CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 08078/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lucca, che ha indicato recapito PEC; -controricorrente - avverso la sentenza n. 94, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 14.3.2023, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Avviso di accertamento - Società avente ristretta base partecipativa - Adesione a normativa condonistica - Art. 5, l. 130/2022 - Cessazione della materia del contendere. 1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza notificava il 24.6.2016 alla [OSCURATO:PERSONA], società di capitali dalla ristretta base partecipativa, [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione relativo all’esito di una verifica fiscale. La società risultava attiva nel settore del commercio del marmo, e le indagini della GdF avevano consentito di accertare “una sistematica e continuativa evasione di imposte da parte di alcuni operatori economici del settore lapideo” (sent. CTR, p. 1), tra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato ancheiniziato un procedimento penale. Ritenuto il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA], erano state attivate indagini bancarie nei confronti dei soci, ed anche dei loro parenti. Era stata svolta pure una fase di contraddittorio presso l’Ufficio, e la società aveva depositato memoria e documentazione. All’esito, l’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T8M03T100929, relativo a maggiori imposte per l’anno 2011, contestando l’infedele dichiarazione ai fini delle Imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva, la irregolare tenuta della contabilità e l’omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (ric., p. 4). Con riferimento all’anno 2011 erano contestati, in particolare, versamenti in contanti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA], “in ordine ai quali la società non aveva offerto alcuna documentazione” (ric., p. 5). 2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Massa-Carrara, che riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente, ed annullava l’avviso di accertamento. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso. 4.1. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato memoria, in prossimità della fissata udienza della sottosezione sesta, celebrata il 28.9.2022, domandando la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 130 del 2022, che è stata accordata nei termini di legge con ordinanza n. 35595/22 5. In prossimità della successiva udienza, fissata per il 14.3.2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato documentazione ed ha domandato pronunziarsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il primo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell’art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell’appello espresso una motivazione meramente apparente. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 32, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché degli artt.2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte delle presunzioni allegate dall’Agenzia, non fosse onere della contribuente assicurare la prova analitica della natura non evasiva dei versamenti bancari rimasti non giustificati. 3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame nel merito dei motivi di ricorso. Occorre infatti rilevare che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documentazione ed ha domandato a questa Corte di pronunciare la cessazione della materia del contendere, avendo aderito a disciplina di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione all’avviso di accertamento per cui è causa, recante n. T8M03T100929. Ha pertanto prodotto la domanda di accesso alla normativa beneficiale e la quietanza attestante il versamento, in data 16.1.2023, delle somme dovute. 3.1. L’Agenzia delle Entrate non ha comunicato alcun diniego alla definizione agevolata, e non ha domandato procedersi alla trattazione del giudizio. 4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022. 5. Ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 130 del 2022, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. 5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI - III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] aderito alla normativa beneficiale di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e dichiara cessata la materia del cont