CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09552/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10859-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro I.T.N. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - C011troricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1062/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 10859 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- Rg 10859/2020 Agenzia delle entrate c/ ITN industrie turistiche nautiche spa + 2 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, n. 1062/6/2019 dep. 17.9.2019, che su impugnazione da parte di ITN industrie turistiche nautiche spa, in persona dell'Amministratore delegato, di provvedimento di attribuzione in surroga di rendita catastale, ex art. 1 comma 336 I. 311/2004, oltre interessi e sanzioni, emesso a seguito di accatastamento di una serie di unità immobiliari facenti parte del complesso "[OSCURATO:PERSONA]", per non avere la società adempiuto a quanto richiesto dal Comune (di [OSCURATO:PERSONA]), ha respinto sia l'appello della società sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle entrate, confermando la sentenza di primo grado. La società aveva proposto ricorso alla CTP, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] isorse spa (quale terzo chiamato in causa), rilevando di non essere titolare di diritti reali sugli immobili, essendo soltanto concessionaria; contestava l'atto impugnato per carenza di motivazione e contestava nel merito l'importo degli oneri, il classamento in C/6 invece che D/8 (previsto per i porti turistici); chiedeva l'annullamento dell'atto e delle sanzioni, in ragione dell'incertezza normativa. La CTP accoglieva parzialmente il ricorso solo con riferimento alle sanzioni, rigettando nel resto il ricorso. La società proponeva quindi appello, deducendo l'inesistenza dell'atto tributario in quanto sottoscritto da soggetto privo di poteri; la violazione dell'art. 1 comma 336, in quanto la Società non era titolare di diritti reali sui beni accatastati, di proprietà demaniale;i1 difetto di motivazione e di contraddittorio. La CTR ha confermato la sentenza di primo grado (sulla validità della delega di firma; sulla sufficiente motivazione dell'atto; sulla debenza di IIDD e ICI per le aree portuali oggetto di rendita catastale; sull'entità degli oneri di aggiornamento; rigettando l'appello incidentale dell'Ufficio relativamente alle sanzioni, confermando anche su questo punto la sentenza della CTP, preso atto della incertezza determinata dalla coesistenza di molteplici fonti normative e della buona fede della contribuente. Si costituisce ITN industrie turistiche nautiche spa, eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza. Deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Col primo motivo si deduce violazione dell'art. 8 d.lgs. 546/92, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR confermato la decisione di primo grado che, senza che la contribuente avesse proposto la relativa eccezione, ha disposto la non applicabilità delle sanzioni, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio. 2. La censura è ammissibile in quanto, sebbene l'Agenzia non abbia riportato i motivi del ricorso introduttivo, dalla stessa sentenza impugnata è dato evincere che con l'appello incidentale l'Ufficio aveva contestato la decisione della CTP che aveva escluso l'applicabilità delle sanzioni, sebbene non richiesta dal contribuente. 3. La censura è fondata, in quanto la CTR ha sul punto affermato che "il giudice di merito può escludere anche d'ufficio e senza necessità di sollecitazioni dell'interessato, l'applicabilità delle sanzioni non penali" (v. pag. 6 della sentenza impugnata). Ciò contrasta con i principi consolidati di questa Corte secondo cui in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità (Cass. n. 14402 del 2016; Sez. 5, n. 15406 del 03/06/2021). 3.1.Ciò non è superato da quanto sostenuto dalla contribuente anche nella memoria, ove si prospetta una diversa lettura della giurisprudenza, nel senso che sia consentita la disapplicazione delle sanzioni anche in assenza di specifica domanda del contribuente. Contrariamente a tale tesi, il principio qui applicato, basato sull'art. 8 delle norme regolatrici il processo tributario, non implica che il giudice possa disporre la disapplicazione delle sanzioni d'ufficio, quindi senza richiesta di parte, ma solo che la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione, quando domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, può essere accertata anche dal giudice di legittimità. In tal senso si è già pronunciata questa Corte (Cass. n. 25676 del 2008), la quale, superando un remoto orientamento contrario (Cass. 4053/2001), ha statuito che la disapplicazione da parte del giudice delle sanzioni per violazioni di norme tributarie, qualora abbia accertato che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell'interpretazione normativa, è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati (cfr. anche Cass. 24060/2014, n. 14402/2016 e più di recente Cass. n. 15406/20121). 3.2.Peraltro anche la giurisprudenza citata in memoria conferma l'indicato principio (V. Cass. n. 14042 del 2020, pag. 19 punto 5.1: "l'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito decida d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, e, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia d'ufficio sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 4031 del 14/03/2012; con?. Sez. 5, Sentenza n. 440 del 14/01/2015 e Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17195 del 26/06/2019)." 3.3.Va, pertanto, confermato il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, presuppone una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appropriati. 4. Col secondo motivo si deduce violazione dell'art. 336 I. 311/2004 e art. 8 d.lgs. 546/92 ex art. 360 n. 3 c.p.c., non presentando la normativa richiamata alcun margine di incertezza. Peraltro una volta confermato nei due gradi di giudizio che la ITN era tenuta alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale e che l'Ufficio ha correttamente operato in surroga, la irrogazione delle sanzioni ne è diretta conseguenza. 5. Il motivo va dichiarato assorbito, dato l'accoglimento del primo motivo. In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decide la causa nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Condanna la contribuente al pagamento delle spese, liquidate in C. 6.000,00 oltre spese prenotate a debito. Roma, 17