CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 21944/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AVID [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del giudice per le indagini preliminari delTribunale di Salerno;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoriascritta, annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato, relativamenteall'ordine di formulare l'imputazione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 novembre 2025 il giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Salerno ha ordinato al pubblico ministero, aisensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., di formulare l'imputazione, per laviolazione dell'art. 650 cod. pen. commessa in data 11/11/2024, a carico dellegale rappresentante dell'ACER – Agenzia Campana per l'[OSCURATO:PERSONA],nel procedimento n. 4929/2015 R.GIP., iscritto a carico di ignoti.Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione del procedimentoritenendo che l'inottemperanza all'ordinanza n. 12/2023 del Sindaco diPontecagnano Faiano non costituisse reato, non essendo tale ordinanza unprovvedimento contingibile e urgente, mentre il G.i.p. non aveva condiviso talevalutazione, ed aveva ritenuto possibile formulare una ragionevole previsione dicondanna a carico dell'Ente in questione.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblicapresso il Tribunale di Salerno articolando un unico motivo, con il quale deduce laviolazione di legge, in relazione agli artt. 335-ter e 409, comma 5, cod. proc.pen., per l'abnormità del provvedimento.Secondo il pubblico ministero ricorrente, il provvedimento è abnorme nellaparte in cui il G.i.p. ha ordinato la formulazione di una specifica imputazione acarico di un soggetto mai sottoposto a indagine, anziché limitarsi a ordinare lasua iscrizione nell'apposito registro, cosa a cui il pubblico ministero haimmediatamente provveduto. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, èabnorme, perché costituente una indebita ingerenza nel potere di iniziativa delpubblico ministero e perché lesiva dei diritti di difesa dell'indagato, laformulazione di un'imputazione a carico di un soggetto mai sottoposto a indaginee perciò mai raggiunto dall'avviso di fissazione dell'udienza camerale disposta dalG.i.p. per decidere sulla richiesta di archiviazione, udienza alla quale il medesimonon ha, pertanto, partecipato. In questo modo, infatti, l'indagato si trovarinviato a giudizio senza essere stato mai avvisato della pendenza di indagini asuo carico e senza avere avuto la possibilità di esporre le proprie difese, primadella formulazione dell'imputazione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentosenza rinvio del provvedimento impugnato, quanto all'ordine di formularel'imputazione.4. Il difensore del legale rappresentante dell'ente ACER ha depositato unamemoria, in data 18 marzo 2026, sostenendo a sua volta l'abnormità strutturalee funzionale del provvedimento impugnato, nella parte in cui il G.i.p. ha ordinatodi formulare l'imputazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato, stante l'abnormità del provvedimentodel giudice delle indagini preliminari, nella parte impugnata.2. Nel sistema processuale introdotto dal codice dei procedura penale,peraltro analogo, sul punto, al sistema precedente, l'impugnabilità deiprovvedimenti emessi dal giudice è stabilita dalla legge, in particolare dall'art.568 cod. proc. pen., secondo cui sono sempre impugnabili le sentenze o gli attiaventi tale efficacia, in quanto conclusivi del procedimento o di una sua fase, iprovvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale, per i quali l'art.111, settimo comma, Cost. stabilisce la generale ricorribilità in cassazione perviolazione di legge, mentre le ordinanze sono impugnabili nei casi e con le formestabilite nei singoli casi.Sono però sempre ricorribili in cassazione i provvedimenti abnormi, essendointeresse dell'ordinamento eliminare un provvedimento emesso del tutto al difuori dei casi consentiti, o avente un contenuto avulso da ogni previsionenormativa (vedi Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590). Taleprincipio consente di impugnare provvedimenti per i quali il legislatore, proprioper la loro singolarità, non ha previsto alcuno specifico mezzo di impugnazione,dovendo in caso contrario essere esperita la procedura di impugnazione stabilitadalla legge.3. La nozione di atto abnorme è stata stabilita dalle Sezioni Unite di questaCorte, secondo cui «È affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per lasingolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamentoprocessuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione dilegittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste,al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale puòriguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, siponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilofunzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini lastasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo» (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999,dep. 2000, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, DiBattista, Rv. 209603).Con specifico riferimento al provvedimento qui impugnato, questa Corte hastabilito che «In materia di procedimento di archiviazione, costituisce attoabnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sial'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, siaquello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali ilpubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte haprecisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari develimitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc.pen.)» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, PM in proc. L., Rv.257786). La Corte, in motivazione, ha affermato che l'art. 409, comma 5, cod.proc. pen. conferisce al giudice per le indagini preliminari, che non concordi sullarichiesta di archiviazione di un procedimento, il potere di indicare al pubblicoministero lo svolgimento di nuove indagini oppure, alternativamente quello diordinare al pubblico ministero di formulare l'imputazione, purché la personacontro cui essa deve essere formulata risulti iscritta nel registro degli indagati.Il mancato accoglimento della richiesta di archiviazione, infatti, onera ilgiudice per le indagini preliminari di fissare l'udienza camerale e di darne avvisoall'indagato, oltre che alla persona offesa, cosicché tale procedura, a cuiconsegue la completa ostensione delle indagini svolte dal pubblico ministero, puòritenersi sostitutiva dell'avviso che, ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen.,deve obbligatoriamente essere notificato all'indagato all'atto della chiusura delleindagini preliminari, e prima della formulazione dell'imputazione, in quanto essaassicura il rispetto dei suoi diritti difensivi (così nelle ordinanze n. 348/2005 e n.286/2012 Corte cost.). Il mancato rispetto di questa procedura, ed in particolarel'eventuale ordine al pubblico ministero non di iscrivere nel registro degli indagatiil nome di una persona contro cui sono emersi indizi di reato, ma di formulare neisuoi confronti l'imputazione coatta, «costituisce un'indebita ingerenza del giudicenei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, neiconfronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, masoprattutto di adottare autonome determinazioni all’esito delle indagini espletate.L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto adindagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, nonessendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell’avviso ex art.409, comma 1, cod. proc. pen. e non avendo partecipato all’udienza camerale,con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini».In applicazione di questo principio, si è altresì stabilito che «È abnorme, inquanto estraneo al sistema processuale, il provvedimento con il quale il giudiceper le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione di unprocedimento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell'imputazione a caricodi soggetti nei confronti dei quali il pubblico ministero non ha proposto alcunarichiesta» (Sez. 5, n. 25821 del 04/06/2025, Rv.288357), e che «Costituisce attoabnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, edè, pertanto, ricorribile per cassazione l'ordinanza ex art. 409, comma 5, cod.proc. pen. con la quale, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito dirichiesta di archiviazione non accolta, il giudice per le indagini preliminaridisponga l'imputazione coatta nei confronti di persona da identificare» (Sez. 3, n.418 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280191)4. Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere ritenuto abnorme, eimmediatamente ricorribile in cassazione, nella parte in cui il G.i.p., esorbitandodalla richiesta del pubblico ministero e dai propri poteri, ha ordinato non solo diiscrivere nel registro degli indagati il legale rappresentante dell'ACER, peraltro daidentificare, quale indagato per il reato di cui all'art. 650 cod. pen., ma diformulare nei suoi confronti l'imputazione per la violazione di tale norma.Non costituisce, invece, atto abnorme |'ordine di iscrizione della persona nonsottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato, in relazione al reato inquestione. Come ritenuto dalla sentenza Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep.2014, sopra citata, tale ordine «solo apparentemente non è contemplato dall’art.409, comma 4, cod. proc. pen., in quanto esso è compreso nel potere del giudicedi ordinare nuove indagini: attività che presuppone necessariamente l'iscrizione,dovendosi osservare in materia le regole di legalità formale imposte dall'art. 335cod. proc. pen., al cui rispetto è in ogni caso obbligato l'organo inquirente».5. Per le ragioni illustrate, il ricorso proposto dal pubblico ministero deveessere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata senzarinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., relativamente allastatuizione con cui il G.i.p. ha ordinato la formulazione dell'imputazione neiconfronti di persona non iscritta nel registro degli indagati. Non deve disporsi larestituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto già disposta dal giudice perle indagini preliminari. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata relativamente all'ordine diformulare l'imputazione.Così deciso il 08 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]