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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45993/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 45993/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris