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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 12087/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 giugno 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avvero l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 30 maggio 2022, che ha disposto nei confronti del medesimo il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 322 ter e 12 d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma complessiva di euro 320.973,02, ovvero di beni nella disponibilità dell'indagato sino alla concorrenza di tale somma, quale profitto dei reati tributari contestati ai capi e) ed f) della imputazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagine per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché in qualità di socio di fatto della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di quest'ultima fatture per operazioni (prestazioni di consulenza) inesistenti (capo e).

Al capo f) si contesta, inoltre, allo Scarfone la commissione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, in qualità di socio di fatto della ditta del Paris, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture indicate al capo e), avrebbe indicato nella dichiarazione relativa all'anno di imposta :2020 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo pari ad euro 493.803,92 ed IVA pari ad euro 108.636,68.

Queste fatture avrebbero ad oggetto attività di consulenza asseritamente svolta dallo Scarfone in relazione all'approvvigionamento dalla Cina di dispositivi di protezione individuale non conformi alla disciplina dell'UE (e, dunque, non utilizzabili), poi acquistate dall'AUSL di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo l'ipotesi di accusa accolta dal Tribunale, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti avrebbe consentito, coonestando prestazioni di consulenza invero insussistenti, allo Scarfone e al Paris di dividere pro quota i ricavi delle commesse e al Paris di abbattere l'imponibile.

3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scarfone, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento.

Con unico motivo di ricorso, il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione nell'attribuzione allo Scarfone del ruolo di socio di fatto del Paris.

Rileva il ricorrente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la qualità di socio dello Scarfone sulla base di una pluralità di conversazioni, acquisite in atti, e di condotte poste in essere dal ricorrente sia prima che dopo l'acquisto delle mascherine.

Il Tribunale, tuttavia, avrebbe omesso di considerare alcune conversazioni telefoniche, quale quella riportata a pag. 22 dell'informativa della Guardia di Finanza, nella quale lo Scarfone aveva espressamente dichiarato di non essere socio, neppure occulto, del Paris.

Dalle intercettazioni riportate nell'annotazione della Guardia di Finanza, peraltro, emergerebbe come lo Scarfone fosse pienamente convinto della piena regolarità delle mascherine importate e, dunque, per questa ragione, avrebbe commissionato ad una tipografia la stampa delle etichette da apporre sulle confezioni delle stesse.

Deduce il ricorrente, inoltre, che l'operazione posta in essere sarebbe stata finanziariamente neutra, in quanto le fatture emesse dal Paris nei confronti della ASL per la vendita delle mascherine non sarebbero state soggette ad IVA.

4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ah sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con unico motivo il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione nell'attribuzione allo Scarfone del ruolo di socio di fatto del Paris e nell'omessa considerazione del carattere fiscalmente neutro dell'operazione.

3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto, essendo fondato sulla manifesta illogicità della motivazione, esorbita i limiti consentiti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (ex plurimis: Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226710 -01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01).

4. Il motivo dedotto è, peraltro, inammissibile, in quanto il difensore, nel contestare l'attribuzione della qualità di socio di fatto al ricorrente, sollecita la Corte a un rinnovato giudizio di merito sugli elementi probatori disponibili e, segnatamente, ad una valutazione delle risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria prodotta.

5. La motivazione del provvedimento impugnato è, peraltro, sussistente e non già meramente apparente, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente motivato la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati per i quali si procede.

Il Tribunale ha, infatti, motivato in ordine alla falsità delle fatture oggetto dell'imputazione in ragione del ruolo di socio di fatto e non già di mero mediatore assunto dallo Scarfone rispetto alla ditta individuale del Paris nella vicenda dell'approvvigionamento dalla Cina di dispositivi di protezione individuale non regolari.

Nell'ordinanza sono, infatti, riportate intercettazioni telefoniche dalle quali risulta l'accordo tra lo Scarfone e il Paris per l'emissione da parte del primo e in favore del secondo di fatture per operazioni inesistenti, indicando quale causa lo svolgimento di prestazioni di natura consulenziale.

Quanto alla qualità di socio, il Tribunale rileva, inoltre, che, a più riprese, lo Scarfone si era presentato nelle comunicazioni e nei messaggi quale «socio di [OSCURATO:PERSONA]».

Nella valutazione del Tribunale del riesame, peraltro, che la circostanza che le fatture siano state saldate mediante bonifici eseguiti il giorno stesso di emissione della fattura non è ragionevolmente esplicabile se non ipotizzando un accordo fraudolento tra lo Scarfone e il Paris ai danni dell'Erario.

6. Insussistente è, inoltre, la dedotta carenza di motivazione in ordine all'eccezione relativa al carattere finanziariamente neutro dell'operazione posta in essere.

Il Tribunale del riesame ha, infatti, confutato l'ec:cezione difensiva, richiamando sul punto i risultati delle informative della Guardia di Finanza.

Il carattere finanziariamente neutro dell'operazione per l'Erario, peraltro, non elide la configurabilità dei reati contestati, in quanto, indipendentemente dal saldo generale dell'operazione per l'Erario, non esclude il vantaggio derivante dall'evasione di imposta per il singolo contribuente (nella specie il Paris).

7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 27 giugno 2022 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avvero l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del 30 maggio 2022, che ha disposto nei confronti del medesimo il sequestro preventivo, ai sensi degli artt. 322 ter e 12 d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, della somma complessiva di euro 320.973,02, ovvero di beni nella disponibilità dell'indagato sino alla concorrenza di tale somma, quale profitto dei reati tributari contestati ai capi e) ed f) della imputazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagine per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nonché in qualità di socio di fatto della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire l'evasione delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di quest'ultima fatture per operazioni (prestazioni di consulenza) inesistenti (capo e). Al capo f) si contesta, inoltre, allo Scarfone la commissione del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto, in qualità di socio di fatto della ditta del Paris, al fine di evadere le imposte sul reddito e sul valore aggiunto, avvalendosi delle fatture indicate al capo e), avrebbe indicato nella dichiarazione relativa all'anno di imposta :2020 elementi passivi fittizi per un imponibile complessivo pari ad euro 493.803,92 ed IVA pari ad euro 108.636,68. Queste fatture avrebbero ad oggetto attività di consulenza asseritamente svolta dallo Scarfone in relazione all'approvvigionamento dalla Cina di dispositivi di protezione individuale non conformi alla disciplina dell'UE (e, dunque, non utilizzabili), poi acquistate dall'AUSL di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l'ipotesi di accusa accolta dal Tribunale, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti avrebbe consentito, coonestando prestazioni di consulenza invero insussistenti, allo Scarfone e al Paris di dividere pro quota i ricavi delle commesse e al Paris di abbattere l'imponibile. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dello Scarfone, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento. Con unico motivo di ricorso, il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione nell'attribuzione allo Scarfone del ruolo di socio di fatto del Paris. Rileva il ricorrente che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la qualità di socio dello Scarfone sulla base di una pluralità di conversazioni, acquisite in atti, e di condotte poste in essere dal ricorrente sia prima che dopo l'acquisto delle mascherine. Il Tribunale, tuttavia, avrebbe omesso di considerare alcune conversazioni telefoniche, quale quella riportata a pag. 22 dell'informativa della Guardia di Finanza, nella quale lo Scarfone aveva espressamente dichiarato di non essere socio, neppure occulto, del Paris. Dalle intercettazioni riportate nell'annotazione della Guardia di Finanza, peraltro, emergerebbe come lo Scarfone fosse pienamente convinto della piena regolarità delle mascherine importate e, dunque, per questa ragione, avrebbe commissionato ad una tipografia la stampa delle etichette da apporre sulle confezioni delle stesse. Deduce il ricorrente, inoltre, che l'operazione posta in essere sarebbe stata finanziariamente neutra, in quanto le fatture emesse dal Paris nei confronti della ASL per la vendita delle mascherine non sarebbero state soggette ad IVA. 4. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ah sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 23 gennaio 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con unico motivo il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione nell'attribuzione allo Scarfone del ruolo di socio di fatto del Paris e nell'omessa considerazione del carattere fiscalmente neutro dell'operazione. 3. Il motivo è, tuttavia, inammissibile, in quanto, essendo fondato sulla manifesta illogicità della motivazione, esorbita i limiti consentiti dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di «violazione di legge» per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (ex plurimis: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226710 -01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 - 01). 4. Il motivo dedotto è, peraltro, inammissibile, in quanto il difensore, nel contestare l'attribuzione della qualità di socio di fatto al ricorrente, sollecita la Corte a un rinnovato giudizio di merito sugli elementi probatori disponibili e, segnatamente, ad una valutazione delle risultanze dell'annotazione di polizia giudiziaria prodotta. 5. La motivazione del provvedimento impugnato è, peraltro, sussistente e non già meramente apparente, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha congruamente motivato la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati per i quali si procede. Il Tribunale ha, infatti, motivato in ordine alla falsità delle fatture oggetto dell'imputazione in ragione del ruolo di socio di fatto e non già di mero mediatore assunto dallo Scarfone rispetto alla ditta individuale del Paris nella vicenda dell'approvvigionamento dalla Cina di dispositivi di protezione individuale non regolari. Nell'ordinanza sono, infatti, riportate intercettazioni telefoniche dalle quali risulta l'accordo tra lo Scarfone e il Paris per l'emissione da parte del primo e in favore del secondo di fatture per operazioni inesistenti, indicando quale causa lo svolgimento di prestazioni di natura consulenziale. Quanto alla qualità di socio, il Tribunale rileva, inoltre, che, a più riprese, lo Scarfone si era presentato nelle comunicazioni e nei messaggi quale «socio di [OSCURATO:PERSONA]». Nella valutazione del Tribunale del riesame, peraltro, che la circostanza che le fatture siano state saldate mediante bonifici eseguiti il giorno stesso di emissione della fattura non è ragionevolmente esplicabile se non ipotizzando un accordo fraudolento tra lo Scarfone e il Paris ai danni dell'Erario. 6. Insussistente è, inoltre, la dedotta carenza di motivazione in ordine all'eccezione relativa al carattere finanziariamente neutro dell'operazione posta in essere. Il Tribunale del riesame ha, infatti, confutato l'ec:cezione difensiva, richiamando sul punto i risultati delle informative della Guardia di Finanza. Il carattere finanziariamente neutro dell'operazione per l'Erario, peraltro, non elide la configurabilità dei reati contestati, in quanto, indipendentemente dal saldo generale dell'operazione per l'Erario, non esclude il vantaggio derivante dall'evasione di imposta per il singolo contribuente (nella specie il Paris). 7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La parte ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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