolo della continuazione, sotto la più grave contestazione di ricettazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e computate le stesse con il criterio dell'equivalenza sulla contestata recidiva specifica e reiterata - aveva condannato Zito alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; era stata disposta la confisca delle armi e delle munizioni in sequestro, con trasmissione del tutto alla Direzione provinciale di artiglieria (con la sola eccezione della pistola lanciarazzi, devoluta al [OSCURATO:PERSONA] di Parma) ed era stato ordinato, infine, il dissequestro, con restituzione all'imputato di quanto altro in sequestro. Attenendosi alla ricostruzione storica e oggettiva compiuta in sede di merito, le armi e il munizionamento di cui al capo A) della rubrica erano detenute dal prevenuto all'interno dell'immobile di residenza, in un ambiente che lui stesso aveva detto di adoperare ordinariamente quale laboratorio, all'interno del quale effettuava riparazioni di attrezzature elettriche. Più in particolare, tale materiale veniva rinvenuto in una scatola per scarpe, che al momento si trovava collocata dentro un armadio. L'imputato non forniva giustificazioni, in ordine a tale possesso e tali armi risultavano prive di matricola e non denunciate, né sussistevano titoli abilitativi alla detenzione di tali strumenti. La pistola lanciarazzi mancava dei punzoni di collaudo, nonché del numero di iscrizione del prototipo nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e, infine, del contrassegno matricolare; essa era, infine, in buono stato di conservazione e funzionante. Parimenti idoneo all'uso appariva lo strumento lanciarazzi a forma di penna, sebbene le munizioni rinvenute non fossero compatibili con lo stesso. L'autoradio WC, infine, era stata denunciata come oggetto di furto in data 23/01/2015 ad opera di [OSCURATO:PERSONA], per esser stato tale oggetto asportato - durante la notte precedente - dall'autovettura di proprietà dello stesso, ma in uso al figlio. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e, comunque, per erroneità della stessa in ordine a punti decisivi, nonché per violazione di legge. Non è stata presa in considerazione la richiesta avanzata dalla difesa in sede di gravame, finalizzata al riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 5 legge 895 del 1967. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in ragione della mancata applicazione dell'istituto della prescrizione, già maturata per il reato di cui al capo A), nonché per violazione di legge. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per mancanza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e, comunque, per erroneità su punti decisivi e violazione di legge. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Il primo motivo è infondato, dato che - secondo la costante giurisprudenza di legittimità - è inapplicabile la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità, al porto e alla detenzione di armi clandestine. A conclusioni analoghe deve giungersi, quanto alla doglianza inerente alla ricettazione. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto propone una rilettura valutativa della tesi a discolpa fornita dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve disporsi il parziale annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, nei termini di seguito chiariti e con rigetto quanto al resto. 2. Richiamata la incontestata ricostruzione storica e oggettiva della vicenda, come sopra brevemente riportata in parte narrativa, deve premettersi come la difesa non contesti la riferibilità soggettiva di quanto caduto in sequestro. 2.1. La prima doglianza attiene, dunque, alla omessa considerazione di un punto specifico del gravame, che era finalizzato al riconoscimento dell'ipotesi attenuata ex art. 5 legge n. 895 del 1967. Nella parte narrativa della sentenza di appello, in effetti, tale richiesta è espressamente menzionata, quale motivo di gravame; nella motivazione della sentenza impugnata, però, vi è una carenza, anche grafica, di argomentazione sul punto. Parimenti, la tematica non era stata vagliata neppure dal Tribunale. 2.2. Lamentandosi un vuoto argomentativo - nella sentenza impugnata - deve allora precisarsi quanto segue. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non è censurabile - nel giudizio di legittimità - la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata in sede di gravame, allorquando le ragioni poste a fondamento della decisione assunta risultino adeguatamente esplicitate, all'interno dell'apparato motivazionale complessivamente considerato (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340; da ultimo Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, Rv. 284096, a mente della quale: «Non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza»). Tale principio, di valenza generale, ha ricevuto applicazione con riferimento a molteplici istituti "di favore" per l'imputato. È stato affermato, quindi, che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa, attraverso l'adozione di una motivazione implicita, allorché risulti adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, che sia fondata su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). In epoca successiva, si è ritenuta la valenza di tale assunto, con specifico riferimento alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la quale deve essere reputata implicitamente disattesa dal giudice, qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami - anche in ordine a profili di diverso tenore, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097; Sez. 5, n. 42214 del 14/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Nel caso in cui la considerazione di fattori negativi significativi o rilevanti costituisca, dunque, un indice marcatamente evocativo del disvalore attribuibile alla vicenda criminosa, può ritenersi che essa implicitamente concerna anche l'inesistenza di elementi utili a giustificare l'applicazione dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, pur in mancanza di un espresso riferimento a tale causa di non punibilità (Sez. 2, n. 41544 del 15/07/2022, Dieng, n.m.; Sez. 4, n. 37172 del 23/06/2022, Grena, n.m.). Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche in tema di violazioni alla disciplina sugli stupefacenti, laddove si è riconosciuta la possibilità di escludere implicitamente la causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., mediante il richiamo alla rilevanza del fatto, contenuto nel corpo della motivazione (Sez. 6, n. 40039 del 21/09/2022, Maggio, n.m.; Sez. 3, n. 32833 del 25/05/2022, Greco, n.m.). 2.3. Nel caso di specie, la lamentata carenza motivazionale non ricorre, dovendosi al contrario considerare pienamente presente una ampia ed esaustiva motivazione di carattere implicito, nella valorizzazione dei parametri di cui all'art.133 cod. pen., fatta dalla Corte territoriale per giustificare l'entità della pena inflitta (richiamandosi, in particolare, il dato della pluralità di beni ricettati, nonché il carattere clandestino delle armi e le stesse caratteristiche strutturali di queste). Tale congrua motivazione implicita consegue, del resto, a una contestazione che - con riferimento alla suddetta tematica - riveste una connotazione "autoparlante", nel senso che le connotazioni fattuali sussunte nell'incolpazione implicano e contengono già intrinsecamente, secondo evidenza, la insussistenza della invocata circostanza attenuante. 2.4. Osserva inoltre il Collegio che - come correttamente sottolineato dal Procuratore generale in sede di requisitoria - tale richiesta era palesemente non accoglibile, in quanto - per giurisprudenza costante - «La circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, non è applicabile in relazione alle armi clandestine, costituendo la clandestinità una "qualità" dell'arma tale da attribuirle una particolare pericolosità per l'ordine pubblico, attesa l'impossibilità di risalire alla sua provenienza>> (Sez. 1, n. 43805 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274484). 2.5. La natura manifestamente infondata in diritto - quindi, radicalmente inammissibile - della censura difensiva non implicava, pertanto, un ineludibile onere motivazionale a carico della Corte di appello. Il motivo, in definitiva, deve essere disatteso. 3. Con il secondo motivo, la difesa censura la mancata applicazione dell'istituto della prescrizione, asseritamente già maturata con riferimento all'incolpazione sub A). Il motivo è parzialmente fondato. Quanto ai delitti contestati, esiste una "doppia conforme", a mezzo della quale viene affermata la sussistenza della recidiva specifica e reiterata; l'applicazione dei conseguenti incrementi, rende evidente come non sia ancora maturato il termine di prescrizione. Giova però sottolineare come sia contestato al capo A) anche il reato di cui all'art. 697 cod. pen.; essendo venuta meno - a seguito dell'introduzione dell'art. 4 legge 5 dicembre 2005, n. 251 - la possibilità di applicare la recidiva alle contravvenzioni, deve ritenersi illegittima l'applicazione del relativo aumento di pena, in caso di condanna per reato contravvenzionale (Sez. 1, n. 3842 del 13/01/2009, Tessitore, Rv. 242439; Sez. 1, n. 19976 del 29/04/2010, Colella, Rv. 247647). Deve allora rilevarsi l'intervenuta estinzione per prescrizione, per decorso del termine massimo quinquennale, della contravvenzione contestata. Secondo quanto riportato in rubrica, infatti, il tempo di commissione del reato è fissato al 21/05/2015; il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è come noto pari a quattro anni ed è aumentabile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi. Tale termine massimo di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 21/05/2020, ossia in epoca antecedente rispetto alla pronuncia della sentenza di secondo grado, datata 11/11/2022. 4. Con il terzo motivo, viene dedotta mancanza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione e, comunque, erroneità su punti decisivi e violazione di legge. Sostiene la difesa, in pratica, che il materiale rinvenuto costituisse semplicemente la dotazione di un gommone, acquistato dall'imputato nel 1989, quando egli ancora risiedeva in Palermo; vi sono, inoltre, argomentazioni poste a fondamento della auspicata insussistenza del reato di ricettazione. Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, grava un preciso onere a carico del ricorrente - laddove questi intenda denunciare, contestualmente e cumulativamente, con riferimento agli stessi capi o punti della decisione impugnata, gli aspetti patologici della motivazione deducibili dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - di chiarire quale aspetto dell'apparato motivazionale risulti carente, sotto quale profilo specificamente essa sia contraddittoria e quali parti appaiano manifestamente illogiche; non è consentita, dunque, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa di tali vizi. Trattasi di un preciso onere di specificazione, la cui violazione non può che condurre alla declaratoria di a-specificità - e, dunque, di inammissibilità - del ricorso. Non è compito della Corte di cassazione, infatti, procedere ad una sostanziale rimodulazione del tenore dell'impugnazione, finalizzata ad estrapolare dall'insieme indistinto delle doglianze quelle meritevoli di effettivo scrutinio; i vizi della motivazione, del resto, sono espressamente previsti dalla legge come, fra loro, inconciliabili e di differente genesi, dunque insuscettibili di combinarsi e amalgamarsi reciprocamente (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). Nel caso di specie, la stessa formulazione grafica della doglianza non è ossequiosa di tale principio di diritto, per cui non può che essere colpita dalla sanzione di inammissibilità per mancanza di specificità. 5. In punto di qualificazione giuridica, è poi utile richiamare il principio di diritto secondo il quale «I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina - in virtù dell'operatività del principio di / specialità - non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico, della medesima arma comune da sparo» (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902). 5.1. [OSCURATO:PERSONA] consesso di questa Corte, nella motivazione di tale pronuncia, ha precisato, altresì, come l'operatività del principio di specialità postuli la sussistenza di una unità naturalistica dell'accadimento fenomenico; ciò comporta che rimane intonsa la possibilità del concorso tra i sopra specificati modelli legali, allorquando il soggetto attivo realizzi una molteplicità di condotte delinquenziali all'interno di una sequenza di tipo collegato e progressivo, nella quale - alla detenzione o al porto illegale di un'arma comune da sparo - faccia seguito, in un momento posteriore, la materiale alterazione dell'arma medesima. Come noto, la Corte ha posto in tale pronuncia un ancoraggio sicuro, evidenziando come il principio di specialità ex art. 15 c.p. costituisca l'unico valido criterio euristico di riferimento in materia; non avrebbero pertanto cittadinanza gli ulteriori criteri interpretativi della consunzione e della sussidiarietà. I modelli legali del porto e della detenzione d'arma comune da sparo (costituenti la materialità degli artt. 2, 4 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895), sono però richiamati anche nella struttura oggettiva della fattispecie tipica ex art. 23 I. 110/1975. Deve allora considerarsi assorbita l'ipotesi di mera detenzione e porto d'arma comune da sparo, in ragione della presenza specializzante dell'elemento della clandestinità. Nel caso, infine, l'azione è chiaramente unitaria e non potrebbe mai essere ritenuta l'esistenza di una forma di progressione criminosa, secondo quanto indicato nella succitata pronuncia delle Sezioni Unite; tale circostanza rende non configurabile il ritenuto concorso formale di reati. 5.2. Ad avviso di questo collegio, inoltre, la sopra esposta questione può essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità ai sensi dell'art. 609, comma 2 cod. proc. pen, sebbene non sollevata in sede di gravame, trattandosi di problematica involgente il tema della qualificazione dei fatti. l'errore consistente nel mancato rilievo dell'impossibilità di configurare il concorso formale fra i sopra riferiti paradigmi normativi, infatti, porta impropriamente ad affermare la sussistenza di reati che non possono essere configurati in concorso reale con altri, parimenti in contestazione, stante l'ostacolo derivante dall'operatività del principio dell'assorbimento (in questo senso, Cass. 1, n. 30508 del 30/03/2023, Rotolo, n.m.). 5.3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'assorbimento del reato di cui all'art. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, nell'incolpazione ex art. 23, terzo comma, legge n. 110 del 1975. 6. Assunte le sopra enunciate determinazioni, è anche possibile procedere alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, richiamando il principio di diritto in base al quale la Corte di cassazione può direttamente rideterminare la pena, a norma dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., allorquando sia necessario applicare nuovamente i medesimi indici di computo già fissati in sede di merito, senza che si prospettino la necessità del compimento di accertamenti in fatto, ovvero dell'espletamento di operazioni orientate alla discrezionalità valutativa, che restano inconciliabili con le prerogative riservate al giudice di legittimità (si veda Sez. 6, n. 15157 del 20/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259253). La pena irrogata, pertanto, deve essere rideterminata rifacendosi al computo effettuato nella sentenza di primo grado, poi ribadito nella conforme decisione della Corte distrettuale. Si muoverà, quindi, dalla pena base - pari ad anni due e mesi sei di reclusione ed euro 750,00 di multa, fissata in relazione al più grave delitto di ricettazione di armi; verrà poi operato l'aumento - quanto al solo delitto di cui all'art. 23 legge n. 110 del 1975 - in ragione di mesi quattro di reclusione ed euro 100,00 di multa, così pervenendosi alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 850,00 di multa; verrà effettuato, infine, l'incremento inerente al delitto di ricettazione dell'autoradio, così giungendosi alla pena finale, che sarà pari ad anni due e mesi undici di reclusione ed euro 875,00 di multa. 7. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata senza rinvio, sia con riferimento alla contestazione ex art. 697 cod. pen. (fattispecie contravvenzionale estinta per prescrizione), sia per quanto attiene all'imputazione di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (in quanto reato assorbito nella contestazione ex art. 23 legge n. 110 del 1975); segue il rigetto del ricorso, quanto alle residue censure. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, relativamente al reato di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/67, che esclude, nonché al reato di cui all'art. 697