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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28583/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dee ricorsi) [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2020, il Tribunale di Roma, provvedendo a seguito di richiesta riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al reato di bancarotta fraudolente aggravato ex art. 4 stessa legge.

Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di cassazione, annullava con rinvio l'ordinanza di cui sopra in ragione della mera apparenza della sua motivazione in ordine alla configurabilità del reato "transazionale" riferibile al "gruppo criminale organizzato" secondo i requisiti richiesti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, avuto riguardo in particolare a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di individuare: la stabilità dei rapporti fra gli adepti; un minimo di organizzazione pur senza la definizione di ruoli; la non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione; la costituzione anche in vista di un solo reato, per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di un altro vantaggio materiale.

Il Tribunale di Roma, provvedendo in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza in data 22 settembre 2021, ha confermato nuovamente il decreto genetico della misura cautelare reale.

A ragione, ha rilevato che il sequestro era stato disposto nei confronti non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle articolate contestazioni loro rispettivamente mosse riguardanti il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Fra questi soggetti erano intercorsi, secondo le acquisizioni, risalenti relazioni, riferibili alle vicende della costituzione della Sentosa e successivamente all'intrecciarsi dei rapporti fra la stessa e altre società costituite all'estero.

Ne erano conseguite in un arco di tempo di cinque anni transazioni e altre operazioni tutte strutturate a fini distrattivi in favore delle società costituite all'estero.

Le plurime condotte illecite così poste in essere erano riconducibili alle stabili relazioni dei medesimi soggetti, che si manifestavano anche all'estero ove avevano sede le società beneficiarie delle condotte distrattive e, peraltro, risultava risiedere Menconi.

Da quanto sopra derivava la positiva verifica di tutti i necessari requisiti del "gruppo criminale organizzato".

2. Avverso quest'ultima ordinanza emessa nel giudizio di rinvio propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli art. 3, 4 e 11 della legge n. 146 del 2006, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

Rileva che il Tribunale ha riproposto la stessa motivazione apparente della precedente decisione, essendosi limitato a citare le società estere e la residenza all'estero di Menconi, nonché a far riferimento alla contestazione in concorso delle condotte distrattive, così mancando di dare conto della verifica dei requisiti del gruppo criminale organizzato.

Peraltro, le ipotesi formalmente contestate, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vedevano comparire in tutti i casi anche il coindagato [OSCURATO:PERSONA].

Le indagini, i cui esiti erano stati valorizzati dalle tesi accusatorie, avevano portato a rilevare semplicemente che le società estere costituivano "meri schermi" semplicemente suli piano formale.

Inoltre, le relazioni esaminate intercorrevano solo fra i tre menzionati soggetti e riguardavano unicamente le condotte distrattive, senza alcuna "velleità" transnazionale.

In ogni caso, sarebbe stato necessario verificare l'illecita operatività delle società all'estero, mentre si è solamente rilevato che si trattava di semplici "scatole vuote".

Sicché non ci si è attenuti alle direttive impartite in sede di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato, seguendo le direttive fissate in sede di annullamento con rinvio, in primo luogo rappresenta adeguatamente il requisito della stabilità dei rapporti fra i soggetti individuati come appartenenti a un gruppo criminale organizzato.

A tal riguardo evidenzia appropriatamente l'opera di costituzione delle strutture societarie e la sperimentazione in un lungo periodo di coordinate modalità operative volte a replicare le attività delittuose, avvalendosi delle figure societarie presenti in Italia e in diversi altri Stati.

In tale contesto viene altresì delineata la stabilità della posizione in concreto assunta anche da [OSCURATO:PERSONA], attraverso la reiterazione di condotte funzionali ai fini illeciti del gruppo consentite dai ruoli da lui ricoperti in molteplici società a partire dal 2008 e fino al 2011, che lo portavano di operare insieme agli altri secondo i meccanismi distrattivi previamente concertati.

Con riguardo alle spiegazioni su tali temi, cosi come sugli altri connessi, relativi al profilo del non occasionalità dell'attività del gruppo, alle ragioni della sua costituzione e del suo operare per raggiungere gli obiettivi delittuosi concordati, il ricorso oppone argomenti di natura solo rivalutativa o del tutto inconducenti (in particolare quando fa riferimento non ai fatti accertati, ma ai tratti descrittivi dell'imputazione provvisoria con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), che non possono minimamente rappresentare l'assenza del fumus commissi delicti o la mera apparenza della motivazione con riguardo alle verifiche demandate in sede di rinvio.

Quanto in particolare all'operatività all'estero del gruppo organizzato, la difesa muove critiche che si limitano a considerare il riferimento alla residenza a Londra di Menconi e a svolgere valutazioni sulla completezza delle verifiche relative alle società all'estero, senza neppure disconoscere la funzione assunta da tali società quali strumenti ai fini delle distrazioni.

Tali rilievi risultano, allo stesso modo degli altri, del tutto inidonei a rappresentare i vizi denunciati, una volta che rimane comunque adeguatamente delineata, in ragione della costituzione e della conseguente posizione strumentale delle società all'estero, quale punto di arrivo dei movimenti distrattivi e dei relativi accumuli finanziari, il coordinamento finalistico con l'intera attività del gruppo organizzato, che risulta così costituito ed operante in più Stati.

Pertanto, anche sotto questo profilo le doglianze risultano manifestamente infondate.

3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dee ricorsi) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 ottobre 2020, il Tribunale di Roma, provvedendo a seguito di richiesta riesame, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai fini della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 11 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in relazione al reato di bancarotta fraudolente aggravato ex art. 4 stessa legge. Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di cassazione, annullava con rinvio l'ordinanza di cui sopra in ragione della mera apparenza della sua motivazione in ordine alla configurabilità del reato "transazionale" riferibile al "gruppo criminale organizzato" secondo i requisiti richiesti dagli artt. 3 e 4 della legge n. 146 del 2006, avuto riguardo in particolare a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessità di individuare: la stabilità dei rapporti fra gli adepti; un minimo di organizzazione pur senza la definizione di ruoli; la non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione; la costituzione anche in vista di un solo reato, per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di un altro vantaggio materiale. Il Tribunale di Roma, provvedendo in sede di giudizio di rinvio, con ordinanza in data 22 settembre 2021, ha confermato nuovamente il decreto genetico della misura cautelare reale. A ragione, ha rilevato che il sequestro era stato disposto nei confronti non solo di [OSCURATO:PERSONA], ma anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle articolate contestazioni loro rispettivamente mosse riguardanti il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Fra questi soggetti erano intercorsi, secondo le acquisizioni, risalenti relazioni, riferibili alle vicende della costituzione della Sentosa e successivamente all'intrecciarsi dei rapporti fra la stessa e altre società costituite all'estero. Ne erano conseguite in un arco di tempo di cinque anni transazioni e altre operazioni tutte strutturate a fini distrattivi in favore delle società costituite all'estero. Le plurime condotte illecite così poste in essere erano riconducibili alle stabili relazioni dei medesimi soggetti, che si manifestavano anche all'estero ove avevano sede le società beneficiarie delle condotte distrattive e, peraltro, risultava risiedere Menconi. Da quanto sopra derivava la positiva verifica di tutti i necessari requisiti del "gruppo criminale organizzato". 2. Avverso quest'ultima ordinanza emessa nel giudizio di rinvio propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, denunciando violazione degli art. 3, 4 e 11 della legge n. 146 del 2006, nonché dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. Rileva che il Tribunale ha riproposto la stessa motivazione apparente della precedente decisione, essendosi limitato a citare le società estere e la residenza all'estero di Menconi, nonché a far riferimento alla contestazione in concorso delle condotte distrattive, così mancando di dare conto della verifica dei requisiti del gruppo criminale organizzato. Peraltro, le ipotesi formalmente contestate, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vedevano comparire in tutti i casi anche il coindagato [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini, i cui esiti erano stati valorizzati dalle tesi accusatorie, avevano portato a rilevare semplicemente che le società estere costituivano "meri schermi" semplicemente suli piano formale. Inoltre, le relazioni esaminate intercorrevano solo fra i tre menzionati soggetti e riguardavano unicamente le condotte distrattive, senza alcuna "velleità" transnazionale. In ogni caso, sarebbe stato necessario verificare l'illecita operatività delle società all'estero, mentre si è solamente rilevato che si trattava di semplici "scatole vuote". Sicché non ci si è attenuti alle direttive impartite in sede di annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato, seguendo le direttive fissate in sede di annullamento con rinvio, in primo luogo rappresenta adeguatamente il requisito della stabilità dei rapporti fra i soggetti individuati come appartenenti a un gruppo criminale organizzato. A tal riguardo evidenzia appropriatamente l'opera di costituzione delle strutture societarie e la sperimentazione in un lungo periodo di coordinate modalità operative volte a replicare le attività delittuose, avvalendosi delle figure societarie presenti in Italia e in diversi altri Stati. In tale contesto viene altresì delineata la stabilità della posizione in concreto assunta anche da [OSCURATO:PERSONA], attraverso la reiterazione di condotte funzionali ai fini illeciti del gruppo consentite dai ruoli da lui ricoperti in molteplici società a partire dal 2008 e fino al 2011, che lo portavano di operare insieme agli altri secondo i meccanismi distrattivi previamente concertati. Con riguardo alle spiegazioni su tali temi, cosi come sugli altri connessi, relativi al profilo del non occasionalità dell'attività del gruppo, alle ragioni della sua costituzione e del suo operare per raggiungere gli obiettivi delittuosi concordati, il ricorso oppone argomenti di natura solo rivalutativa o del tutto inconducenti (in particolare quando fa riferimento non ai fatti accertati, ma ai tratti descrittivi dell'imputazione provvisoria con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]), che non possono minimamente rappresentare l'assenza del fumus commissi delicti o la mera apparenza della motivazione con riguardo alle verifiche demandate in sede di rinvio. Quanto in particolare all'operatività all'estero del gruppo organizzato, la difesa muove critiche che si limitano a considerare il riferimento alla residenza a Londra di Menconi e a svolgere valutazioni sulla completezza delle verifiche relative alle società all'estero, senza neppure disconoscere la funzione assunta da tali società quali strumenti ai fini delle distrazioni. Tali rilievi risultano, allo stesso modo degli altri, del tutto inidonei a rappresentare i vizi denunciati, una volta che rimane comunque adeguatamente delineata, in ragione della costituzione e della conseguente posizione strumentale delle società all'estero, quale punto di arrivo dei movimenti distrattivi e dei relativi accumuli finanziari, il coordinamento finalistico con l'intera attività del gruppo organizzato, che risulta così costituito ed operante in più Stati. Pertanto, anche sotto questo profilo le doglianze risultano manifestamente infondate. 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil
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