CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24730/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso limitatamente al primo motivo e ilrigetto nel resto.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Venezia ha respintol’appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui ilGiudice per le indagini preliminari della stessa città aveva rigettato l’istanza direvoca delle misure cautelari del divieto di avvicinamento ai figli minori, deldivieto di comunicazione con la moglie e i figli, nonché dell’obbligo dipresentazione alla Polizia giudiziaria, a lui imposto in relazione al reato dimaltrattamenti contro familiari e conviventi, aggravati ai sensi dell’art. 572,comma 2, cod. pen.2. Secondo la contestazione provvisoria, XXXXXX ha posto in esserecondotte vessatorie nei confronti della moglie, sostanziatesi in ingiurie edespressioni intimidatorie, talora anche alla presenza dei figli minori della coppia,culminate in un tentativo di speronamento della autovettura dalla stessacondotta.3. Ha proposto ricorso l’indagato, affidato a due motivi.3.1.Con il primo si deduce nullità assoluta della ordinanza impugnata edella ordinanza genetica per violazione del principio della domanda cautelareriguardo al divieto di avvicinamento e di comunicazione imposto nei confronti deifigli minori, in quanto il Pubblico Ministero aveva richiesto l’allontanamento dallacasa familiare, con annessi divieti di avvicinamento e comunicazione,esclusivamente nei confronti della moglie, ed aveva altresì espresso parerefavorevole alla revoca di tali prescrizioni di divieto nei confronti dei figli.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge ecarenza di motivazione con riferimento all’obbligo di presentazione alla poliziagiudiziaria imposto al ricorrente a fronte del rifiuto di applicazione del c.d.braccialetto elettronico, in quanto non risulta motivata la scelta di tale misura apreferenza di altri, meno invasivi, presidi.3. Il Procuratore generale ha concluso nei termini riportati in epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Il primo motivo attiene al principio della domanda cautelare, invocatocon riferimento alla estensione soggettiva dei divieti di avvicinamento ecomunicazione nei confronti di soggetti diversi da quelli specificamenteindividuati dal Pubblico Ministero.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale ha argomentato checompeteva al Giudice dell’ordinanza genetica il potere di conformare, anche diiniziativa, la misura cautelare “riempiendola” di contenuti, eventualmente conl’inserimento di prescrizioni essenziali al fine di raggiungere l’obiettivo, che èquello di scongiurare il pericolo di reiterazione delle condotte illecite.Ha motivato l’esercizio di tale potere conformativo, con cui ha dispostol’estensione del divieto di avvicinamento ai figli delle parti, con riferimento: a)all’essere i bambini vittime di violenza assistita, essendo state proferite alla loropresenza le minacce di morte rivolte alla madre; b) alla possibilità che l’indagatostrumentalizzi le visite nei confronti dei figli minori per mantenere un contattocon la moglie e perseverare nelle condotte vessatorie; c) alla possibilità direazioni incontrollate dello stesso indagato verso i suoi familiari, quando si vengaa trovare sotto l’influenza dell’alcol.3. La ordinanza impugnata dichiaratamente ha fatto applicazione delprincipio affermato da questa Corte in forza della quale, in tema di misurecautelari personali, il divieto di avvicinamento può essere esteso anche asoggetti diversi dalla persona offesa - quali prossimi congiunti, persone con leiconviventi o alla medesima legate da relazione affettiva - a condizione che sianoindicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertàdi circolazione dell'obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela dellavittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi el'indagato (Sez. 5, n. 40881 del 18/11/2025, Z., Rv. 289073 – 01).La questione sollevata in quella sede riguardava, tuttavia, l’estensione deldivieto a favore del compagno convivente della persona offesa, il quale nonaveva sporto querela, non anche l’assenza di domanda da parte del PubblicoMinistero.Nemmeno è pertinente il principio, pure evocato nella ordinanzaimpugnata, secondo cui la necessità della domanda cautelare non investe“prescrizioni e modalità esecutive”, che il giudice può autonomamente calibrareper garantire il miglior contemperamento tra le esigenze cautelari e le libertàindividuali dell'indagato. Il principio è stato declinato, in un arresto di questaCorte, in relazione a fattispecie in cui, investito della richiesta di applicazione deldivieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, il Giudiceaveva imposto all'indagato, "ex officio", di mantenere una determinata distanzadagli stessi (Sez. 5, n. 7228 del 11/01/2023, D., Rv. 284221 - 01).Nella vicenda in esame il Tribunale dell’appello ha introdotto, invece, unaprescrizione ritenuta essenziale, non meramente esecutiva, per esigenze ulterioridi cautela individuate ai sensi dell’art. 282-ter cod. proc. pen.; esigenze che hatuttavia autonomamente disegnato, prescindendo da una iniziativa del PubblicoMinistero ed anzi in presenza di un consenso alla revoca espresso dalrappresentante della Accusa.4. Riguardo al principio della domanda cautelare, le Sezioni Unite, consentenza n. 8388 del 22/01/2009, Novi, Rv. 242292 – 01, hanno affermato inmotivazione - riportandosi a quanto osservato da Corte cost., n. 4 del 1992 - cheun modello processuale che, anche alla luce del riformulato art. 111 comma 2Cost., mira ad esaltare la netta separazione dei ruoli tra parti richiedenti eorgano deliberante ed a preservare la terzietà del giudice, postula, comeindefettibile antecedente, uno specifico atto propulsivo rappresentato dalladomanda che il pubblico ministero rivolge al giudice, alla stregua di un atto diesercizio dell'azione cautelare.Nella logica accusatoria del nuovo processo penale, la direttiva n. 59 dellalegge-delega n. 81 del 1987, già sul piano semantico, aveva correlato il "potere-dovere del pubblico ministero di richiedere, presentando al giudice gli elementisu cui si fonda la sua richiesta", con il “potere-dovere del giudice di disporre conprovvedimento motivato le misure di coercizione personale", in termini diinterdipendenza necessaria tra richiesta e decisione. Avverte, in proposito, laRelazione al Progetto preliminare del nuovo codice di rito, che è da escludersil'adozione di misure cautelari che prescinda dall'iniziativa del Pubblico Ministero ilquale è, sotto questo profilo, soggetto necessariamente "richiedente" senzalegittimazione a disporre, mentre, per converso, il giudice è soggetto"decidente", ma non ex officio", sicché «alla domanda della parte pubblicacorrisponde la genesi di un fenomeno devolutivo, che assegna al giudice unpotere decisorio che, pur integro in tutti i suoi connotati e secondo gli ordinariparametri delibativi, resta circoscritto all'interno dei confini tracciati daldevolutum», nel senso che va coerentemente esclusa la possibilità non solo che ilgiudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di domanda delpubblico ministero (extra petita), ma anche che egli adotti una misura, non giàmeno severa, bensì, in peius, più grave di quella richiesta (ultra petita)(Sez. UNovi, cit., in motivazione).Alla stregua delle tracciate coordinate interpretative, deve essere affermatoil principio di diritto in forza del quale l’individuazione di esigenze cautelari neiconfronti di soggetti diversi da quelli indicati nella originaria domanda costituisceprerogativa del pubblico ministero, titolare esclusivo del potere di iniziativa sullacautela, ai sensi dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen.Sicché le relative statuizioni, relative ai figli minori del ricorrente,contenute nella ordinanza impugnata e così pure in quella genetica, vannoespunte, senza necessità di rinvio.5. Ad analoga soluzione deve pervenirsi con riguardo al divieto dicomunicazione con i figli minori.Si tratta di prescrizioni che l’art. 282-ter, comma 3, cod. proc. pen.configura come rafforzative del divieto di avvicinamento, applicabili dal Giudicenei confronti dei medesimi soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, in aggiuntaal predetto divieto.Sul piano logico, travolto il divieto di avvicinamento, non avrebbe, delresto, alcun senso mantenere in essere il divieto di comunicazione.In ogni caso, anche tali prescrizioni non paiono sottratte al principio delladomanda cautelare.Con riguardo al divieto di comunicare imposto a persona sottoposta alregime degli arresti domiciliari, questa Corte ha affermato che, in tema diprescrizioni relative all'applicazione degli arresti domiciliari, il divieto dicomunicare con persone estranee al nucleo familiare, pur accedendo alla misuracoercitiva, ha una sua propria autonomia, trattandosi di una prescrizione dotatadi specifica ed aggiuntiva efficacia afflittiva, di talché il giudice è tenuto ad unaespressa e motivata statuizione in ordine alla sua adozione o a successivemodifiche, che non possono ritenersi implicite in altre statuizioni (Sez. 1, n. 6934del 08/09/2020, dep. 2021, Scarabeo, Rv. 280530 – 01, con riferimento afattispecie in cui si stigmatizzava la mancanza della richiesta del PubblicoMinistero).Anche tali statuizioni, relative ai figli minori del ricorrente, contenute nellaordinanza impugnata e così pure in quella genetica, vanno espunte, senzanecessità di rinvio.6. Il secondo motivo concerne il diniego di revoca dell’obbligo dipresentazione alla polizia giudiziaria, imposta al soggetto come misurasostitutiva correlata al rifiuto di applicazione del dispositivo elettronico dicontrollo.Va ricordato al proposito che l’applicazione delle particolari modalità dicontrollo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., prevista come facoltativa dallalegge 19 luglio 2019 n. 69, è divenuta obbligatoria per effetto dell’art. 12 dellalegge 24 novembre n. 168. La stessa legge ha stabilito, onde potenziare l’effettodel presidio cautelare, che nel caso in cui il destinatario neghi il consensoall'adozione delle dette modalità di controllo, ovvero l'organo delegato perl'esecuzione ne accerti la non fattibilità tecnica, il giudice impone l'applicazione,anche congiunta, di misure cautelari più gravi.Con ordinanza n. 173 del 2024, la Corte costituzionale, investita dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 282-ter, commi 1 e 2, comemodificato dalla legge n. 168 del 2023, ha dato una interpretazione adeguatricedella disposizione, evidenziando come, almeno per l'ipotesi di mancatofunzionamento del dispositivo del braccialetto elettronico riconducibile a ragionitecniche, il giudice non sia tenuto ad imporre una misura più grave del divieto diavvicinamento, ma debba rivalutare le esigenze cautelari della fattispecieconcreta, potendo, all'esito, in base ai criteri ordinari di adeguatezza eproporzionalità, scegliere non solo una misura più grave, ma anche una misurapiù lieve. In particolare, la Consulta ha sottolineato come, nei casi predetti, dinon fattibilità tecnica ed operativa, sia ineludibile una nuova valutazione dellaidoneità, necessità e proporzionalità della misura prescelta in relazione alleesigenze cautelari del caso concreto, secondo il modulo di rivalutazione delleesigenze cautelari già individuato dal diritto vivente (Sez. U, n. 20769 del28/04/2016, Lovisi, Rv. 266650 - 01), ma non anche nel caso di rifiuto, chegiustifica per sé solo l’aggravamento.La misura aggiuntiva è stata confermata nel dispositivo del provvedimentoimpugnato (ancorché sia richiamata, in motivazione, la sentenza della Cortecostituzionale).La previsione di una automatica sostituzione nell’ipotesi in cui il dispositivofosse “inattuabile o indisponibile”, contenuta nella ordinanza genetica econfermata dalla ordinanza del Tribunale, risulta dunque non conforme a taleinterpretazione adeguatrice.Va conseguentemente disposto l’annullamento, sul punto, con rinvio alTribunale per nuova valutazione, nel rispetto delle indicate direttrici esegetiche.7. Da ultimo, quanto all’ulteriore profilo dedotto dalla difesa, per cui ilrifiuto all’applicazione del c.d. braccialetto elettronico sarebbe stato motivato – egiustificato - dalle esigenze di lavoro che, peraltro, sono state genericamenteallegate, ma non documentate, si tratta di questione non devoluta al Tribunale enon può, come tale, essere affrontata in questa sede. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del Giudice delleindagini preliminari del Tribunale di Venezia del 19 novembre 2025 limitatamenteal divieto di avvicinamento e al divieto di comunicazioni nei confronti dei figliminori e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratoregenerale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Annulla l'ordinanza impugnata in relazione all'applicazione della misuradell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per l'assenza o indisponibilita'di strumenti di controllo e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Veneziacompetente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.