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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 42275/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, nella fase preliminare al dibattimento del procedimento penale n. 2136/2019 R.G.Dib. in cui il Grossi é imputato del delitto di lesioni personali colpose, ha rigettato l'eccezione di omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, avanzata dallo stesso Grossi.

A fondamento del provvedimento di rigetto il giudice monocratico ha affermato che il rinnovo dell'avviso non é previsto laddove non vi sia stato lo svolgimento di ulteriori indagini e non debbano essere contestati nuovi reati o ulteriori circostanze aggravanti.

Il ricorrente formula due motivi.

1.1. Con un primo motivo, dedotto per violazione di legge, il deducente si duole del fatto che l'omesso avviso - nell'ambito di un procedimento che era stato inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Tivoli, dichiaratosi poi incompetente a seguito di decreto di citazione a giudizio, e si era poi radicato avanti il Tribunale della stessa città - ha impedito all'imputato di interloquire con l'accusa e di instaurare il contraddittorio, atteso che non vi era stato né vi poteva essere, avanti il Giudice di Pace, alcun avviso di conclusione delle indagini, e che dunque non può parlarsi di omessa rinnovazione dell'avviso medesimo; in tal modo é stata preclusa al deducente la possibilità di sottoporsi a interrogatorio e di produrre documenti o memorie.

1.2. Con un secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione, il ricorrente si duole del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, in cui si parla di "rinnovazione" dell'avviso di conclusione delle indagini, che però nella specie non vi era mai stato, non essendo esso previsto dalle disposizioni in materia di rito penale avanti il Giudice di Pace.

2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e dedotto per motivi non consentiti.

3.1. Si premette che non si pone nel caso di specie un problema di rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini nel senso indicato dal ricorrente, avuto riguardo all'indirizzo affermato da questa Corte di legittimità nel caso di trasmissione degli atti dall'Ufficio del Giudice di Pace al Tribunale per effetto di una riqualificazione del reato e del conseguente spostamento di competenza: ed invero, la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche ove ritualmente effettuata in precedenza, é necessaria solo quando siano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse e non, invece, nell'ipotesi — identica a quella del caso di che trattasi - in cui il pubblico ministero si limiti ad attribuire al medesimo fatto una qualificazione giuridica diversa (da ultimo Sez. 5, n. 10288 del 05/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275634: fattispecie riferita all'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio avanti al tribunale, per il reato di cui all'art.610 cod. pen., in assenza di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dopo che il giudice di pace, dinanzi al quale si procedeva per il reato di percosse, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero rilevando l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.).

3.2. Oltre a ciò, non essendovi nel ricorso alcuna denuncia di abnormità dell'atto impugnato (abnormità che, peraltro, neppure potrebbe dedursi nel caso di specie, costituendo il provvedimento espressione di un potere che l'ordinamento attribuisce all'organo giudicante), il ricorrente non considera la preclusione dettata dall'art. 586 del codice di rito, che come noto stabilisce che, quando non é diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento (con la sola eccezione delle ordinanze de libertate, in base alla deroga prevista dal comma terzo dello stesso art. 586) può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza.

La violazione di tale disposizione é processualmente sanzionata con l'inammissibilità a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen..

Perciò, in disparte quanto già detto al precedente punto 3.1, il ricorrente avrebbe eventualmente dovuto impugnare il provvedimento de quo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, non essendo detto provvedimento autonomamente impugnabile in base al principio appena enunciato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Tivoli in composizione monocratica, nella fase preliminare al dibattimento del procedimento penale n. 2136/2019 R.G.Dib. in cui il Grossi é imputato del delitto di lesioni personali colpose, ha rigettato l'eccezione di omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari, avanzata dallo stesso Grossi. A fondamento del provvedimento di rigetto il giudice monocratico ha affermato che il rinnovo dell'avviso non é previsto laddove non vi sia stato lo svolgimento di ulteriori indagini e non debbano essere contestati nuovi reati o ulteriori circostanze aggravanti. Il ricorrente formula due motivi. 1.1. Con un primo motivo, dedotto per violazione di legge, il deducente si duole del fatto che l'omesso avviso - nell'ambito di un procedimento che era stato inizialmente iscritto presso il Giudice di Pace di Tivoli, dichiaratosi poi incompetente a seguito di decreto di citazione a giudizio, e si era poi radicato avanti il Tribunale della stessa città - ha impedito all'imputato di interloquire con l'accusa e di instaurare il contraddittorio, atteso che non vi era stato né vi poteva essere, avanti il Giudice di Pace, alcun avviso di conclusione delle indagini, e che dunque non può parlarsi di omessa rinnovazione dell'avviso medesimo; in tal modo é stata preclusa al deducente la possibilità di sottoporsi a interrogatorio e di produrre documenti o memorie. 1.2. Con un secondo motivo, dedotto per vizio di motivazione, il ricorrente si duole del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, in cui si parla di "rinnovazione" dell'avviso di conclusione delle indagini, che però nella specie non vi era mai stato, non essendo esso previsto dalle disposizioni in materia di rito penale avanti il Giudice di Pace. 2. Nella sua requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 3. Il ricorso é inammissibile, perché manifestamente infondato e dedotto per motivi non consentiti. 3.1. Si premette che non si pone nel caso di specie un problema di rinnovazione dell'avviso di conclusione delle indagini nel senso indicato dal ricorrente, avuto riguardo all'indirizzo affermato da questa Corte di legittimità nel caso di trasmissione degli atti dall'Ufficio del Giudice di Pace al Tribunale per effetto di una riqualificazione del reato e del conseguente spostamento di competenza: ed invero, la rinnovazione della notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche ove ritualmente effettuata in precedenza, é necessaria solo quando siano svolte ulteriori indagini o vengano contestati altri reati o circostanze aggravanti diverse e non, invece, nell'ipotesi — identica a quella del caso di che trattasi - in cui il pubblico ministero si limiti ad attribuire al medesimo fatto una qualificazione giuridica diversa (da ultimo Sez. 5, n. 10288 del 05/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275634: fattispecie riferita all'emissione di decreto di citazione diretta a giudizio avanti al tribunale, per il reato di cui all'art.610 cod. pen., in assenza di notifica dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., dopo che il giudice di pace, dinanzi al quale si procedeva per il reato di percosse, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero rilevando l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 585, comma secondo, n. 2, cod. pen.). 3.2. Oltre a ciò, non essendovi nel ricorso alcuna denuncia di abnormità dell'atto impugnato (abnormità che, peraltro, neppure potrebbe dedursi nel caso di specie, costituendo il provvedimento espressione di un potere che l'ordinamento attribuisce all'organo giudicante), il ricorrente non considera la preclusione dettata dall'art. 586 del codice di rito, che come noto stabilisce che, quando non é diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento (con la sola eccezione delle ordinanze de libertate, in base alla deroga prevista dal comma terzo dello stesso art. 586) può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. La violazione di tale disposizione é processualmente sanzionata con l'inammissibilità a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.. Perciò, in disparte quanto già detto al precedente punto 3.1, il ricorrente avrebbe eventualmente dovuto impugnare il provvedimento de quo unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, non essendo detto provvedimento autonomamente impugnabile in base al principio appena enunciato. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen
Decreto Cassazione n. 42275/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris