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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 29509/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso 28338-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del - - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrenti pxincIpali-controricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 98/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 1536/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.5.2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva annullato il decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare all'INPS somme per contributi omessi dal suo subfornitore [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; che l'INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 14 prel. c.c, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime di solidarietà di cui all'art. 29 cit. non potesse applicarsi ai rapporti di subfornitura; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 6,

I. n. 448/1998, e 17, 25 e 37, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS potesse far ricorso alla procedura monitoria in via alternativa rispetto all'iscrizione a ruolo e indipendentemente dalla decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 26/1999, cit., e comunque per non avere dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di far valere nei suoi confronti i crediti del subfornitore, anche ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, essendo il rapporto cessato oltre due anni prima dalla richiesta di adempimento; che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito, sulla scorta di Corte cost. n. 254 del 2017, che, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare Ila responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, comunque si realizzi il decentramento produttivo -, il committente deve considerarsi solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore (così Cass. nn. 25172 del 2019 e 6299 del 2020); che, viceversa, il ricorso incidentale è infondato, dovendo ribadirsi sia che la possibilità di iscrizione a ruolo non impedisce agli enti previdenziali l'adito all'autorità giurisdizionale per munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, non avendo tale decadenza natura sostanziale (cfr. fra le numerose Cass. nn. 26395 del 2013, 15327 del 2016, 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'ari. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 4137:3 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello si:esso art. 13.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 28338-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti principali - [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del - - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA].; -ricorrenti pxincIpali-controricorrenti incidentali- avverso la sentenza n. 98/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 30/05/2016 R.G.N. 1536/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 30.5.2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato, con diversa motivazione, la pronuncia di primo grado che aveva annullato il decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di pagare all'INPS somme per contributi omessi dal suo subfornitore [OSCURATO:PERSONA]; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su un motivo; che l'INPS ha resistito con controricorso al ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] che, con l'unico motivo del ricorso principale, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 14 prel. c.c, per avere la Corte di merito ritenuto che il regime di solidarietà di cui all'art. 29 cit. non potesse applicarsi ai rapporti di subfornitura; che, con l'unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 6, I. n. 448/1998, e 17, 25 e 37, d.lgs. n. 46/1999, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'INPS potesse far ricorso alla procedura monitoria in via alternativa rispetto all'iscrizione a ruolo e indipendentemente dalla decadenza di cui all'art. 25, d.lgs. n. 26/1999, cit., e comunque per non avere dichiarato l'INPS decaduto dal diritto di far valere nei suoi confronti i crediti del subfornitore, anche ex art. 29, d.lgs. n. 276/2003, essendo il rapporto cessato oltre due anni prima dalla richiesta di adempimento; che il ricorso principale è fondato, essendosi chiarito, sulla scorta di Corte cost. n. 254 del 2017, che, alla luce di una interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 - che, lungi dall'essere norma eccezionale, mira a disciplinare Ila responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione, assicurando in tal modo tutela omogenea a tutti quelli che svolgono attività lavorativa indiretta, comunque si realizzi il decentramento produttivo -, il committente deve considerarsi solidalmente responsabile per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore (così Cass. nn. 25172 del 2019 e 6299 del 2020); che, viceversa, il ricorso incidentale è infondato, dovendo ribadirsi sia che la possibilità di iscrizione a ruolo non impedisce agli enti previdenziali l'adito all'autorità giurisdizionale per munirsi di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, nemmeno nell'ipotesi in cui sia maturata la decadenza dall'iscrizione a ruolo, non avendo tale decadenza natura sostanziale (cfr. fra le numerose Cass. nn. 26395 del 2013, 15327 del 2016, 12025 del 2019), sia che il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dall'ari. 21, d.l. n. 5/2012 (conv. con I. n. 35/2012), non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione (così Cass. nn. 18004 del 2019 e 4137:3 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello si:esso art. 13.
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