CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45455/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, per il tentato furto aggravato (in data 27.02.2016), escludendo, in parziale accoglimento dell'appello, la recidiva. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato, che ha dedotto l'illogicità della motivazione, nella parte in cui ha lasciato inalterato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti, nonostante l'avvenuta eliminazione della recidiva. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle tre circostanze aggravanti, nonostante l'eliminazione della recidiva, con una motivazione esaustiva e logica, valorizzando, da un lato, lo scarso peso ponderale della recidiva rispetto alle altre tre circostanze aggravanti ed allo stadio avanzato del tentativo e, dall'altro lato, la parziarietà delle ammissioni, avvenute in un contesto di arresto in flagranza, che ne ridimensiona la valenza positiva. Peraltro, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). 4.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ia Ci