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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46466/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 30 ottobre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 2, n. 2 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione.

Nel caso di specie l'oggetto che si assume utilizzato come arma è un bocchino di tromba di minime dimensioni, senza che sia stata valutata la volontà di utilizzo dello stesso a fini aggressivi e senza compiutamente esaminare le dichiarazioni della persona offesa, nella parte in cui descrive l'aggressione da parte di tre persone, senza specificare le azioni poste da ciascuna, anche con l'uso dell'oggetto descritto.

A ciò si aggiunge che l'art. 59, comma 2, cod. pen. estende le circostanze aggravanti a carico dell'agente solo se conosciute o determinate da colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Si contesta, infine, che il certificato medico in atti confermi la entità delle lesioni, essendo stato redatto due giorni dopo i fatti ed attestando soltanto escoriazioni, dunque una lesione superficiale non riferibile a due giorni prima, plausibilmente provocata anche a mani nude o con le unghie.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione lineare e logica, nonché immune da censure di ogni tipo.

La giuriprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).

Le ulteriori doglianze esortano alla rivalutazione di prove dichiarative (deposizione della persona offesa) o documentali (certificazione sanitaria) non consentite a questa Corte di legittimità.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 30 ottobre 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato ascrittogli di cui agli artt. 110, 582, 585, comma 2, n. 2 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 585, comma 2, n. 2 cod. pen. e vizio di motivazione. Nel caso di specie l'oggetto che si assume utilizzato come arma è un bocchino di tromba di minime dimensioni, senza che sia stata valutata la volontà di utilizzo dello stesso a fini aggressivi e senza compiutamente esaminare le dichiarazioni della persona offesa, nella parte in cui descrive l'aggressione da parte di tre persone, senza specificare le azioni poste da ciascuna, anche con l'uso dell'oggetto descritto. A ciò si aggiunge che l'art. 59, comma 2, cod. pen. estende le circostanze aggravanti a carico dell'agente solo se conosciute o determinate da colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Si contesta, infine, che il certificato medico in atti confermi la entità delle lesioni, essendo stato redatto due giorni dopo i fatti ed attestando soltanto escoriazioni, dunque una lesione superficiale non riferibile a due giorni prima, plausibilmente provocata anche a mani nude o con le unghie. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione lineare e logica, nonché immune da censure di ogni tipo. La giuriprudenza costante di questa Corte afferma, infatti, che la mera riproposizione del motivo di appello si sostanza nell'aspecificità dell'impugnazione (Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Le ulteriori doglianze esortano alla rivalutazione di prove dichiarative (deposizione della persona offesa) o documentali (certificazione sanitaria) non consentite a questa Corte di legittimità. 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 46466/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris