CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00954/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’impugnazione del provvedimento con il quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione dell’esclusione dall’attività comune del detenuto [OSCURATO:PERSONA], per 15 giorni, comminatagli dal Consiglio di disciplina della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso personalmente il condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso così proposto è manifestamente inammissibile ai sensi dell’art.591 co. 1 lett.a) cod. proc. pen. , poiché l’imputato personalmente non è più soggetto legittimato a proporre ricorso per Cassazione. In ragione, infatti, della soppressione ad opera dell'art. 1, co. 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, delle parole "Salvo che la parte non vi provveda personalmente," di cui al primo comma dell'art. 613, c.p.p., il giudizio avanti alla Corte di Cassazione può essere instaurato solo attraverso il patrocinio di un difensore tecnico, dotato di specifica abilitazione, come, del resto, ancora dispone il menzionato art. 613, co. 1, c.p.p., "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione". Ove, pertanto, il ricorso sia proposto, a partire dal 3 agosto del 2017, personalmente dalla parte, senza l'ausilio del difensore tecnico abilitato al patrocinio presso la Suprema Corte, esso dovrà essere dichiarato inammissibile, trattandosi di ricorso proposto da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con la procedura semplificata prevista dall'art. 610, co. 5 bis, c.p.p. (Sez. 7, Ordinanza n. 14620 del 2022) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]