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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 37690/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen., per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] dicendogli: "fermati che ti sparo, ti ammazzo" (capo C); mentre, in riforma della pronuncia di condanna in primo grado, ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] - affrancandolo anche dalla conseguente responsabilità civile - dal delitto di lesioni personali (capo A), commesso ai danni di Polillo nel medesimo contesto fattuale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato e parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando due motivi.

2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrete l'erronea applicazione del criterio logico adoperato dal giudice di secondo grado in merito alla esclusione della «scriminante» di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. dato il rapporto di connessione tra il subire una aggressione ingiusta e la reazione verbale «fermati sennò ti ammazzo».

2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, cod. proc. pen. in relazione alla esclusione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni patite da Polillo.

Il giudice di appello avrebbe omesso di ripercorrere la giusta sequenza dei fatti come realmente accaduti e riferiti, sì da giungere a una decisione errata.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557).

5. Con entrambi i motivi proposti, viene denunciato il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. perì.

Tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta).

Il vizio in rassegna non concerne la violazione di norme processuali su cui, invece, la censura dei ricorrenti si appunta.

D'altro canto la violazione di legge processuale è disciplinata dalla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., disposizione che, tuttavia, assegna rilevanza al vizio solo nel caso in cui si produca una delle invalidità da essa tipizzate, al cui alveo è estraneo l'art. 546 cod. proc. pen. 6.

In ogni caso anche a voler cogliere l'essenza della doglianza, al di là degli erronei enunciati, è palese che il ricorrente si duole, tutt'al più di vizi motivazionali (se non di meri errori valutativi) in punto di omesso riconoscimento dei presupposti della provocazione (che è una circostanza attenuante non una scriminante), nonché, evidentemente ai soli effetti civili, in punto di esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, come premesso, il vizio argonnentativo non è deducibile in questa sede.

7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r4ari [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2020 del TRIBUNALE di COSENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cosenza ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art.612 cod. pen., per avere minacciato [OSCURATO:PERSONA] dicendogli: "fermati che ti sparo, ti ammazzo" (capo C); mentre, in riforma della pronuncia di condanna in primo grado, ha mandato assolto [OSCURATO:PERSONA] - affrancandolo anche dalla conseguente responsabilità civile - dal delitto di lesioni personali (capo A), commesso ai danni di Polillo nel medesimo contesto fattuale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato e parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 4, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrete l'erronea applicazione del criterio logico adoperato dal giudice di secondo grado in merito alla esclusione della «scriminante» di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. dato il rapporto di connessione tra il subire una aggressione ingiusta e la reazione verbale «fermati sennò ti ammazzo». 2.2. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all'art. 546, comma 1, lettera e), n. 1, cod. proc. pen. in relazione alla esclusione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le lesioni patite da Polillo. Il giudice di appello avrebbe omesso di ripercorrere la giusta sequenza dei fatti come realmente accaduti e riferiti, sì da giungere a una decisione errata. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Va premesso che, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). 5. Con entrambi i motivi proposti, viene denunciato il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 546 cod. proc. perì. Tale vizio riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). Il vizio in rassegna non concerne la violazione di norme processuali su cui, invece, la censura dei ricorrenti si appunta. D'altro canto la violazione di legge processuale è disciplinata dalla lettera c) dell'art. 606, cod. proc. pen., disposizione che, tuttavia, assegna rilevanza al vizio solo nel caso in cui si produca una delle invalidità da essa tipizzate, al cui alveo è estraneo l'art. 546 cod. proc. pen. 6. In ogni caso anche a voler cogliere l'essenza della doglianza, al di là degli erronei enunciati, è palese che il ricorrente si duole, tutt'al più di vizi motivazionali (se non di meri errori valutativi) in punto di omesso riconoscimento dei presupposti della provocazione (che è una circostanza attenuante non una scriminante), nonché, evidentemente ai soli effetti civili, in punto di esclusione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, come premesso, il vizio argonnentativo non è deducibile in questa sede. 7. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/09/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] r4ari [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] C
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