CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/02/2022 dalla Corte d'Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 01/10/2018, dal Tribunale di Chieti, con la quale - per quanto qui rileva - [OSCURATO:PERSONA] Lorenzo era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di utilizzo di oggetti pericolosi di cui all'art. 6-bis I. n. 401 del 1989, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni pluriaggravate a lui ascritti. In particolare, la Corte d'Appello ha assolto il [OSCURATO:PERSONA] dai reati di resistenza e lesioni, eliminando la relativa pena e confermando invece la condanna per il residuo reato.2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla mancata formale contestazione delle imputazioni ascritte e riportate in sentenza, anche con riferimento alla rinnovazione della citazione a seguito della separazione della posizione processuale del ricorrente, dopo l'opzione per il rito abbreviato. Si censura la sentenza per non aver considerato che mai erano state notificate al [OSCURATO:PERSONA] le dettagliate imputazioni riportate nell'epigrafe della sentenza, risultando irrilevante, a tal fine, il fatto che il processo era stato instaurato con la presentazione per il giudizio direttissimo. Si lamenta la medesima censura anche con il provvedimento con cui era stata nuovamente fissata l'udienza, dopo la separazione del processo a carico del [OSCURATO:PERSONA], posto che in quel caso era stata contestata solo la violazione dell'art. 6-bis I. n. 401 del 1989. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per travisamento, delle prove addotte dall'accusa nonché omesso esame degli elementi probatori indicati dalla difesa. Si censura il travisamento della deposizione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], così come l'atteggiamento aggressivo riferito in sentenza risultava smentito dalle risultanze documentali e dichiarative (diffusamente riportate in ricorso). 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della legittima difesa. Si censura la sentenza per non aver considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva solo reagito per difendere se stesso e tutte le altre decine di tifosi da un'offesa del tutto imprevedibile ed ingiusta, quale l'inaspettata aggressione da parte dei tifosi ospiti. Era anzi emerso, dalle immagini, che nessun accordo preventivo vi era stato tra le tifoserie e che la gestione dell'ordine pubblico aveva evidenziato eclatanti errori anche quanto alla consistenza delle Forze dell'ordine impegnate. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], egli si era solo una volta riavvicinato al solo fine di aiutare l'amico COCCIONE caduto a terra (il quale aveva escluso che il ricorrente avesse usato l'asta della bandiera per colpire i tifosi avversari) 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 131-bis, pur sussistendone tutti i presupposti. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti di cui all'art. 61 n. 2 e 114 cod. pen. Si censura la sentenza impugnata per non aver considerato l'incidenza della provocazione subita dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, "evidentemente irato per la grave aggressione subita ebbe a reagire, con un incontenibile impulso reattivo-aggressivo, proprio perché "trasportato' dal particolare turbamento psicologico in lui indotto dai suoi contraddittori", offrendo comunque un contributo di minima importanza.2 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo insussistenti le violazioni di legge e i difetti motivazionali dedotti con i motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, assume rilievo assorbente il difetto di interesse a proporre l'eccezione, avendo lo stesso ricorrente chiarito che, dopo la separazione della sua posizione processuale (conseguita alla sua scelta del rito abbreviato) era stata correttamente riportata, nel provvedimento di nuova fissazione dell'udienza, l'imputazione relativa all'art. 6-bis I. n. 401 del 1989: ovvero l'unico capo di accusa per il quale la condanna in primo grado è stata confermata anche in appello. 3. In relazione al secondo e al terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, è anzitutto opportuno richiamare il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2 n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, i motivi di ricorso non superano lo scrutinio di ammissibilità, risolvendosi nella censura del merito delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale (in piena sintonia, sul punto, con il primo giudice), e nella riproposizione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è peraltro, evidentemente, precluso in questa sede. L'errore prospettico qui appena evidenziato risulta del resto evidente dallo stesso tenore del ricorso, nella parte in cui si ritiene "indiscutibile che la Cassazione sia giudice del fatto, che deve verificare la sussistenza della materialità della condotta, oltre che verificare la completezza e logicità della motivazione in rapporto ai dati processuali emersi nel corso del giudizio" (cfr. pag. 24 del ricorso). 3.1. D'altra parte, la Corte d'Appello ha dato conto del proprio convincimento in termini sintetici, ma immuni da censure deducibili in questa sede: cfr. pag. 4 3 seg. della sentenza impugnata, in cui si richiamano le risultanze dichiarative e documentali comprovanti una serie di condotte ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA], senz'altro idonee a concretare l'elemento oggettivo del reato contestato (quali l'utilizzo, da parte del ricorrente, di una bandiera arrotolata per colpire con l'asta i tifosi avversari; il sollevamento e il rilascio a terra di una transenna; il lancio delle bandiere arrotolate contro il gruppo di tifosi avversari): condotte proseguite anche dopo l'intervento degli operanti (cfr. pag. 3). Tali considerazioni devono tra l'altro essere apprezzate, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme", unitamente alle più diffuse considerazioni svolte dal giudice di primo grado (cfr. pag. 4 segg.) in ordine all'accertata presenza attiva del ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] sul luogo degli scontri, all'idoneità dell'asta di una bandiera a recare offesa alla persona, alla manovra "a elastico" posta in essere dai due - con il bavero del maglione rialzato, per coprire mezzo volto - per contrapporsi ai tifosi avversari nonostante l'intervento dei Carabinieri. Per altro verso, la inidoneità delle deposizioni rese dai testi indicati dalla difesa a vulnerare l'impianto accusatorio (stando ai dichiaranti, il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre cercato solo di difendersi) è stata motivata con una considerazione non illogica, imperniata sul fatto che i predetti testi non avevano costantemente tenuto sotto osservazione il ricorrente, sicchè il loro contributo dichiarativo non poteva ritenersi in irrimediabile contrasto con quanto direttamente percepito dagli operanti. 3.2. Altrettanto immune da censure deve ritenersi la valutazione operata in ordine all'esclusione della legittima difesa, per l'accertata sussistenza di un reciproco intento aggressivo dei due gruppi di tifosi (ad uno dei quali apparteneva il [OSCURATO:PERSONA]) che avevano accettato la situazione di pericolo originata dalla contrapposizione (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata e, più diffusamente, pag. 7 di quella di primo grado, in cui si chiarisce che a nulla rileva il fatto che l'iniziativa fosse stata presa dai tifosi avversari). Entrambi i giudici di merito hanno condivisibilmente richiamato un precedente giurisprudenziale che ha escluso la configurabilità della legittima difesa in una fattispecie del tutto analoga (cfr. Sez. 5, n. 36115 del 18/05/2018, D'Angelo), facendo applicazione dei consolidati principi espressi in tema di rissa (cfr. ad es. Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Lepre, Rv. 277030 - 01, secondo cui «nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia ad un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta»). 4. Manifestamente infondata è la censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Invero, la particolare tenuità dell'offesa è stata esclusa, con valutazione qui non censurabile, in considerazione delle modalità violente della condotta e dell'entità del pericolo creato: locuzioni certamente utilizzate in modo non improprio, ove si consideri quanto prima 4 richiamato in ordine alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA] anche dopo l'intervento dei Carabinieri. 5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alle residue censure. Per ciò che riguarda l'attenuante della provocazione, la difesa ricorrente ha implicitamente evocato principi giurisprudenziali concernenti le condizioni per un'applicazione congiunta di un'attenuante comune con quella di cui all'art. 62-bis cod. pen., senza peraltro adeguatamente chiarire il passaggio dall'ipotesi (fin qui sostenuta) di un [OSCURATO:PERSONA] impegnato solo a difendersi, a quella di un ricorrente che, "evidentemente irato per la grave aggressione subita ebbe a reagire, con un incontenibile impulso reattivo-aggressivo, proprio perché 'trasportato' dal particolare turbamento psicologico in lui indotto dai suoi contraddittori" (pag. 37 del ricorso). Quanto alla seconda questione, appare assorbente il rilievo della mancanza di una contestazione del reato a titolo di concorso. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma