CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTÉNZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude, associandosi alle richieste del PG, per il rigetto del ricorso del PM . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli, provvedendo sulla richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere, annullava l'ordinanza impugnata, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. La misura era stata disposta per la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione per delinquere di stampo mafioso denominata clan Rinaldi - Reale - Formicola, operante nell'area orientale di Napoli, costituita da un'alleanza dei tre gruppi e contrapposta al clan Mazzarella; [OSCURATO:PERSONA], in particolare, avrebbe fatto parte del gruppo Formicola fino al mese di dicembre 2018 quale partecipe, impiegato per le azioni di fuoco, le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, il sistema di frode nella vendita degli idrocarburi e tutte le attività illecite dell'organizzazione. Dopo avere valutato diversamente il fatto contestato, ritenendo che quella tra i tre clan camorristici fosse una mera alleanza operativa, non in grado di far sorgere una nuova associazione autonoma e che, nei confronti degli indagati, fosse in sostanza contestata la partecipazione al clan di riferimento - nel caso di [OSCURATO:PERSONA] al clan Formicola - e dopo avere affermato che non vi erano dubbi sull'esistenza di tale clan camorristico (già affermato in precedenti provvedimenti giudiziari) e sulla sua attuale operatività, il Tribunale riteneva mancanti confortanti elementi indizianti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'indagato aveva già subito condanne irrevocabili per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso relativamente a periodi precedenti; poiché il periodo oggetto di contestazione nel presente procedimento è quello tra il 2014 e il 2017, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dissociatisi al più nel 2014, non erano utilizzabili, riferendo di vicende pregresse. Da parte sua, [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio del 4 aprile 2016, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] in fotografia e gli aveva attribuito il ruolo di capo, senza, tuttavia, specificare concrete condotte o episodi che lo riguardavano. Le intercettazioni riportate nell'ordinanza applicativa della misura, secondo il Tribunale, non apportavano nulla di consistente. [OSCURATO:PERSONA] era stato detenuto ininterrottamente in esecuzione di pena dal 2009 al 2017: era emerso il suo risentimento nei confronti del figlio Antonio, che aveva ricevuto una somma ben maggiore di quella consegnata a lui dalla famiglia: si trattava, secondo il Tribunale, di risentimento slegato da logiche camorristiche e collegato, piuttosto, ai legami familiari (la moglie di [OSCURATO:PERSONA] aveva un nuovo compagno e il figlio Antonio si era avvicinato a quest'ultimo, abbandonando il padre detenuto). Un'altra conversazione intercettata dimostrava il rapporto di amicizia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza nessun riferimento a vicende illecite. L'ultima conversazione, risalente al 2019 (quindi in epoca successiva alla contestazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l'imputazione provvisoria, aveva lasciato nel 2017 il clan Formicola per capeggiare un gruppo autonomo), nella quale interveniva [OSCURATO:PERSONA], aveva un contenuto difficilmente intellegibile e, comunque, non conteneva nessun riferimento all'intraneità al clan Formicola di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 2014 al 2017. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale non aveva analizzato tutti gli elementi riportati dal Giudice per le indagini preliminari nell'ordinanza genetica. In primo luogo, la condotta associativa contestata nel presente procedimento è soltanto accertata nel 2014, ma comprende anche il periodo precedente: di conseguenza erano rilevanti anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che avevano riferito della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan prima del 2014; in effetti, l'ultima sentenza irrevocabile emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la sua condotta di partecipazione fino al 5 agosto 2009: la partecipazione contestata nel presente procedimento, pertanto, aveva ad oggetto il periodo successivo a tale data. Dagli elementi evidenziati dal Giudice per le indagini preliminari emergeva chiaramente che [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato a dirigere il clan Formicola anche dal carcere. Il Pubblico Ministero ricorrente riporta le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamenta che quelle di [OSCURATO:PERSONA] fossero state riportate nell'ordinanza impugnata solo parzialmente e sottolinea che le stesse erano, comunque, riscontrate da quelle degli altri collaboratori; evidenzia i riscontri derivanti dalle intercettazioni telefoniche e censura la decontestualizzazione operata dal Tribunale in ordine all'analisi di quelle riportate nel provvedimento; sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] non era un semplice amico di [OSCURATO:PERSONA], ma ne stava aspettando l'uscita dal carcere per questioni riguardanti la gestione del clan Formicola. In definitiva, il provvedimento era viziato da carenza di motivazione e da contraddittorietà e illogicità della stessa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. La lettura del capo di imputazione provvisorio in relazione al quale è stata emessa l'ordinanza genetica dimostra che il periodo oggetto di contestazione è quello decorrente dal mese di ottobre 2014, come esattamente rilevato dal Tribunale. In effetti, la dizione "[OSCURATO:PERSONA], accertato dal mese di ottobre 2014 con condotta perdurante" altro non può significare che ciò che è avvenuto prima del mese di ottobre 2014 non è stato accertato e, quindi, non è oggetto di contestazione. In sostanza, l'ordinanza fissa un momento iniziale della condotta di partecipazione all'associazione di stampo mafioso - ovviamente ai fini della misura cautelare, dovendosi ricordare che la imputazione formulata nel corso delle indagini preliminari può essere modificata e specificata fino al momento dell'esercizio dell'azione penale - e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], anche uno finale, ipotizzandosi che, all'atto della scarcerazione nel 2017, l'indagato avesse lasciato il clan Formicola. Non è possibile ritenere implicitamente contestata la partecipazione all'associazione per un periodo precedente: nella "descrizione sommaria del fatto" richiesta dall'art. 292, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. rientra senza dubbio anche l'epoca di consumazione della condotta: ciò in quanto il requisito della descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate ha la funzione di informare l'indagato circa il tenore delle accuse, al fine di consentirgli il pieno esercizio del diritto di difesa, con la conseguenza che esso può dirsi soddisfatto allorché le condotte addebitate siano indicate in modo tale che l'interessato ne abbia immediata e sicura conoscenza, in ciò essendo sufficiente una sintetica e sommaria enunciazione dei lineamenti essenziali della contestazione, senza la necessità di specificare eventuali elementi di dettaglio (Sez. 6, n. 50953 del 19/09/2014, Patera, Rv. 261372; Sez. U, n. 16 del 14/07/1999, Ruga, Rv. 214004). Non vi è dubbio che le Sezioni Unite hanno statuito - proprio su ordinanza cautelare adottata con riferimento al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso - che, poiché l'ordinanza che dispone la misura cautelare richiede, ai sensi di legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione della data in cui si assume essere stato commesso un determinato reato è un elemento non indispensabile alla descrizione del fatto, particolarmente quando si tratti di reato permanente che copra un lungo arco di tempo, la cui individuazione risulti dall'indicazione degli elementi strutturali della fattispecie, sia pur schematicamente enunciati (Sez. U, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo, Rv. 210801): ma si tratta di decisione che valutava la legittimità di un'ordinanza cautelare in cui l'epoca di ingresso dell'indagato nel sodalizio non era indicata.Nel caso in esame, al contrario, l'epoca di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Formicola è specificata nell'imputazione provvisoria e, di conseguenza, di esso la difesa dell'indagato e il Tribunale dovevano tenerne conto. La censura del Pubblico Ministero ricorrente relativa alla mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori Esposito e Migliaccio risulta, quindi, infondata. Né le dichiarazioni degli stessi potevano costituire riscontro a quelle di [OSCURATO:PERSONA], non essendo relative al periodo contestato. 2. Le restanti considerazioni del ricorrente sollecitano chiaramente la Corte di legittimità a valutare diversamente gli altri elementi indiziari o probatori rispetto a quanto fatto dal Tribunale del riesame. Il Pubblico Ministero, d'altro canto, ammette che Nunziato si era limitato a definire [OSCURATO:PERSONA] "capo" del clan Formicola, senza descrivere alcuna condotta a lui attribuibile. Quanto alle intercettazioni, il Pubblico Ministero ricorrente sottolinea che "gli affiliati liberi hanno continuato a gestire i soldi di [OSCURATO:PERSONA] per suo conto, anche investendoli in altre attività illecite", ma la conversazione n. 2367 non sembra affatto dimostrare in maniera eclatante l'assunto; quella successiva, d'altro canto, sembra confermare - o, quanto meno: non sembra smentire in maniera evidente - che la questione del denaro versato a [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Antonio aveva natura familiare. Analogamente non sembra manifestamente illogica l'interpretazione della conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e Pasquale Lavoro: quella di un'amicizia (criminale) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accompagnata da progetti del primo di cui non si conosce la consistenza. Si deve rimarcare che le modalità con cui il Pubblico Ministero ricorrente riporta integralmente la lunghissima conversazione, senza evidenziare quali siano i passaggi che dimostrerebbero in maniera evidente la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Formicola, non permette a questa Corte di valutare il travisamento che il Tribunale avrebbe fatto della conversazione stessa. 3. In definitiva, il Tribunale ha dimostrato di avere valutato gli elementi indiziari posti a base dell'ordinanza genetica e ha fornito una motivazione non manifestamente illogica, né frutto di travisamento, del materiale stesso. L'ordinanza si sottrae, quindi, alle