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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24160/2026

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navv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 473/23 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 15maggio 2023 e notificata il 26 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove luglio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], evocato davanti al giudice di pace di Sassari il Comunericorrente, che a sua volta chiamava in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] 2.0), per ottenere il risarcimento del dannosubito in occasione di un sinistro asseritamente determinato dall’urto delsuo veicolo con una griglia di scolo posta sulla strada comunale, vedevaaccolta la propria domanda.

Il Comune proponeva gravame davanti alNumero registro generale 17882/2023Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24160/2026Data pubblicazione 28/07/2026Tribunale di Sassari, che, con la pronuncia impugnata, dichiaraval’inammissibilità dell’appello, rilevando anzitutto che la copia dellasentenza di primo grado era stata notificata sia al Comune, sia allo stesso«nella persona del suo procuratore avv.to Bionda».Pertanto, in applicazione dei principi espressi da questa Corte, erichiamando in particolare la sentenza Cass., Sez.

U., n. 20866/20, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dovesse farsi applicazione del termine“breve” per l’impugnazione, di cui all’art. 325, primo comma, cod. proc.civ., ritenendo, peraltro, irrilevante la rinuncia all’eccezione diinammissibilità da parte della difesa del [OSCURATO:PERSONA].Ricorre quindi in cassazione il Comune affidandosi a due motivi, mentreAntonio [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato e non risulta effettuata la notifica neiriguardi di [OSCURATO:PERSONA] 2.0.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio e il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.Da ultimo, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Pregiudizialmente, occorre verificare la regolare instaurazione delcontraddittorio, posto che, nei precedenti gradi di giudizio, era statosempre evocato, e in appello era rimasto contumace, [OSCURATO:PERSONA] 2.0.Orbene, da quanto si ricava dallo stesso ricorso, la chiamata diquest’ultimo è da qualificarsi come chiamata di terzo responsabile, inquanto il Comune ha espressamente indicato che «[OSCURATO:PERSONA] 2.0 … era daritenersi l’unica responsabile in ordine alla pretesa risarcitoria avanzatadall’attore e, quindi, tenuta a risarcire i terzi dei danni subiti o, comunque,a tenere indenne il Comune dei danni che lo stesso era chiamato arisarcire», risultando evidente che la domanda di manleva era solosubordinata alla prima, come del resto chiarito nelle conclusioni assuntedavanti al giudice di pace, cfr. relativa sentenza.Numero registro generale 17882/2023Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24160/2026Data pubblicazione 28/07/20262.

Orbene, in tal caso si determina una situazione di litisconsorzionecessario processuale per inscindibilità della causa (tra le altre, daultimo, Cass. n. 33145/24), che non è venuta meno, perché in primogrado non fu affatto esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] 2.0: questa,infatti, venne condannata al risarcimento in solido col Comune, né risultache l’attore avesse espressamente escluso la condanna del terzo chiamato(Cass. n. 998/09), mentre poi la relativa domanda risulta riproposta, insede di atto d’appello, da parte del Comune nei medesimi termini.Così stando le cose, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] 2.0, assegnando all’uopo alla parte ricorrentetermine perentorio di giorni trenta - impregiudicati gli oneri di tempestivadocumentazione dell’ottemperanza al presente ordine - e rinviando lacausa a nuovo ruolo.

P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ambiente2.0 [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., assegnando all’uopo termine perentorio digiorni trenta e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
navv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA];- intimato -avverso la sentenza n. 473/23 del Tribunale di Sassari, pubblicata il 15maggio 2023 e notificata il 26 maggio 2023;udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del nove luglio2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], evocato davanti al giudice di pace di Sassari il Comunericorrente, che a sua volta chiamava in garanzia [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:PERSONA] 2.0), per ottenere il risarcimento del dannosubito in occasione di un sinistro asseritamente determinato dall’urto delsuo veicolo con una griglia di scolo posta sulla strada comunale, vedevaaccolta la propria domanda. Il Comune proponeva gravame davanti alNumero registro generale 17882/2023Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24160/2026Data pubblicazione 28/07/2026Tribunale di Sassari, che, con la pronuncia impugnata, dichiaraval’inammissibilità dell’appello, rilevando anzitutto che la copia dellasentenza di primo grado era stata notificata sia al Comune, sia allo stesso«nella persona del suo procuratore avv.to Bionda».Pertanto, in applicazione dei principi espressi da questa Corte, erichiamando in particolare la sentenza Cass., Sez. U., n. 20866/20, ilgiudice d’appello ha ritenuto che dovesse farsi applicazione del termine“breve” per l’impugnazione, di cui all’art. 325, primo comma, cod. proc.civ., ritenendo, peraltro, irrilevante la rinuncia all’eccezione diinammissibilità da parte della difesa del [OSCURATO:PERSONA].Ricorre quindi in cassazione il Comune affidandosi a due motivi, mentreAntonio [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato e non risulta effettuata la notifica neiriguardi di [OSCURATO:PERSONA] 2.0.La causa è stata quindi trattata in camera di consiglio e il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi.Da ultimo, il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Pregiudizialmente, occorre verificare la regolare instaurazione delcontraddittorio, posto che, nei precedenti gradi di giudizio, era statosempre evocato, e in appello era rimasto contumace, [OSCURATO:PERSONA] 2.0.Orbene, da quanto si ricava dallo stesso ricorso, la chiamata diquest’ultimo è da qualificarsi come chiamata di terzo responsabile, inquanto il Comune ha espressamente indicato che «[OSCURATO:PERSONA] 2.0 … era daritenersi l’unica responsabile in ordine alla pretesa risarcitoria avanzatadall’attore e, quindi, tenuta a risarcire i terzi dei danni subiti o, comunque,a tenere indenne il Comune dei danni che lo stesso era chiamato arisarcire», risultando evidente che la domanda di manleva era solosubordinata alla prima, come del resto chiarito nelle conclusioni assuntedavanti al giudice di pace, cfr. relativa sentenza.Numero registro generale 17882/2023Numero sezionale 2269/2026Numero di raccolta generale 24160/2026Data pubblicazione 28/07/20262. Orbene, in tal caso si determina una situazione di litisconsorzionecessario processuale per inscindibilità della causa (tra le altre, daultimo, Cass. n. 33145/24), che non è venuta meno, perché in primogrado non fu affatto esclusa la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] 2.0: questa,infatti, venne condannata al risarcimento in solido col Comune, né risultache l’attore avesse espressamente escluso la condanna del terzo chiamato(Cass. n. 998/09), mentre poi la relativa domanda risulta riproposta, insede di atto d’appello, da parte del Comune nei medesimi termini.Così stando le cose, deve disporsi l’integrazione del contraddittorio neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] 2.0, assegnando all’uopo alla parte ricorrentetermine perentorio di giorni trenta - impregiudicati gli oneri di tempestivadocumentazione dell’ottemperanza al presente ordine - e rinviando lacausa a nuovo ruolo. P.Q.MLa Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Ambiente2.0 [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.l., assegnando all’uopo termine perentorio digiorni trenta e rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, il nove luglio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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