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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 39288/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza pronunciata in data 8 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, emessa il 18 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto le attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza con le circostanze aggravanti e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione a più episodi di rapina aggravata e porto d'armi, nonché per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 sulla congruità del regime di equivalenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti a fronte della gravità del reato delineato, anche per la pluralità delle aggravanti riconosciute); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza pronunciata in data 8 novembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, emessa il 18 maggio 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto le attenuanti generiche in un giudizio di equivalenza con le circostanze aggravanti e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione a più episodi di rapina aggravata e porto d'armi, nonché per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5 sulla congruità del regime di equivalenza, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti a fronte della gravità del reato delineato, anche per la pluralità delle aggravanti riconosciute); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
Sentenza Cassazione n. 39288/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris