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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 45627/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2020 del tribunale di Vicenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Vicenza, con sentenza del 15 dicembre 2020i dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 1) inerente il reato di cui all'art. 279, comma 3,DIgs. 152/06, per essersi il medesimo estinto per prescrizione, e condannava la stessa alla pena dell'ammenda, in ordine ai reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, di cui ai capi 2) e 3), rispettivamente inerenti le contravvenzioni di cui agli artt. 279, comma e 296 comma 1 lett. a) DIgs4). 152/2006.

2. Avverso la suindicata pronuncia del predettoTribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, articolato in cinque motivi, trasmesso a questa .3uprema Corte per l'eventuale riqualificazione dell'impugnazione in ricorso, essendo contestata una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda.

3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, l'omessa assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 279 comma 2 • DIgs.v152/06, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per intervenuta depenalizzazione ai sensi del DIgst.1183/2017.

4. Con il secondo motivo, lamenta l'omessa assoluzione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 296, comma 1, lett. a), Dlgs.v152/06 per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, stante la buona fede della ricorrente che avrebbe dichiarato di non essere stata a conoscenza, in ragione di quanto contenuto in apposita circolare dell'Eni circa le caratteristiche del prodotto, di avere acquistato combustibile non conforme alle prescrizioni di cui al testo unico ambientale.

5. Con il terzo motivo, lamenta l'omessa applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. in presenza dei relativi presupposti.

6. Con il quarto motivo lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla luce della condotta processuale tenuta dalla ricorrente, della personalità, incensuratezza e buona fede della stessa.

7. Con il quinto motivo, deduce l'errata determinazione della pena, avendo il giudice individuato la fattispecie più grave in quella di cui al capo 2), considerando la cornice edittale vigente per fatti successivi a quelli commessi, all'epoca dei quali invece la pena prevista della ammenda era fino a 1032 euro e non 10.000 euro come attualmente stabilito.

Anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe viziato il giudizio di dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato, atteso che le condotte contestate al capo 2) devono ritenersi depenalizzate, siccome riconducibili all'art. 279/ comma 2/ Dlgs. 4A . 152/06, ai sensi del quale "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione".

Comma così introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 01Gt 16/12/2017, n.293) attraverso l'art. 1, comma 1, lettera o), che ha modificato l'art. 279, commi 1, 2, 3 l 7po, e stabilito l'introduzione del comma 2-bis all'art. 279. (in tal senso, non massimata, Sez. 3, n. 26571 del 25/03/2021, Russo).

2. Il secondo motivo è infondato.

In sentenza emerge l'affermazione, da parte della ricorrente, della mancata contezza, da parte sua, della necessità di usare - in relazione al capo 3) -, per l'impianto installato, olio combustibile con contenuto di zolfo inferiore allo 0,3% e il corretto rilievo del giudice per cui tale asserita ignoranza di previsioni normative non può in alcun modo scusare.

Con il motivo in esame invece, la ricorrente introduce, piuttosto, un argomento che non trova riscontro né in allegazioni né tantomeno in sentenza, come tale dunque da ritenersi mai emerso in dibattimento né sottoposto all'esame del giudice: quale l'ignoranza di avere utilizzato olio combustibile dalle caratteristiche diverse da quelle imposte.

Con conseguente carenza di allegazione, quale circostanza già dedotta in dibattimento, di un dato posto a fondamento della censura difensiva e dimostrativo della rivendicata ignoranza.

3. La fondatezza del primo motivo assorbe l'esame del terzo motivo, in quanto l'esclusione, in sentenza, della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è basata sulla valorizzazione di plurime violazioni; circostanza, quest'ultima, destinata a cadere in ragione della intervenuta depenalizzazione del reato di cui al capo 2) e, quindi, della sopravvivenza della sola condanna inerente l'unico reato di cui al capo 3).

Con conseguente necessità di rivalutazione in sede di rinvio di tale profilo.4.

Analoghe considerazioni devono formularsi con riferimento al quarto e quinto motivo, atteso che la validità della censura di cui al primo motivo di ricorso impone anche la eventuale nuova valutazione, da parte del giudice del rinvio, del trattamento sanzionatorio da applicare.

5. Consegue, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al n. 2) del capo di imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché l'annullamento della medesima sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio e alla eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza in diversa composizione personale.

Con rigetto nel resto del ricorso.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al n. 2) del capo di imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Annulla altresì la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e quanto alla eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza in diversa composizione personale.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2020 del tribunale di Vicenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Vicenza, con sentenza del 15 dicembre 2020i dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 1) inerente il reato di cui all'art. 279, comma 3,DIgs. 152/06, per essersi il medesimo estinto per prescrizione, e condannava la stessa alla pena dell'ammenda, in ordine ai reati, ritenuti avvinti dalla continuazione, di cui ai capi 2) e 3), rispettivamente inerenti le contravvenzioni di cui agli artt. 279, comma e 296 comma 1 lett. a) DIgs4). 152/2006. 2. Avverso la suindicata pronuncia del predettoTribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, articolato in cinque motivi, trasmesso a questa .3uprema Corte per l'eventuale riqualificazione dell'impugnazione in ricorso, essendo contestata una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda. 3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo, l'omessa assoluzione in ordine al reato di cui all'art. 279 comma 2 • DIgs.v152/06, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato per intervenuta depenalizzazione ai sensi del DIgst.1183/2017. 4. Con il secondo motivo, lamenta l'omessa assoluzione in relazione alla fattispecie di cui all'art. 296, comma 1, lett. a), Dlgs.v152/06 per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, stante la buona fede della ricorrente che avrebbe dichiarato di non essere stata a conoscenza, in ragione di quanto contenuto in apposita circolare dell'Eni circa le caratteristiche del prodotto, di avere acquistato combustibile non conforme alle prescrizioni di cui al testo unico ambientale. 5. Con il terzo motivo, lamenta l'omessa applicazione della fattispecie di cui all'art. 131-bis cod. pen. in presenza dei relativi presupposti. 6. Con il quarto motivo lamenta l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche, alla luce della condotta processuale tenuta dalla ricorrente, della personalità, incensuratezza e buona fede della stessa. 7. Con il quinto motivo, deduce l'errata determinazione della pena, avendo il giudice individuato la fattispecie più grave in quella di cui al capo 2), considerando la cornice edittale vigente per fatti successivi a quelli commessi, all'epoca dei quali invece la pena prevista della ammenda era fino a 1032 euro e non 10.000 euro come attualmente stabilito. Anche il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche avrebbe viziato il giudizio di dosimetria della pena.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato, atteso che le condotte contestate al capo 2) devono ritenersi depenalizzate, siccome riconducibili all'art. 279/ comma 2/ Dlgs. 4A . 152/06, ai sensi del quale "chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione". Comma così introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 01Gt 16/12/2017, n.293) attraverso l'art. 1, comma 1, lettera o), che ha modificato l'art. 279, commi 1, 2, 3 l 7po, e stabilito l'introduzione del comma 2-bis all'art. 279. (in tal senso, non massimata, Sez. 3, n. 26571 del 25/03/2021, Russo). 2. Il secondo motivo è infondato. In sentenza emerge l'affermazione, da parte della ricorrente, della mancata contezza, da parte sua, della necessità di usare - in relazione al capo 3) -, per l'impianto installato, olio combustibile con contenuto di zolfo inferiore allo 0,3% e il corretto rilievo del giudice per cui tale asserita ignoranza di previsioni normative non può in alcun modo scusare. Con il motivo in esame invece, la ricorrente introduce, piuttosto, un argomento che non trova riscontro né in allegazioni né tantomeno in sentenza, come tale dunque da ritenersi mai emerso in dibattimento né sottoposto all'esame del giudice: quale l'ignoranza di avere utilizzato olio combustibile dalle caratteristiche diverse da quelle imposte. Con conseguente carenza di allegazione, quale circostanza già dedotta in dibattimento, di un dato posto a fondamento della censura difensiva e dimostrativo della rivendicata ignoranza. 3. La fondatezza del primo motivo assorbe l'esame del terzo motivo, in quanto l'esclusione, in sentenza, della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., è basata sulla valorizzazione di plurime violazioni; circostanza, quest'ultima, destinata a cadere in ragione della intervenuta depenalizzazione del reato di cui al capo 2) e, quindi, della sopravvivenza della sola condanna inerente l'unico reato di cui al capo 3). Con conseguente necessità di rivalutazione in sede di rinvio di tale profilo.4. Analoghe considerazioni devono formularsi con riferimento al quarto e quinto motivo, atteso che la validità della censura di cui al primo motivo di ricorso impone anche la eventuale nuova valutazione, da parte del giudice del rinvio, del trattamento sanzionatorio da applicare. 5. Consegue, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al n. 2) del capo di imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, nonché l'annullamento della medesima sentenza in ordine al trattamento sanzionatorio e alla eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza in diversa composizione personale. Con rigetto nel resto del ricorso. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui al n. 2) del capo di imputazione, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Annulla altresì la sentenza impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e quanto alla eventuale applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Vicenza in diversa composizione personale. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 05
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