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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2023

Cassazione n. 29721/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20235/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIAVARELLA Oggetto: Accettazione tacita eredità R.G.N. 20235/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez.

S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 462/2018 depositata il 30/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d’appello di Lecce – nella regolare costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia degli appellati FEDERICO, DANIELE, ANNAMARIA, ANTONIO, GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2904/2014 con la quale il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel procedimento di divisione endoesecutiva ex art. 599 c.p.c., aveva accertato il diritto della creditrice procedente [OSCURATO:PERSONA] a domandare lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili oggetto del pignoramento promosso dalla creditrice medesima.

La [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva promosso nel 2008 procedura esecutiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], procedendo al pignoramento della quota pro indiviso di 1/18 su una serie di immobili in Lecce e Squinzano.

Instaurato il giudizio di divisione, [OSCURATO:PERSONA] si era costituito per contestare di essere titolare della suddetta quota, non avendo mai accettato l’eredità del padre Gaetano, di cui i suddetti beni facevano parte.

Sez.

S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 4

2. Nel respingere il gravame, la Corte territoriale ha rilevato come la decisione di prime cure si basasse su un duplice ordine di considerazioni, e cioè, da un lato, che l’appellante risultava essere nel possesso dei beni ereditari, come suffragato da una serie di elementi, quali la denuncia di successione e visure catastali, e, dall’altro lato, che, nel costituirsi in primo grado nel giudizio di scioglimento della comunione, [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente aderito alla domanda di divisione - assumendo in tal modo un contegno processuale che si era venuto a tradurre nell’accettazione tacita dell’eredità medesima - e solo successivamente era venuto a contestare la propria veste di erede.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce PASQUALE SAQUELLAha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

Le altre parti sono rimaste intimate.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

OSSERVA

1. Dall’esame degli atti emerge che, mentre il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (quest’ultima, peraltro, non menzionata come parte nella sentenza impugnata), risultano non disponibili gli esiti della notificazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], essendo allegati solo gli atti della spedizione dei plichi della Sez.

S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 4 notificazione a mezzo posta, ma non anche gli avvisi di ricevimento che dei plichi medesimi dovrebbero attestare la consegna.

2. Si rende, a questo punto, necessario –non emergendo l’evidente inammissibilità o infondatezza del ricorso – rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorsomedesimo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione delle cartoline recanti gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso oppure alla rinnovazione della notifica stessa.

P. Q. M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale produrre l e c artolin e recant i l’avviso di ricevimento del ricorso già notificatoa [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oppure procedere a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20235/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 113, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CIAVARELLA Oggetto: Accettazione tacita eredità R.G.N. 20235/2018 Ud. 25/09/2023CC Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 2 di 4 [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE –intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO LECCE n. 462/2018 depositata il 30/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25/09/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 aprile 2018, la Corte d’appello di Lecce – nella regolare costituzione della [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia degli appellati FEDERICO, DANIELE, ANNAMARIA, ANTONIO, GAETANO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] -ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2904/2014 con la quale il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel procedimento di divisione endoesecutiva ex art. 599 c.p.c., aveva accertato il diritto della creditrice procedente [OSCURATO:PERSONA] a domandare lo scioglimento della comunione esistente sugli immobili oggetto del pignoramento promosso dalla creditrice medesima. La [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva promosso nel 2008 procedura esecutiva in danno di [OSCURATO:PERSONA], procedendo al pignoramento della quota pro indiviso di 1/18 su una serie di immobili in Lecce e Squinzano. Instaurato il giudizio di divisione, [OSCURATO:PERSONA] si era costituito per contestare di essere titolare della suddetta quota, non avendo mai accettato l’eredità del padre Gaetano, di cui i suddetti beni facevano parte. Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 3 di 4 2. Nel respingere il gravame, la Corte territoriale ha rilevato come la decisione di prime cure si basasse su un duplice ordine di considerazioni, e cioè, da un lato, che l’appellante risultava essere nel possesso dei beni ereditari, come suffragato da una serie di elementi, quali la denuncia di successione e visure catastali, e, dall’altro lato, che, nel costituirsi in primo grado nel giudizio di scioglimento della comunione, [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente aderito alla domanda di divisione - assumendo in tal modo un contegno processuale che si era venuto a tradurre nell’accettazione tacita dell’eredità medesima - e solo successivamente era venuto a contestare la propria veste di erede. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce PASQUALE SAQUELLAha proposto ricorso, affidato a quattro motivi. Le altre parti sono rimaste intimate. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 5. La ricorrente ha depositato memoria. OSSERVA 1. Dall’esame degli atti emerge che, mentre il ricorso risulta essere stato regolarmente notificato a [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (quest’ultima, peraltro, non menzionata come parte nella sentenza impugnata), risultano non disponibili gli esiti della notificazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], essendo allegati solo gli atti della spedizione dei plichi della Sez. S2 -R.G. 20235/2018 – CC 25/09/2023 - Pagina nr. 4 di 4 notificazione a mezzo posta, ma non anche gli avvisi di ricevimento che dei plichi medesimi dovrebbero attestare la consegna. 2. Si rende, a questo punto, necessario –non emergendo l’evidente inammissibilità o infondatezza del ricorso – rinviare a nuovo ruolo la trattazione del ricorsomedesimo, assegnando alla parte ricorrente un termine entro il quale procedere o alla produzione delle cartoline recanti gli avvisi di ricevimento della notifica del ricorso oppure alla rinnovazione della notifica stessa. P. Q. M. La Corte rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo ed assegna alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza, entro il quale produrre l e c artolin e recant i l’avviso di ricevimento del ricorso già notificatoa [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], oppure procedere a
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