CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 settembre 2025
Cassazione n. 32163/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1329/2025 UP - 18/09/2025 R.G.N. 19040/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 13/02/2025, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno di reclusione, oltre alla confisca della carta del reddito di cittadinanza, in ordine al delitto di cui all’articolo 7, comma 1, d. l. 4/2019. [OSCURATO:PERSONA] 2. Va infatti evidenziato come le circostanze attenuanti generiche, dopo l’irrogazione di una pena base contenuta nel minimo edittale, siano state riconosciute al [OSCURATO:PERSONA], sia pure non nella massima estensione, avendo la Corte di appello confermato la valutazione del primo giudice, secondo cui la quantità di danaro illecitamente percepita (2.032,32 euro) osterebbe a tale riconoscimento. Del resto, questa Corte ha in passato precisato che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall'imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 1, n. 34895 del 30/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283499 – 01, n.m. sul punto), motivazione che la Corte partenopea ha reso in modo non manifestamente illogico. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in