CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 29109/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 28718- 20 21 R.G. proposto da: A.S.F.O. –[OSCURATO:PERSONA] per la FORMAZIONE e l’ORIENTAMENTO in liquidazione - [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura special e in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliatain Roma, alla via Portuense, n. 104, presso lo studio del dottor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difes a in virtù di procura speciale in calce al la memoria di costituzione di nuovo difensore dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– che ha indicato il proprio indirizzo p.e.c. -dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Ancona,alla piazza Cavour , n. 23 , presso l a s ede dell ’A vvocat ura regionale . CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 390/2021della Corte d’Appello di Ancona; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che occorre a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. provvederesulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre agli oneri accessori come per legge ed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00. Così deciso in Roma,l’ 11 nov