CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 novembre 2022
Cassazione n. 35380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18999-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 166/2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 4300/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2021; Ric. 2021 n. 18999 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. –con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha respinto il reclamo exart. 18 l.fall. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio, contro la sentenza dichiarativa di fallimento della predetta società, su ricorso dei creditori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 1.1. –avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della società fallita, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese; 1.2. – dopo il deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio non partecipata. Considerato che: 2. – il primo m ezzo lamenta « violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.», per essere stato«accertato lo stato di insolvenza esclusivamente sulla base delle risultanze dello stato passivo senza effettuare- come risultava indispensabile - una valutazione complessiva e comparativa anche rispetto all’attivo del fallimento»; 2.1. –il motivo è inammissibile poiché del tutto generico e afferente una valutazione di merito, qual è lo stato di insolvenza ex art. 5 l.fall., desumibile anche dalla consistenza dello stato passivo, purché riferito a debiti esistenti al momento della dichiarazione di fallimento (ex multis, Cass. 23437/2017, 32574/2022), peraltro con erroneo riferimento ai criteri valevoli per le società in liquidazione, quale non risulta essere la [OSCURATO:SOCIETA]., il cui stato di insolvenza non doveva perciò essere affatto desunto dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità di continuare a operare proficuamente sul mercato, a causa di una situazione di impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) dell’impresa a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell'attività (Cass. Sez. U, 115/2001; Cass. 5251/2008, 13014/2014, 29913/2018, 22444/2021, Ric. 2021 n. 18999 sez. M1 -ud. 10-11-2022 -3- 5856/2022, 7087/2022), come in effetti argomentato dai giudici di secondo grado, i quali hanno accertato una «incapacità strutturale e non transeunte dell’impresa a far fronte alle proprie obbligazioni»; 3. – il secondo mezzo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.) poiché la corte d’appello, «pur riconoscendo esistesse un tema legato alla conoscenza da parte della società in bonis delle cartelle ammesse al passivo per difetto di notificazione, ha ritenuto rilevante il fatto che le suddette cartelle “non risultano impugnate” e che i reclamanti “non contestano la sussistenza ovvero la permanenza dei crediti degli atti impositivi presupposti ad esse sottesi”»; 3.1. –il motivo manca di autosufficienza e non rispetta i canoni del novellato art. 360, co.1, n. 5), c.p.c., in base ai quali il ricorrente è tenuto a indicare – nel rispetto degli artt. 366, co . 1, n. 6), e 369, co . 2, n. 4), c.p.c. –il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, ela sua "decisività" (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018), nel caso di specie difettando soprattutto l’allegazione della decisività, a fronte del rilievo della corte d’appello per cui dallo stato passivo «è risultata una esposizione debitoria di gran lunga superiore rispetto a quella posta a base del Tribunale per la dichiarazione di fallimento»; 4. – nulla sulle spese, in assenza di di fese degli intimati; ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/002 (Cass. Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativ