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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 08763/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18499/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec antonio , rappr esentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bari n. 299/2021 del 30.04.2021, emess a nell’ambito del procedimento n.r.g. 7005 /202 0 avente a oggetto il ricorso avverso il decreto di espulsione dal Oggetto: straniero espulsione AC –03/02/2023 r.g. n. 18499/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 7settembre 2020 n. prot. 72/EY/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese, ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Bari ha respinto l’ opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione dal t erritorio nazionale n. 72/EY/2020 del 07.09.2020, emesso dal Prefetto dellaProvincia di Bari . [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998; b) l’ irrilevanza della mancata comunicazionedel preavviso di rigetto della domanda amministrativa presentatadall’interessato, atteso che il provvedimento di espulsione era sostanzialmente legittimo, posto che il ricongiungimento familiare in Italia, dedotto dal richiedente a fondamento della domanda di proroga del permesso di soggiorno, non riguardava familiari contemplati nell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: «ERRONEA E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 13 T.U. 286/98 e D.L n. 89/2011 Conv.

L. 129/2011», deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di accertare la mancata verifica in sede amministrativa della sussistenza dei vincoli familiari in relazion e ai quali l’ interessato chiedeva il ricongiu ngi mento, e avrebbe comunque omesso di r.g. n. 18499/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disporre istruttoria sul punto, ritualmente richiesta con prova testimoniale, peraltroomettendo alcuna motivazione sul punto.

2. I l motiv o è ina mmi ssibile perché le censure svolte sono censure di merito, che attengono all’accertamento dei fatti (modalità di ingresso in Italia, integrazione raggiunta nel tessuto sociale italiano, composizione del nucleo familiare ) e non alla violazione di norme di diritto, pure formalmente invocata nella rubrica.

3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancanza di attività difensiva dellacontroparte.

4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste sso articolo 13, se dovuto.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18499/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione e all’indirizzo pec antonio , rappr esentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Bari n. 299/2021 del 30.04.2021, emess a nell’ambito del procedimento n.r.g. 7005 /202 0 avente a oggetto il ricorso avverso il decreto di espulsione dal Oggetto: straniero espulsione AC –03/02/2023 r.g. n. 18499/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] territorio nazionale emesso dal Prefetto della Provincia di Bari in data 7settembre 2020 n. prot. 72/EY/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03 febbraio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità albanese, ha propo sto ricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso l’ordinanza in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Bari ha respinto l’ opposizione da lui proposta avverso il decreto di espulsione dal t erritorio nazionale n. 72/EY/2020 del 07.09.2020, emesso dal Prefetto dellaProvincia di Bari . [OSCURATO:PERSONA] di Pace ha rilevato a) l’insussistenza di elementi idonei a dimostrare il livello di integrazione dello straniero nel tessuto socioeconomico nazionale, sì da non poter applicare le disposizioni dell’art. 13 del d. lgs. n. 286 del 1998; b) l’ irrilevanza della mancata comunicazionedel preavviso di rigetto della domanda amministrativa presentatadall’interessato, atteso che il provvedimento di espulsione era sostanzialmente legittimo, posto che il ricongiungimento familiare in Italia, dedotto dal richiedente a fondamento della domanda di proroga del permesso di soggiorno, non riguardava familiari contemplati nell’art. 29 del d. lgs. n. 286 del 1998. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: «ERRONEA E [OSCURATO:PERSONA]’ART. 13 T.U. 286/98 e D.L n. 89/2011 Conv. L. 129/2011», deducendo che il provvedimento impugnato avrebbe omesso di accertare la mancata verifica in sede amministrativa della sussistenza dei vincoli familiari in relazion e ai quali l’ interessato chiedeva il ricongiu ngi mento, e avrebbe comunque omesso di r.g. n. 18499/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] disporre istruttoria sul punto, ritualmente richiesta con prova testimoniale, peraltroomettendo alcuna motivazione sul punto. 2. I l motiv o è ina mmi ssibile perché le censure svolte sono censure di merito, che attengono all’accertamento dei fatti (modalità di ingresso in Italia, integrazione raggiunta nel tessuto sociale italiano, composizione del nucleo familiare ) e non alla violazione di norme di diritto, pure formalmente invocata nella rubrica. 3. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, stante l a mancanza di attività difensiva dellacontroparte. 4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; a i sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste sso articolo 13, se dovuto. Co
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