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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 34323/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi detricoma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti.

Non è deducibile l'omessa motivazione sul punto della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, richiesta che non era stata proposta con i motivi di appello. 1 ()I Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/4/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi detricoma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti. Non è deducibile l'omessa motivazione sul punto della conversione della pena in lavoro di pubblica utilità, richiesta che non era stata proposta con i motivi di appello. 1 ()I Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34323/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris