Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 36328/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena. 1!I'D .. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 15 giugno 2021 il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 677 cod. pen., condannandolo alla pena di € 206 di ammenda, di cui disponeva la sospensione condizionale dell'esecuzione.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo denuncia violazione della legge penale, avendo il Tribunale ordinato che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni, anziché per il più breve termine di 2 anni, come previsto, per le contravvenzioni, dall'art. 163, primo comma, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena.

La difesa deposita conclusioni e insiste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda inflitta, ha stabilito che l'esecuzione della pena fosse sospesa per cinque anni.

Tale statuizione è in violazione dell'art.163 cod. pen., che stabilisce che l'esecuzione della pena sia condizionatamente sospesa "per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione".

Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena che ridetermina in anni due.

P.Q.M. nnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della ensione condizionale della pena che ridetermina in anni due. osì deciso, il 17 maggio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena. 1!I'D .. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 15 giugno 2021 il Tribunale di Enna ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 677 cod. pen., condannandolo alla pena di € 206 di ammenda, di cui disponeva la sospensione condizionale dell'esecuzione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo denuncia violazione della legge penale, avendo il Tribunale ordinato che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di 5 anni, anziché per il più breve termine di 2 anni, come previsto, per le contravvenzioni, dall'art. 163, primo comma, cod. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena. La difesa deposita conclusioni e insiste. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena dell'ammenda inflitta, ha stabilito che l'esecuzione della pena fosse sospesa per cinque anni. Tale statuizione è in violazione dell'art.163 cod. pen., che stabilisce che l'esecuzione della pena sia condizionatamente sospesa "per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione". Va dunque pronunciato annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione condizionale della pena che ridetermina in anni due. P.Q.M. nnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della ensione condizionale della pena che ridetermina in anni due. osì deciso, il 17 maggio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 36328/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris