CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 gennaio 1964
Cassazione n. 14902/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] conclude, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta formulata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo che ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 353, 379 cod. pen., aggravati questi ultimi dall'art. 416- bis.1, cod. pen., e in ordine al delitto di cui agli artt. 2, 4, 7 della legge n. 895 del 1967, per avere detenuto e portato in luogo pubblico una pistola e un fucile a canna liscia e per avere acquistato dal fratello e, conseguentemente, detenuto e portato in luogo pubblico/ una pistola e una lupara. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati in conformità al disposto di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizi motivazionali, nonché la violazione delle disposizioni di cui agli art. 273 cod. proc. pen., artt. 416-bis, primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 353, 379 e 416-bis.1 cod. pen. Ad avviso della difesa, il Tribunale del riesame, non operando una rivisitazione critica dell'ordinanza genetica, né effettuando alcun rinvio alla stessa, ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria in ordine al concreto contributo fornito dal ricorrente all'associazione mafiosa di Partanna, limitandosi a confermarne la partecipazione in ragione di frammentarie conversazioni telefoniche e ambientali e degli elementi compendiati nella informativa del 14 luglio 2023; né avrebbe motivato in ordine alla sussistenza delle gravità indiziarla in riferimento alle ulteriori condotte oggetto delle altre contestazioni. Più specificamente, il Tribunale del riesame non avrebbe dato conto del ruolo dinamico del ricorrente all'interno dell'associazione, omettendo di considerare che lo stesso non è mai stato affiliato a sodalizi mafiosi, né alcun collaboratore di giustiziq, ha reso dichiarazioni in tal senso. L'ordinanza si sarebbe limitata a motivare la partecipazione all'associazione mafiosa con il ruolo di controllo delle operazioni economiche e commerciali, inferendolo dalle condotte oggetto delle imputazioni di cui agli artt. 353 e 379 cod. pen. Nel ricorso si contesta la illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla conversazione intercorsa tra il ricorrente e l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], la quale - diversamente da quanto affermato nell'ordinanza impugnata - non2 41-sarebbe espressiva di una richiesta del [OSCURATO:PERSONA] di approvazione in ordine all'acquisto di un frantoio dai fratelli Amato a Partanna, ma di consigli,evidenziando altresì la difesa che, risultando il prezzo già pattuito, un eventuale permesso andava richiesto prima di iniziare la trattativa. Si evidenzia poi l'illogicità della valutazione operata dall'ordinanza impugnata lì dove riconduce al [OSCURATO:PERSONA], indicato quale mero partecipe, il potere di negare o concedere l'autorizzazione per una operazione commerciale senza alcun confronto con il [OSCURATO:PERSONA], vertice dell'associazione. Rileva il ricorrente che l'ordinanza avrebbe dato rilievo ad un solo frammento di conversazione, insufficiente per sostenere la gravità indiziaria della illecita infiltrazione nelle attività economiche. Si ritiene parimenti illogica la motivazione in punto di gravità indiziaria concernente la conversazione relativa ai contrasti insorti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla liberazione dell'alloggio situato all'interno del depuratore comunale di Partanna, occupata dal primo sine titulo e destinata al secondo, impiegato presso l'acquedotto e stretto collaboratore del ricorrente nella gestione degli uliveti per conto del frantoio del Belice, di cui entrambi sono dipendenti. Nella valutazione di tale conversazione la difesa deduce che il Tribunale, non solo non ha tenuto conto della copiosa mennot difensiva, ma, con riferimento alla intenzione di volere appiccare un incendio, non ha rilevato i toni goliardici degli interlocutori, anche considerando la loro dedizione all'alcol, né l'ordinanza ha tenuto in adeguato conto che alcuna attività incendiaria si è realizzata nel corso delle indagini. L'ordinanza avrebbe pertanto ricondotto la conversazione in oggetto a modalità intimidatorie tipiche dell'agire mafiosa senza alcun supporto concreto. Inoltre, l'ordinanza non spiegherebbe le ragioni per cui la conversazione sia riconducibile alla liberazione dell'alloggio della casa del custode, lì dove l'incendio riguarderebbe gli uliveti e il riferimento alla persona di cui si parla è il custode del depuratore. Dalla conversazione emergerebbe, invece, l'intenzione di tutti i soggetti di risolvere in modo lecito lo sgombero del locale al fine di evitare che la permanenza sine titulo possa determinare un problema per l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. Né,ad avviso della difesa, il riscontro del ruolo del ricorrente quale addetto al controllo delle attività economiche può trarsi dalla conversazione telefonica del 19 aprile 2023 (progr. n. 146944), intercorsa tra il ricorrente e il Lombardo concernente l'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], in ragione del tono perentorio e della frase utilizzata dal ricorrente. 3Ad avviso della difesa, l'ordinanza avrebbe omesso di considerare lo stato di ubriachezza del ricorrente e i rapporti confidenziali con l'interlocutore Lombardo, come emergerebbe dalla richiesta di intercedere presso la figlia per l'assunzione della moglie del senatore Giammarino; si aggiunge peraltro che il soggetto per cui il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe prodigato è il figlio del presunto vertice del sodalizio mafioso. Di conseguenza, il Tribunale non solo non avrebbe spiegato perché tale attività sia stata realizzata in favore dell'associazione, ma non ha specificato se sia stata commessa con metodo mafioso. Il ricorso si sofferma poi sulla illogicità della valutazione operata dal Tribunale che non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] è il figlio del vertice del clan, circostanza che avrebbe dovuto portare il ricorrente a indicarne il nome nel corso della conversazione, per elevare la temibilità della minaccia; né può affermarsi che tale nome non sia stato indicato per timore di essere intercettato, atteso che in tale caso, non si comprenderebbe il tono impositivo delle espressioni utilizzate. Pertanto, ad avviso della difesa il Tribunale avrebbe dovuto valorizzare il contenuto della conversazione evidenziando che il Lombardo, utilizzando espressioni ironiche, stesse semplicemente ricercando personale per un periodo più lungo rispetto a quello indicato dal [OSCURATO:PERSONA]. La difesa deduce, poi, chev Tribunale avrebbe omesso di considerare la conversazione ambientale (progr. n. 39048), da cui risulterebbe l'iniziativa meramente personale del [OSCURATO:PERSONA] in favore del figlio di [OSCURATO:PERSONA], peraltro, presente alla telefonata (progr. n. 146944), il quale mostra di non essere a conoscenza delle intenzioni del [OSCURATO:PERSONA]; più specificamente, ad avviso della difesa, da tale conversazione risulterebbe che non vi è stato interessamento del [OSCURATO:PERSONA] all'assunzione, che non vi sarebbe nemmeno alcuna certezza dell'assunzione e che non c'è alcuna imposizione nell'interesse dell'associazione. Assolutamente carente sarebbe, poi, la motivazione sulla gravità indiziaria relativa all'illecita interferenza nel settore degli appalti pubblici, ed in particolare in relazione alla ristrutturazione della strada interpoderale di [OSCURATO:PERSONA], che è stata ricondotta quale illecita attività del [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'intera organizzazione, sul rilievo dell'utilizzo del plurale, lì dove il ricorrente si riferisce all'aggiudicazione della relativa gara. Deduce la difesa che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che l'interlocutore è [OSCURATO:PERSONA], il quale presta attività lavorativa presso la medesima azienda del ricorrente, sicché i giudici del riesame avrebbero omesso di considerare che il ricorrente si riferisce alla società presso cui lavorano. 4Il ricorrente, inoltre evidenza la carenza argomentativa dell'ordinanza in relazione alle ulteriori condotte contestate, ma solo elencate. Con riferimento, poi, all'aggiudicazione dell'appalto relativo al rifacimento della [OSCURATO:PERSONA] I, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1-cod. pen.,_il ricorrente evidenza come l'incarico per tali lavori sia stato affidato alla [OSCURATO:SOCIETA] del medesimo [OSCURATO:PERSONA], con regolare bando di gara, poi revocato per rinuncia dello stesso, evidenziando come nella fattispecie vi sia stato un affidamento diretto e l'ulteriore circostanza del non aver percepito alcuna somma. Rileva al riguardo la difesa che l'asserito accordo corruttivo con l'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], oltre a non essere sorretto da solida gravità indiziaria, riguarderebbe condotte eefi oggetto interessi solo personali e non diretti a favorire l'associazione. Si osserva peraltro che la documentazione di cui gli interlocutori discutono è stata inviata tramite p.e.c., sicché non può riguardare nulla di illecito e che le somme di denaro elargite dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] si riferiscono a canoni di locazione per terreni in affitto, pagati mediante assegni; la liceità dell'operazione si ricaverebbe dalla conversazione del 24 dicembre 2019, dalla quale risulta che il ricorrente non solo non si reca nell'ufficio tecnico del Comune, ma non ha alcun atteggiamento aggressivo nei confronti dell'ingegnere. La difesa poi evidenzia l'ulteriore conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] conferma il ribasso, pur in assenza di partecipanti al bando, ciò che smentirebbe qualunque interesse fraudolento. Né sarebbe logica la valutazione operata nell'ordinanza della conversazione del 23 gennaio 2020, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe lamentato di una richiesta di un escavatore ricevuta dall'assessore [OSCURATO:PERSONA], quale controprestazione dell'assegnazione del bando, evidenziando al riguardo che il ricorrente ha rinunciato all'incarico non venendo, peraltro, in rilievo l'interesse dell'associazione, a conferma della insussistenza di questa. Quanto al riferimento della consegna del denaro all'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenzia che, diversamente da quanto affermato dai giudici del riesame, la conversazione del 2 settembre del 2019 debba essere valutata non nel senso di un accordo corruttivo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il funzionario pubblico, ma nel senso di una e lamenti3la del ricorrente per non avere il [OSCURATO:PERSONA] provveduto al pagamento in favore della sua impresa di costruzioni che, trovandosi in difficoltà, deve cessare; la conversazione avrebbe dunque il contenuto di una lamentela nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] circa la modalità di gestione dei fondi che destina a eventi pubblici anziché a ripianare i debiti che ha con lui, per i lavori che ha già effettuato. Di conseguenza, la conversazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] su esortazione dell'interlocutore si riferisce agli assegni e al denaro è da ritenersi illogicamente 5riferita all'asserito accordo corruttivo, che non può essere siglato con assegni stante la loro tracciabilità. La difesa evidenzia poi l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla illiceità delle trasferte effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] in Campania, che non solo non risultano individuate, come già evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari, ma che sono state oggetto di documentazione attraverso il deposito di fatture emesse dal Frantoio del Belice in favore di Zibella e della Cia s.r.1, a testimonianza della liceità di dette trasferte. Quanto, infine, alla vendita tramite asta giudiziaria di un capannone industriale nella contrada Cerarsa di Partanna, la difesa evidenzia la contraddizione in cui è incorsa l'ordinanza nel ritenere la gravità indiziarla del reato di turbativa d'asta discostandosi dal capo di imputazione nel quale si contesta la sussistenza di un accordo all'interno della consorteria di cui il [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte, consistito nell'obbligare l'[OSCURATO:PERSONA] a non presentare offerte, nella fittizia presentazione di un'offerta da parte della figlia Francesca, ma al solo fine di consentire l'aggiudicazione al Bianchessi. Sarebbe, pertanto, contraddittorio quanto rilevato nell'ordinanza, lì dove si afferma che nella conversazione il [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con il [OSCURATO:PERSONA] perché la figlia non aveva ottenuto l'aggiudicazione, dal momento che l'assegnazione al Bianchessi (e non alla figlia) era proprio, secondo l'imputazione provvisoria, l'oggetto dell'accordo prestabilito all'interno dell'associazione. Di conseguenza, la difesa rileva che l'acquisto del capannone ha riguardato un interesse personale del [OSCURATO:PERSONA], il quale si sarebbe limitato a proporre l'acquisto di un altro terreno al [OSCURATO:PERSONA], avendo quest'ultimo deciso di partecipare all'asta dopo aver dichiarato che non avrebbe effettuato due rilanci. In conclusione, ad avviso della difesa non sussisterebbe alcuna gravità indiziaria in ordine al contributo del [OSCURATO:PERSONA] al rafforzamento dell'organizzazione criminale, essendosi limitata l'ordinanza ad una mera elencazione delle condotte e avendo omesso di valutare la documentazione difensiva depositata; in particolare, la mappa catastale da cui risulta che il frantoio della famiglia [OSCURATO:PERSONA] confina con il terreno oggetto dell'asta pubblicaY i contratti di locazione di terreni di proprietà del Comune di Partanna, in relazione ai quali la famiglia [OSCURATO:PERSONA] corrisponde i canoni di affitto per la coltivazione. Da tale documentazione discenderebbe la dimostrazione che l'interesse all'acquisto del capannone è riconducibile alla sola famiglia [OSCURATO:PERSONA]. La sussistenza di un accordo per l'aggiudicazione del capannone tra il [OSCURATO:PERSONA], tramite il presunto esponente dell'associazione [OSCURATO:PERSONA] e l'imprenditore 6milanese Bianchessi, tramite l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] suo intermediario in Partanna, non troverebbe alcun riscontro nelle conversazioni. Si osserva, al contrario, che dalla conversazione del 9 gennaio 2020 risulta che il [OSCURATO:PERSONA] soltanto in quel momento sia venuto a conoscenza della vicenda relativa all'asta giudiziaria e del fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha intimato al [OSCURATO:PERSONA] (amico del [OSCURATO:PERSONA]) di non partecipare all'asta e, inoltre, della volontà anche del [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il capannone. Ciò che comproverebbe l'insussistenza di un interesse associativo. Né l'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione criminosa può fondarsi sulle affermazioni del Bianchessi, lì dove indica il [OSCURATO:PERSONA] come "uno della truppa" o "compagno di merende", trattandosi di termini suggeriti dal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alle disposizioni incriminatrici della condotta di detenzione e porto delle armi sopra indicate. 2.1. In particolare, la difesa eccepisce, ai fini della sussistenza della gravità indiziaria di tali reati, che il Tribunale si è limitato a richiamare le riprese video del 17 agosto 2019 e del 21 agosto dalle quali risulta, rispettivamente, che il [OSCURATO:PERSONA] sale a bordo della sua autovettura impugnando una pistola e che, nei pressi della sua abitazione, viene immortalato con un fucile; e le conversazioni del 4.4.2021, progr. n. 299, del 1.10.2019 e del 4.4.2021 dalle quali risulta, rispettivamente, che il ricorrente è nella disponibilità di una pistola, di un fucile e di un'arma, omettendo di valutare il contenuto della convalida che ha riguardato solo il fucile marca "Falco" e le munizioni e che la perquisizione ha avuto ad oggetto una pistola scacciacani, una pistola revolver a gas, una carabina ad aria compressa, che per la loro inoffensività non rientrano nel novero delle armi. Né il Tribunale si è soffermato sulla conversazione del 16 aprile 2021 nella quale il la [OSCURATO:PERSONA] ha confidato al Tumbarello di avere ricevuto la carabina (ovvero la lupara) dal fratello, con ciò evidenziando che fino a quel momento non ne fosse in possesso. Inoltre, la difesa evidenzia che in alcune conversazioni la presenza di una pistola è solo presunta in ragione del rumore riconducibile ad uno "scarrelamento", sicché l'ordinanza avrebbe omesso di fornire adeguate ragioni non solo in relazione al porto in luogo pubblico, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] veniva ripreso all'interno delle aree di sua proprietà, ma anche perché l'unica arma con capacità offensiva sarebbe la pistola ricevuta dal fratello in data 4.4.2021. 7In conclusione, la difesa rileva la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell'aggravante della natura armata dell'associazione. 3. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo di ricorso con il quale dell'ordinanza impugnata concernente il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per le ragioni che di seguito si espongono. 2. L'apparato motivazionale mediante il quale il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avverso la misura applicativa della custodia in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di associazione mafiosa è totalmente carente e del tutto inidoneo a dare ragione delle valutazioni operate. La mera elencazione di episodi, apoditticamente affermati come gravemente indizianti, senza alcuna argomentazione complessiva dimostrativa dei collegamenti del [OSCURATO:PERSONA] con l'associazione mafiosa o con il vertice della stessa [OSCURATO:PERSONA] non è motivazione idonea a sorreggere il provvedimento di riesame dell' ordinanza cautelare, della quale, peraltro, non viene richiamato alcun concreto dato investigativo a supporto della gravità indiziaria, nemmeno attraverso lo strumento del rinvio per relationem, secondo le indicazioni fornite, ai fini della sua ammissibilità dalla giurisprudenza di questa Corte. Giova ribadire che «[11 obbligo di "rendere ragione" della decisione assunta si fonda sulla natura cognitiva e non potestativa dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiata da garanzia costituzionale (art. 13 e 111, co. 6, Cost.) e da puntuale e rigorosa disciplina fissata con legge ordinaria, la quale prefigura persino il contenuto indefettibile dell'ordinanza cautelare nell'art. 292 c.p.p., che, pur rivolto specificamente al giudice delle indagini preliminari (art. 292 c.p.p.), indica tuttavia i punti essenziali, oggetto della motivazione, che non possono essere ignorati dal giudice del riesame» (Sez. 6, n. 30257 del 09/07/2002, Said, Rv. 222750 - 01, in motivazione). Si tratta di un principio in linea con quanto statuito da Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01, secondo cui in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in 8relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziarlo a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). Tanto premesso, il Collegio deve rilevare come, in relazione a ciascuno degli episodi elencati, l'ordinanza impugnata non fornisca, neppure mediante un richiamo critico alla informativa del 14 luglio 2023, una puntuale descrizione delle ragioni per le quali da tali episodi dovrebbe inferirsi il ruolo di partecipe del ricorrente al sodalizio mafioso. In particolare, con riferimento all'episodio relativo all'acquisto del frantoio, non vengono indicati elementi idonei a collocare tale vicenda in un contesto mafioso, non risultando che assuma in alcun modo rilievo la posizione di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale soltanto l'ordinanza si sofferma evidenziandone l'appartenenza all'associazione mafiosa. Analogamente, quanto alla vicenda dell'asta giudiziaria, non è chiarito per quali ragioni essa dovrebbe costituire indice della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio criminoso, né risulta indicato, anche con riferimento a tale episodio, il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] o di altro esponente del sodalizio. Le medesime considerazioni valgono, parimenti, in relazione alla vicenda concernente la liberazione dell'alloggio del custode del depuratore, nonché a quella relativa alla prospettata intenzione incendiaria degli uliveti, rispetto alle quali l'ordinanza difetta di una compiuta illustrazione degli elementi dai quali desumere l'intraneità del ricorrente all'associazione mafiosa. 9Ancora, con riferimento all'interessamento del [OSCURATO:PERSONA] per una possibile occupazione lavorativa del figlio del [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vertice dell'associazione, non vengono forniti elementi tali da evidenziare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso; analoghe carenze motivazionali si riscontrano anche in relazione all'episodio del rifacimento della strada interpoderale, nel quale viene in rilievo un accordo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], senza che siano illustrati elementi idonei a ricondurre tale accordo all'operatività dell'associazione mafiosa. Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso deve, dunque, ritenersi fondato, imponendosi sul punto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per un nuovo giudizio in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti del ricorrente. 4. È, invece, inammissibile il secondo motivo di ricorso. Le doglianze difensive, con le quali si contesta la gravità indiziaria in ordine alla detenzione e al porto delle armi, sono manifestamente infondate, in quanto connotate da evidente genericità e aspecificità, non confrontandosi in modo puntuale con l'ordinanza impugnata, la quale, a pagina 10, dà analiticamente conto di una pluralità di circostanze idonee a fondare un solido e coerente quadro i nd izía rio. I giudici del riesame richiamano, in primo luogo, le immagini registrate in data 17 agosto 2019, che ritraggono il ricorrente che, dopo una breve sosta nel frantoio di sua proprietà, sale a bordo della propria autovettura impugnando una pistola, della quale si avverte, attraverso la microspia installata all'interno del veicolo, il rumore del caricamento. Tale circostanza trova ulteriore e significativo riscontro nella conversazione captata poco tempo dopo all'interno della medesima autovettura tra il ricorrente e il fratello Antonino, dalla quale emerge che il primo mostra all'altro un'arma, dichiarando espressamente di essere intenzionato a utilizzarla nei confronti di chiunque si fosse eventualmente introdotto nella sua abitazione. L'effettivo possesso dell'arma è ulteriormente valorizzato dai giudici del riesame alla luce del contenuto di una conversazione intercettata alcuni giorni dopo, dalla quale risulta che la moglie del ricorrente aveva rinvenuto all'interno dell'autovettura un bossolo. L'ordinanza dà, inoltre, conto della circostanza che, nelle date del 31 ottobre 2019 e del 1° novembre 2019, il ricorrente manifesta di essere in possesso di un fucile, qualificato come "scupetta", che intende utilizzare per sparare alle gambe di colui che aveva sottratto il suo trattore; circostanza che trova ulteriore conferma 10nella ripresa effettuata il 21 agosto 2020, nella quale il ricorrente viene immortalato nei pressi della propria abitazione mentre impugna un fucile. Il solido quadro indiziario così delineato non risulta, peraltro, scalfito dalla conversazione del 4 aprile 2021 con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il ricorrente lascia intendere di custodire un'arma per conto del fratello, emergendo poi dalla successiva conversazione del 16 aprile 2021 che si tratta di una lupara ricevuta dallo stesso insieme a due pacchi di munizioni, che il ricorrente aveva personalmente occultato in località Cerarsa, dapprima all'interno di un garage e successivamente in altro luogo. In conclusione, le doglianze difensive, che si risolvono nel prospettare una diversa valutazione del contenuto delle richiamate conversazioni, non sono idonee a incidere sulla correttezza e sulla tenuta logica delle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata in punto di gravità indiziaria della detenzione e del porto delle armi. Al riguardo giova ricordare che il contenuto di intercettazioni telefoniche captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa nei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della sua colpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Mascia, Rv. 286150 - 04); nonché in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01). Di tali principi l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione. 5. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto con riferimento al primo, derivando dalla pronuncia l'annullamento dell'ordinanza limitatamente al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla l'ordi P.Q.Mialermo.9ichiara inammissibile nel resto il ricorso. (*banda alla cancelleria per gli 'adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è eciso, 20/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE P.rrna Penne ROn7;'• 2 g. 2076IL Ft iL FUNZ1e ZIARIO 12