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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22304/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1616 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 24883/2024Numero sezionale 1616/2026avverso la sentenza n. 137/2024 della CORTE D'APPELLNOu mdeiro di raccolta generale 22304/2026TORINO, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 557/2023; Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di MirandaPier Giuseppe e confermato la pronuncia del tribunale che, suiricorsi riuniti nelle controversie instaurate avverso atto dipignoramento crediti verso terzi del 2022 ed intimazione dipagamento del 2023 con riferimento, per entrambi, alle cartelledi pagamento del 2000, 2001 e 2004 ad essi sottese afferenti acrediti previdenziali, aveva respinto le doglianze formali sull’attodi pignoramento, oggetto del primo processo, ritenendoleinammissibili perché il ricorso, in parte qua integranteun’opposizione ad atti esecutivi, era stato proposto oltre iltermine di venti giorni dalla notifica dell’atto impugnato, e,quanto alla mancata notifica delle cartelle presupposto ed allaprescrizione dei crediti, ne aveva rilevato l’infondatezza peressere state le medesime cartelle incluse in istanze di rateazionee in intimazioni di pagamento e in altro pignoramento, tuttinotificati e non impugnati.In secondo grado, la Corte territoriale richiama giurisprudenzadi legittimità sulla valenza interruttiva della prescrizioneconnessa al riconoscimento del debito in cui si configura larateizzazione e ritiene infondata l’ulteriore doglianza di nonavere il giudice considerato la prescrizione maturata in epocasuccessiva alla notifica delle cartelle una volta ritenuta ladefinitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediticontributivi in esse portati, per effetto della mancataNumero registro generale 24883/2024opposizione.

La Corte ha invece ritenuto che, decorsi 40 giornNi umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026dalla notifica, la decadenza dall’impugnazione determini l’effettDoat a pubblicazione 29/06/2026sostanziale di irretrattabilità del credito, e che, dall’ultimarateazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla notifica di ulteriori atti diriscossione non impugnati, discendeva la decadenza da ulteriorieccezioni e contestazioni; la mancata impugnazione deisuccessivi atti di riscossione ritualmente notificati nonconsentiva di considerare alcuna prescrizione eventualmentematurata prima delle date di notifica di tali atti, tenuto contoche attraverso la mancata opposizione la parte debitrice avevaevidentemente rinunciato a ogni motivo di contestazioneriguardante i predetti titoli, inclusa la prescrizione maturata finoa quel momento.2.

Avverso la pronuncia di rigetto dell’appello il ricorrentepropone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, a cuiINPS e Agenzia Entrate Riscossione resistono con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 27 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 3 co.9 e co.10 L.335/95 per averela Corte d’appello ritenuto che dalla richiesta di rateazione(avente ad oggetto due delle tre cartelle sottese agli attiimpugnati) derivasse un riconoscimento del debito conconseguente rinuncia a far valere la prescrizione anteriormentematurata, laddove in materia previdenziale vige il principiosecondo il quale il regime della prescrizione già maturata èsottratto alla disponibilità delle parti, con la conseguenza chenon poteva essere riconosciuto un debito già prescritto alla dataNumero registro generale 24883/2024dell’istanza di rateazione.

Ritiene il ricorrente che sia errataN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026l’affermazione resa in sentenza secondo cui alla rateazione, chDeat a pubblicazione 29/06/2026peraltro riguardava due delle tre cartelle sottese alpignoramento, valevole come riconoscimento di debito, facciaseguito la rinuncia a far valere la prescrizione; la Corte di meritonon aveva considerato che in tema previdenziale vale la regolaparticolare dell’art. 3 co.9 e co.10 per cui il diritto non èdisponibile, e la Corte d’appello non si è pronunciata sulladoglianza esplicitamente formulata (112 c.p.c.); dal tenoreletterale dell’art. 3 co.9 (“le contribuzioni … si prescrivono e nonpossono essere versate con il decorso dei termini …”) sicomprende che il regime della prescrizione già maturata èsottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, e ciò era giàstato sostenuto in altre pronunce della stessa Corte territoriale.Il ricorrente ha anche precisato che all’istanza di dilazione delpagamento dei contributi omessi presentata dopo il decorso delquinquennio non possa ascriversi alcun valore interruttivo deltermine quinquennale già spirato, e non può neppure attribuirsivalore di rinuncia ad avvalersi della intervenuta prescrizione(all’uopo, la parte ricorrente richiama l’orientamento espressocfr.

Cass. 13820/23).

L’Agenzia delle Entrate Riscossione nonaveva fornito prova di alcun atto interruttivo successivo allenotifiche delle cartelle di pagamento (notificate il 25/9/2000,9/11/2001, 18/12/2004) e prima della intimazione dipagamento notificata il 27/2/2014 circa la quale il ricorrenteaveva presentato istanza di rateizzo in data 31/3/2014.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 2946, 2948, 2953,2962 c.c., dell’art. 19 d.lgs. 546/92 e art. 24 Cost., per avere laCorte d’appello ritenuto non più eccepibile la prescrizione giàmaturata laddove il contribuente non ha impugnato il primo attoNumero registro generale 24883/2024interruttivo non considerando che l’intimazione di pagamento èN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026intendersi quale accertamento negativo di crediti già prescrittialla data del ricorso introduttivo di primo grado.

Eccepisce lanullità della sentenza per non avere la Corte d’appelloconsiderato che la definitività dell’accertamento per mancataopposizione non è preclusiva dell’accertamento dellaprescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturatisuccessivamente alla notifica della cartella.

E per la secondacartella non oggetto di rateizzazione (quella del 2001) mancaun atto interruttivo; il primo atto è la notifica di una intimazionedel 27/2/14.

L’avviso di intimazione non rientra fra quelli di cuiall’art. 19 d.lgs. 546/92 con conseguente facoltà e non obbligodi impugnazione.

Ritiene quindi che sia sempre possibile agirein accertamento negativo del credito, che in materiaprevidenziale il regime della prescrizione è sottratto alladisponibilità delle parti, e che l’irretrattabilità del credito devecoordinarsi con l’accertamento negativo del credito perintervenuta prescrizione maturata dopo la notifica della cartellae con il regime speciale della prescrizione dei creditiprevidenziali.

Ritenere consolidato il credito la cui prescrizioneè maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento pereffetto della mancata opposizione alla prima delle intimazioninotificate da [OSCURATO:PERSONA] determinerebbe una limitazione del diritto didifesa del contribuente, rischiando in tal modo di lasciare alladiscrezionalità del fisco compiere una reviviscenza di un creditoprescritto attraverso la notifica di una intimazione di pagamentoo di altro atto di natura cautelare o esecutiva.2.

L’INPS nel suo controricorso eccepisce l’inammissibilità delricorso che non si confronta con il decisum afferente agli attisuccessivi alla notifica delle cartelle, asseritamente nonNumero registro generale 24883/2024notificate, consistenti in intimazioni avverso le quali non è stataN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026proposta alcuna opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgsDa.t a pubblicazione 29/06/202646/99, da cui sono dipesi due effetti: incontrovertibilità deicrediti e inizio di decorrenza di nuovo termine di prescrizionenon ancora maturato al compimento dell’ultimo attointerruttivo, consistente nella domanda di rateazione.3.

L’Agenzia di Riscossione nel suo controricorso eccepisce lainammissibilità ex art. 366 c.p.c. per mancanza diautosufficienza e specificità; rileva che le intimazioni intermedienon sono state impugnate, e si era maturata la decadenza dalformulare eccezioni ed irretrattabilità.4.

Nelle memorie illustrative il ricorrente respinge le eccezionidi inammissibilità e rileva che in materia previdenziale vige ilcriterio della indisponibilità dei crediti, che quindi restanoprescritti considerato il decorso del termine post notifica.5.

Il primo motivo è fondato.6.

Preliminarmente vanno respinte le eccezioni d’inammissibilitàessendo stati sufficientemente esplicitate le ragioni di diritto dicui il ricorrente invoca l’applicazione.

E correttamente ilricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto rinunciata laprescrizione mediante la presentazione della richiesta dirateazione, effetto a cui quest’ultima non si collega.7.

Questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 6154/2024) chela richiesta di rateazione intervenuta successivamente allospirare del termine di prescrizione non può configurarsi comerinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto inmateria previdenziale, a differenza che in materia civile, ilregime della prescrizione già maturata è sottratto alladisponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essaha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemNuemnertoe re gistro generale 24883/2024Numero sezionale 1616/2026preclusiva della possibilità di farlo valere in giudiziNou.m erCo hdi era ccolta generale 22304/2026all’istanza di dilazione o rateizzazione si ricolleghi una rinunciDaat a pubblicazione 29/06/2026alla prescrizione è orientamento non compatibile con la letteradell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzionidi previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono enon possono essere versate” con il decorso del termine di cinqueanni.

Nell’interpretare tale disposizione, osserva la richiamatapronuncia di questa sezione, «le Sezioni Unite di questa Cortehanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendonel'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio diordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previstodall’art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non èammessa la possibilità di effettuare versamenti, aregolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto aicontributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, unavolta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza nonsolo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recuperodelle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamentodel debito prescritto effettuato anche spontaneamente, inderoga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondocui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è statospontaneamente pagato in adempimento di un debitoprescritto” (così Cass.

S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione);che tali affermazioni, che il Collegio condivide appieno,escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinunciaalla prescrizione ad istanze di rateizzazione o di dilazione chesiano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione,coerentemente con l’ulteriore principio secondo cui, in materiaprevidenziale, a differenza che in materia civile, il regime dellaprescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delleNumero registro generale 24883/2024parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione haN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026efficacia estintiva del credito e non già semplicementDeat a pubblicazione 29/06/2026preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio».8.

La prescrizione non è disponibile e, se è maturata, vadichiarato estinto il credito, a nulla valendo l’istanza dirateazione che ha sì valore ricognitivo del credito ma nonesprime rinuncia a farla valere né ha effetto interruttivo di unaprescrizione già maturata.9.

Nuovamente, con ord. n.16110/2025, questa Corte haritenuto che la domanda di rateizzazione del debito contributivo,formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimentodel suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizionee dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul dirittoindisponibile al recupero della contribuzione non versata, che èirrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non èneppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente.10.

Ne discende che il primo motivo debba essere accolto: laCorte di merito, che non si è attenuta ai superiori principi, dovràdelibare nuovamente sulla questione di prescrizione, sulpresupposto che l’istanza di rateazione non può avere valore dirinuncia alla prescrizione dei contributi ove questa sia giàmaturata e, quindi, efficacia interruttiva.10.1.

Sotto un diverso profilo, ricorre anche la denunciataviolazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte d’appello non si èpronunciata sulla eccepita insussistenza di una rinuncia(implicita) a far valere la prescrizione, essendo concentrata lamotivazione della impugnata sentenza sul solo riconoscimentodell’altrui diritto di credito connesso all’istanza di rateizzazionementre -va ribadito- l’istanza di rateazione, pur avendo unNumero registro generale 24883/2024effetto interruttivo del termine per i crediti non ancora prescrittiN, umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026non implica una rinuncia alla prescrizione già maturata dDeait a pubblicazione 29/06/2026crediti contributivi.11.

In tale ambito valutativo demandato al giudice di meritoresta, nel primo, assorbito il secondo motivo di ricorso.12.

L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio allaCorte d’appello di Torino, in diversa composizione, alla quale èaltresì rimessa la regolazione delle spese della lite, inclusequelle del giudizio di legittimità; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassal’impugnata sentenza con riferimento al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro2026 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -1616 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorreNnutmeer o– re gistro generale 24883/2024Numero sezionale 1616/2026avverso la sentenza n. 137/2024 della CORTE D'APPELLNOu mdeiro di raccolta generale 22304/2026TORINO, depositata il 17/05/2024 R.G.N. 557/2023; Data pubblicazione 29/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello di MirandaPier Giuseppe e confermato la pronuncia del tribunale che, suiricorsi riuniti nelle controversie instaurate avverso atto dipignoramento crediti verso terzi del 2022 ed intimazione dipagamento del 2023 con riferimento, per entrambi, alle cartelledi pagamento del 2000, 2001 e 2004 ad essi sottese afferenti acrediti previdenziali, aveva respinto le doglianze formali sull’attodi pignoramento, oggetto del primo processo, ritenendoleinammissibili perché il ricorso, in parte qua integranteun’opposizione ad atti esecutivi, era stato proposto oltre iltermine di venti giorni dalla notifica dell’atto impugnato, e,quanto alla mancata notifica delle cartelle presupposto ed allaprescrizione dei crediti, ne aveva rilevato l’infondatezza peressere state le medesime cartelle incluse in istanze di rateazionee in intimazioni di pagamento e in altro pignoramento, tuttinotificati e non impugnati.In secondo grado, la Corte territoriale richiama giurisprudenzadi legittimità sulla valenza interruttiva della prescrizioneconnessa al riconoscimento del debito in cui si configura larateizzazione e ritiene infondata l’ulteriore doglianza di nonavere il giudice considerato la prescrizione maturata in epocasuccessiva alla notifica delle cartelle una volta ritenuta ladefinitività dell’accertamento relativo alla sussistenza dei crediticontributivi in esse portati, per effetto della mancataNumero registro generale 24883/2024opposizione. La Corte ha invece ritenuto che, decorsi 40 giornNi umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026dalla notifica, la decadenza dall’impugnazione determini l’effettDoat a pubblicazione 29/06/2026sostanziale di irretrattabilità del credito, e che, dall’ultimarateazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dalla notifica di ulteriori atti diriscossione non impugnati, discendeva la decadenza da ulteriorieccezioni e contestazioni; la mancata impugnazione deisuccessivi atti di riscossione ritualmente notificati nonconsentiva di considerare alcuna prescrizione eventualmentematurata prima delle date di notifica di tali atti, tenuto contoche attraverso la mancata opposizione la parte debitrice avevaevidentemente rinunciato a ogni motivo di contestazioneriguardante i predetti titoli, inclusa la prescrizione maturata finoa quel momento.2. Avverso la pronuncia di rigetto dell’appello il ricorrentepropone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, a cuiINPS e Agenzia Entrate Riscossione resistono con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza del 27 marzo2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 3 co.9 e co.10 L.335/95 per averela Corte d’appello ritenuto che dalla richiesta di rateazione(avente ad oggetto due delle tre cartelle sottese agli attiimpugnati) derivasse un riconoscimento del debito conconseguente rinuncia a far valere la prescrizione anteriormentematurata, laddove in materia previdenziale vige il principiosecondo il quale il regime della prescrizione già maturata èsottratto alla disponibilità delle parti, con la conseguenza chenon poteva essere riconosciuto un debito già prescritto alla dataNumero registro generale 24883/2024dell’istanza di rateazione. Ritiene il ricorrente che sia errataN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026l’affermazione resa in sentenza secondo cui alla rateazione, chDeat a pubblicazione 29/06/2026peraltro riguardava due delle tre cartelle sottese alpignoramento, valevole come riconoscimento di debito, facciaseguito la rinuncia a far valere la prescrizione; la Corte di meritonon aveva considerato che in tema previdenziale vale la regolaparticolare dell’art. 3 co.9 e co.10 per cui il diritto non èdisponibile, e la Corte d’appello non si è pronunciata sulladoglianza esplicitamente formulata (112 c.p.c.); dal tenoreletterale dell’art. 3 co.9 (“le contribuzioni … si prescrivono e nonpossono essere versate con il decorso dei termini …”) sicomprende che il regime della prescrizione già maturata èsottratto dalla legge alla disponibilità delle parti, e ciò era giàstato sostenuto in altre pronunce della stessa Corte territoriale.Il ricorrente ha anche precisato che all’istanza di dilazione delpagamento dei contributi omessi presentata dopo il decorso delquinquennio non possa ascriversi alcun valore interruttivo deltermine quinquennale già spirato, e non può neppure attribuirsivalore di rinuncia ad avvalersi della intervenuta prescrizione(all’uopo, la parte ricorrente richiama l’orientamento espressocfr. Cass. 13820/23). L’Agenzia delle Entrate Riscossione nonaveva fornito prova di alcun atto interruttivo successivo allenotifiche delle cartelle di pagamento (notificate il 25/9/2000,9/11/2001, 18/12/2004) e prima della intimazione dipagamento notificata il 27/2/2014 circa la quale il ricorrenteaveva presentato istanza di rateizzo in data 31/3/2014.Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma1 n. 3 e n.4 c.p.c., la violazione degli artt. 2946, 2948, 2953,2962 c.c., dell’art. 19 d.lgs. 546/92 e art. 24 Cost., per avere laCorte d’appello ritenuto non più eccepibile la prescrizione giàmaturata laddove il contribuente non ha impugnato il primo attoNumero registro generale 24883/2024interruttivo non considerando che l’intimazione di pagamento èN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026intendersi quale accertamento negativo di crediti già prescrittialla data del ricorso introduttivo di primo grado. Eccepisce lanullità della sentenza per non avere la Corte d’appelloconsiderato che la definitività dell’accertamento per mancataopposizione non è preclusiva dell’accertamento dellaprescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturatisuccessivamente alla notifica della cartella. E per la secondacartella non oggetto di rateizzazione (quella del 2001) mancaun atto interruttivo; il primo atto è la notifica di una intimazionedel 27/2/14. L’avviso di intimazione non rientra fra quelli di cuiall’art. 19 d.lgs. 546/92 con conseguente facoltà e non obbligodi impugnazione. Ritiene quindi che sia sempre possibile agirein accertamento negativo del credito, che in materiaprevidenziale il regime della prescrizione è sottratto alladisponibilità delle parti, e che l’irretrattabilità del credito devecoordinarsi con l’accertamento negativo del credito perintervenuta prescrizione maturata dopo la notifica della cartellae con il regime speciale della prescrizione dei creditiprevidenziali. Ritenere consolidato il credito la cui prescrizioneè maturata dopo la notifica delle cartelle di pagamento pereffetto della mancata opposizione alla prima delle intimazioninotificate da [OSCURATO:PERSONA] determinerebbe una limitazione del diritto didifesa del contribuente, rischiando in tal modo di lasciare alladiscrezionalità del fisco compiere una reviviscenza di un creditoprescritto attraverso la notifica di una intimazione di pagamentoo di altro atto di natura cautelare o esecutiva.2. L’INPS nel suo controricorso eccepisce l’inammissibilità delricorso che non si confronta con il decisum afferente agli attisuccessivi alla notifica delle cartelle, asseritamente nonNumero registro generale 24883/2024notificate, consistenti in intimazioni avverso le quali non è stataN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026proposta alcuna opposizione recuperatoria ex art. 24 d.lgsDa.t a pubblicazione 29/06/202646/99, da cui sono dipesi due effetti: incontrovertibilità deicrediti e inizio di decorrenza di nuovo termine di prescrizionenon ancora maturato al compimento dell’ultimo attointerruttivo, consistente nella domanda di rateazione.3. L’Agenzia di Riscossione nel suo controricorso eccepisce lainammissibilità ex art. 366 c.p.c. per mancanza diautosufficienza e specificità; rileva che le intimazioni intermedienon sono state impugnate, e si era maturata la decadenza dalformulare eccezioni ed irretrattabilità.4. Nelle memorie illustrative il ricorrente respinge le eccezionidi inammissibilità e rileva che in materia previdenziale vige ilcriterio della indisponibilità dei crediti, che quindi restanoprescritti considerato il decorso del termine post notifica.5. Il primo motivo è fondato.6. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni d’inammissibilitàessendo stati sufficientemente esplicitate le ragioni di diritto dicui il ricorrente invoca l’applicazione. E correttamente ilricorrente lamenta che la Corte abbia ritenuto rinunciata laprescrizione mediante la presentazione della richiesta dirateazione, effetto a cui quest’ultima non si collega.7. Questa Corte ha già affermato (Cass. ord. n. 6154/2024) chela richiesta di rateazione intervenuta successivamente allospirare del termine di prescrizione non può configurarsi comerinuncia a quest'ultima per i crediti già prescritti, in quanto inmateria previdenziale, a differenza che in materia civile, ilregime della prescrizione già maturata è sottratto alladisponibilità delle parti, sicché, una volta spirato il termine, essaha efficacia estintiva del credito, e non già semplicemNuemnertoe re gistro generale 24883/2024Numero sezionale 1616/2026preclusiva della possibilità di farlo valere in giudiziNou.m erCo hdi era ccolta generale 22304/2026all’istanza di dilazione o rateizzazione si ricolleghi una rinunciDaat a pubblicazione 29/06/2026alla prescrizione è orientamento non compatibile con la letteradell’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, secondo cui le contribuzionidi previdenza e assistenza sociale obbligatoria “si prescrivono enon possono essere versate” con il decorso del termine di cinqueanni. Nell’interpretare tale disposizione, osserva la richiamatapronuncia di questa sezione, «le Sezioni Unite di questa Cortehanno infatti evidenziato che essa ha reiterato, estendendonel'applicabilità a tutte le assicurazioni obbligatorie, il principio diordine pubblico di irrinunciabilità della prescrizione già previstodall’art. 55, comma 2°, r.d.l. 1827/1935, secondo cui “non èammessa la possibilità di effettuare versamenti, aregolarizzazione di contributi arretrati, dopo che rispetto aicontributi stessi sia intervenuta la prescrizione”, di talché, unavolta spirato il termine prescrizionale, l'ente di previdenza nonsolo non può procedere all'azione coattiva rivolta al recuperodelle omissioni, ma è tenuto a restituire d'ufficio il pagamentodel debito prescritto effettuato anche spontaneamente, inderoga alla disposizione contenuta nell'art. 2940 c.c., secondocui “non è ammessa la ripetizione di ciò che è statospontaneamente pagato in adempimento di un debitoprescritto” (così Cass. S.U. n. 23397 del 2016, in motivazione);che tali affermazioni, che il Collegio condivide appieno,escludono in radice che si possa attribuire valenza di rinunciaalla prescrizione ad istanze di rateizzazione o di dilazione chesiano intervenute dopo lo spirare del termine di prescrizione,coerentemente con l’ulteriore principio secondo cui, in materiaprevidenziale, a differenza che in materia civile, il regime dellaprescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delleNumero registro generale 24883/2024parti, sicché, una volta spirato il termine, la prescrizione haN umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026efficacia estintiva del credito e non già semplicementDeat a pubblicazione 29/06/2026preclusiva della possibilità di farlo valere in giudizio».8. La prescrizione non è disponibile e, se è maturata, vadichiarato estinto il credito, a nulla valendo l’istanza dirateazione che ha sì valore ricognitivo del credito ma nonesprime rinuncia a farla valere né ha effetto interruttivo di unaprescrizione già maturata.9. Nuovamente, con ord. n.16110/2025, questa Corte haritenuto che la domanda di rateizzazione del debito contributivo,formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimentodel suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizionee dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul dirittoindisponibile al recupero della contribuzione non versata, che èirrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non èneppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente.10. Ne discende che il primo motivo debba essere accolto: laCorte di merito, che non si è attenuta ai superiori principi, dovràdelibare nuovamente sulla questione di prescrizione, sulpresupposto che l’istanza di rateazione non può avere valore dirinuncia alla prescrizione dei contributi ove questa sia giàmaturata e, quindi, efficacia interruttiva.10.1. Sotto un diverso profilo, ricorre anche la denunciataviolazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte d’appello non si èpronunciata sulla eccepita insussistenza di una rinuncia(implicita) a far valere la prescrizione, essendo concentrata lamotivazione della impugnata sentenza sul solo riconoscimentodell’altrui diritto di credito connesso all’istanza di rateizzazionementre -va ribadito- l’istanza di rateazione, pur avendo unNumero registro generale 24883/2024effetto interruttivo del termine per i crediti non ancora prescrittiN, umero sezionale 1616/2026Numero di raccolta generale 22304/2026non implica una rinuncia alla prescrizione già maturata dDeait a pubblicazione 29/06/2026crediti contributivi.11. In tale ambito valutativo demandato al giudice di meritoresta, nel primo, assorbito il secondo motivo di ricorso.12. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio allaCorte d’appello di Torino, in diversa composizione, alla quale èaltresì rimessa la regolazione delle spese della lite, inclusequelle del giudizio di legittimità; P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassal’impugnata sentenza con riferimento al motivo accolto e rinviaalla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese
Sentenza Cassazione n. 22304/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris