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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18086/2026

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giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 509/2024,Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026pubblicata in data 20 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 702 bis cod. proc.civ., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che:- aveva concluso con la convenuta, in data 29 maggio 2006, uncontratto di factoring avente ad oggetto crediti che la stessa vantavanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a fronte della fornitura dimedicinali; la Banca, a tale titolo aveva corrisposto complessivi euro261.680,53;- l’art. 6.3. del contratto prevedeva: ‹‹Considerato che ilqualora il debitore adduca a motivo del mancato pagamentoinadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulleforniture…., la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderàsospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizioneamichevole della vertenza con il Debitore entro 90 gg. dalla data incui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore.

In assenza ditale amichevole composizione, il Fornitore riacquisterà il credito,corrispondendo al Factor un importo pari ai pagamenti anticipatieventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali interessi edaccessori››;- la Banca, stante l’inadempimento del debitore ceduto, avevaottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo, con cui avevaintimato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il pagamento dell’importo di euro261.680,53, avverso il quale il debitore aveva proposto opposizione;con sentenza n. 4805/2020, il giudice adito aveva revocato il decretoNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026ingiuntivo, rilevando la mancanza di documentazione comprovante laconsegna della merce (cd. borderò);- in ragione di ciò, la Banca aveva attivato la garanzia prevista dalcitato art. 6.3, al fine di ottenere la retrocessione del credito, inesecuzione della quale essa attrice aveva versato la somma richiesta,pari a quanto già corrisposto dalla Banca con la cessione del credito.La ricorrente eccepiva l’invalidità della retrocessione, perviolazione del disposto di cui all’art. 1266 cod. civ., e di avere subitoun danno, di cui chiedeva il risarcimento, poiché aveva tardivamenteproposto appello avverso la sentenza n. 4805/2020, per non averlela Banca comunicato che la sentenza era stata notificata, ed unulteriore danno per la mala gestio del credito ceduto, evidenziando, atale riguardo, di avere inviato alla Banca la documentazione inerenteil credito contestato.Il Tribunale di Milano, con ordinanza, rigettava la domanda dinullità della retrocessione, accoglieva parzialmente la domanda dirisarcimento dei danni, condannando la convenuta a pagare lasomma di euro 4.876,78, oltre interessi, rigettandolo nel resto.2.

L’ordinanza è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano,che ha respinto il gravame proposto dalla società soccombente.Per quel che ancora rileva in questa sede, confermando il rigettodella domanda di nullità della retrocessione, la Corte territoriale,pronunciandosi in ordine alla contestata mala gestio del creditoceduto, ha rilevato che la sentenza n. 4805/2020 del Tribunale diMilano, nell’accogliere l’opposizione, aveva rilevato la mancataproduzione della documentazione attestante la consegna della merceal destinatario (cd. borderò).

Ha, in particolare, osservato che con lamail del 28 luglio 2015 l’appellante aveva comunicato alla Banca diavere spedito la documentazione probatoria richiesta per il cliente(estratto riepilogativo – copia conforme pagine registro IVA – copieNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026fatture - trasmissioni ordini – borderò), ossia tutta ladocumentazione necessaria in relazione al credito controverso,cosicché non poteva dolersi con l’impugnazione del fatto che la Bancanon aveva chiesto altra documentazione, tra cui i “borderò”,trattandosi di difesa incompatibile con l’asserito invio delladocumentazione indicata.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. mediante controricorso.4.

Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la ‹‹violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1267, secondo comma, 1175, 1176, 1375,1510 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.››.La ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere fatto buongoverno del richiamato art. 1267 cod. civ., giacché la mancatarealizzazione del credito era dipesa da negligenza del cessionarionell’esecuzione del contratto di factoring.

Sostiene, al riguardo, chesia il giudice di primo grado sia il giudice d’appello hanno reputatodiligente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva contestatodi avere ricevuto i “borderò”, senza che quest’ultima avesse assolto ilrelativo onere probatorio, e ribadisce di avere dato prova, con la e-mail del 28 luglio 2015, dell’avvenuta consegna di tutta ladocumentazione necessaria all’avvio delle azioni di recupero delcredito nei confronti del debitore ceduto, mediante l’allegazione diNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026una nota accompagnatoria in cui si indicavano, tra i documenti inviati,anche i borderò di consegna.

Aggiunge che la Banca, omettendo dichiederle i documenti che sosteneva non fossero stati inviati inallegato alla e-mail del 28 luglio 2015, al fine di poterli poi produrrenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitoreceduto, aveva tenuto una condotta negligente.1.1.

La censura è inammissibile.1.2.

La esposizione del motivo risulta carente per due diverseragioni.La prima è che non individua la motivazione che si intendecriticare, posto che ad essa non si fa alcun riferimento né diretto, cioèevocandola espressamente, né indiretto, cioè evocandola attraversoriferimenti riassuntivi.

In tal modo la doglianza si rivela inammissibilealla stregua del principio di diritto già affermato da Cass. n. 359 del2005 e ribadito da Cass., sez.

U, n. 7074 del 2017, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto, secondo cui: ‹‹Ilmotivo di impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni perle quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un“non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentementesanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.›› (Cass., sez.

U, 28/10/2020, n. 23745; Cass.,sez. 3, 12/01/2024, n. 1341; Cass., sez. 3, 06/04/2025, n. 9059).La seconda è che le argomentazioni che sorreggono la censura sicaratterizzano per una sollecitazione a rivalutare una serie diemergenze processuali inerenti alla quaestio facti e solo all’esito diessa si sostiene la censura in iure.Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il motivo risulta, dunque, inammissibile perché deduce laviolazione e falsa applicazione delle norme di diritto al solo fine diottenere un riesame delle questioni fattuali al di fuori dei limiticonsentiti dal n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.2.

Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.A sostegno della doglianza la ricorrente evidenzia che: “[OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale prima hanno esclusivamente esaminato ilprofilo attinente al mancato assolvimento dell’onere probatorio inordine alla ricezione dei borderò.

È stato omesso invece il fatto che laresistente ha orientato il suo comportamento sul convincimento dellainidoneità dei borderò a provare la consegna della merce al debitoreceduto; nonché il fatto dell’ignoranza del diverso orientamento delTribunale di Milano; il fatto della mancata richiesta di inviare i borderòche sarebbero risultati non acclusi alla spedizione delladocumentazione alla cedente richiesta per iniziare le istanze contro ildebitore ceduto; il fatto già solo della mancata segnalazionedell’assenza dei borderò tra i documenti indicati come trasmessi dallaricorrente.

Il giudice a quo ha dunque ricostruito i fatti storici,omettendo l’esame di quelli, discussi, decisivi per il giudizio, conriferimento agli errori di diritto de quibus”.2.1.

Il motivo è inammissibile.2.2.

Nella fattispecie in esame trova applicazione ratione temporisil nuovo testo del quarto comma dell’art. 360 cod. proc. civ., cheprevede l’esclusione del profilo dell’‹‹omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio›› quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni e la deducente non si èfatta carico di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza diNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28/02/2023,n. 5947).Ciò è dirimente ed assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità incui la ricorrente è incorsa nel denunciare l’omesso esame di un fattodecisivo, dovendosi ricordare che, agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., non costituisce fatto una "questione" oun "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., sez. 6-1, 6/09/2019, n. 22397; Cass., sez. 1, 8/09/2016, n.17761; Cass., Sez.

Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass., sez. 1,4/04/2014, n. 7983; Cass., sez. 1, 5/03/2014, n. 5133).Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 1,18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802); glielementi istruttori (Cass., Sez.

Un., 7/04/2014, n. 8053); unamoltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali dicausa" (Cass., sez. lav., 21/10/2015, n. 21439; Cass., sez. 2,29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo oltre i limiti descritti(tra le tante, Cass., sez. 3, 25/07/2023, n. 22273).3.

Con il terzo motivo è denunziata ‹‹motivazione mancanteperplessa o apparente – violazione degli artt. 111, 132 c.p.c. e 118Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››.Nell’illustrare il motivo la ricorrente evidenzia: “Il giudice a quorileva che la ricorrente ancorché affermi di avergliela trasmessa, sidolga della mancata richiesta da parte della cessionaria delladocumentazione probatoria utile per la dimostrazione nella causa diopposizione al decreto ingiuntivo della consegna della merce alNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026debitore ceduto.

Si omette però in siffatto percorso argomentativo diconsiderare che la resistente non ha negato la ricezione.

Sicché lamotivazione è del tutto incomprensibile: la Corte d’appello o valuta lasufficienza della trasmissione della documentazione probatoria allacessionaria, ma se così fosse stato il gravame sarebbe stato accolto –oppure ritiene ingiustificato che la ricorrente lamenti che non le siastata domandata la documentazione probatoria – in primis i borderò –solo perché essa stessa assume di averla trasmessa.

Tacendo peròche la resistente ha negato di averla ricevuta.

Non si comprendeallora perché sarebbe ingiustificato eccepire la mancata segnalazione,secondo correttezza e buona fede, della mancanza da parte dellaresistente di uno o più degli allegati probatori indicati dalla ricorrentecon la conseguente richiesta di invio degli stessi”.3.1.

La censura è infondata.3.2.

È ormai acquisito il principio secondo il quale, in seguito allariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall’art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modificazioni dalla leggen. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.,che viene violato quando la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzamedesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7090; Cass., sez. 6 - 3, 25/09/2018,n. 22598; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., Sez.

U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/20263.3.

Nel caso de quo la motivazione della sentenza impugnata nonè né totalmente mancante né apparente, perché la sentenza poggiasia sul rilievo che la sentenza n. 4805/2020 resa dal Tribunale diMilano a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoera pervenuta alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione dellamancata produzione della documentazione attestante l’avvenutaconsegna della merce al destinatario e, quindi, sul fatto che nonrisultava provata la circostanza che tale documentazione fosse stataeffettivamente messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conl’invio della e-mail del 28 luglio 2015, sia sull’ulteriore rilievo che ècontraddittorio l’atteggiamento difensivo della odierna ricorrente, laquale, per un verso, assume di avere fornito alla cessionaria tutti idocumenti attestanti la consegna della merce al debitore e, per altroverso, lamenta l’inerzia della cessionaria nel richiedere ladocumentazione mancante.In questo modo la corte d’appello ha esposto ragione sufficientedel proprio convincimento e le deduzioni difensive svolte in questasede da parte ricorrente non sono utili a farla ritenere affetta dacontraddittorietà.4.

Il ricorso va, dunque, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi, oltre agli esborsi,pari ad euro 200,00, alle spese generali nella misura forfettaria del 15per cento ed agli accessori di legge.Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
giusta procura in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale come per legge- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa, giusta procura incalce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale come per legge- controricorrente –avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 509/2024,Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026pubblicata in data 20 febbraio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23aprile 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso ex art. 702 bis cod. proc.civ., conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deducendo che:- aveva concluso con la convenuta, in data 29 maggio 2006, uncontratto di factoring avente ad oggetto crediti che la stessa vantavanei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. a fronte della fornitura dimedicinali; la Banca, a tale titolo aveva corrisposto complessivi euro261.680,53;- l’art. 6.3. del contratto prevedeva: ‹‹Considerato che ilqualora il debitore adduca a motivo del mancato pagamentoinadempienze contrattuali del Fornitore, contestazioni sulleforniture…., la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderàsospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizioneamichevole della vertenza con il Debitore entro 90 gg. dalla data incui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore. In assenza ditale amichevole composizione, il Fornitore riacquisterà il credito,corrispondendo al Factor un importo pari ai pagamenti anticipatieventualmente già ricevuti, oltre agli eventuali interessi edaccessori››;- la Banca, stante l’inadempimento del debitore ceduto, avevaottenuto dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo, con cui avevaintimato alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. il pagamento dell’importo di euro261.680,53, avverso il quale il debitore aveva proposto opposizione;con sentenza n. 4805/2020, il giudice adito aveva revocato il decretoNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026ingiuntivo, rilevando la mancanza di documentazione comprovante laconsegna della merce (cd. borderò);- in ragione di ciò, la Banca aveva attivato la garanzia prevista dalcitato art. 6.3, al fine di ottenere la retrocessione del credito, inesecuzione della quale essa attrice aveva versato la somma richiesta,pari a quanto già corrisposto dalla Banca con la cessione del credito.La ricorrente eccepiva l’invalidità della retrocessione, perviolazione del disposto di cui all’art. 1266 cod. civ., e di avere subitoun danno, di cui chiedeva il risarcimento, poiché aveva tardivamenteproposto appello avverso la sentenza n. 4805/2020, per non averlela Banca comunicato che la sentenza era stata notificata, ed unulteriore danno per la mala gestio del credito ceduto, evidenziando, atale riguardo, di avere inviato alla Banca la documentazione inerenteil credito contestato.Il Tribunale di Milano, con ordinanza, rigettava la domanda dinullità della retrocessione, accoglieva parzialmente la domanda dirisarcimento dei danni, condannando la convenuta a pagare lasomma di euro 4.876,78, oltre interessi, rigettandolo nel resto.2. L’ordinanza è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano,che ha respinto il gravame proposto dalla società soccombente.Per quel che ancora rileva in questa sede, confermando il rigettodella domanda di nullità della retrocessione, la Corte territoriale,pronunciandosi in ordine alla contestata mala gestio del creditoceduto, ha rilevato che la sentenza n. 4805/2020 del Tribunale diMilano, nell’accogliere l’opposizione, aveva rilevato la mancataproduzione della documentazione attestante la consegna della merceal destinatario (cd. borderò). Ha, in particolare, osservato che con lamail del 28 luglio 2015 l’appellante aveva comunicato alla Banca diavere spedito la documentazione probatoria richiesta per il cliente(estratto riepilogativo – copia conforme pagine registro IVA – copieNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026fatture - trasmissioni ordini – borderò), ossia tutta ladocumentazione necessaria in relazione al credito controverso,cosicché non poteva dolersi con l’impugnazione del fatto che la Bancanon aveva chiesto altra documentazione, tra cui i “borderò”,trattandosi di difesa incompatibile con l’asserito invio delladocumentazione indicata.3. [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per la cassazione dellasuddetta sentenza, sulla base di tre motivi, cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. mediante controricorso.4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera diconsiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ.Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.La controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la ‹‹violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 1267, secondo comma, 1175, 1176, 1375,1510 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc. civ.››.La ricorrente contesta alla Corte d’appello di non avere fatto buongoverno del richiamato art. 1267 cod. civ., giacché la mancatarealizzazione del credito era dipesa da negligenza del cessionarionell’esecuzione del contratto di factoring. Sostiene, al riguardo, chesia il giudice di primo grado sia il giudice d’appello hanno reputatodiligente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che aveva contestatodi avere ricevuto i “borderò”, senza che quest’ultima avesse assolto ilrelativo onere probatorio, e ribadisce di avere dato prova, con la e-mail del 28 luglio 2015, dell’avvenuta consegna di tutta ladocumentazione necessaria all’avvio delle azioni di recupero delcredito nei confronti del debitore ceduto, mediante l’allegazione diNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026una nota accompagnatoria in cui si indicavano, tra i documenti inviati,anche i borderò di consegna. Aggiunge che la Banca, omettendo dichiederle i documenti che sosteneva non fossero stati inviati inallegato alla e-mail del 28 luglio 2015, al fine di poterli poi produrrenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitoreceduto, aveva tenuto una condotta negligente.1.1. La censura è inammissibile.1.2. La esposizione del motivo risulta carente per due diverseragioni.La prima è che non individua la motivazione che si intendecriticare, posto che ad essa non si fa alcun riferimento né diretto, cioèevocandola espressamente, né indiretto, cioè evocandola attraversoriferimenti riassuntivi. In tal modo la doglianza si rivela inammissibilealla stregua del principio di diritto già affermato da Cass. n. 359 del2005 e ribadito da Cass., sez. U, n. 7074 del 2017, in motivazioneespressa, sebbene non massimata sul punto, secondo cui: ‹‹Ilmotivo di impugnazione è costituito dall’enunciazione delle ragioni perle quali la decisione è erronea e si traduce in una critica delladecisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancataconsiderazione delle quali comporta la nullità del motivo perinidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un“non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentementesanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, primo comma,n. 4, cod. proc. civ.›› (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745; Cass.,sez. 3, 12/01/2024, n. 1341; Cass., sez. 3, 06/04/2025, n. 9059).La seconda è che le argomentazioni che sorreggono la censura sicaratterizzano per una sollecitazione a rivalutare una serie diemergenze processuali inerenti alla quaestio facti e solo all’esito diessa si sostiene la censura in iure.Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026Il motivo risulta, dunque, inammissibile perché deduce laviolazione e falsa applicazione delle norme di diritto al solo fine diottenere un riesame delle questioni fattuali al di fuori dei limiticonsentiti dal n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di fatti decisiviper il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.A sostegno della doglianza la ricorrente evidenzia che: “[OSCURATO:PERSONA] ed il Tribunale prima hanno esclusivamente esaminato ilprofilo attinente al mancato assolvimento dell’onere probatorio inordine alla ricezione dei borderò. È stato omesso invece il fatto che laresistente ha orientato il suo comportamento sul convincimento dellainidoneità dei borderò a provare la consegna della merce al debitoreceduto; nonché il fatto dell’ignoranza del diverso orientamento delTribunale di Milano; il fatto della mancata richiesta di inviare i borderòche sarebbero risultati non acclusi alla spedizione delladocumentazione alla cedente richiesta per iniziare le istanze contro ildebitore ceduto; il fatto già solo della mancata segnalazionedell’assenza dei borderò tra i documenti indicati come trasmessi dallaricorrente. Il giudice a quo ha dunque ricostruito i fatti storici,omettendo l’esame di quelli, discussi, decisivi per il giudizio, conriferimento agli errori di diritto de quibus”.2.1. Il motivo è inammissibile.2.2. Nella fattispecie in esame trova applicazione ratione temporisil nuovo testo del quarto comma dell’art. 360 cod. proc. civ., cheprevede l’esclusione del profilo dell’‹‹omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio›› quando la pronuncia di appello conferma ladecisione di primo grado per le stesse ragioni e la deducente non si èfatta carico di dimostrare che le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza diNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026rigetto dell'appello sono tra loro diverse (Cass., sez. 3, 28/02/2023,n. 5947).Ciò è dirimente ed assorbe gli ulteriori profili di inammissibilità incui la ricorrente è incorsa nel denunciare l’omesso esame di un fattodecisivo, dovendosi ricordare che, agli effetti dell'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., non costituisce fatto una "questione" oun "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico enormativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanzanaturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante(Cass., sez. 6-1, 6/09/2019, n. 22397; Cass., sez. 1, 8/09/2016, n.17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass., sez. 1,4/04/2014, n. 7983; Cass., sez. 1, 5/03/2014, n. 5133).Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possacagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito leargomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass., sez. 1,18/10/2018, n. 26305; Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802); glielementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); unamoltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali dicausa" (Cass., sez. lav., 21/10/2015, n. 21439; Cass., sez. 2,29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che,irritualmente, estendano il paradigma normativo oltre i limiti descritti(tra le tante, Cass., sez. 3, 25/07/2023, n. 22273).3. Con il terzo motivo è denunziata ‹‹motivazione mancanteperplessa o apparente – violazione degli artt. 111, 132 c.p.c. e 118Cost. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.››.Nell’illustrare il motivo la ricorrente evidenzia: “Il giudice a quorileva che la ricorrente ancorché affermi di avergliela trasmessa, sidolga della mancata richiesta da parte della cessionaria delladocumentazione probatoria utile per la dimostrazione nella causa diopposizione al decreto ingiuntivo della consegna della merce alNumero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026debitore ceduto. Si omette però in siffatto percorso argomentativo diconsiderare che la resistente non ha negato la ricezione. Sicché lamotivazione è del tutto incomprensibile: la Corte d’appello o valuta lasufficienza della trasmissione della documentazione probatoria allacessionaria, ma se così fosse stato il gravame sarebbe stato accolto –oppure ritiene ingiustificato che la ricorrente lamenti che non le siastata domandata la documentazione probatoria – in primis i borderò –solo perché essa stessa assume di averla trasmessa. Tacendo peròche la resistente ha negato di averla ricevuta. Non si comprendeallora perché sarebbe ingiustificato eccepire la mancata segnalazione,secondo correttezza e buona fede, della mancanza da parte dellaresistente di uno o più degli allegati probatori indicati dalla ricorrentecon la conseguente richiesta di invio degli stessi”.3.1. La censura è infondata.3.2. È ormai acquisito il principio secondo il quale, in seguito allariformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,disposta dall’art. 54 d.l. 83/2012, conv. con modificazioni dalla leggen. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del“minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.,che viene violato quando la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa e obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzamedesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass., sez. 1, 03/03/2022, n. 7090; Cass., sez. 6 - 3, 25/09/2018,n. 22598; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940; Cass., Sez. U,07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/20263.3. Nel caso de quo la motivazione della sentenza impugnata nonè né totalmente mancante né apparente, perché la sentenza poggiasia sul rilievo che la sentenza n. 4805/2020 resa dal Tribunale diMilano a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivoera pervenuta alla revoca del decreto ingiuntivo in ragione dellamancata produzione della documentazione attestante l’avvenutaconsegna della merce al destinatario e, quindi, sul fatto che nonrisultava provata la circostanza che tale documentazione fosse stataeffettivamente messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conl’invio della e-mail del 28 luglio 2015, sia sull’ulteriore rilievo che ècontraddittorio l’atteggiamento difensivo della odierna ricorrente, laquale, per un verso, assume di avere fornito alla cessionaria tutti idocumenti attestanti la consegna della merce al debitore e, per altroverso, lamenta l’inerzia della cessionaria nel richiedere ladocumentazione mancante.In questo modo la corte d’appello ha esposto ragione sufficientedel proprio convincimento e le deduzioni difensive svolte in questasede da parte ricorrente non sono utili a farla ritenere affetta dacontraddittorietà.4. Il ricorso va, dunque, rigettato.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione,che si liquidano in euro 11.000,00 per compensi, oltre agli esborsi,pari ad euro 200,00, alle spese generali nella misura forfettaria del 15per cento ed agli accessori di legge.Numero registro generale 9866/2024Numero sezionale 1496/2026Numero di raccolta generale 18086/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 23 aprile 2026.IL PRESIDENTERaffaele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18086/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris