CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 24336/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-Agenzia delle Entrate Riscossione- intimato -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.104/2017 depositata il 01/02/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto l’appellodell’Agenzia delle Entrate Riscossione e confermato la legittimità dell’attoimpugnato (preavviso di fermo amministrativo);Numero registro generale 24336/2018Numero sezionale 7592/2025Numero di raccolta generale 7768/2026Data pubblicazione 31/03/20262. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con cinque motivi diricorso;3. il Comune e l’Agenzia delle Entrate Riscossione sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rilevarsi che il ricorso per cassazione è statonotificato all’Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.)presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del libero foroprecedentemente designato, nel quale essa è stata ritenuta domiciliata;2. La notifica deve ritenersi invalida: «In tema di giudizio di legittimità,la notifica del ricorso al successore "ex lege" dell'agente della riscossionegià parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione- è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente dellariscossione, perché l'ultrattività del mandato in origine conferito primadell'istituzione del nuovo Ente non opera, ai fini della ritualità della notificadel ricorso, essendo la cessazione dell'originario agente della riscossione edil subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge,l'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità,suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'Agenzia, vuoia seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove nongià avvenuta, all'Agenzia stessa nella sua sede o al suo indirizzo di postaelettronica certificata» (Cass. Sez. U., 23/02/2021, n. 4845, Rv. 660464 –01; vedi anche Cass. Sez. U., 08/06/2021, n. 15911, Rv. 661509 - 02).Deve, conseguentemente disporsi il rinnovo della notifica del ricorsoper cassazione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel termine di 60 giornidalla comunicazione della presente, con rinvio a nuovo ruolo. P.Q.MDispone il rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica delricorso all’Agenzia delle Entrate Riscossione, nel termine di giorni 60 dallacomunicazione della presente ordinanza interlocutoria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .Numero registro generale 24336/2018Numero sezionale 7592/2025Numero di raccolta generale 7768/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]