Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16252/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mastrominico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]E sui ricorsi proposti nell’interesse di:avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e delricorrente [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procura-tore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] eMastrominico [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procura-tore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insi-stendo nell’accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso presentato nell'interesse del suo assistito; ha chiesto altresì il rigettodel ricorso presentato dal Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 3 giugno 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 416 bis, 319, 353cod.pen., 86 e 87 d.P.R. 570/1960 (capi A, B, E ed L dell’imputazione), condan-nandolo alla pena di dieci anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge e alrisarcimento del danno in favore delle parti civili costituite; ha inoltre dichiaratoMastrominico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt.416 bis e 353 c.p. contestati ai capi H) e L), condannandoli alla pena di otto annidi reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno infavore delle parti civili costituite.Con sentenza del 26 febbraio 2021, in riforma della sentenza impugnata,la Corte d’Appello di Napoli ha assolto gli imputati da tutti i reati ascritti per insus-sistenza del fatto.Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Pro-curatore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli e questaCorte (sentenza della Prima Sezione, n. 39815/2022) ha accolto l’impugnazioneravvisando, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], l’omessa valutazione di alcuni decisivi ele-menti di prova (nella specie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati ZielloGaetano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato sub B dell’imputa-zione); ha inoltre osservato che era stata omessa la valutazione delle ricadute ditali dichiarazioni sull’accusa di reato associativo e che parimenti non si erano va-lutati, in questa ottica, i pur numerosi riscontri citati dalla sentenza di primo grado;analogo vizio di motivazione è stato riscontrato quanto alle imputazioni di corru-zione e turbata libertà degli incanti e alle loro ripercussioni sulla sussistenza delreato associativo.Anche riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’asso-luzione dal capo H) scontava, secondo la sentenza di annullamento, la carentevalutazione di più fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado, conparticolare riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia.La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corted’Appello.

All’esito del giudizio di rinvio è stata emessa nei confronti del Fabozzisentenza di non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati sub A) e B),con conferma delle relative statuizioni civili, e di assoluzione per gli altri reati con-testati perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal cantoloro, sono stati assolti con la medesima formula da tutti i reati contestati.2.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Na-poli ha proposto impugnazione contro la sentenza del giudice di rinvio enunciandoi seguenti due motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1 Si deduce innanzitutto, circa la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la contradditto-rietà e manifesta illogicità della motivazione.

Premette il ricorrente che la conte-stazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si concretizza in unaccordo concluso fra l’imputato, prima come candidato e poi dal 2003 come sin-daco di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], all’epoca reggente della c.d fazione Bidognettidel clan dei [OSCURATO:PERSONA]; tale accordo era stato raggiunto con la mediazione dell’im-prenditore e politico [OSCURATO:PERSONA], separatamente condannato (con sentenze ir-revocabili acquisite nel giudizio di rinvio) per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.e per quello, contestato sub B) in questo processo, relativo al condizionamento delvoto dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative del 2003 cui il Fabozzipartecipava come candidato alla carica di Sindaco.L’accordo, di cui la sentenza impugnata riconosce l’esistenza e la rilevanzapenale, era finalizzato a favorire le imprese legate al clan Bidognetti, in cambio disostegno elettorale, nell’ambito delle gare di appalto indette dal Comune di VillaLiterno; nondimeno, il giudice di rinvio ha ritenuto prescritta la condotta contestataal capo A) poiché cessata il 24 luglio 2005 in concomitanza con l’arresto di GuidaLuigi, in quanto a partire da questo momento la c.d. fazione Bidognetti era entratain crisi e questo aveva determinato, a sua volta, il progressivo allontanamento delAl tempo stesso, osserva il ricorrente, la Corte d’Appello ha rilevato che a seguitodi tale presa di distanza il [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 era stato pesantemente minacciato e,in conseguenza di ciò, aveva ristabilito i contatti con il clan Bidognetti assicurandola sua disponibilità per le future gare d’appalto.Proprio questo aspetto, però, dimostra che gli effetti degli accordi presi conil [OSCURATO:PERSONA] (di cui a sua volta la sentenza riconosce il ruolo di reggente del clan) sierano protratti nel tempo a dispetto del suo arresto nel 2005.

La condotta crimi-nosa, pertanto, non era cessata al momento dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA] ma si è esauritasoltanto, come indicato in imputazione, il 23 aprile 2009, quando il Consiglio Co-munale di [OSCURATO:PERSONA] è stato sciolto per infiltrazioni mafiose.

E’ dunque ravvisa-bile un vizio di motivazione nella parte in cui la Corte, pur riconoscendo l’esistenzadell’accordo politico-mafioso e il protrarsi dei suoi effetti vincolanti dopo l’arrestodel [OSCURATO:PERSONA], tuttavia ha individuato in quest’ultimo fatto la fine della condotta diconcorso esterno.2.2 La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione viene con-testata anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

LaCorte d’Appello, infatti, da un lato riconosce le numerose occasioni in cui gli impu-tati hanno beneficiato, nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, della prote-zione del clan dei [OSCURATO:PERSONA], segnalando altresì la profonda influenza di tale orga-nizzazione criminale sul mondo politico locale e sulla gestione degli appalti pub-blici; d’altro canto, però, finisce per collocare i vantaggi conseguiti dagli imputatiin un quadro di “comportamenti corruttivi degli amministratori pubblici” e non nelcontesto di un’organizzazione di tipo mafioso.

Tale impostazione contraddice, peròle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito agli accordi fra politici localie clan camorristici per favorire gli imprenditori legati a questi ultimi nella conces-sione degli appalti, oltre a non tener conto del ruolo (accertato in via definitiva) diNicola [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto patto fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Osserva il ricorrente,inoltre, che la Corte d’Appello ha errato nell’escludere che sia provato il nesso fral’affidamento di appalti agli imputati e l’influenza esercitata dal clan o dalle suefazioni; infatti, le prove raccolte dimostrano che i [OSCURATO:PERSONA] erano, al contrario,imprenditori di riferimento del gruppo criminale e questo consente di ravvisare, adun tempo, il beneficio che traevano da questo legame e il contributo che con ciòfornivano al clan dei [OSCURATO:PERSONA].

Nel valutare l’esistenza di questo legame criminalee dei suoi effetti la Corte d’Appello non ha tenuto conto correttamente delle di-chiarazioni dei collaboratori di giustizia, compiendone una valutazione atomisticain quanto riferita alle singole gare d’appalto e dunque omettendo un inquadra-mento complessivo della vicenda.

In particolare, la Corte d’Appello non ha tenutoconto che secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AntonioIovine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) esisteva uno stabile legame fra ilclan ed i [OSCURATO:PERSONA]; irrilevante, poi, in tale quadro, il fatto, evidenziato dalgiudice di rinvio, che i due imputati non godessero di una posizione dominante fragli imprenditori della zona, dato che la contestazione non questo aveva ad oggettobensì le agevolazioni derivanti dalla contiguità con l’organizzazione criminale.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto due separatiricorsi contro la sentenza in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) (dichiarati estintiper prescrizione) enunciando al riguardo i seguenti articolati motivi di seguito illu-strati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Ricorso proposto per mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2025.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 lettere b), c) ed e)cod.proc.pen., il ricorrente, evidenziato preliminarmente il proprio interesse adimpugnare a causa delle statuizioni civili confermate dalla sentenza, rileva che ilgiudice di rinvio ha errato nell’escludere i presupposti per un’assoluzione ai sensidell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. (la cui applicazione non è preclusa dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., con la conseguenza che l’assoluzione non deve ne-cessariamente poggiare sull’evidenza dell’innocenza).

Fatto sta che nella motiva-zione ci si limita a segnalare la prescrizione dei reati senza approfondire il temadella colpevolezza e, quindi, senza esplorare la possibilità di un’assoluzione in baseal criterio del ragionevole dubbio.

Tale valutazione avrebbe dovuto essere a fortioriimprontata a un particolare rigore visto che la Corte d’Appello aveva inizialmentepronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto e, pertanto, il ro-vesciamento di tale statuizione esigeva una motivazione dotata di superiore inci-sività.3.2 Il secondo motivo, che costituisce uno sviluppo del precedente, attieneal vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non prendere inesame, ai fini di un’assoluzione, i motivi di appello e le allegazioni contenute indue memorie difensive depositate nel corso del giudizio di rinvio.

In particolare, ilgiudice di rinvio ha ritenuto provata la conclusione, in vista delle consultazioni del2003 a [OSCURATO:PERSONA], di un accordo elettorale politico-mafioso fra il [OSCURATO:PERSONA] e ilGuida, ma quest’ultimo, al contrario, ha dichiarato di essersi disinteressatodell’esito delle elezioni al punto di non ricordare nemmeno se gli fosse stato chiestodai suoi uomini di sostenere la candidatura dell’imputato.

Tali dichiarazioni in me-rito alla sua indifferenza all’esito della tornata elettorale, peraltro, risultano coe-rentemente rese dal [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, mente la Corte d’Appello, incorrendoin un travisamento della prova, afferma che queste avrebbero subito delle modifi-che nel corso del tempo.

In ogni caso, l’asserito incontro fra il [OSCURATO:PERSONA] e il Guidadal quale sarebbe scaturita la promessa di assegnazione di appalti si colloca suc-cessivamente alla tornata elettorale del 2003 e in quest’ultima, come si è visto,l’imputato sarebbe stato sostenuto dalla “frangia” Bidognetti ma senza alcun so-stegno da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Ne consegue già sotto il profilo cronologico l’ir-rilevanza di tale vicenda ai fini della ricostruzione del concorso esterno sub A) estesso ragionamento vale per l’episodio di turbata libertà degli incanti, che nonsolo si colloca nel 2007, dunque due anni dopo l’arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma vede anchel’aggiudicazione di un cospicuo appalto ad un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) nonlegato al clan Bidognetti.

A maggior ragione irrilevante ai fini dell’integrazione delreato associativo è la corruzione di cui al capo E), che si collocherebbe nell’ottobre2007 e dalla quale comunque il [OSCURATO:PERSONA] (al pari dell’episodio di turbata libertà degliincanti) è stato assolto.

Nessun contributo causale, dunque. il [OSCURATO:PERSONA] ha fornitoal gruppo dei Bidognetti e tale conclusione appare rafforzata dal fatto che la mo-tivazione della sentenza non contiene, con riferimento al periodo fra il 2003 el’arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2005, neanche un cenno a incontri, appalti o comun-que fatti indicativi di un sostegno dell’imputato all’organizzazione.

L’assenza di taliriferimenti nella sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque imporre un’assolu-zione non semplicemente in termini dubitativi ma, ex art. 129, comma 2,cod.proc.pen., per evidenza della non colpevolezza dell’imputato.Del resto, anche la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ormai irrevocabile, segnala l’assenza di riscontri individualizzantiin merito all’operato del [OSCURATO:PERSONA] in vista della realizzazione del supposto accordocriminoso, ma la Corte d’Appello mostra di non averne tenuto conto ai fini dellaprova dell’effettiva incidenza di tale patto sul rafforzamento dell’organizzazionecriminale.3.3 Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la Corte d’Appello, purravvisando la prescrizione dei reati, abbia di fatto “ribaltato” la precedente sen-tenza di assoluzione (annullata poi da questa Corte) attraverso una mera riletturadelle prove dichiarative, quando avrebbe dovuto invece procedere alla loro inte-grale rinnovazione (obbligo questo che si estende al giudizio di rinvio).

Anche perquesta violazione di norme processuali, dunque, si impone l’annullamento dellasentenza.4.

Ricorso proposto per il [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] indata 29 luglio 2025.4.1.

Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degliartt. 87 d.P.R. 570/1960 e 7 legge 203/1991 nonché illogicità manifesta della mo-tivazione e travisamento della prova.

La Corte d’Appello ha desunto la prova delreato elettorale sub B) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIovine (e non il [OSCURATO:PERSONA], come affermato dalla Corte d’Appello) nega negli interro-gatori del 2008 e del 2010 di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in quanto si è limitato asostenere [OSCURATO:PERSONA], candidato alla carica di consigliere comunale nella listacollegata all’imputato; ma in altro interrogatorio afferma di aver incontrato ilStefano. [OSCURATO:PERSONA] dichiara dal canto suo di aver saputo dallo [OSCURATO:PERSONA] di un suo in-contro con il [OSCURATO:PERSONA] ma presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha offertodal canto suo quattro differenti versioni riguardo agli incontri fra lo [OSCURATO:PERSONA] e ilun incontro cui ha partecipato anche il [OSCURATO:PERSONA] e ancora parlando di numerosi in-contri cui egli stesso era presente.

Anche in merito alle modalità del sostegnoelettorale le dichiarazioni divergono, in particolare in ordine all’elargizione di de-naro o altre utilità agli elettori e al compimento di minacce per indirizzarne il votoa favore di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle conseguenze dell’asserito accordo, né loZiello né il [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che il [OSCURATO:PERSONA] si sia attivato per garantireappalti agli imprenditori vicini al clan (il primo dichiarando di non saperlo, il se-condo escludendolo); il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro fatto cenno all’assunzione del padre ditito documentalmente, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di contatti con il [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione di un appalto senza però saper dire che esito questo abbia avuto.Più in generale, le dichiarazioni entrano in conflitto fra loro in merito alla direttaprovenienza dal [OSCURATO:PERSONA] di una richiesta di sostegno elettorale, all’assenso prestatodal [OSCURATO:PERSONA] e a una personale interlocuzione dell’imputato con lo [OSCURATO:PERSONA]: la circo-stanza è infatti affermata dal [OSCURATO:PERSONA], mentre lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro, si èvisto, si contraddice circa i suoi incontri con il [OSCURATO:PERSONA]) parlano di un appoggiofornito al [OSCURATO:PERSONA].

È poi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a smentire di aver acconsentito al sostegnoelettorale del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando anzi di non aver avuto interesse alla vittoria diun candidato piuttosto che un altro.

Erra poi la Corte d’Appello, segnala il ricor-rente, a parlare di due distinti accordi elettorali in cui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] (unoantecedente e uno successivo all’elezione del [OSCURATO:PERSONA]), dato che l’imputazione nonne parla e che comunque di tale circostanza non vi è traccia negli atti.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mani-festa illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui all’art.416 bis c.p.

La Corte d’Appello, infatti, ha contraddittoriamente dedotto la sussi-stenza del reato, oltre che dalle già analizzate (e lacunose) dichiarazioni dei colla-boratori e coimputati, da reati successivi all’elezione del [OSCURATO:PERSONA], trascurando ol-tretutto che per due di questi (corruzione e turbata libertà degli incanti) è statapronunciata assoluzione.

Il giudice di rinvio ha poi omesso di considerare che lareale efficacia del concorso esterno del [OSCURATO:PERSONA] è esclusa esplicitamente da piùaffiliati al clan Bidognetti, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negano diessere a conoscenza di accordi elettorali con il [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello valorizzainvece le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che risulta però mosso da inimiciziaverso il [OSCURATO:PERSONA] e il cui racconto risulta privo di riscontri, come già sottolineato daquesta Corte con sentenza del 2012 emessa nel sub-procedimento cautelare.

In-fine si osserva che la Corte d’Appello, contraddittoriamente, non ha assolto ilalcun beneficio all’associazione criminale.5.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.6.

Sono state depositate memorie difensive, con le quali, rispettivamente,il [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, insubordine, il rigetto del ricorso della Procura Generale presso la Corte d’Appello diNapoli (questi ultimi, in particolare, facendo riferimento all’esaustività della moti-vazione che ha escluso il loro legame con il clan criminale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata riconosceil diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] negli accordi illeciti indicati ai capi A) e B); ditali accordi viene sottolineata anche la stretta connessione reciproca dato che en-trambi (conclusi l’uno con [OSCURATO:PERSONA] e l’altro con [OSCURATO:PERSONA] ma, in questocaso, con il placet del [OSCURATO:PERSONA] stesso) concernevano l’impegno dell’imputato a favo-rire, nell’ambito delle gare d’appalto, imprese legate alla c.d. fazione Bidognetti incambio del sostegno per l’elezione alla carica di Sindaco di [OSCURATO:PERSONA].più diffusamente al momento di esaminare il ricorso proposto nell’interesse del2005 la condotta contestata sub A), con conseguente dichiarazione di prescrizionedel reato, valorizzando in sostanza i seguenti elementi di fatto: in primo luogo,l’indebolimento del clan Bidognetti e la frammentazione dei rapporti di forza al suointerno a seguito dell’arresto, avvenuto proprio nella data prima indicata, del suoreggente [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, il conseguente, progressivo distacco delil [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, l’episodio della minaccia consistita nel porre una testa dimaiale dinanzi all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], che, secondo le convergenti dichiarazionidi più collaboratori di giustizia, rappresentava proprio una reazione alla sopravve-nuta indifferenza manifestata dall’imputato verso gli interessi del clan Bidognetti;in quarto luogo, l’assegnazione di un appalto particolarmente lucroso, nel corsodell’amministrazione [OSCURATO:PERSONA], in favore di un’impresa non collegata al clan Bido-gnetti e cioè quella riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (si tratta dell’imputazionesub L), dalla quale sia questi ultimi sia il [OSCURATO:PERSONA] sono stati peraltro assolti in viadefinitiva proprio con la sentenza impugnata).A questi argomenti la sentenza impugnata ne aggiunge un altro di portatapiù generale, secondo il quale, a dispetto degli accordi raggiunti con il [OSCURATO:PERSONA], nonè emerso che le successive condotte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano procurato concreti van-taggi economici al clan Bidognetti nell’ambito di procedure di appalto deliberatedal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (pagine 44 e 45 sentenza cit.).Stando così le cose, osserva la Corte che il ricorso del Procuratore Generalenon si sofferma e non solleva contestazioni né su quest’ultima riflessione né sullacircostanza di fatto dell’avvenuta assegnazione dell’importante appalto sub L) adun’impresa ritenuta estranea alla cerchia di quelle gradite al clan Bidognetti.

Os-serva altresì la Corte che si tratta di argomentazioni puntuali e coerenti, sulle qualila sentenza impugnata ha fondato, con ragionamento tutt’altro che illogico, la con-clusione circa il sostanziale esaurimento, alla data del 24 luglio 2005, sia deglieffetti degli accordi illeciti in questione sia dell’apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] alreato di cui al capo A).La tenuta logica della motivazione appare inoltre rafforzata sia dallo speci-fico riferimento alle fonti di prova su cui le suddette argomentazioni si fondano siadalla lettura che la sentenza impugnata propone dell’episodio di intimidazione so-pra descritto, che viene coerentemente inserito proprio nel contesto del progres-sivo abbandono da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei suoi rapporti con il clan Bidognetti.A questo si aggiunga che nell’ambito di tale analisi la sentenza impugnataesamina e valorizza soprattutto il contributo orale fornito dai collaboratori di giu-stizia, con ciò conformandosi alle indicazioni fornite da questa Corte in sede diannullamento della precedente pronuncia emessa in grado di appello: quale prin-cipale elemento di debolezza della motivazione era stata in effetti individuata lalacunosa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel caso dispecie tale vizio appare emendato, attraverso l’esame e il confronto reciproco ditali fonti di prova (v. in particolare, sul punto che qui interessa e salvo quantoanche di seguito si osserverà, le pagine da 52 a 55).

E, si noti, anche su tale analisicritica il ricorso non prende di fatto posizione.Tali osservazioni, unite al sostanziale silenzio del ricorrente sui punti primaillustrati, inducono dunque al rigetto di questo primo motivo.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso enunciato dal Procuratore Gene-rale, si osserva preliminarmente che nel suo esame non potrà non tenersi contodell’assoluzione definitiva dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di MalinconicoGiovanni, separatamente giudicato) dal reato di turbata libertà degli incanti subL).

Si tratta infatti di quella che la Corte d’Appello, correttamente, individua comeil fulcro dell’accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in quanto èdi fatto l’unica gara di appalto che nell’ambito dell’imputazione sia specificamentecitata e connotata in termini illeciti.Detto questo, la motivazione della sentenza impugnata, anche qui ade-rendo alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte,ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e NicolaSchiavone, ”esponenti della confederazione dei casalesi”, giungendo alla conclu-sione che tra il secondo di loro e i [OSCURATO:PERSONA] vi fosse effettivamente un rapportodi vicinanza.

A sostegno di tale affermazione la sentenza impugnata cita alcunielementi di fatto che lo stesso ricorso si sforza di valorizzare come indicativi di unvero e proprio concorso esterno dei [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione del clan deiCasalesi: in primo luogo, il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenire nei confronti delclan Bidognetti per un appalto riguardante l’esecuzione di lavori nel cimitero diVilla [OSCURATO:PERSONA] e affidato ai [OSCURATO:PERSONA], abbia definito l’impresa degli imputati “cosasua” (conclusione, questa, tratta in parte dalle dichiarazioni dello stesso Schiavonee in parte da quelle di [OSCURATO:PERSONA]); in secondo luogo, un ulteriore interventodello [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio dei [OSCURATO:PERSONA], questa volta nei confronti di altroesponente di primo piano del clan dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per evitare cheun terreno di proprietà degli imputati venisse impiegato quale sito di stoccaggioper ecoballe.D’altro canto, la sentenza impugnata prende puntualmente in esame variealtre vicende ritenendole incompatibili con la prova di un sostegno costante dell’or-ganizzazione criminale agli imputati: l’appalto del Comune di Sant’Arpino per lavoriall’interno del parco archeologico, assegnato sì agli imputati (come si evidenziaanche nel ricorso) ma senza che risulti prova certa di un preventivo intervento delclan e in relazione al quale, anzi, è emerso che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano pagato unasomma di denaro a favore di un imprenditore escluso dalla gara; la mancata as-segnazione agli imputati di un appalto per lavori nel cimitero di S. Ciprianod’Aversa, a dispetto di un “pizzino” reperito nel nascondiglio di [OSCURATO:PERSONA] quale si caldeggiava l’assegnazione in loro favore della gara in questione; lastessa vicenda dell’appalto sub L), che è stata giudicata dalla Corte d’Appello, sullabase delle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilfrutto di un intervento di natura esclusivamente politica di tale Natalizio e nonricollegabile, invece, ad un sostegno della criminalità organizzata in favore deiMastrominico (p. 67 sentenza); il pagamento da parte dei [OSCURATO:PERSONA], proprionell’ambito di tale procedura, di una quota in favore di [OSCURATO:PERSONA] benché,appunto, l’aggiudicazione avesse una radice squisitamente politica e non già legataall’intervento di clan criminali.La Corte d’Appello rileva inoltre che dalla sentenza definitiva emessa, fragli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978) risultache i [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti parte civile in un procedimento per il reato dicui all’art. 353 cod.pen. in quanto illegittimamente estromessi, a causa della sot-trazione di alcuni documenti, da una gara d’appalto del comune di Frignano.

An-cora, la Corte d’Appello fa specifico e documentato riferimento (pagina 70 sen-tenza cit.) a numerose denunce sporte per estorsione dai [OSCURATO:PERSONA] controesponenti dell’organizzazione criminale dei [OSCURATO:PERSONA] e talora sfociate anche in sen-tenze di condanna al risarcimento, in loro favore del danno da reato (p. 71 sen-tenza cit.).Questi numerosi elementi sono stati valorizzati dalla Corte d’Appello perpervenire alla conclusione che i [OSCURATO:PERSONA], per quanto ritenuti contigui alla c.d.fazione [OSCURATO:PERSONA] del clan dei [OSCURATO:PERSONA] e dunque non rientranti a rigore nella figuradel c.d. imprenditore-vittima, tuttavia neanche possono qualificarsi come impren-ditori collusi e cioè legati all’organizzazione mafiosa da uno strutturato, costantee privilegiato rapporto che comporti sistematici quanto reciproci vantaggi per en-trambe le parti.La conclusione, ricavata dagli elementi che si sono richiamati e che spa-ziano dal pagamento di quote in favore di soggetti legati al clan mafioso finoall’estromissione da gare di appalto passando per denunce e costituzioni di partecivile nei confronti di esponenti della stessa organizzazione criminale, poggia suargomentazioni logiche, solide e basate su una approfondita analisi delle provedocumentali e dell’apporto dei collaboratori di giustizia.Si noti, al riguardo, che il ricorso del Procuratore Generale non prende po-sizione sulla maggior parte degli argomenti sopra evidenziati, con particolare rife-rimento alle vicende degli appalti di [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa e Frignano, alle molte-plici iniziative giudiziarie dei [OSCURATO:PERSONA], al pagamento da parte loro delle sud-dette somme di denaro e alla lettura della Corte d’Appello in merito all’inquadra-mento della vicenda di cui al capo L) (riguardo alla quale manca ogni riferimentoalle specifiche argomentazioni e agli specifici dati probatori che hanno indotto aidentificare la genesi politica dell’aggiudicazione dell’appalto e a ritenere dimo-strato il versamento di una “tangente” a [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta dunque di motivazione che, sia per la sua stessa strutturazione siaper la lacunosità del motivo, appare esente dai vizi denunciati e ciò induce a rav-visare, anche in questo caso, l’infondatezza del ricorso.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo nei ter-mini qui di seguito indicati.2.1 Preliminarmente si deve esaminare il motivo processuale attinente allamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio.La tesi difensiva è infondata in quanto postula, erroneamente, un incondi-zionato obbligo di rinnovazione dell’attività di acquisizione delle prove nel corsodel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento interpretativo secondo il qualenel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ri-corre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensidell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'am-bito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valu-tare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i puntioggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibatti-mentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scru-tinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalleparti con i motivi di appello ( Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino,Rv. 280408 - 01).

Si tratta di principio che, peraltro, è stato espressamente ri-chiamato anche dalla sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso non proponeelementi di diritto idonei a indurre ad un ripensamento dell’indirizzo in questione.2.2 I motivi riguardanti l’insussistenza dei reati sub A) e B) (rispettiva-mente, associazione di tipo mafioso e c.d. reato elettorale) possono essere esa-minati congiuntamente, alla luce della connessione sul piano sostanziale e dellasovrapponibilità, almeno in buona parte, delle tematiche affrontate dalla difesa.Una prima osservazione costituisce il necessario sviluppo di un aspetto in parteaffrontato nell’esaminare il ricorso del Procuratore Generale.La Corte d’Appello, chiamata, a seguito dell’annullamento della precedentesentenza di secondo grado, a riesaminare l’intero complesso probatorio con parti-colare riferimento all’apporto di collaboratori di giustizia e coimputati, ha analiz-zato e posto a confronto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoIovine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L’esito di tale disamina, come si è già segnalato, è stato il riconosci-mento, da parte della sentenza impugnata, dei due accordi che costituiscono ilnucleo delle imputazioni sub A) e B) e che si collocano, rispettivamente, a valle ea monte dell’elezione del [OSCURATO:PERSONA] come Sindaco di [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, quantoall’accordo elettorale di cui al capo B), che è il primo in ordine di tempo, la sentenzaimpugnata cita le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che queste diano conto con certezza dei vari, seguenti elementidi fatto: 1) gli incontri fra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che erano finalizzati a garantire ilsostegno elettorale a quest’ultimo e che risultano riferiti concordemente dalloZiello, dal [OSCURATO:PERSONA] e, sia pure solo in un secondo momento, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; 2)l’assenso prestato in proposito dal [OSCURATO:PERSONA], che, pur non avendo incontrato di per-sona in fase pre-elettorale il [OSCURATO:PERSONA], ha però acconsentito alla richiesta dello Io-vine di sostenere la sua candidatura, come emerge non solo dalle dichiarazionidello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ma da quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (testualmente citate apagina 35 della sentenza impugnata ed anche a pagina 15 di uno dei due ricorsiproposti per l’imputato); 3) la fase esecutiva dell’accordo, concretizzatasi secondolo [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi direttamente presso i seggi e nell’imporreagli elettori di votare il [OSCURATO:PERSONA] e il candidato consigliere [OSCURATO:PERSONA] della listacollegata, talvolta promettendo aiuti economici ma sempre comunque facendo va-lere la notoria appartenenza al clan specie nei confronti delle famiglie “bisognose”(a loro volta individuabili in quelle cui era imposto di dare sostegno logistico all’or-ganizzazione in occasione di fatti di sangue).Ebbene, sul punto la Corte d’Appello non solo ha certamente adempiutoalle indicazioni impartite in precedenza con la sentenza di annullamento ma hamotivato con rigore, facendo riferimento alla pluralità e univocità delle fonti di-chiarative, individuandone i tratti omogenei nonostante talune divergenze, for-nendo una spiegazione non manifestamente illogica dello sviluppo della posizionedella [OSCURATO:PERSONA] in merito agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e valorizzando comunque, in taleottica, la complessiva coerenza e attendibilità dei contributi degli altri soggettiprima citati e, in particolare, del [OSCURATO:PERSONA] (pagina 33 sentenza cit.).Si tratta di puntuali elementi di fatto che la sentenza impugnata valuta nelloro complesso e coordina armonicamente fra loro con ragionamento che sfuggealle censure di illogicità e contraddittorietà formulate dal ricorrente.

Si consideri ineffetti che i ricorsi ravvisano una serie di incongruenze sia all’interno delle variedichiarazioni prima citate sia nel rapporto fra di loro; ma si tratta di analisi criticache, nonostante il suo carattere dettagliato, non regge una volta che si tenga contodella valutazione unitaria delle prove orali che, correttamente, è stata compiutadalla sentenza impugnata e che ha portato a valorizzarne la complessiva conver-genza sugli essenziali punti prima enumerati.Appare dunque evidente, con riguardo al reato di cui al capo B), che lamotivazione si sottrae alle censure esposte dalla difesa del ricorrente e che inparticolare, a dispetto dell’intervenuta (e indiscussa) prescrizione del reato, laCorte d’Appello ha esplorato il tema della responsabilità e dato conto adeguata-mente delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza delle condotte materiali evo-cate in imputazione.Osservazioni in parte sovrapponibili valgono per il reato di cui al capo A).La sentenza impugnata, con riferimento all’accordo post-elettorale, ricostruisceinnanzitutto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] evidenziandone la precisione in merito alnumero, alla collocazione spazio-temporale degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e al lorooggetto, vale a dire l’assegnazione di appalti alle imprese del clan Bidognetti incambio di una sorta di pace sociale consistente nell’astensione da atti di estorsionenel territorio di [OSCURATO:PERSONA].

Viene anche data una spiegazione logica, sempre sullascorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in merito alla sua scelta di non occuparsi per-sonalmente del sostegno al [OSCURATO:PERSONA] in fase pre-elettorale, cioè la convinzione che,chiunque fosse stato eletto, comunque sarebbe stato costretto a scendere a patticon il clan (il che, peraltro, non appare in contrasto logico con il fatto che lo Iovinesia stato, come si è visto, autorizzato ad attivarsi per l’elezione del [OSCURATO:PERSONA]: v.supra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul punto, a p. 35 della sentenza).Ancora, si fornisce una lettura a sua volta razionale delle ragioni per cuiinizialmente i due si siano limitati a stipulare solo un accordo di massima: la sen-tenza impugnata sottolinea infatti che il primo incontro si era tenuto appena dopol’elezione del [OSCURATO:PERSONA] il quale, proprio perché appena eletto, non era ancora ingrado di individuare appalti che potessero suscitare l’interesse del clan Bidognetti.In ogni caso, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia saputo indicare con precisione appaltioggetto di trattativa con il [OSCURATO:PERSONA] è motivato con la circostanza che i suoi apporticonoscitivi si arrestano all’epoca dell’arresto (luglio 2005) e, comunque, si eviden-zia anche che dalle sue dichiarazioni emerge pur sempre il riferimento ad un in-contro presso l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in cui, insieme a due imprenditoriromani, si era discusso della costruzione di un ponte presso la stazione ferroviariadi [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, si tratta in massima parte di argomenti con i quali il ricorsonon si confronta e che, di per sé, appaiono integrare una motivazione razionale,circostanziata ed esauriente in merito alla credibilità del [OSCURATO:PERSONA] circa la descrizionedei suoi rapporti con l’imputato.Altra puntuale circostanza che la sentenza valorizza e che non risulta intac-cata dalle argomentazioni del ricorrente è quella relativa ai vari “pizzini” che DianaTammaro riferisce di aver recapitato al [OSCURATO:PERSONA] su incarico del [OSCURATO:PERSONA], oltre al rife-rimento, anch’esso ad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA], al permesso di costruire rilasciatoa tale [OSCURATO:PERSONA] con il fattivo contributo dell’imputato.

La sentenza cita inol-tre, specificamente, le dichiarazioni dei già citati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine al suddetto, preventivo sostegno elettorale a favore del [OSCURATO:PERSONA], al ruolo ditramite fra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] svolto da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, questa, chetrova riscontro nella condanna definitiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] stesso proprio per lasua attività di intermediazione fra imprese legate alla criminalità organizzata e varienti locali fra i quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA]).Ora, tali molteplici riferimenti alla motivazione della sentenza si impongonoallo scopo di dimostrare, anche qui, che la Corte d’Appello ha esaminato accura-tamente l’intreccio delle varie prove dichiarative esplorandone l’attendibilità intrin-seca e l’esistenza dei riscontri postulati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; esi tratta, proprio per l’abbondanza degli elementi esaminati e per la complessivarazionalità delle valutazioni che ne sono state compiute, di ragionamento che nelsuo insieme non presta il fianco a contestazioni di contraddittorietà e manifestaillogicità.

Anche sul punto, pertanto, non si può condividere la tesi difensiva se-condo la quale la sentenza si sia limitata a certificare l’intervenuta prescrizione delreato senza soffermarsi sul tema della sussistenza dei fatti storici e della respon-sabilità del [OSCURATO:PERSONA].Neanche si può ritenere che sussistano i presupposti per un proscioglimentonel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.E’ pur vero che la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del c.d. macro-evento che deve caratterizzare la fattispecie del concorso esterno in associazionemafiosa, ritenendo che dalle prove acquisite nel processo non sia emerso un raf-forzamento dell’associazione criminale per effetto delle condotte contestate alevidenziare, al riguardo, che la motivazione appare lineare e logica nel momentoin cui fonda tale conclusione sulla carenza di prova in ordine all’assegnazione, nelcorso del mandato del [OSCURATO:PERSONA], di appalti in favore di imprese legate al clan Bido-gnetti.

D’altro canto, l’assenza dell’evento materiale non appare sufficiente a inte-grare quell’evidenza dell’insussistenza del fatto che, sulla base dell’art. 129,comma 2, cod. proc. pen., è necessaria per pervenire ad un’assoluzione nel meritopur in presenza di una causa estintiva del reato.Si tenga conto, infatti, della convincente e puntigliosa motivazione con laquale la Corte d’Appello ha dato conto dell’esistenza di un patto politico-mafiosofra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].

Si noti inoltre che la Corte d’Appello non nega tout courtefficacia agli accordi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], spiegando anzi, come si è specificato,che gli effetti di questi si sono esauriti solo nel luglio 2005 e dunque circa due annidopo il loro perfezionamento; e siccome la sentenza si sofferma a lungo, come siè rilevato, sui persistenti contatti che medio tempore sono stati mantenuti, diret-tamente o indirettamente, fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], questo rafforza ulteriormentel’esclusione dei presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., confer-mando dunque la correttezza della dichiarazione di estinzione del reato per pre-scrizione.

Sotto questo profilo, pertanto, il motivo non merita accoglimento.2.3.

Il motivo di ricorso è invece fondato sotto un altro profilo e cioè quellorelativo alle statuizioni connesse al reato sub A).Infatti, a differenza del capo B), per il quale la motivazione è succinta maadeguata a dar conto dell’idoneità delle condotte a produrre un danno risarcibile(pagina 36), nel caso del concorso esterno nel delitto associativo la pronuncia silimita a confermare le statuizioni civili con uno scarno riferimento al fatto che lacondotta è “lesiva degli interessi diffusi di cui gli enti costituitisi parte civile sonoportatori” (pagina 56).Si tratta all’evidenza di motivazione apodittica e quindi carente, in quantonon dà conto delle ragioni per le quali le condotte evocate in imputazione sianostate giudicate produttive di un danno per gli enti che si sono costituiti parte civilenel processo.Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza agli effetticivili nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo a), con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] li-mitatamente al capo A) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado diappello.

Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Rigetta, altresì, il ricorso delProcuratore generale.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mastrominico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]E sui ricorsi proposti nell’interesse di:avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e delricorrente [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procura-tore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] eMastrominico [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procura-tore Generale;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insi-stendo nell’accoglimento del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso presentato nell'interesse del suo assistito; ha chiesto altresì il rigettodel ricorso presentato dal Procuratore Generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 3 giugno 2015 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 416 bis, 319, 353cod.pen., 86 e 87 d.P.R. 570/1960 (capi A, B, E ed L dell’imputazione), condan-nandolo alla pena di dieci anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge e alrisarcimento del danno in favore delle parti civili costituite; ha inoltre dichiaratoMastrominico [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati di cui agli artt.416 bis e 353 c.p. contestati ai capi H) e L), condannandoli alla pena di otto annidi reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno infavore delle parti civili costituite.Con sentenza del 26 febbraio 2021, in riforma della sentenza impugnata,la Corte d’Appello di Napoli ha assolto gli imputati da tutti i reati ascritti per insus-sistenza del fatto.Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Pro-curatore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli e questaCorte (sentenza della Prima Sezione, n. 39815/2022) ha accolto l’impugnazioneravvisando, con riguardo al [OSCURATO:PERSONA], l’omessa valutazione di alcuni decisivi ele-menti di prova (nella specie, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e dei coimputati ZielloGaetano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quanto al reato sub B dell’imputa-zione); ha inoltre osservato che era stata omessa la valutazione delle ricadute ditali dichiarazioni sull’accusa di reato associativo e che parimenti non si erano va-lutati, in questa ottica, i pur numerosi riscontri citati dalla sentenza di primo grado;analogo vizio di motivazione è stato riscontrato quanto alle imputazioni di corru-zione e turbata libertà degli incanti e alle loro ripercussioni sulla sussistenza delreato associativo.Anche riguardo alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’asso-luzione dal capo H) scontava, secondo la sentenza di annullamento, la carentevalutazione di più fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado, conparticolare riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia.La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corted’Appello. All’esito del giudizio di rinvio è stata emessa nei confronti del Fabozzisentenza di non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati sub A) e B),con conferma delle relative statuizioni civili, e di assoluzione per gli altri reati con-testati perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal cantoloro, sono stati assolti con la medesima formula da tutti i reati contestati.2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Na-poli ha proposto impugnazione contro la sentenza del giudice di rinvio enunciandoi seguenti due motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1 Si deduce innanzitutto, circa la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la contradditto-rietà e manifesta illogicità della motivazione. Premette il ricorrente che la conte-stazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si concretizza in unaccordo concluso fra l’imputato, prima come candidato e poi dal 2003 come sin-daco di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], all’epoca reggente della c.d fazione Bidognettidel clan dei [OSCURATO:PERSONA]; tale accordo era stato raggiunto con la mediazione dell’im-prenditore e politico [OSCURATO:PERSONA], separatamente condannato (con sentenze ir-revocabili acquisite nel giudizio di rinvio) per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen.e per quello, contestato sub B) in questo processo, relativo al condizionamento delvoto dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative del 2003 cui il Fabozzipartecipava come candidato alla carica di Sindaco.L’accordo, di cui la sentenza impugnata riconosce l’esistenza e la rilevanzapenale, era finalizzato a favorire le imprese legate al clan Bidognetti, in cambio disostegno elettorale, nell’ambito delle gare di appalto indette dal Comune di VillaLiterno; nondimeno, il giudice di rinvio ha ritenuto prescritta la condotta contestataal capo A) poiché cessata il 24 luglio 2005 in concomitanza con l’arresto di GuidaLuigi, in quanto a partire da questo momento la c.d. fazione Bidognetti era entratain crisi e questo aveva determinato, a sua volta, il progressivo allontanamento delAl tempo stesso, osserva il ricorrente, la Corte d’Appello ha rilevato che a seguitodi tale presa di distanza il [OSCURATO:PERSONA] nel 2007 era stato pesantemente minacciato e,in conseguenza di ciò, aveva ristabilito i contatti con il clan Bidognetti assicurandola sua disponibilità per le future gare d’appalto.Proprio questo aspetto, però, dimostra che gli effetti degli accordi presi conil [OSCURATO:PERSONA] (di cui a sua volta la sentenza riconosce il ruolo di reggente del clan) sierano protratti nel tempo a dispetto del suo arresto nel 2005. La condotta crimi-nosa, pertanto, non era cessata al momento dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA] ma si è esauritasoltanto, come indicato in imputazione, il 23 aprile 2009, quando il Consiglio Co-munale di [OSCURATO:PERSONA] è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E’ dunque ravvisa-bile un vizio di motivazione nella parte in cui la Corte, pur riconoscendo l’esistenzadell’accordo politico-mafioso e il protrarsi dei suoi effetti vincolanti dopo l’arrestodel [OSCURATO:PERSONA], tuttavia ha individuato in quest’ultimo fatto la fine della condotta diconcorso esterno.2.2 La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione viene con-testata anche in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. LaCorte d’Appello, infatti, da un lato riconosce le numerose occasioni in cui gli impu-tati hanno beneficiato, nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, della prote-zione del clan dei [OSCURATO:PERSONA], segnalando altresì la profonda influenza di tale orga-nizzazione criminale sul mondo politico locale e sulla gestione degli appalti pub-blici; d’altro canto, però, finisce per collocare i vantaggi conseguiti dagli imputatiin un quadro di “comportamenti corruttivi degli amministratori pubblici” e non nelcontesto di un’organizzazione di tipo mafioso. Tale impostazione contraddice, peròle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito agli accordi fra politici localie clan camorristici per favorire gli imprenditori legati a questi ultimi nella conces-sione degli appalti, oltre a non tener conto del ruolo (accertato in via definitiva) diNicola [OSCURATO:PERSONA] nel suddetto patto fra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il ricorrente,inoltre, che la Corte d’Appello ha errato nell’escludere che sia provato il nesso fral’affidamento di appalti agli imputati e l’influenza esercitata dal clan o dalle suefazioni; infatti, le prove raccolte dimostrano che i [OSCURATO:PERSONA] erano, al contrario,imprenditori di riferimento del gruppo criminale e questo consente di ravvisare, adun tempo, il beneficio che traevano da questo legame e il contributo che con ciòfornivano al clan dei [OSCURATO:PERSONA]. Nel valutare l’esistenza di questo legame criminalee dei suoi effetti la Corte d’Appello non ha tenuto conto correttamente delle di-chiarazioni dei collaboratori di giustizia, compiendone una valutazione atomisticain quanto riferita alle singole gare d’appalto e dunque omettendo un inquadra-mento complessivo della vicenda. In particolare, la Corte d’Appello non ha tenutoconto che secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (AntonioIovine, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) esisteva uno stabile legame fra ilclan ed i [OSCURATO:PERSONA]; irrilevante, poi, in tale quadro, il fatto, evidenziato dalgiudice di rinvio, che i due imputati non godessero di una posizione dominante fragli imprenditori della zona, dato che la contestazione non questo aveva ad oggettobensì le agevolazioni derivanti dalla contiguità con l’organizzazione criminale.3. [OSCURATO:PERSONA], tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto due separatiricorsi contro la sentenza in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) (dichiarati estintiper prescrizione) enunciando al riguardo i seguenti articolati motivi di seguito illu-strati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1 Ricorso proposto per mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] il 18 luglio 2025.Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 lettere b), c) ed e)cod.proc.pen., il ricorrente, evidenziato preliminarmente il proprio interesse adimpugnare a causa delle statuizioni civili confermate dalla sentenza, rileva che ilgiudice di rinvio ha errato nell’escludere i presupposti per un’assoluzione ai sensidell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. (la cui applicazione non è preclusa dall’art.129, comma 2, cod.proc.pen., con la conseguenza che l’assoluzione non deve ne-cessariamente poggiare sull’evidenza dell’innocenza). Fatto sta che nella motiva-zione ci si limita a segnalare la prescrizione dei reati senza approfondire il temadella colpevolezza e, quindi, senza esplorare la possibilità di un’assoluzione in baseal criterio del ragionevole dubbio. Tale valutazione avrebbe dovuto essere a fortioriimprontata a un particolare rigore visto che la Corte d’Appello aveva inizialmentepronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto e, pertanto, il ro-vesciamento di tale statuizione esigeva una motivazione dotata di superiore inci-sività.3.2 Il secondo motivo, che costituisce uno sviluppo del precedente, attieneal vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non prendere inesame, ai fini di un’assoluzione, i motivi di appello e le allegazioni contenute indue memorie difensive depositate nel corso del giudizio di rinvio. In particolare, ilgiudice di rinvio ha ritenuto provata la conclusione, in vista delle consultazioni del2003 a [OSCURATO:PERSONA], di un accordo elettorale politico-mafioso fra il [OSCURATO:PERSONA] e ilGuida, ma quest’ultimo, al contrario, ha dichiarato di essersi disinteressatodell’esito delle elezioni al punto di non ricordare nemmeno se gli fosse stato chiestodai suoi uomini di sostenere la candidatura dell’imputato. Tali dichiarazioni in me-rito alla sua indifferenza all’esito della tornata elettorale, peraltro, risultano coe-rentemente rese dal [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni, mente la Corte d’Appello, incorrendoin un travisamento della prova, afferma che queste avrebbero subito delle modifi-che nel corso del tempo. In ogni caso, l’asserito incontro fra il [OSCURATO:PERSONA] e il Guidadal quale sarebbe scaturita la promessa di assegnazione di appalti si colloca suc-cessivamente alla tornata elettorale del 2003 e in quest’ultima, come si è visto,l’imputato sarebbe stato sostenuto dalla “frangia” Bidognetti ma senza alcun so-stegno da parte del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Ne consegue già sotto il profilo cronologico l’ir-rilevanza di tale vicenda ai fini della ricostruzione del concorso esterno sub A) estesso ragionamento vale per l’episodio di turbata libertà degli incanti, che nonsolo si colloca nel 2007, dunque due anni dopo l’arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma vede anchel’aggiudicazione di un cospicuo appalto ad un soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) nonlegato al clan Bidognetti. A maggior ragione irrilevante ai fini dell’integrazione delreato associativo è la corruzione di cui al capo E), che si collocherebbe nell’ottobre2007 e dalla quale comunque il [OSCURATO:PERSONA] (al pari dell’episodio di turbata libertà degliincanti) è stato assolto. Nessun contributo causale, dunque. il [OSCURATO:PERSONA] ha fornitoal gruppo dei Bidognetti e tale conclusione appare rafforzata dal fatto che la mo-tivazione della sentenza non contiene, con riferimento al periodo fra il 2003 el’arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2005, neanche un cenno a incontri, appalti o comun-que fatti indicativi di un sostegno dell’imputato all’organizzazione. L’assenza di taliriferimenti nella sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque imporre un’assolu-zione non semplicemente in termini dubitativi ma, ex art. 129, comma 2,cod.proc.pen., per evidenza della non colpevolezza dell’imputato.Del resto, anche la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ormai irrevocabile, segnala l’assenza di riscontri individualizzantiin merito all’operato del [OSCURATO:PERSONA] in vista della realizzazione del supposto accordocriminoso, ma la Corte d’Appello mostra di non averne tenuto conto ai fini dellaprova dell’effettiva incidenza di tale patto sul rafforzamento dell’organizzazionecriminale.3.3 Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la Corte d’Appello, purravvisando la prescrizione dei reati, abbia di fatto “ribaltato” la precedente sen-tenza di assoluzione (annullata poi da questa Corte) attraverso una mera riletturadelle prove dichiarative, quando avrebbe dovuto invece procedere alla loro inte-grale rinnovazione (obbligo questo che si estende al giudizio di rinvio). Anche perquesta violazione di norme processuali, dunque, si impone l’annullamento dellasentenza.4. Ricorso proposto per il [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] indata 29 luglio 2025.4.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degliartt. 87 d.P.R. 570/1960 e 7 legge 203/1991 nonché illogicità manifesta della mo-tivazione e travisamento della prova. La Corte d’Appello ha desunto la prova delreato elettorale sub B) dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eIovine (e non il [OSCURATO:PERSONA], come affermato dalla Corte d’Appello) nega negli interro-gatori del 2008 e del 2010 di aver incontrato il [OSCURATO:PERSONA] in quanto si è limitato asostenere [OSCURATO:PERSONA], candidato alla carica di consigliere comunale nella listacollegata all’imputato; ma in altro interrogatorio afferma di aver incontrato ilStefano. [OSCURATO:PERSONA] dichiara dal canto suo di aver saputo dallo [OSCURATO:PERSONA] di un suo in-contro con il [OSCURATO:PERSONA] ma presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha offertodal canto suo quattro differenti versioni riguardo agli incontri fra lo [OSCURATO:PERSONA] e ilun incontro cui ha partecipato anche il [OSCURATO:PERSONA] e ancora parlando di numerosi in-contri cui egli stesso era presente. Anche in merito alle modalità del sostegnoelettorale le dichiarazioni divergono, in particolare in ordine all’elargizione di de-naro o altre utilità agli elettori e al compimento di minacce per indirizzarne il votoa favore di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle conseguenze dell’asserito accordo, né loZiello né il [OSCURATO:PERSONA] hanno confermato che il [OSCURATO:PERSONA] si sia attivato per garantireappalti agli imprenditori vicini al clan (il primo dichiarando di non saperlo, il se-condo escludendolo); il [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro fatto cenno all’assunzione del padre ditito documentalmente, mentre lo [OSCURATO:PERSONA] ha parlato di contatti con il [OSCURATO:PERSONA] perl’aggiudicazione di un appalto senza però saper dire che esito questo abbia avuto.Più in generale, le dichiarazioni entrano in conflitto fra loro in merito alla direttaprovenienza dal [OSCURATO:PERSONA] di una richiesta di sostegno elettorale, all’assenso prestatodal [OSCURATO:PERSONA] e a una personale interlocuzione dell’imputato con lo [OSCURATO:PERSONA]: la circo-stanza è infatti affermata dal [OSCURATO:PERSONA], mentre lo [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] (che peraltro, si èvisto, si contraddice circa i suoi incontri con il [OSCURATO:PERSONA]) parlano di un appoggiofornito al [OSCURATO:PERSONA]. È poi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a smentire di aver acconsentito al sostegnoelettorale del [OSCURATO:PERSONA], dichiarando anzi di non aver avuto interesse alla vittoria diun candidato piuttosto che un altro. Erra poi la Corte d’Appello, segnala il ricor-rente, a parlare di due distinti accordi elettorali in cui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA] (unoantecedente e uno successivo all’elezione del [OSCURATO:PERSONA]), dato che l’imputazione nonne parla e che comunque di tale circostanza non vi è traccia negli atti.4.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mani-festa illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui all’art.416 bis c.p. La Corte d’Appello, infatti, ha contraddittoriamente dedotto la sussi-stenza del reato, oltre che dalle già analizzate (e lacunose) dichiarazioni dei colla-boratori e coimputati, da reati successivi all’elezione del [OSCURATO:PERSONA], trascurando ol-tretutto che per due di questi (corruzione e turbata libertà degli incanti) è statapronunciata assoluzione. Il giudice di rinvio ha poi omesso di considerare che lareale efficacia del concorso esterno del [OSCURATO:PERSONA] è esclusa esplicitamente da piùaffiliati al clan Bidognetti, ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali negano diessere a conoscenza di accordi elettorali con il [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello valorizzainvece le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che risulta però mosso da inimiciziaverso il [OSCURATO:PERSONA] e il cui racconto risulta privo di riscontri, come già sottolineato daquesta Corte con sentenza del 2012 emessa nel sub-procedimento cautelare. In-fine si osserva che la Corte d’Appello, contraddittoriamente, non ha assolto ilalcun beneficio all’associazione criminale.5. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi.6. Sono state depositate memorie difensive, con le quali, rispettivamente,il [OSCURATO:PERSONA] ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, insubordine, il rigetto del ricorso della Procura Generale presso la Corte d’Appello diNapoli (questi ultimi, in particolare, facendo riferimento all’esaustività della moti-vazione che ha escluso il loro legame con il clan criminale).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata riconosceil diretto coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] negli accordi illeciti indicati ai capi A) e B); ditali accordi viene sottolineata anche la stretta connessione reciproca dato che en-trambi (conclusi l’uno con [OSCURATO:PERSONA] e l’altro con [OSCURATO:PERSONA] ma, in questocaso, con il placet del [OSCURATO:PERSONA] stesso) concernevano l’impegno dell’imputato a favo-rire, nell’ambito delle gare d’appalto, imprese legate alla c.d. fazione Bidognetti incambio del sostegno per l’elezione alla carica di Sindaco di [OSCURATO:PERSONA].più diffusamente al momento di esaminare il ricorso proposto nell’interesse del2005 la condotta contestata sub A), con conseguente dichiarazione di prescrizionedel reato, valorizzando in sostanza i seguenti elementi di fatto: in primo luogo,l’indebolimento del clan Bidognetti e la frammentazione dei rapporti di forza al suointerno a seguito dell’arresto, avvenuto proprio nella data prima indicata, del suoreggente [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, il conseguente, progressivo distacco delil [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, l’episodio della minaccia consistita nel porre una testa dimaiale dinanzi all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], che, secondo le convergenti dichiarazionidi più collaboratori di giustizia, rappresentava proprio una reazione alla sopravve-nuta indifferenza manifestata dall’imputato verso gli interessi del clan Bidognetti;in quarto luogo, l’assegnazione di un appalto particolarmente lucroso, nel corsodell’amministrazione [OSCURATO:PERSONA], in favore di un’impresa non collegata al clan Bido-gnetti e cioè quella riconducibile ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] (si tratta dell’imputazionesub L), dalla quale sia questi ultimi sia il [OSCURATO:PERSONA] sono stati peraltro assolti in viadefinitiva proprio con la sentenza impugnata).A questi argomenti la sentenza impugnata ne aggiunge un altro di portatapiù generale, secondo il quale, a dispetto degli accordi raggiunti con il [OSCURATO:PERSONA], nonè emerso che le successive condotte del [OSCURATO:PERSONA] abbiano procurato concreti van-taggi economici al clan Bidognetti nell’ambito di procedure di appalto deliberatedal Comune di [OSCURATO:PERSONA] (pagine 44 e 45 sentenza cit.).Stando così le cose, osserva la Corte che il ricorso del Procuratore Generalenon si sofferma e non solleva contestazioni né su quest’ultima riflessione né sullacircostanza di fatto dell’avvenuta assegnazione dell’importante appalto sub L) adun’impresa ritenuta estranea alla cerchia di quelle gradite al clan Bidognetti. Os-serva altresì la Corte che si tratta di argomentazioni puntuali e coerenti, sulle qualila sentenza impugnata ha fondato, con ragionamento tutt’altro che illogico, la con-clusione circa il sostanziale esaurimento, alla data del 24 luglio 2005, sia deglieffetti degli accordi illeciti in questione sia dell’apporto concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] alreato di cui al capo A).La tenuta logica della motivazione appare inoltre rafforzata sia dallo speci-fico riferimento alle fonti di prova su cui le suddette argomentazioni si fondano siadalla lettura che la sentenza impugnata propone dell’episodio di intimidazione so-pra descritto, che viene coerentemente inserito proprio nel contesto del progres-sivo abbandono da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei suoi rapporti con il clan Bidognetti.A questo si aggiunga che nell’ambito di tale analisi la sentenza impugnataesamina e valorizza soprattutto il contributo orale fornito dai collaboratori di giu-stizia, con ciò conformandosi alle indicazioni fornite da questa Corte in sede diannullamento della precedente pronuncia emessa in grado di appello: quale prin-cipale elemento di debolezza della motivazione era stata in effetti individuata lalacunosa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel caso dispecie tale vizio appare emendato, attraverso l’esame e il confronto reciproco ditali fonti di prova (v. in particolare, sul punto che qui interessa e salvo quantoanche di seguito si osserverà, le pagine da 52 a 55). E, si noti, anche su tale analisicritica il ricorso non prende di fatto posizione.Tali osservazioni, unite al sostanziale silenzio del ricorrente sui punti primaillustrati, inducono dunque al rigetto di questo primo motivo.1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso enunciato dal Procuratore Gene-rale, si osserva preliminarmente che nel suo esame non potrà non tenersi contodell’assoluzione definitiva dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (oltre che di MalinconicoGiovanni, separatamente giudicato) dal reato di turbata libertà degli incanti subL). Si tratta infatti di quella che la Corte d’Appello, correttamente, individua comeil fulcro dell’accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in quanto èdi fatto l’unica gara di appalto che nell’ambito dell’imputazione sia specificamentecitata e connotata in termini illeciti.Detto questo, la motivazione della sentenza impugnata, anche qui ade-rendo alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte,ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e NicolaSchiavone, ”esponenti della confederazione dei casalesi”, giungendo alla conclu-sione che tra il secondo di loro e i [OSCURATO:PERSONA] vi fosse effettivamente un rapportodi vicinanza. A sostegno di tale affermazione la sentenza impugnata cita alcunielementi di fatto che lo stesso ricorso si sforza di valorizzare come indicativi di unvero e proprio concorso esterno dei [OSCURATO:PERSONA] nell’associazione del clan deiCasalesi: in primo luogo, il fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], nell’intervenire nei confronti delclan Bidognetti per un appalto riguardante l’esecuzione di lavori nel cimitero diVilla [OSCURATO:PERSONA] e affidato ai [OSCURATO:PERSONA], abbia definito l’impresa degli imputati “cosasua” (conclusione, questa, tratta in parte dalle dichiarazioni dello stesso Schiavonee in parte da quelle di [OSCURATO:PERSONA]); in secondo luogo, un ulteriore interventodello [OSCURATO:PERSONA] a vantaggio dei [OSCURATO:PERSONA], questa volta nei confronti di altroesponente di primo piano del clan dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per evitare cheun terreno di proprietà degli imputati venisse impiegato quale sito di stoccaggioper ecoballe.D’altro canto, la sentenza impugnata prende puntualmente in esame variealtre vicende ritenendole incompatibili con la prova di un sostegno costante dell’or-ganizzazione criminale agli imputati: l’appalto del Comune di Sant’Arpino per lavoriall’interno del parco archeologico, assegnato sì agli imputati (come si evidenziaanche nel ricorso) ma senza che risulti prova certa di un preventivo intervento delclan e in relazione al quale, anzi, è emerso che i [OSCURATO:PERSONA] abbiano pagato unasomma di denaro a favore di un imprenditore escluso dalla gara; la mancata as-segnazione agli imputati di un appalto per lavori nel cimitero di S. Ciprianod’Aversa, a dispetto di un “pizzino” reperito nel nascondiglio di [OSCURATO:PERSONA] quale si caldeggiava l’assegnazione in loro favore della gara in questione; lastessa vicenda dell’appalto sub L), che è stata giudicata dalla Corte d’Appello, sullabase delle convergenti dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ilfrutto di un intervento di natura esclusivamente politica di tale Natalizio e nonricollegabile, invece, ad un sostegno della criminalità organizzata in favore deiMastrominico (p. 67 sentenza); il pagamento da parte dei [OSCURATO:PERSONA], proprionell’ambito di tale procedura, di una quota in favore di [OSCURATO:PERSONA] benché,appunto, l’aggiudicazione avesse una radice squisitamente politica e non già legataall’intervento di clan criminali.La Corte d’Appello rileva inoltre che dalla sentenza definitiva emessa, fragli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nato nel 1978) risultache i [OSCURATO:PERSONA] si erano costituiti parte civile in un procedimento per il reato dicui all’art. 353 cod.pen. in quanto illegittimamente estromessi, a causa della sot-trazione di alcuni documenti, da una gara d’appalto del comune di Frignano. An-cora, la Corte d’Appello fa specifico e documentato riferimento (pagina 70 sen-tenza cit.) a numerose denunce sporte per estorsione dai [OSCURATO:PERSONA] controesponenti dell’organizzazione criminale dei [OSCURATO:PERSONA] e talora sfociate anche in sen-tenze di condanna al risarcimento, in loro favore del danno da reato (p. 71 sen-tenza cit.).Questi numerosi elementi sono stati valorizzati dalla Corte d’Appello perpervenire alla conclusione che i [OSCURATO:PERSONA], per quanto ritenuti contigui alla c.d.fazione [OSCURATO:PERSONA] del clan dei [OSCURATO:PERSONA] e dunque non rientranti a rigore nella figuradel c.d. imprenditore-vittima, tuttavia neanche possono qualificarsi come impren-ditori collusi e cioè legati all’organizzazione mafiosa da uno strutturato, costantee privilegiato rapporto che comporti sistematici quanto reciproci vantaggi per en-trambe le parti.La conclusione, ricavata dagli elementi che si sono richiamati e che spa-ziano dal pagamento di quote in favore di soggetti legati al clan mafioso finoall’estromissione da gare di appalto passando per denunce e costituzioni di partecivile nei confronti di esponenti della stessa organizzazione criminale, poggia suargomentazioni logiche, solide e basate su una approfondita analisi delle provedocumentali e dell’apporto dei collaboratori di giustizia.Si noti, al riguardo, che il ricorso del Procuratore Generale non prende po-sizione sulla maggior parte degli argomenti sopra evidenziati, con particolare rife-rimento alle vicende degli appalti di [OSCURATO:PERSONA] d’Aversa e Frignano, alle molte-plici iniziative giudiziarie dei [OSCURATO:PERSONA], al pagamento da parte loro delle sud-dette somme di denaro e alla lettura della Corte d’Appello in merito all’inquadra-mento della vicenda di cui al capo L) (riguardo alla quale manca ogni riferimentoalle specifiche argomentazioni e agli specifici dati probatori che hanno indotto aidentificare la genesi politica dell’aggiudicazione dell’appalto e a ritenere dimo-strato il versamento di una “tangente” a [OSCURATO:PERSONA]).Si tratta dunque di motivazione che, sia per la sua stessa strutturazione siaper la lacunosità del motivo, appare esente dai vizi denunciati e ciò induce a rav-visare, anche in questo caso, l’infondatezza del ricorso.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato solo nei ter-mini qui di seguito indicati.2.1 Preliminarmente si deve esaminare il motivo processuale attinente allamancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio.La tesi difensiva è infondata in quanto postula, erroneamente, un incondi-zionato obbligo di rinnovazione dell’attività di acquisizione delle prove nel corsodel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] condivide l’orientamento interpretativo secondo il qualenel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ri-corre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensidell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'am-bito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valu-tare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i puntioggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibatti-mentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scru-tinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalleparti con i motivi di appello ( Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino,Rv. 280408 - 01). Si tratta di principio che, peraltro, è stato espressamente ri-chiamato anche dalla sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso non proponeelementi di diritto idonei a indurre ad un ripensamento dell’indirizzo in questione.2.2 I motivi riguardanti l’insussistenza dei reati sub A) e B) (rispettiva-mente, associazione di tipo mafioso e c.d. reato elettorale) possono essere esa-minati congiuntamente, alla luce della connessione sul piano sostanziale e dellasovrapponibilità, almeno in buona parte, delle tematiche affrontate dalla difesa.Una prima osservazione costituisce il necessario sviluppo di un aspetto in parteaffrontato nell’esaminare il ricorso del Procuratore Generale.La Corte d’Appello, chiamata, a seguito dell’annullamento della precedentesentenza di secondo grado, a riesaminare l’intero complesso probatorio con parti-colare riferimento all’apporto di collaboratori di giustizia e coimputati, ha analiz-zato e posto a confronto le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoIovine, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’esito di tale disamina, come si è già segnalato, è stato il riconosci-mento, da parte della sentenza impugnata, dei due accordi che costituiscono ilnucleo delle imputazioni sub A) e B) e che si collocano, rispettivamente, a valle ea monte dell’elezione del [OSCURATO:PERSONA] come Sindaco di [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, quantoall’accordo elettorale di cui al capo B), che è il primo in ordine di tempo, la sentenzaimpugnata cita le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA], dello [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che queste diano conto con certezza dei vari, seguenti elementidi fatto: 1) gli incontri fra lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], che erano finalizzati a garantire ilsostegno elettorale a quest’ultimo e che risultano riferiti concordemente dalloZiello, dal [OSCURATO:PERSONA] e, sia pure solo in un secondo momento, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; 2)l’assenso prestato in proposito dal [OSCURATO:PERSONA], che, pur non avendo incontrato di per-sona in fase pre-elettorale il [OSCURATO:PERSONA], ha però acconsentito alla richiesta dello Io-vine di sostenere la sua candidatura, come emerge non solo dalle dichiarazionidello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] ma da quelle dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (testualmente citate apagina 35 della sentenza impugnata ed anche a pagina 15 di uno dei due ricorsiproposti per l’imputato); 3) la fase esecutiva dell’accordo, concretizzatasi secondolo [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] nel recarsi direttamente presso i seggi e nell’imporreagli elettori di votare il [OSCURATO:PERSONA] e il candidato consigliere [OSCURATO:PERSONA] della listacollegata, talvolta promettendo aiuti economici ma sempre comunque facendo va-lere la notoria appartenenza al clan specie nei confronti delle famiglie “bisognose”(a loro volta individuabili in quelle cui era imposto di dare sostegno logistico all’or-ganizzazione in occasione di fatti di sangue).Ebbene, sul punto la Corte d’Appello non solo ha certamente adempiutoalle indicazioni impartite in precedenza con la sentenza di annullamento ma hamotivato con rigore, facendo riferimento alla pluralità e univocità delle fonti di-chiarative, individuandone i tratti omogenei nonostante talune divergenze, for-nendo una spiegazione non manifestamente illogica dello sviluppo della posizionedella [OSCURATO:PERSONA] in merito agli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e valorizzando comunque, in taleottica, la complessiva coerenza e attendibilità dei contributi degli altri soggettiprima citati e, in particolare, del [OSCURATO:PERSONA] (pagina 33 sentenza cit.).Si tratta di puntuali elementi di fatto che la sentenza impugnata valuta nelloro complesso e coordina armonicamente fra loro con ragionamento che sfuggealle censure di illogicità e contraddittorietà formulate dal ricorrente. Si consideri ineffetti che i ricorsi ravvisano una serie di incongruenze sia all’interno delle variedichiarazioni prima citate sia nel rapporto fra di loro; ma si tratta di analisi criticache, nonostante il suo carattere dettagliato, non regge una volta che si tenga contodella valutazione unitaria delle prove orali che, correttamente, è stata compiutadalla sentenza impugnata e che ha portato a valorizzarne la complessiva conver-genza sugli essenziali punti prima enumerati.Appare dunque evidente, con riguardo al reato di cui al capo B), che lamotivazione si sottrae alle censure esposte dalla difesa del ricorrente e che inparticolare, a dispetto dell’intervenuta (e indiscussa) prescrizione del reato, laCorte d’Appello ha esplorato il tema della responsabilità e dato conto adeguata-mente delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza delle condotte materiali evo-cate in imputazione.Osservazioni in parte sovrapponibili valgono per il reato di cui al capo A).La sentenza impugnata, con riferimento all’accordo post-elettorale, ricostruisceinnanzitutto le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] evidenziandone la precisione in merito alnumero, alla collocazione spazio-temporale degli incontri con il [OSCURATO:PERSONA] e al lorooggetto, vale a dire l’assegnazione di appalti alle imprese del clan Bidognetti incambio di una sorta di pace sociale consistente nell’astensione da atti di estorsionenel territorio di [OSCURATO:PERSONA]. Viene anche data una spiegazione logica, sempre sullascorta delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], in merito alla sua scelta di non occuparsi per-sonalmente del sostegno al [OSCURATO:PERSONA] in fase pre-elettorale, cioè la convinzione che,chiunque fosse stato eletto, comunque sarebbe stato costretto a scendere a patticon il clan (il che, peraltro, non appare in contrasto logico con il fatto che lo Iovinesia stato, come si è visto, autorizzato ad attivarsi per l’elezione del [OSCURATO:PERSONA]: v.supra le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul punto, a p. 35 della sentenza).Ancora, si fornisce una lettura a sua volta razionale delle ragioni per cuiinizialmente i due si siano limitati a stipulare solo un accordo di massima: la sen-tenza impugnata sottolinea infatti che il primo incontro si era tenuto appena dopol’elezione del [OSCURATO:PERSONA] il quale, proprio perché appena eletto, non era ancora ingrado di individuare appalti che potessero suscitare l’interesse del clan Bidognetti.In ogni caso, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia saputo indicare con precisione appaltioggetto di trattativa con il [OSCURATO:PERSONA] è motivato con la circostanza che i suoi apporticonoscitivi si arrestano all’epoca dell’arresto (luglio 2005) e, comunque, si eviden-zia anche che dalle sue dichiarazioni emerge pur sempre il riferimento ad un in-contro presso l’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in cui, insieme a due imprenditoriromani, si era discusso della costruzione di un ponte presso la stazione ferroviariadi [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, si tratta in massima parte di argomenti con i quali il ricorsonon si confronta e che, di per sé, appaiono integrare una motivazione razionale,circostanziata ed esauriente in merito alla credibilità del [OSCURATO:PERSONA] circa la descrizionedei suoi rapporti con l’imputato.Altra puntuale circostanza che la sentenza valorizza e che non risulta intac-cata dalle argomentazioni del ricorrente è quella relativa ai vari “pizzini” che DianaTammaro riferisce di aver recapitato al [OSCURATO:PERSONA] su incarico del [OSCURATO:PERSONA], oltre al rife-rimento, anch’esso ad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA], al permesso di costruire rilasciatoa tale [OSCURATO:PERSONA] con il fattivo contributo dell’imputato. La sentenza cita inol-tre, specificamente, le dichiarazioni dei già citati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inordine al suddetto, preventivo sostegno elettorale a favore del [OSCURATO:PERSONA], al ruolo ditramite fra l’imputato e il [OSCURATO:PERSONA] svolto da [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, questa, chetrova riscontro nella condanna definitiva a carico del [OSCURATO:PERSONA] stesso proprio per lasua attività di intermediazione fra imprese legate alla criminalità organizzata e varienti locali fra i quali il Comune di [OSCURATO:PERSONA]).Ora, tali molteplici riferimenti alla motivazione della sentenza si impongonoallo scopo di dimostrare, anche qui, che la Corte d’Appello ha esaminato accura-tamente l’intreccio delle varie prove dichiarative esplorandone l’attendibilità intrin-seca e l’esistenza dei riscontri postulati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; esi tratta, proprio per l’abbondanza degli elementi esaminati e per la complessivarazionalità delle valutazioni che ne sono state compiute, di ragionamento che nelsuo insieme non presta il fianco a contestazioni di contraddittorietà e manifestaillogicità. Anche sul punto, pertanto, non si può condividere la tesi difensiva se-condo la quale la sentenza si sia limitata a certificare l’intervenuta prescrizione delreato senza soffermarsi sul tema della sussistenza dei fatti storici e della respon-sabilità del [OSCURATO:PERSONA].Neanche si può ritenere che sussistano i presupposti per un proscioglimentonel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.E’ pur vero che la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del c.d. macro-evento che deve caratterizzare la fattispecie del concorso esterno in associazionemafiosa, ritenendo che dalle prove acquisite nel processo non sia emerso un raf-forzamento dell’associazione criminale per effetto delle condotte contestate alevidenziare, al riguardo, che la motivazione appare lineare e logica nel momentoin cui fonda tale conclusione sulla carenza di prova in ordine all’assegnazione, nelcorso del mandato del [OSCURATO:PERSONA], di appalti in favore di imprese legate al clan Bido-gnetti. D’altro canto, l’assenza dell’evento materiale non appare sufficiente a inte-grare quell’evidenza dell’insussistenza del fatto che, sulla base dell’art. 129,comma 2, cod. proc. pen., è necessaria per pervenire ad un’assoluzione nel meritopur in presenza di una causa estintiva del reato.Si tenga conto, infatti, della convincente e puntigliosa motivazione con laquale la Corte d’Appello ha dato conto dell’esistenza di un patto politico-mafiosofra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Si noti inoltre che la Corte d’Appello non nega tout courtefficacia agli accordi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], spiegando anzi, come si è specificato,che gli effetti di questi si sono esauriti solo nel luglio 2005 e dunque circa due annidopo il loro perfezionamento; e siccome la sentenza si sofferma a lungo, come siè rilevato, sui persistenti contatti che medio tempore sono stati mantenuti, diret-tamente o indirettamente, fra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], questo rafforza ulteriormentel’esclusione dei presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., confer-mando dunque la correttezza della dichiarazione di estinzione del reato per pre-scrizione. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo non merita accoglimento.2.3. Il motivo di ricorso è invece fondato sotto un altro profilo e cioè quellorelativo alle statuizioni connesse al reato sub A).Infatti, a differenza del capo B), per il quale la motivazione è succinta maadeguata a dar conto dell’idoneità delle condotte a produrre un danno risarcibile(pagina 36), nel caso del concorso esterno nel delitto associativo la pronuncia silimita a confermare le statuizioni civili con uno scarno riferimento al fatto che lacondotta è “lesiva degli interessi diffusi di cui gli enti costituitisi parte civile sonoportatori” (pagina 56).Si tratta all’evidenza di motivazione apodittica e quindi carente, in quantonon dà conto delle ragioni per le quali le condotte evocate in imputazione sianostate giudicate produttive di un danno per gli enti che si sono costituiti parte civilenel processo.Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza agli effetticivili nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al capo a), con rinvio al giudice civilecompetente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] li-mitatamente al capo A) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado diappello. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta, altresì, il ricorso delProcuratore generale.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRiccardo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16252/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris