CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04956/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17092- 20 22 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 11, presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del ministro pro tempore; -resistente - avverso il decreto n. 312/2022 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, pubblicato il 3/5/2022; Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala memori a dell a ricorrente . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Perugia accolse la domanda di equa riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riproposta in riassunzione, (dopo che la Corte di Roma aveva declinato la propria competenza), condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo di euro 5.500,00 oltre spese, per la non ragionevole durata di un processo amministrativo promosso nel 1994, dinnanzi al TAR Lazio, per il conseguimento di una qualifica superiore; quantificò in anni 11 la durata irragionevole, in riferimento alla data di presentazione dell’istanza di prelievo. In accoglimento del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], questa Corte, con ordinanza n. 25853/2021, cassò il decreto e, preso atto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 34/2019, dell'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e dall'art. 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195, rinviò alla Corte d’appello di Perugia perché provvedesse al ricalcolo della durata irragionevole. La Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, ha individuato quale decorso iniziale del tempo di giudizio rilevantela data della prima istanza di fissazione di udienza; quindi, ha calcolato la durata del giudizio, rispetto alla data della decisione che lo ha concluso,in sedici anni; da tale durata, ha poi sottratto tre anni quale tempo presunto ragionevole, riconoscendo un indennizzo per tredici anni, liquidandolo in€. 6.500,00 (in applicazione di un parametro annuo di euro 500,00 ) ; Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 3 - infine, ha compensato le spese dei tre gradi per ¼ , giustificando la compensazione parziale per la novità della questione giuridica trattata e il ridimensionamento della pretesa e ha liquidato le spese, per quel che qui ancora rileva, individuando il valore della causa nell’intero importo riconosciuto in equo indennizzo in primo grado e, per il giudizio di legittimità e per il giudizio di rinvio, nella mera differenza riconosciuta in più; sia nel primo grado che nel giudizio di rinvio non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività istruttoria. Avverso questo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi. Il Ministero si è limitato adepositare una memoria allo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrenteha lamentato, in relazione ai n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione dell’art.2909 cod. civ. per non essere stata rispettata la statuizione, costituente giudicato, della Corte di legittimità in merito alla decorrenza del periodo rilevante dalla data di deposito della prima istanza di fissazione di udienza; con un secondo profilo, ha denunciato, in riferimento all’art.115 e 116 cod. proc. civ., l’errore percettivo delle risultanze di fatto. Il motivo è fondato, seppure nei limiti e con le precisazioni che seguono. Nell’ordinanza n. 25853 del 2021, questa Corte ha affermatoche, dopo la sentenza n. 34/2019 della Corte Costituzionale, la preventiva proposizione dell’istanza di prelievo non costituisce condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio amministrativo; ha, quindi, cassato con rinvio il decreto impugnato «dovendo il Giudice del merito rivalutare il periodo della non ragionevole durata del processo alla luce della dichiarata illegittimità della norma di cui s'è detto» (in tal senso non ha stabilito, Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 4 - nell’ordinanza, alcuna durata, diversamente da quanto sostenuto nel presente ricorso). Nel decreto reso in sede di rinvio, qui impugnato, la Corte d’appello ha comunque dichiarato di liquidare la durata irragionevole tenendo – correttamente - presente il tempo intercorso dalla prima istanza di fissazione di udienza che ha stabilito al 6/6/1994 : l’individuazione della data è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il deposito dell'istanza di prelievo assolve alla funzione di manifestare l'interesse alla sollecita definizione del processo amministrativo e questo interesse non può ritenersi affievolito o venuto meno per lamancata reiterazione nel tempo di tale istanza, atteso che ciò non è previsto da alcuna norma e da nessun principio processuale(Sez. 2, n. 33126 del 29/11/2023). La Corte d’appello, tuttavia, ha calcolato erroneamente la durata dell’intero procedimento, a far data dal 6/6/1994, diminuendola di un anno e indicandola in 16 anni totali, invece di 17 anni e quattro mesi; la durata così correttamente calcolata , sottratti i tre anni di durata ragionevole, avrebbe implicato, invece , un tempo indennizzabile di quattordici anni(la frazione inferiore ai sei mesi non rileva) , in luogo dei trediciriconosciuti. Èevidente – e risulta dalla motivazione senza necessità di altri approfondimenti - l’errore materiale in cui è incorsa la Corte d’appello nel calcolo del tempo intercorso da una data iniziale invece individuata correttamente. In tal senso, l’intestazione formale del motivo non risulta corretta, perché l’errore commesso dalla Corte d’appello non è riconducibile all'impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un certo risultato e, perciò, non integra un error in iudicandonell'individuazione di parametri e criteri di conteggio; l’errore denunciato, invece, consiste in un'erronea utilizzazione delle regole Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 5 - matematiche sulla base di presupposti numerici, individuazione e ordine delle operazioni da compiere esattamente determinati, sicché è meramente materiale e sarebbe emendabile dal Giudice del merito con la procedura di correzione ex art. art. 287 cod. proc. civ. Ciò posto, deve tuttavia ancora considerarsi che la censura avente ad oggetto questoerrore di calcolo non è stato l’unico motivo di ricorso a questa Corte. Pertanto, come già osservato, quando, come nella specie, la denunciadi errore materiale non abbia da sola suscitato il ricorso per cassazione, il Giudice di legittimità ben può valutare ed eventualmente emendare anche quell’errore commesso dai giudici di merito – a cui altrimenti sarebbe riservata la correzione - in attuazione del principio di ragionevole durata del processo e in considerazione dei valori costituzionali di cui all'articolo 111, secondo comma, Cost. e dei noti paradigmi sovranazionali come quello di cui all'articolo 6, par.1, CEDU (cfr., in materia di spese, Cass. Sez. 3,n. 29029 del 13/11/2018; Sez. 5, n. 7276 del 14/03/2019). In tal senso l’istanza di correzione puòtrovare accoglimento e la statuizione di liquidazione dell’indennizzo può essere corretta con il riconoscimento di un anno in più da indennizzare, per ulteriori euro 500,00, fermo restando il parametro annuo non oggetto di impugnazione. 2. - La natura di mera correzione della statuizione sul quantum dell’indennizzo implica comunque lo scrutinio del secondo motivo , concernente la statuizione sulle spesedi lite. In particolare, in riferimento al n. 3 e 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrenteha denunciato, sotto un primo profilo, la violazione dell’art. 2909 cod. civ. «formatosi sulle statuizioni della Corte di Cassazione n. 25853/2021 e della Corte d’appello di Perugia n. 3031/2018», laddove è stata disposta la compensazione parziale Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 6 - delle spese; il giudicato si sarebbe formato perché il ricorrente non avrebbe impugnato la mancata compensazione delle spese e il motivo di ricorso incidentale in punto di spese sarebbe stato assorbito. La censura, sotto tale profilo, è infondata perché sulla regolamentazione delle spese contenuta nel provvedimento cassato non può essersi formato alcun giudicato: tutta la statuizione sulle spese, infatti, è stata rimessa al giudice di rinvio, con assorbimento del ricorso incidentale, in applicazione del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ.; secondo questo principio, la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (in ultimo Cass. Sez. 3, n. 29056 del 11/11/2024, con richiamo ai precedenti rilevanti). Sotto un secondo profilo, la ricorrente ha pure lamentato l’omessa ed erronea valutazione degli atti di causa e la violazione del limite dell’art. 2233 cod. civ., per non essere stata liquidata la fase istruttoria sia nel giudizio di opposizione che nel giudizio di rinvio. La criticaè fondata. Come costantemente affermato da questa Corte, ilcompenso per la fase trattazione/istruttoria è ineludibile (cfr. cass. ordinanza n. 977/2025 e altre ivi richiamate): considerando il terzo scaglione individuato dalla Corte d’Appelloe dallo stesso ricorrente, si ottiene un importo di €. 526,00 secondo le tabelle 2014-2018, come richiesto. Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 7 - Il principio opera anchenel giudizio di rinvio, quando, come nella specie, il rinvio concern e il merito della causa e non soltanto la riliquidazione delle spese, perché la trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase, ricorrendo, in tal caso, la fattispecie legale di cui all'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 ( Cass. Sez. 6 - 2, n. 34575 del 16/11/2021). Sotto il terzo profilo, infine, la ricorrente ha prospettato la violazione del d.m.55/2014 e degli art. 10, 91 e 92 e 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello erroneamente individuato il valore della causa e lo scaglione applicabile: in particolare,quanto al giudizio di Cassazione, non avrebbe considerato che il Ministero ricorrente aveva chiesto l’integrale rigetto della domanda (e, dunque, il valore era quello originario del credito riconosciuto in opposizione) e, quanto al giudizio di rinvio, non avrebbe valutato che, oltre alla riliquidazion e dell’indennizzo,erano state chieste le spese di tre gradi. Questo profilodi censura è parzialmente fondato. Innanzitutto, con il ricorso per cassazione era stato effettivamente devolut o dal Ministero,a questa Corte, l o scrutinio sulla spettanza dell’intero credito come riconosciuto; pertanto, il rigetto del ricorso principale implicava l’applicazione del criterio di liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata e, cioè, il criterio del disputatum e non del correttivo del decisum(cfr. Sez. 2, n. 28417 del 07/11/2018). Infondata è, invece, la censura relativamente al valore considerato per individuare il parametro di liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, perché per il secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., ai fini della determinazione della competenza per valore, si sommano al capitale richiesto gli interessi scaduti, le spese e i danni soltanto anteriori alla proposizione della domanda, non anche quelli Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 8 - posteriori, che sono l'effetto dell'accertamento del diritto contenuto nella sentenza: la norma, infatti, intende riferirsi, con elencazione esemplificativa e non tassativa, a tutti quegli elementi - siano essi accessori o meno della domanda -che hanno in comune la capacità di accrescersi durante il processo, sicché la richiesta del riconoscimento e della liquidazione del relativo diritto fino al soddisfo non incide sul valore della controversia(cfr. Cass. Sez. 2, n. 10249 del 27/06/2003). Le spese domandate, peraltro, sono quelle sostenute per lo svolgimento dell'azione in giudizio e, come tali, non costituiscono un fatto costitutivo di un diritto esterno e distinto dal giudizio nel quale la pretesa è fatta valere (cfr., in materia di valore della causa in un giudizio di opposizione, Sez. 6 - 2, n. 10188 del 16/04/2021 ) ; in tal senso, correttamente la Corte d’appello, in sede di rinvio, le ha escluse dalla determinazione del valore della causa. Il decreto impugnato deve, pertanto, essere cassato quanto alla statuizione sulle spese. Non risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, in applicazione dell’art. 384 comma 2 cod. proc. civ. Pertanto, ferma restando la parziale compensazione operata dal Giudice del rinvioper ciascun grado, deve perciò essere riconosciuta, per il giudizio di opposizione , l’ulteriore compenso per la fase istruttoria, liquidata, così come richiesto, per l’intero, in euro 526,00 secondo le tabelle 2014-2018, per complessivi euro 2.414,50, oltre euro 8 per spese, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore antistatario. Per il giudizio di legittimità deve essere quindi riconosciuto, a titolo di spese, un importo calcolato in applicazione dei parametri medi del terzo scaglione (per il valore di euro 5.500) e, perciò, per l’intero, Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 9 - in euro 1 . 550 ,00 oltre spese generali, IVA e CPA oltre le spese sostenute nella misura di euro27,00, con distrazione . Per il giudizio di rinvio, avente ad oggetto il solo valore differenziale come corretto con la presente ordinanza e, cioè, euro 1.500, in applicazione dei parametri minimi, come richiesto, dello scaglione compreso tra euro 1.101 e 5.200, la complessiva somma, per l’intero,di euro 1.458,00, compresa la fase istruttoria, oltre spese generali, IVA e CPAed euro 21.30 per spese , con distrazione . Della liquidazione così operata per l’intero in ciascun grado sono posti a carico del Ministero i tre quarti, con compensazione del residuo quarto, per le ragioni incensurate riportate nel decreto. Il ricorso è perciòaccolto nei limiti qui precisati. Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in relazione al valore differenziale e, perciò in applicazione dei parametri del secondo scaglione compreso fra tra euro 1.101,00e 5.200,00 con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso per quanto di ragione , cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,liquida l’indennizzo spettante alla ricorrente in euro 7.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;liquida in favore della ricorrente , a titolo di spese processuali, per l’intero, la somma di euro2.414,50 per il giudizio di opposizione, oltre euro 8,00 di spese, spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] procuratore antistatario, nonché la somma di euro 1.550,00 per il primo giudizio di legittimità oltre euro 27,00 di spese, spese generali, IVA e CPA, con distrazione, nonché infine la somma di euro 1.458,00 pe r il giudizio di rinvio, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione; Ric. 2022n. 17092 sez. S2 -ad. 11-3-2025 - 10 - pone a carico del Ministero e in favore di Cadolino ¾ degli importi così liquidati, con compensazione del residuo quarto; condanna altresì il Ministero al pagamento delle spese di questo giudiziodi legittimità, che liquida in euro 1.600 ,00 per com