CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39663/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato PAKISTAN il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato PAKISTAN il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 19/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei avere fornito false generalità a un pubblico ufficiale ( artt. 110- 495 cod. pen.). 2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la sussistenza della prova della commissione del reato contestato, non essendo stato rinvenuto, nell'incarto processuale, un documento scritto contenente le false generalità asseritamente declinate dagli imputati alla polizia giudiziaria. 3.11 ricorso propone un motivo manifestamente infondato.La Corte di appello si è correttamente allineata all'orientamento, espresso da questa Corte, e richiamato in sentenza, a tenore del quale il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen, (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163126; Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Rv. 247353; sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015 Rv. 265145). 3.1. Nel caso di specie, i giudici distrettuali hanno dato atto delle puntuali e chiare, oltre che disinteressate, dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria circa le false generalità fornite presso gli uffici di Questura dai due ricorrenti, in sede di richiesta di asilo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna der- ricorrent4 al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibiliì ricorst e condanna ir ricorrent< al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ari -Teresa elmonte dkU2k156" [OSCURATO:PERSONA] 7DE POSITA- [OSCURATO:PERSONA]-.-LLERIA ìi 4 NOV 202