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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00925/2026

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CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 22/02/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000 alla pena di mesi 8 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 187, 192 e 533 c.p.p. in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/2000, travisamento della prova e mancanza di motivazione.

Il ricorrente sostiene che entrambe le sentenze di merito si poggiano esclusivamente sui contenuti del PVC, confondendo l’aspetto amministrativo-tributario con quello penale.

Manca ogni riscontro obbiettivo o attività istruttoria idonea a suffragare l’ipotesi accusatoria: in dettaglio, l’asserita inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla “Confezioni di [OSCURATO:PERSONA]” è meramente presuntiva, né le fatture sono mai state richieste all’imputato, per cui ritenere la sua colpevolezza dalla mancata esibizione delle fatture è un travisamento della prova in cui sono incorsi sia il Tribunale che la Corte di appello.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come emerge già dalla prima sentenza, emessa in esito a rito abbreviato, le cui conclusioni sono condivise dalla sentenza di appello, la falsità delle fatture utilizzate dall’imputato veniva inferita dalla non da elementi presuntivi ma da concreti indizi della mera “apparenza” della esistenza della società, costituiti dalla assenza di forniture per energia elettrica, di disponibilità di attrezzatura per lo svolgimento dell’attività produttiva, di veicoli per lo spostamento delle merci, di acquisti di beni o servizi per l’esercizio dell’attività, dalla assenza di dipendenti, dall’incompatibilità tra l’oggetto sociale della ditta emittente con quello della ditta utilizzatrice, dalla genericità dell’oggetto delle fatture stesse.

La doglianza è quindi totalmente fuori fuoco rispetto al contenuto delle pronunce di merito e difetta di specificità estrinseca.

Inoltre, avendo il ricorrente deciso di ricorre al rito abbreviato, ha scelto di rendere in ogni caso utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui anche il PVC.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena del 22/02/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all’articolo 2 d.lgs. 74/2000 alla pena di mesi 8 di reclusione. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 187, 192 e 533 c.p.p. in relazione all’art. 2 d.lgs. 74/2000, travisamento della prova e mancanza di motivazione. Il ricorrente sostiene che entrambe le sentenze di merito si poggiano esclusivamente sui contenuti del PVC, confondendo l’aspetto amministrativo-tributario con quello penale. Manca ogni riscontro obbiettivo o attività istruttoria idonea a suffragare l’ipotesi accusatoria: in dettaglio, l’asserita inesistenza oggettiva delle fatture emesse dalla “Confezioni di [OSCURATO:PERSONA]” è meramente presuntiva, né le fatture sono mai state richieste all’imputato, per cui ritenere la sua colpevolezza dalla mancata esibizione delle fatture è un travisamento della prova in cui sono incorsi sia il Tribunale che la Corte di appello. 3. Il ricorso è inammissibile. Come emerge già dalla prima sentenza, emessa in esito a rito abbreviato, le cui conclusioni sono condivise dalla sentenza di appello, la falsità delle fatture utilizzate dall’imputato veniva inferita dalla non da elementi presuntivi ma da concreti indizi della mera “apparenza” della esistenza della società, costituiti dalla assenza di forniture per energia elettrica, di disponibilità di attrezzatura per lo svolgimento dell’attività produttiva, di veicoli per lo spostamento delle merci, di acquisti di beni o servizi per l’esercizio dell’attività, dalla assenza di dipendenti, dall’incompatibilità tra l’oggetto sociale della ditta emittente con quello della ditta utilizzatrice, dalla genericità dell’oggetto delle fatture stesse. La doglianza è quindi totalmente fuori fuoco rispetto al contenuto delle pronunce di merito e difetta di specificità estrinseca. Inoltre, avendo il ricorrente deciso di ricorre al rito abbreviato, ha scelto di rendere in ogni caso utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, tra cui anche il PVC. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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