CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 2026
Cassazione n. 13447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; _ (letti i ricorse proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e le memorie trasmesse nell'interesse dei due ricorrenti e in particolare il 22 dicembre 2025 dal nuovo difensore di [OSCURATO:PERSONA] e il 6 gennaio 2026 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione agli elementi apprezzati a sostegno del giudizio di responsabilità per i fatti ascritti al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( capi 50 e 52) e con riguardo alla qualificazione degli stessi, non ritenuta compatibile con il comma 5 dell'art 73 TUS; in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni ( primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], peraltro inammssibile per genericità, non avendo la difesa precisato l'incidenza probatoria delle emergenze di indagine ritenute non utilizzabili), alla responsabilità del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per i capi 50 e 51 e alla qualificazione dei relativi fatti, non sussunti sotto l'egida del comma 5 dell'ad 73 ( motivi sub 2, 3 e 4), alla responsabilità del citato ricorrente per i fatti di usura allo stesso ascritti ( motivo cinque), alla ritenuta sussistenza della recidiva ascritta al predetto ( motivo 6) rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili P.Q.M