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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41193/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile per carenza d'interesse e totale aspecificità, in quanto censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., in realtà mai contestata, così tendendo pertanto all'ottenimento di enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è indeterminato - perché non enuncia le ragioni alla base dell'auspicato vizio della motivazione - e comunque manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in modo adeguato, evidenziando come la stessa sia stata contenuta nel minimo edittale vigente al momento del fatto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge, perché vizio comunque non incluso tra i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (pag. 1 sent. impugnata, che ha richiamato le ragioni di censura, tra le quali non figura quella che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in relazione alla errata valutazione delle risultanze istruttorie, è inammissibile per carenza d'interesse e totale aspecificità, in quanto censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede, ex art. 625 n. 7 cod. pen., in realtà mai contestata, così tendendo pertanto all'ottenimento di enunciati di principio privi di effetti favorevoli per il ricorrente; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta e la mancata concessione delle attenuanti generiche, è indeterminato - perché non enuncia le ragioni alla base dell'auspicato vizio della motivazione - e comunque manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in modo adeguato, evidenziando come la stessa sia stata contenuta nel minimo edittale vigente al momento del fatto (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata); e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge, perché vizio comunque non incluso tra i motivi di appello, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (pag. 1 sent. impugnata, che ha richiamato le ragioni di censura, tra le quali non figura quella che si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris