Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2013
ECLI:EU:T:2013:130
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008TJ0588
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
14 marzo 2013 (
*1
)
«Concorrenza — Intese — Mercato della banana — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Nozione di pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale — Sistema di scambio di informazioni — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Gravità dell’infrazione»
Nella causa T-588/08,
[OSCURATO:PERSONA], Inc.,
con sede in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] OHG,
con sede in Amburgo (Germania),
rappresentate da J.-F. Bellis, avvocato,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente da X. Lewis e M. Kellerbauer, successivamente da Kellerbauer e P. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2008) 5955 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/39 188 – Banane)
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),
composto dal sig. L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2012,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
1
[OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), è una società americana produttrice di frutta e ortaggi freschi nonché di frutta preconfezionata e surgelata. [OSCURATO:PERSONA] OHG è una controllata della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, considerate congiuntamente, le «ricorrenti»), con sede in Amburgo (Germania), precedentemente denominata la [OSCURATO:PERSONA] OHG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
2
L’8 aprile 2005 la [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), ha depositato una domanda di immunità ai sensi della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU C 45, pag. 3
) (in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
3
Il 3 maggio 2005, dopo la produzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di nuove dichiarazioni e nuovi documenti supplementari, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee le ha concesso un’immunità condizionale dall’ammenda in applicazione del paragrafo 8, lettera a), della comunicazione sulla cooperazione.
4
Dopo aver proceduto il 2 e 3 giugno 2005, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (
GU L 1, pag. 1
), ad accertamenti nei locali di diverse imprese e, segnatamente, della DFEE e inviato, tra il febbraio 2006 ed il maggio 2007, varie richieste di informazioni in base all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, il 20 luglio 2007 la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] BV, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Inc. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], Inc., [OSCURATO:PERSONA] (Germania) GmbH, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) BV, [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BV, FSL Holdings NV, [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] & Co. KG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), una comunicazione degli addebiti.
5
Le imprese menzionate al punto 4 supra hanno ottenuto l’accesso al fascicolo di inchiesta della [OSCURATO:PERSONA] sotto forma di copia su DVD, ad eccezione delle registrazioni e trascrizioni delle dichiarazioni di impresa rilasciate verbalmente dal richiedente l’immunità e dei relativi documenti che sono stati resi accessibili nei locali della [OSCURATO:PERSONA] (punto 49 del preambolo della decisione impugnata, indicato in prosieguo come il «preambolo»).
6
In seguito all’audizione delle imprese interessate svoltasi dal 4 al 6 febbraio 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA], il 28 febbraio 2008, una lettera contenente commenti ed allegati.
7
Il 15 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2008) 5955 def. relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] (caso COMP/39 188 ‐ Banane) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] il 21 e 22 ottobre 2008.
Decisione impugnata
8
[OSCURATO:PERSONA] indica che le imprese destinatarie della decisione impugnata hanno partecipato ad una pratica concordata consistente nel coordinare i loro prezzi di riferimento delle banane commercializzate nell’Europa del Nord, cioè in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, nel Lussemburgo, nei [OSCURATO:PERSONA] nonché in [OSCURATO:PERSONA], e ciò dal 1
o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2002 (1
o
dicembre 2002 per la [OSCURATO:PERSONA]) (punti 1-3 del preambolo).
9
All’epoca dei fatti, l’importazione delle banane nella Comunità europea era disciplinata dal regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (
GU L 47, pag. 1
), che prevedeva un regime basato su contingenti di importazione e tariffe. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, se è vero che i contingenti di importazione di banane erano fissati annualmente e assegnati su base trimestrale con una flessibilità limitata fra i trimestri di un anno solare, le spedizioni di banane verso i porti dell’Europa del Nord ed i quantitativi commercializzati in tale regione erano determinati, ogni settimana, dalle decisioni di produzione, spedizione e commercializzazione prese dai produttori, dagli importatori e dai commercianti (punti 36, 131, 135 e 137 del preambolo).
10
L’attività bananiera distingueva tre livelli di marca di banane denominati «terzi»: le banane della marca [OSCURATO:PERSONA] di prima scelta, le banane di secondo livello (delle marche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e le banane di terza scelta (denominate anche «terze») che includevano varie altre marche di banane. Tale suddivisione in funzione delle marche si rifletteva nella tariffazione della banana (punto 32 del preambolo).
11
Nel corso del periodo interessato, il settore della banana nell’Europa del Nord era organizzato in cicli settimanali. Il trasporto per nave di banane dai porti dell’America latina verso l’Europa durava circa due settimane. Gli arrivi di banane nei porti nordeuropei erano generalmente settimanali ed avvenivano conformemente ad un regolare calendario di spedizione (punto 33 del preambolo).
12
Le banane venivano spedite verdi e giungevano verdi nei porti. Successivamente venivano sia consegnate direttamente ai compratori (banane verdi), sia lasciate maturare, indi consegnate circa una settimana più tardi (banane gialle). La maturazione poteva essere effettuata tanto dall’importatore o a suo nome, quanto essere organizzata dal compratore. I clienti degli importatori erano in generale maturatori o catene di commercio al dettaglio (punto 34 del preambolo).
13
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fissavano il prezzo di riferimento per la loro marca ogni settimana, nel caso specifico il giovedì mattina, e l’annunciavano ai loro clienti. L’espressione «prezzo di riferimento» corrispondeva generalmente ai prezzi di riferimento per le banane verdi, mentre i prezzi di riferimento per le banane gialle erano dati normalmente dall’offerta verde, maggiorata di un canone di maturazione (punti 104 e 107 del preambolo).
14
I prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori per le banane (chiamati «prezzi reali» o «prezzi di transazione») potevano risultare sia da negoziazioni aventi luogo su base settimanale, nella specie il giovedì pomeriggio ed il venerdì (o più tardi nella settimana in corso o all’inizio della settimana seguente), sia dall’attuazione di contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite che menzionavano un prezzo fisso o che collegavano il prezzo ad un prezzo di riferimento del venditore o di un concorrente, o ad un altro prezzo di riferimento quale il «prezzo Aldi». [OSCURATO:PERSONA] precisa che la catena di commercio al dettaglio Aldi riceveva ogni giovedì, tra le 11.00 e le 11.30, offerte da parte dei suoi fornitori e formulava in seguito una controproposta, il «prezzo Aldi», quello pagato ai fornitori, che in generale veniva fissato verso le 11h. A decorrere dal secondo semestre del 2002 il «prezzo Aldi» ha iniziato ad essere sempre più utilizzato quale indicatore di calcolo del prezzo della banana per un certo numero di altre transazioni, segnatamente quelle concernenti le banane di marca (punti 34 e 104 del preambolo).
15
[OSCURATO:PERSONA] chiarisce che le imprese destinatarie della decisione impugnata si sono impegnate in comunicazioni bilaterali di pretariffazione nel corso delle quali discutevano dei fattori di tariffazione della banana, cioè dei fattori relativi ai prezzi di riferimento per la settimana seguente, oppure hanno dibattuto o rivelato le tendenze seguite dai prezzi o dato indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente. Siffatte comunicazioni si sono svolte prima che le imprese interessate stabilissero i prezzi di riferimento, generalmente il mercoledì, e si riferivano tutte ai futuri prezzi di riferimento (punti 51 e seguenti del preambolo).
16
[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto comunicato in maniera bilaterale sia con la [OSCURATO:PERSONA] che con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza delle comunicazioni di pretariffazione o quantomeno si aspettava che esistessero comunicazioni del genere tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 57 del preambolo).
17
Le comunicazioni bilaterali di pretariffazione in parola erano dirette a ridurre l’incertezza legata al comportamento delle imprese circa i prezzi di riferimento che esse dovevano fissare nella mattinata del giovedì (punto 54 del preambolo).
18
[OSCURATO:PERSONA] indica che le imprese interessate, dopo aver stabilito i loro prezzi di riferimento il giovedì mattina, si sono bilateralmente scambiate i rispettivi prezzi di riferimento. Tale scambio successivo ha permesso alle medesime di controllare le singole decisioni di tariffazione tenendo conto delle comunicazioni di pretariffazione svoltesi in precedenza ed ha rafforzato i loro vincoli di cooperazione (punti 198-208, 227, 247, 273 e seguenti del preambolo).
19
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] i prezzi di riferimento servivano, quantomeno, come segnali, tendenze e/o indicazioni diretti al mercato per quanto riguarda l’evoluzione prevista del prezzo delle banane ed erano importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti. Inoltre, in talune transazioni, il prezzo era direttamente connesso ai prezzi di riferimento in applicazione di formule basate su questi ultimi (punto 115 del preambolo).
20
[OSCURATO:PERSONA] considera che le imprese interessate, le quali hanno partecipato alla concertazione ed hanno continuato ad operare nel commercio delle banane, hanno dovuto necessariamente tener conto delle informazioni ricevute dai concorrenti all’atto della definizione del loro comportamento sul mercato, come la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno anche ammesso espressamente (punti 228 e 229 del preambolo).
21
[OSCURATO:PERSONA] conclude che le comunicazioni di pretariffazione, svoltesi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], potevano influire sui prezzi praticati dagli operatori ed erano relative alla fissazione dei prezzi e hanno dato luogo ad una pratica concordata avente ad oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE (punti 54 e 271 del preambolo).
22
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tutti gli accordi collusivi descritti nella decisione impugnata costituiscano un’infrazione unica e continuata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza in seno alla Comunità ai sensi dell’articolo 81 CE. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state considerate responsabili dell’infrazione unica e continuata nella sua globalità, mentre la [OSCURATO:PERSONA] è stata considerata responsabile solo della parte dell’infrazione cui ha partecipato, cioè la parte dell’infrazione concernente gli accordi collusivi con la [OSCURATO:PERSONA] (punto 258 del preambolo).
23
Tenuto conto che il mercato della banana nell’Europa del Nord era contraddistinto da un volume commerciale consistente tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che le pratiche collusive coprivano una parte importante della Comunità, la [OSCURATO:PERSONA] considera che i suddetti accordi hanno avuto un’incidenza apprezzabile sugli scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri (punti 333 e seguenti del preambolo).
24
[OSCURATO:PERSONA] indica che, a norma dell’articolo 81, paragrafo 3, CE, nessuna esenzione poteva essere rilasciata in assenza di qualsiasi notifica di accordi o di pratica da parte delle imprese, condizione preliminare all’applicazione del citato articolo a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (
GU 1962, n. 13, pag. 204
), ed anche di elementi che permettessero di considerare che nella fattispecie ricorrevano i presupposti del beneficio di un’esenzione (punti 339 e seguenti del preambolo).
25
[OSCURATO:PERSONA] precisa che il regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, relativo all’applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (
GU 1962, n. 30, pag. 993
), vigente all’epoca dei fatti ed a norma del quale l’articolo 81 CE si applicava a tutti gli accordi, decisioni e pratiche riguardanti la produzione o il commercio di vari prodotti inclusa la frutta, prevedeva, all’articolo 2, eccezioni all’applicazione dell’articolo 81 CE. Poiché i presupposti per l’applicazione di tali eccezioni non ricorrono nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che la pratica concordata descritta nella decisione impugnata non poteva essere esentata a norma dell’articolo 2 del regolamento n. 26 (punti 344 e seguenti del preambolo).
26
Circa il calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella decisione impugnata la metodologia descritta nei suoi orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (
GU 2006, C 210, pag. 2
; in prosieguo: gli «orientamenti») e la comunicazione sulla cooperazione.
27
[OSCURATO:PERSONA] ha stabilito un importo di base dell’ammenda da infliggere, corrispondente ad un importo compreso tra lo 0 ed il 30% del valore delle vendite di cui trattasi da parte dell’impresa in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione dell’impresa all’infrazione, e di un importo supplementare compreso tra il 15 ed il 25% del valore delle vendite al fine di dissuadere le imprese dall’attuare pratiche illecite (punto 448 del preambolo).
28
Tali calcoli hanno determinato un importo di base dell’ammenda da infliggere di:
—
EUR 208000000 per la [OSCURATO:PERSONA];
—
EUR 114000000 per la [OSCURATO:PERSONA];
—
EUR 49000000 per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
29
L’importo di base dell’ammenda da infliggere è stato ridotto del 60% per tutti i destinatari della decisione impugnata, tenuto conto del regime normativo particolare del settore della banana e del motivo che il coordinamento verteva sui prezzi di riferimento (punto 467 del preambolo). Una riduzione del 10% è stata accordata alla [OSCURATO:PERSONA], la quale non era al corrente delle comunicazioni di pretariffazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 476 del preambolo).
30
In seguito all’adeguamento, gli importi di base delle ammende da infliggere risultavano come segue:
—
EUR 83200000 per la [OSCURATO:PERSONA];
—
EUR 45600000 per la [OSCURATO:PERSONA];
—
EUR 14700000 per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
31
[OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato dell’immunità dalle ammende a norma della comunicazione sulla cooperazione (punti 483-488 del preambolo). Nessun altro adeguamento ha avuto luogo per la [OSCURATO:PERSONA], né per la [OSCURATO:PERSONA] né per la [OSCURATO:PERSONA], ragion per cui l’importo finale dell’ammenda ad esse relativo corrispondeva agli importi di base delle ammende da infliggere di cui al punto 30 supra.
32
La decisione impugnata contiene, in particolare, le seguenti disposizioni:
«
Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato il disposto dell’articolo 81 [CE] partecipando ad una pratica concordata consistente nel coordinare i prezzi di riferimento per le banane:
—
[[OSCURATO:PERSONA]], dal 1
o
gennaio 2000 al 1
o
dicembre 2002;
—
[OSCURATO:PERSONA], dal 1
o
gennaio 2000 al 1
o
dicembre 2002;
—
[OSCURATO:PERSONA] NV, dal 1
o
gennaio 2000 al 1
o
dicembre 2002;
—
[OSCURATO:PERSONA] BV, dal 1
o
gennaio 2000 al 1
o
dicembre 2002;
—
[[OSCURATO:PERSONA]], dal 1
o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;
—
[[OSCURATO:PERSONA]], dal 1
o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;
—
[[OSCURATO:PERSONA]], dal 1
o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2002;
—
[[OSCURATO:PERSONA]], dal 1
o
gennaio 2000 al 31 dicembre 2002.
L’infrazione riguardava i seguenti [OSCURATO:PERSONA] membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
Articolo 2
Per l’infrazione a cui ci si riferisce all’articolo 1, le seguenti ammende sono inflitte:
—
[[OSCURATO:PERSONA]], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] NV e [OSCURATO:PERSONA] BV, congiuntamente ed in solido: EUR 0;
—
[[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]], congiuntamente ed in solido: EUR 45600000;
—
[[OSCURATO:PERSONA]] e [[OSCURATO:PERSONA]], congiuntamente ed in solido: EUR 14700000;
(...)».
Procedimento e conclusioni delle parti
33
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
34
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a presentare taluni documenti.
35
Il 10 novembre 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato i documenti richiesti che sono stati notificati alle ricorrenti il 18 novembre dello stesso anno. Queste ultime non hanno formulato alcuna osservazione né per iscritto né oralmente.
36
Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 25 gennaio 2012.
37
In udienza le ricorrenti hanno presentato un documento e chiesto che fosse versato al fascicolo del procedimento, ciò a cui si è opposta la [OSCURATO:PERSONA].
38
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
annullare l’ammenda inflitta o ridurne l’importo;
—
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
39
[OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
I –
Sulla ricevibilità del documento prodotto dalle ricorrenti in udienza
40
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le parti possono ancora proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni nella replica e nella controreplica, tuttavia, come precisa tale disposizione, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti.
41
Risulta dalla giurisprudenza che il deposito di mezzi di prova dopo la controreplica resta possibile se chi li presenta non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se quanto prodotto in ritardo dalla controparte giustifica l’integrazione del fascicolo in modo da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (sentenze del Tribunale del 21 aprile 2004, M/Corte di giustizia,
T-172/01, Racc. pag. II-1075
, punto 44, confermata su impugnazione con sentenza della Corte del 14 aprile 2005, Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, C-243/04 P, e dell’8 ottobre 2008, Agrar-Invest-Tatschl/[OSCURATO:PERSONA],
T-51/07, Racc. pag. II-2825
, punto 57).
42
Come la Corte ha dichiarato, l’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che introduce un’eccezione alle norme che disciplinano la presentazione dei mezzi di prova, impone alle parti di motivare il ritardo nella presentazione dei loro mezzi di prova. Tale obbligo implica che sia riconosciuto al giudice il potere di sindacare la motivazione del ritardo nella presentazione di tali mezzi di prova e, a seconda dei casi, il contenuto di questi ultimi nonché, se la domanda non è sufficientemente fondata in diritto, il potere di escluderli. Ciò vale a fortiori quanto ai mezzi di prova presentati successivamente al deposito della controreplica (sentenza Gaki-Kakouri/Corte di giustizia, punto 41 supra, punto 33).
43
Nel caso di specie le ricorrenti hanno chiesto in udienza che si versasse al fascicolo del procedimento un documento corrispondente a dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sull’approvvigionamento dell’Aldi da parte dell’Atlanta, maturatore-distributore, e sulle condizioni, comprese quelle temporali, in cui il dettagliante in parola formulava la sua offerta sul mercato della banana.
44
Da una parte, è certo che siffatte dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state raccolte nel corso del procedimento amministrativo e fanno parte del fascicolo di inchiesta della [OSCURATO:PERSONA].
45
Dall’altra, le ricorrenti si sono contentate di affermare che il deposito del documento in questione si spiegava con la necessità di rispondere al punto 49 della controreplica della [OSCURATO:PERSONA] concernente la discussione sulla distinzione tra banane verdi e banane gialle.
46
È sufficiente constatare al riguardo che, in tale punto della controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] si limita a riprendere i termini della decisione impugnata secondo i quali il riferimento dell’importatore ad un prezzo giallo o verde dipende dal modo in cui organizza la vendita di banane ed a porre in rilievo le stesse affermazioni delle ricorrenti contenute nel ricorso, circa il fatto che il «prezzo Aldi», relativo all’acquisto di banane gialle, costituiva un fattore molto importante per le vendite di banane verdi.
47
Il mezzo di prova proposto dalle ricorrenti non verte quindi su un qualsiasi nuovo punto, ma riguarda una questione sollevata sin dall’origine della controversia dalle ricorrenti sulla presunta distinzione da effettuare tra banane verdi e banane gialle e sull’influenza dell’«offerta Aldi» sui prezzi di transazione.
48
Dati tali elementi, occorre dichiarare irricevibile il documento tardivamente presentato dalle ricorrenti in udienza.
II –
Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata
49
Le ricorrenti hanno sollevato un unico motivo, fondato sul carattere erroneo della conclusione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale.
50
Risulta dalle memorie delle ricorrenti che, nell’ambito del suddetto motivo, queste ultime invocano la violazione, da una parte, degli articoli 81 CE e 253 CE e, dall’altra, dei diritti della difesa e dell’articolo 253 CE.
A –
Sulla violazione degli articoli 81 CE e 253 CE
1. Sulla possibilità di qualificare uno scambio di informazioni come pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale
51
In primo luogo, le ricorrenti affermano che il comportamento in questione consisteva in un semplice scambio di informazioni non rientrante in una più ampia intesa e non costituiva quindi una restrizione della concorrenza per oggetto. Esse sostengono che, secondo la giurisprudenza, il mero fatto che uno scambio di informazioni possa potenzialmente ridurre l’incertezza circa future politiche di tariffazione non offre sufficienti ragioni per qualificarlo come restrizione della concorrenza per oggetto.
52
Esse affermano che la [OSCURATO:PERSONA] si basa a torto su numerose cause che implicano scambi di informazioni rientranti in accordi collusivi più ampi, anche se essa non sostiene, come indicano vari passaggi della decisione impugnata, che le imprese coinvolte nel presente caso hanno partecipato ad un accordo o ad una pratica concordata diretta a fissare i prezzi reali, né ad un accordo concernente i prezzi di riferimento, e neppure ad un accordo o ad una pratica concordata diretta a fissare aumenti o diminuzioni specifici di tali prezzi.
53
Anzitutto, circa l’infrazione presa in esame nella decisione impugnata, risulta dai termini di quest’ultima, in maniera inequivoca, che la [OSCURATO:PERSONA] addebita alle ricorrenti un coordinamento dei prezzi di riferimento delle banane attraverso comunicazioni bilaterali di pretariffazione, situazione che contraddistingue una pratica concordata vertente sulla fissazione dei prezzi ed avente ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE (v., segnatamente, i punti 1, 54, 261, 263 e 271 del preambolo), il che non è incompatibile con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso, nel caso di specie, per l’esistenza di un accordo o di una pratica concordata diretta a fissare i prezzi reali, né di un accordo concernente i prezzi di riferimento, e neppure di un accordo o di una pratica concordata diretta a fissare aumenti o diminuzioni specifici di tali prezzi.
54
Risulta quindi che lo scambio di informazioni in parola costitutisce, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un’intesa, che è oggetto della specifica qualificazione giuridica di pratica concordata.
55
Occorre ricordare al riguardo che, dal punto di vista soggettivo, le nozioni di «accordo», di «decisioni di associazioni di imprese» e di «pratica concordata» ricomprendono forme di collusione aventi la medesima natura e che si distinguono unicamente per la loro intensità e per le forme in cui si manifestano (v., in tal senso, sentenza della Corte dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-40/92 P, Racc. pag. I-4125
, punto 131).
56
Per quanto riguarda la definizione di pratica concordata, la Corte ha affermato che quest’ultima implica una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all’attuazione di un vero e proprio accordo, sostituiva consapevolmente una collaborazione pratica fra le stesse a scapito della concorrenza (sentenze della Corte del 16 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663
, punto 26; del 31 marzo 1993, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Racc. pag. I-1307
, punto 63, e del 4 giugno 2009, T-[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C-8/08, Racc. pag. I-4529
, punto 26).
57
La nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione tra le imprese interessate, un comportamento sul mercato che dia seguito a tale concertazione e un nesso causale tra questi due elementi. Al riguardo si deve presumere, salvo la prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento su tale mercato. Ciò vale, a maggior ragione, quando la concertazione ha luogo su base regolare durante un lungo periodo (sentenze della Corte dell’8 luglio 1999, Hüls/[OSCURATO:PERSONA],
C-199/92 P, Racc. pag. I-4287
, punti 161-163, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 51).
58
Nel caso di specie le ricorrenti non possono addurre a propria difesa taluni passaggi della decisione impugnata distinguendo tra le nozioni di pratiche concordate e di accordi onde fondare le loro deduzioni circa l’assenza di censura, nella suddetta decisione, in merito alla fissazione dei prezzi.
59
Poi, si deve rilevare che l’argomento in base al quale uno scambio di informazioni può costituire una restrizione della concorrenza per oggetto solo se «rientra in accordi collusivi più ampi, quali le intese relative alla fissazione dei prezzi reali o delle parti di mercato», è destituito di qualsiasi fondamento in diritto.
60
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra concorrenti, occorre ricordare che i criteri del coordinamento e della collaborazione, costitutivi di una pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato comune (sentenze della [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punto 173; del 14 luglio 1981, Züchner,
172/80, Racc. pag. 2021
, punto 13; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punto 63; del 28 maggio 1998, Deere/[OSCURATO:PERSONA],
C-7/95 P, Racc. pag. I-3111
, punto 86, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 32).
61
Se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi vi siano contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che ciascuno di loro intende, o prevede di tenere sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (v., in tal senso, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punto 174; Züchner, punto 60 supra, punto 14; Deere/[OSCURATO:PERSONA], punto 60 supra, punto 87, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 33).
62
Ne consegue che lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese (sentenze della Corte Deere/[OSCURATO:PERSONA], punto 60 supra, punto 90; del 2 ottobre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-194/99 P, Racc. pag. I-10821
, punto 81, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 35).
63
[OSCURATO:PERSONA] considera che le comunicazioni bilaterali di pretariffazione hanno ridotto l’incertezza che circonda le future decisioni delle imprese interessate relativamente ai prezzi di riferimento, che costituiscono prezzi annunciati, ed aggiunge con fondatezza che una concertazione su prezzi del genere può del pari costituire un’infrazione per oggetto (punto 284 del preambolo).
64
Invero, per quanto riguarda la possibilità di considerare che una pratica concordata abbia uno scopo anticoncorrenziale nonostante essa sia priva di collegamenti diretti con i prezzi al dettaglio, occorre rilevare che la formulazione dell’art. 81, n. 1, CE non è tale da indurre a ritenere che siano vietate unicamente quelle pratiche concordate che abbiano effetti diretti sul prezzo pagato dai consumatori finali. Per contro, dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE si evince che una pratica concordata può avere uno scopo anticoncorrenziale qualora consista nel «fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punti 36 e 37).
65
In ogni caso l’articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale. Pertanto, l’accertamento della sussistenza dell’oggetto anticoncorrenziale di una pratica concordata non può essere subordinata all’accertamento di un legame diretto di quest’ultima con i prezzi al dettaglio (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punti 38 e 39).
66
A prescindere dalla pertinenza del riferimento a talune decisioni giurisprudenziali nella decisione impugnata, spetta al Tribunale verificare se, nelle circostanze della specie, la [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto concludere a buon diritto che gli scambi di informazioni avvenuti tra, da una parte, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] costituivano una pratica concordata avente ad oggetto di restringere la concorrenza.
67
In secondo luogo, le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso a torto che gli scambi di informazioni in parola costituivano una restrizione alla concorrenza per oggetto e che, così operando, essa si è sottratta all’obbligo di esaminare se gli stessi avessero un qualsivoglia effetto anticoncorrenziale.
68
Quanto alla distinzione tra le pratiche concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto anticoncorrenziale, si deve ricordare che, al fine di stabilire se una pratica rientri nel divieto enunciato all’articolo 81, paragrafo 1, CE, l’oggetto e l’effetto anticoncorrenziale non sono condizioni cumulative, bensì alternative. Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza 30 giugno 1966, LTM (
56/65, Racc. pag. 262
, in particolare pag. 281), l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiunzione «o», rende necessario innanzi tutto considerare l’oggetto stesso della pratica concordata, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultima deve trovare applicazione. Nel caso in cui, invece, l’analisi del tenore della pratica concordata non rivelasse un pregiudizio della concorrenza di sufficiente entità, occorrerebbe quindi prendere in esame i suoi effetti e, per vietarlo, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto sensibilmente impedito, ristretto o falsato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 20 novembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C-209/07, Racc. pag. I-8637
, punto 15, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 28).
69
Per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è quindi superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti allorché risulta che essa mira a impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (v., in tal senso, sentenze della Corte del 13 luglio 1966, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA],
56/64 e 58/64, Racc. pag. 429
, in particolare pag. 496; del 21 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-105/04 P, Racc. pag. I-8725
, punto 125, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 16). La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» attiene alla circostanza che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 17, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 29).
70
Affinché vi sia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che la pratica concordata sia tale da produrre effetti dannosi per la concorrenza. In altri termini, essa deve semplicemente essere idonea in concreto ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. La questione se, ed in quale misura, un tale effetto si produca in concreto può avere interesse soltanto al fine di calcolare l’importo delle ammende e di valutare il diritto al risarcimento dei danni (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 31).
71
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA], poiché aveva concluso che le comunicazioni di pretariffazione fra le imprese interessate avevano realizzato una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale, non era tenuta, conformemente alla summenzionata giurisprudenza, ad esaminare gli effetti del comportamento censurato al fine di poter concludere per una violazione dell’articolo 81 CE.
72
In terzo luogo, le ricorrenti fanno valere che, al fine di allontanarsi dalla giurisprudenza secondo cui gli scambi di informazioni non sarebbero in generale «sufficientemente dannosi» da meritare di essere qualificati come restrizioni alla concorrenza per oggetto, anche quando le informazioni scambiate siano destinate ad influire effettivamente sulla fissazione dei prezzi, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito, al punto 315 del preambolo, una distinzione artificiale tra le comunicazioni di «pretariffazione» e gli scambi di informazioni «ex post» e sostenuto che la presente causa verte sulle prime, considerate come più gravi. Siffatta distinzione non sarebbe corroborata da alcuna decisione giurisprudenziale e sarebbe in contraddizione anche con la giurisprudenza che impone la presa in considerazione della struttura del mercato nonché delle caratteristiche delle comunicazioni.
73
Come afferma fondatamente la [OSCURATO:PERSONA], tale argomento delle ricorrenti deriva da una lettura parziale della decisione impugnata, giacché il punto 315 deve essere letto alla luce della globalità dell’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella suddetta decisione.
74
Occorre sottolineare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] impiega l’espressione generica «comunicazioni di pretariffazione» per designare la pratica concordata concernente il coordinamento dei prezzi di riferimento ed avente ad oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE al termine dell’esame effettuato ai punti 259-272 del preambolo. Le comunicazioni di pretariffazione sono definite, ai punti 51, 148 e 182 del preambolo, quali scambi durante i quali le imprese interessate discutevano sui fattori di tariffazione della banana, cioè sui fattori relativi ai prezzi di riferimento per la settimana seguente, dibattevano o rivelavano tendenze seguite dai prezzi di riferimento o davano indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente. Tali comunicazioni avvenivano prima che le parti stabilissero il loro prezzo di riferimento e si riferissero tutte ai futuri prezzi di riferimento.
75
[OSCURATO:PERSONA] menziona anche «scambi di prezzo di riferimento» il cui tenore è precisato, allo stesso punto 51 del preambolo, nella maniera seguente:
«(…) Una volta stabiliti il giovedì mattina i prezzi di riferimento, le parti scambiavano i loro prezzi su base bilaterale o quanto meno utilizzavano un meccanismo che permetteva loro di scambiare bilateralmente informazioni sui prezzi di riferimento fissati (…)».
76
Risulta dai punti 51, 198, 227, 248, 250 e 257 del preambolo che, per la [OSCURATO:PERSONA], gli scambi di prezzi di riferimento in parola costituivano un elemento degli accordi collusivi delle imprese, giacché servivano a controllare le decisioni individuali in materia di fissazione dei prezzi prese sulla base delle informazioni scambiate nell’ambito delle comunicazioni di pretariffazione e non costituivano quindi un’infrazione distinta, bensì un meccanismo di sorveglianza del risultato che contribuiva al medesimo obiettivo.
77
Quanto al punto 315 del preambolo, esso intende soltanto rispondere ad un argomento delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti secondo cui le comunicazioni di pretariffazione sono meri scambi di informazioni, che possono violare l’articolo 81 CE solo se vengono accertati effetti anticoncorrenziali. [OSCURATO:PERSONA] ivi distingue fra la presente causa e quella, invocata da tali imprese, all’origine della decisione della [OSCURATO:PERSONA], del 17 febbraio 1992, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] (IV/31.370 e 31.446 – UK [OSCURATO:PERSONA]) (
GU L 68, pag. 19
), concernente un sistema di scambio di informazioni all’origine di una violazione dell’articolo 81 CE in ragione dei suoi effetti anticoncorrenziali sul mercato.
78
[OSCURATO:PERSONA] si limita a sottolineare che le comunicazioni di pretariffazione non erano scambi di informazioni ex post, cioè vertenti su transazioni già realizzate come nel caso UK [OSCURATO:PERSONA], bensì hanno dato luogo alla divulgazione della linea di condotta che i concorrenti si prefiggevano di adottare sul mercato relativamente alla futura determinazione dei loro prezzi di riferimento.
79
Contrariamente alle asserzioni delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non effettua in tale occasione alcun raffronto né alcuna classificazione dei tipi di scambio di informazioni in termini di nocività per la concorrenza a seconda che essi avvengano prima o dopo la fissazione dei prezzi di transazione e non afferma che i primi sono più gravi e permettono di caratterizzare, senza altre valutazioni, una restrizione della concorrenza per oggetto.
80
L’unica distinzione su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] al punto 315 del preambolo è quella esistente tra le intese aventi un oggetto anticoncorrenziale e quelle aventi un effetto anticoncorrenziale, distinzione ammessa dalla giurisprudenza.
81
Riferendosi ai punti 263-271 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che la pratica concordata che coinvolge la [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto una restrizione della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE e che «di conseguenza non è necessario [che essa] analizzi la struttura del mercato» o «le caratteristiche delle comunicazioni o delle informazioni comunicate alla luce dei criteri definiti nel caso UK [OSCURATO:PERSONA]».
82
Quest’ultima menzione non può interpretarsi, come fanno le ricorrenti, come la prova che la [OSCURATO:PERSONA] pone in non cale, nel caso di specie, le esigenze giurisprudenziali in materia di valutazione della conformità degli scambi di informazioni tra concorrenti alle regole della concorrenza. In realtà l’unica sua conseguenza è quella della differenziazione da operare in presenza di una situazione in cui la constatazione della violazione dell’articolo 81 CE risultava dalla presa in considerazione degli effetti restrittivi della concorrenza a seguito di un sistema di scambio di informazioni.
83
Il riferimento espresso ai punti 263-271 del preambolo, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ricorda talune caratteristiche del sistema di scambio di informazioni tra le imprese interessate e la sua presa in considerazione del contesto in cui si inseriva, è sufficiente a contraddire l’interpretazione delle ricorrenti.
84
In ogni caso, come sarà descritto in prosieguo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una valutazione della pratica in questione, tenendo conto del tenore, della frequenza e della durata delle comunicazioni bilaterali nonché del contesto giuridico ed economico nel quale si inserivano le discussioni in parola.
85
Ne consegue che l’argomento delle ricorrenti menzionato al punto 72 supra deve essere respinto.
2. Sull’esistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale
a) Sull’assenza di credibilità della [OSCURATO:PERSONA]
86
Le ricorrenti affermano che la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo scambio di informazioni in parola costituisce una pratica concordata vertente sulla fissazione dei prezzi, e conseguentemente una restrizione della concorrenza per oggetto, è fondata in pratica esclusivamente sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto tale comportamento nel corso del procedimento amministrativo, mentre la suddetta impresa manca completamente di credibilità.
87
Esse fanno valere in proposito l’interesse personale della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare come infrazione il comportamento in parola, lo svolgimento, molto significativo, del procedimento amministrativo e l’esistenza di contraddizioni manifeste.
88
Si deve preliminarmente sottolineare che l’argomentazione delle ricorrenti, con cui si prefiggono di squalificare in maniera generale la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], poggia su una premessa erronea, nel senso che le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono soltanto uno degli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] per fondare le sue conclusioni, in collegamento con le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] e con le prove documentali, quali tabulati telefonici e messaggi elettronici, dato che tutti gli elementi in parola sono stati esaminati e confrontati onde far risultare sia gli elementi contraddittori, sia gli elementi concordanti diretti a provare l’esistenza di una pratica concordata.
89
La specificità della pratica in questione, cioè il fatto che le comunicazioni bilaterali in parola si sono svolte oralmente e che le parti hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] di non avere né note né resoconti delle stesse, chiarisce tuttavia l’importanza delle dichiarazioni rilasciate dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo.
90
In primo luogo, quanto all’interesse personale della [OSCURATO:PERSONA] a qualificare il comportamento in parola come infrazione, le ricorrenti affermano che la presentazione da parte di tale impresa, l’8 aprile 2005, di una domanda di immunità fondata sulla comunicazione sulla cooperazione era connessa all’acquisto, annunciato sei settimane prima, del settore «[OSCURATO:PERSONA]» del [OSCURATO:PERSONA]. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva finalizzare il suo acquisto del settore «[OSCURATO:PERSONA]», per essa di considerevole importanza strategica, senza placare le inquietudini manifestate dalle banche finanziatrici dell’operazione in seguito ad un controllo preliminare delle sue attività, e solo il 28 giugno 2005, dopo aver ottenuto l’immunità condizionale il 3 maggio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato la conclusione dell’operazione di acquisto.
91
Si deve rilevare che l’argomento delle ricorrenti non risponde alla logica inerente al procedimento previsto dalla comunicazione sulla cooperazione. Infatti, la richiesta di beneficiare dell’applicazione di quest’ultima al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda non crea necessariamente un incentivo a presentare elementi probatori deformati in ordine agli altri partecipanti all’intesa incriminata. Infatti ogni tentativo di indurre la [OSCURATO:PERSONA] in errore potrebbe rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che questi possa beneficiare pienamente della comunicazione sulla cooperazione (sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-120/04, Racc. pag. II-4441
, punto 70).
92
Anche supponendo esatte le deduzioni delle ricorrenti quanto alla motivazione della domanda di immunità presentata dalla [OSCURATO:PERSONA], le stesse non sono tali da togliere qualsiasi credibilità alle dichiarazioni dell’impresa in questione. L’esistenza di un interesse personale alla denuncia non comporta necessariamente l’inaffidabilità del suo autore.
93
Le inquietudini degli operatori che dovevano finanziare l’acquisizione della [OSCURATO:PERSONA] e la loro preoccupazione, a tal fine, di circoscrivere al meglio il rischio connesso alla situazione del mutuatario possono anche essere considerate un indizio concreto che rafforza il valore probatorio delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa la realtà di un’intesa.
94
Inoltre e soprattutto, la presentazione unicamente in termini di vantaggio del passo compiuto dalla [OSCURATO:PERSONA] l’8 aprile 2005 è ingannevole in quanto ignora una conseguenza certa e potenzialmente negativa connessa al riconoscimento da parte sua della propria partecipazione ad un’intesa. Infatti, se la domanda di immunità permettesse alla [OSCURATO:PERSONA] di sperare di sfuggire a qualsiasi sanzione della [OSCURATO:PERSONA], il riconoscimento citato e la conseguente decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata una violazione dell’articolo 81 CE espongono tale impresa ad un’azione di risarcimento danni da parte dei terzi in riparazione del pregiudizio subito per effetto del comportamento anticoncorrenziale in parola, il che può rivelarsi gravido di conseguenze sul piano finanziario.
95
Una conclusione siffatta può anche relativizzare la deduzione delle ricorrenti in ordine all’aspettativa che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe di vedere le imprese concorrenti sopportare uno svantaggio finanziario in esito al procedimento amministrativo.
96
In secondo luogo, le ricorrenti si riferiscono allo svolgimento del procedimento amministrativo, facendo valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha essa stessa constatato che la [OSCURATO:PERSONA] mancava di credibilità, poiché ha praticamente respinto tutte le asserzioni di tale società per il motivo che erano senza fondamento, ivi compreso per quanto concerne la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa in questione, ed è stata costretta ad organizzare una riunione sullo «stato del fascicolo» con la [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima avrebbe individuato le comunicazioni bilaterali in parola ed eccepito il loro oggetto anticoncorrenziale solo dopo tale riunione.
97
Esse ricordano che la domanda di clemenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’8 aprile 2005 conteneva la menzione seguente:
«Tale domanda verte sull’attività di distribuzione e di commercializzazione delle banane nonché degli ananas e di altri frutti freschi, importati. I più grandi fornitori di banane in Europa, comprese la Svizzera e la Norvegia, sono la [[OSCURATO:PERSONA]], la [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA], la [[OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SA Ecuador, denominata in prosieguo la [OSCURATO:PERSONA].
Le azioni concordate tra gli importatori di banane che violano l’articolo 81 [CE] hanno avuto luogo approssimativamente dall’inizio degli anni ‘90 (o anche prima) sino all’aprile 2005. Nel corso degli ultimi quattro o cinque anni, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato a siffatte azioni concordate e forse raggruppano ancor oggi o hanno precedentemente incluso altri fornitori di banane più piccoli, come la Durbeck. Le summenzionate società hanno avviato nel settore della banana uno scambio regolare di informazioni vertente sui volumi ed sui prezzi delle future consegne in Europa, nonché sui loro personali clienti europei.
Le società hanno ugualmente avviato azioni concordate vertenti direttamente sui prezzi, cioè sui prezzi di riferimento generali per l’Europa applicati a taluni clienti europei».
98
Appare pertanto che la domanda di clemenza riguardava più specificamente gli «importatori di banane» e la loro partecipazione ad azioni concertate «nel corso degli ultimi cinque anni».
99
Il tenore della decisione impugnata dimostra che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state ampiamente prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA]. Innanzi tutto, è certo che, sui cinque importatori menzionati, tre hanno ricevuto in qualità di destinatari la decisione impugnata. Poi, uno scambio di informazioni sui volumi è stato effettivamente constatato nella medesima senza che infine sia stato accolto quale elemento costitutivo dell’infrazione (v. punti 136 e 272 del preambolo). Infine, uno scambio di informazioni, sotto forma di comunicazioni di pretariffazione riguardanti i prezzi di riferimento degli importatori e dei fornitori è stato preso in considerazione nella decisione impugnata, onde contraddistinguere una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale di una durata di tre anni, inclusa nel periodo limitato più specificamente considerato nella domanda di clemenza.
100
In ogni caso la constatazione secondo cui l’infrazione infine accertata nella decisione impugnata non corrisponde in ogni punto alle indicazioni contenute nella domanda di clemenza per quanto concerne l’oggetto del comportamento in cui consiste l’infrazione, la sua durata ed il numero di imprese interessate e sanzionate non è idonea a dimostrare che l’autore della suddetta domanda e le sue dichiarazioni, su cui si fondano parzialmente le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell’esistenza di una violazione dell’articolo 81 CE, sono privi di credibilità.
101
Il risultato del procedimento amministrativo condotto dalla [OSCURATO:PERSONA], posto in rilievo dalle ricorrenti, contraddice anche l’affermazione di queste ultime secondo cui «la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso troppo facilmente l’asserzione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale esisteva una forma di intesa tra gli importatori di banane nell’Europa del Nord» e non ha proceduto ad «un esame critico» delle dichiarazioni di tale società.
102
La volontà delle ricorrenti di discreditare la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] le ha condotte a sviluppare un ragionamento contraddittorio diretto, al tempo stesso, ad addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di essersi fondata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], e ciò senza precauzione né analisi critica, ed a sottolineare le differenze fra tali dichiarazioni e il contenuto della decisione impugnata.
103
Non si può peraltro inferire da una lettera della [OSCURATO:PERSONA] che invita la [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni su «possibili» discordanze tra la domanda di clemenza iniziale e dichiarazioni ulteriori nonché dalla tenuta di una riunione, il 20 ottobre 2006, durante la quale la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto uno scambio di vedute sul raffronto degli elementi contenuti nella domanda di clemenza con quelli risultanti dalle ispezioni e dalle richieste di informazioni una squalifica globale della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].
104
Occorre rilevare che le ricorrenti, le quali hanno avuto accesso al fascicolo dell’inchiesta, si limitano ad affermare che la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato le comunicazioni di pretariffazione dopo la riunione-bilancio del 20 ottobre 2006 e non forniscono alcun elemento che possa contraddire l’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a tali comunicazioni di pretariffazione per la prima volta nel luglio/agosto 2005 (dichiarazioni n. 11 e n. 12), cioè più di un anno prima dello svolgimento della riunione in parola.
105
Il punto 149 del preambolo, ove si indica che «la [OSCURATO:PERSONA], quando ha informato la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle comunicazioni di pretariffazione che intratteneva con la [OSCURATO:PERSONA], ha fatto valere che gli argomenti trattati erano stati le condizioni di vendita e di mercato ed i fattori di prezzo nonché le offerte di prezzi ufficiali concernenti le banane», fa riferimento alle pagine 9227 e seguenti del fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] corrispondente alla dichiarazione di impresa della [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del 25 agosto 2005. Inoltre l’allegato A6 del ricorso corrisponde alla dichiarazione n. 28 della [OSCURATO:PERSONA] in cui essa fornisce chiarimenti sul comportamento del suo ex dipendente, il sig. B., impegnato in comunicazioni con imprese concorrenti, e ricorda di aver descritto quanto era a sua conoscenza circa le comunicazioni stesse nelle precedenti dichiarazioni n. 11 del 4 luglio 2005, n. 12 del 25 agosto 2005 e n. 13 del 20 gennaio 2006.
106
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che la testimonianza del dipendente della [OSCURATO:PERSONA], il sig. B., concernente le comunicazioni bilaterali avviate con uno dei suoi dipendenti, il sig. H., presenta numerose contraddizioni interne, che sollevano seri dubbi quanto alla sua esattezza ed affidabilità, ed è contraddetta anche da quella dell’altro dipendente.
107
Anzitutto, le ricorrenti menzionano le variazioni delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] concernenti il calendario delle comunicazioni, con asserzione di scambi avvenuti di lunedì e di martedì, poi di mercoledì e di giovedì.
108
La situazione in parola è chiaramente illustrata ai punti 71-74 e 156 del preambolo da cui risulta che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver avuto ulteriori incontri con ex dipendenti e con i suoi dipendenti attuali e dopo aver passato in rassegna i tabulati telefonici del suo ex dipendente, il sig. B., ha precisato la sua iniziale dichiarazione indicando che le chiamate avvenivano generalmente il mercoledì a fine pomeriggio ed erano seguite da una seconda chiamata il giovedì all’inizio della mattinata, prima, talvolta addirittura subito prima, della convocazione in conferenza interna precedente la sua decisione in materia di tariffazione.
109
È necessario sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha coerentemente ammesso, nelle sue risposte a richieste di informazioni, che le chiamate telefoniche avvenivano il mercoledì pomeriggio e, benché a suo avviso molto raramente, il giovedì mattina (punto 73 del preambolo), e che le dichiarazioni delle imprese sono corroborate dai tabulati telefonici disponibili del sig. B., che mostrano le chiamate telefoniche intercorse tra quest’ultimo e il sig. H., tabulati riguardo ai quali le ricorrenti non hanno formulato alcuna osservazione.
110
Inoltre, quanto all’origine delle chiamate, le ricorrenti rilevano una prima dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «il sig. H., della [OSCURATO:PERSONA], chiamava talvolta per primo il sig. B., e talvolta la [OSCURATO:PERSONA] chiamava per prima la [OSCURATO:PERSONA]», poi una seconda dichiarazione in base alla quale, «per la maggior parte delle volte, il sig. H. chiamava il sig. B.», essendo però, nella fattispecie, tale ultima asserzione, contestata dal sig. H.
111
Le dichiarazioni summenzionate della [OSCURATO:PERSONA] non rilevano un’effettiva contraddizione, ma una precisazione sull’origine maggioritaria delle chiamate, e la contestazione della [OSCURATO:PERSONA] sul punto non permette di sostenere validamente un’assenza totale di affidabilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA], mentre quest’ultima è corroborata dalla [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato che i suoi dipendenti, i sigg. H. e G., comunicavano con il sig. B. dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e che «è possibile che in rare occasioni il sig. H. abbia preso contatto con il sig. B. il mercoledì pomeriggio se la [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva sentito il mercoledì pomeriggio ed in particolare se una circostanza insolita si verificava negli sviluppi del mercato» (punti 60 e 61 del preambolo).
112
Sulla base degli elementi in parola, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto concludere fondatamente, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avevano ben comunicato tra loro, anche se le parti hanno un ricordo diverso circa la persona all’origine «la maggior parte delle volte» dei contatti e che le due parti ammettono inoltre che i loro stessi dipendenti hanno del pari preso contatto in talune occasioni con l’altra parte (punto 62 del preambolo).
113
Le ricorrenti fanno poi osservare che il sig. B. ha sostenuto che la [OSCURATO:PERSONA] comunicava «la sua probabile intenzione (...) circa la maniera in cui fisserebbe i prezzi la settimana seguente», poi, sempre nella medesima dichiarazione, che le chiamate avevano per scopo di ottenere «un’indicazione finale da parte della [OSCURATO:PERSONA] sulla sua intenzione a proposito della prevista fissazione del prezzo».
114
Il medesimo addebito è stato descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, il che ha implicato la seguente risposta al punto 169 del preambolo:
«[OSCURATO:PERSONA] rileva, in maniera generale, che essendo le comunicazioni in parola comunicazioni di pretariffazione, è chiaro che le indicazioni o intenzioni di prezzo comunicate ai concorrenti non potevano aver costituito un prezzo di riferimento finale, poiché quest’ultimo era stabilito solo l’indomani. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] afferma nella sua dichiarazione di impresa che, a suo avviso, oggetto delle comunicazioni era di ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] un’indicazione finale concernente la “sua intenzione sul prezzo scontato.” Ciò mostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] non affermava che quanto comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] costituiva un prezzo finale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene inoltre che la raccomandazione di tariffazione del sig. B. era basata sull’“intenzione probabile della [OSCURATO:PERSONA]” di cui aveva avuto conoscenza in occasione delle comunicazioni di pretariffazione con la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali dichiarazioni non siano incoerenti e che indichino chiaramente la finalità delle comunicazioni stesse per la [OSCURATO:PERSONA]».
115
Il mero richiamo nel ricorso che il sig. H. si è solo ricordato di discussioni vertenti sulle «tendenze indicative dei prezzi di riferimento» non è tale da contraddire la conclusione di cui supra della [OSCURATO:PERSONA] e da giustificare le asserzioni di incoerenza e conseguente assenza di affidabilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].
116
Infine, per quanto concerne la discordanza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sulla determinazione della frequenza esatta degli scambi, essa non comporta necessariamente, come intendono le ricorrenti, l’inaffidabilità della testimonianza della [OSCURATO:PERSONA].
117
La questione della frequenza delle comunicazioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] è esaminata ai punti 76-86 del preambolo e la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione le risposte della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ammesso che le comunicazioni bilaterali di cui trattasi sono avvenute circa 20 volte all’anno (punto 83 del preambolo).
118
Emerge dall’insieme delle precedenti considerazioni che l’argomentazione delle ricorrenti diretta a squalificare in maniera generale la testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] a causa di una presunta assenza di credibilità di quest’ultima deve essere disattesa.
b) Sull’incompatibilità delle modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con la collusione addebitata
119
Le ricorrenti asseriscono che la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le comunicazioni bilaterali scambiate fra le parti avevano per obiettivo di coordinare i loro prezzi di riferimento è incompatibile con il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fissavano prezzi di riferimento per prodotti diversi, clienti diversi e settimane diverse del ciclo trisettimale del mercato della banana. Non sarebbe dunque possibile, neppure teoricamente, coordinare i prezzi di riferimento in base alle informazioni scambiate, dato che i prodotti venduti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbero due prodotti totalmente diversi che non sarebbero in concorrenza sullo stesso mercato.
120
Il prezzo di riferimento fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] concernerebbe le banane mature che sarebbero consegnate ai dettaglianti, mentre il prezzo di riferimento fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] concernerebbe le banane acerbe consegnate ai maturatori-distributori. Secondo le ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] fissava il suo prezzo di riferimento giallo per le banane arrivate nell’Europa del Nord la settimana precedente e consegnate ai dettaglianti la settimana seguente, mentre la [OSCURATO:PERSONA] fissava il suo prezzo di riferimento verde per le banane che arrivavano nell’Europa del Nord la settimana seguente ed erano consegnate ai dettaglianti solo due settimane più tardi.
121
Tale situazione non sarebbe tipica della Germania, ove la [OSCURATO:PERSONA] si limitava a comunicare ai suoi clienti a fini esterni un prezzo di riferimento giallo, a motivo dell’esercizio da parte della sua controllata Atlanta delle attività di maturatore-distributore. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato alla [OSCURATO:PERSONA] che le decisioni di fissazione dei prezzi adottate il giovedì riguardo ai paesi nordici concernerebbero anche le banane già in corso di maturazione.
122
Le ricorrenti addebitano infine alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver spiegato in maniera chiara e inequivoca la sua posizione, violando quindi l’articolo 253 CE e ciò, segnatamente, non spiegando «in maniera valida come lo scambio di informazioni su elementi presuntivamente pertinenti per stabilire i prezzi di riferimento delle banane verdi possa avere una qualsiasi rilevanza per fissare il prezzo delle banane gialle».
Sull’asserita violazione dell’articolo 253 CE
123
Risulta dalla formulazione dell’addebito richiamato al punto precedente, più precisamente dall’impiego dell’avverbio «validamente», nonché dal tenore dell’argomentazione elaborata dalle ricorrenti, che siffatto addebito non riguarda, a dire il vero, una violazione delle forme sostanziali ai sensi dell’articolo 230 CE. L’addebito in questione si confonde, in realtà, con la critica della fondatezza della decisione impugnata e quindi della legittimità nel merito dell’atto stesso, il quale sarebbe illegittimo data l’assenza di dimostrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza – addirittura della possibilità stessa dell’esistenza – di un illecito coordinamento tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
124
Del resto, pur supponendo che si possa accogliere l’asserzione di una violazione dell’articolo 253 CE, quest’ultima sarebbe priva di fondamento.
125
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata, la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE deve essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte del 2 aprile 1998, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C-367/95 P, Racc. pag. I-1719
, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
126
Inoltre, anche se, nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e ad esporre le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’articolo 253 CE, a menzionare quanto meno i fatti e le considerazioni che rivestono importanza essenziale nell’economia della sua decisione, consentendo così al giudice dell’Unione ed alle parti interessate di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 settembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, Racc. pag. II-3141
, punto 95 e la giurisprudenza ivi citata).
127
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato con sufficiente precisione e chiarezza ai punti 4, 5, 32, 34, 104, 141-143, 182, 196 e 287 del preambolo la sua posizione circa la natura unica del prodotto in questione, cioè la banana fresca, la specificità del suddetto prodotto, frutto importato verde ed offerto ai consumatori una volta divenuto giallo, dopo maturazione, le modalità di organizzazione della maturazione e, successivamente, di commercializzazione delle banane, il processo di negoziazione commerciale con i prezzi di riferimento ed il nesso esistente tra i prezzi di riferimento delle banane verdi e gialle.
128
Si deve inoltre sottolineare che l’argomentazione delle ricorrenti diretta a far constatare, in sostanza, una compartimentazione ed un’assenza di sincronizzazione delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] tali da rendere impossibile una collusione sui prezzi di riferimento grazie a comunicazioni bilaterali non è stata sollevata nel corso del procedimento amministrativo.
129
Orbene, è certo che la comunicazione degli addebiti indicava esplicitamente che il prodotto in parola era costituito dalla banana (frutto fresco) e menzionava tre pratiche collusive, cioè:
—
lo scambio di informazioni vertente sui volumi degli arrivi di banane nell’Europa del Nord (scambio di informazioni sui volumi);
—
comunicazioni bilaterali relative alle condizioni del mercato della banana, alle tendenze dei prezzi o all’indicazione dei prezzi di riferimento prima che questi ultimi siano fissati;
—
lo scambio di informazioni sui prezzi di riferimento delle banane (scambio di prezzi di riferimento).
130
Al punto 429 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in maniera inequivoca che «ciascuna serie di accordi bilaterali» ed il complesso di tali accordi costituivano un’infrazione avente per oggetto di limitare la concorrenza nella Comunità e nello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
131
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato l’esistenza di qualsiasi infrazione, ma non ha affatto sostenuto, a tal fine, una sostanziale differenza del modo di commercializzazione delle banane rispetto alla [OSCURATO:PERSONA]. Nei limiti in cui si indica che, contrariamente alla [OSCURATO:PERSONA] ed al resto del settore, i prezzi di riferimento sono stati talvolta seguiti in maniera molto limitata e discreta quanto alla [OSCURATO:PERSONA] data la particolarità della sua attività, un’osservazione siffatta riguarda unicamente i contratti «[OSCURATO:PERSONA] plus» in cui il prezzo di transazione delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA] dipendeva in realtà dal prezzo di riferimento settimanale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA].
132
Si sottolinea del pari con chiarezza, nella summenzionata risposta alla comunicazione degli addebiti, la rivalità costante che è esistita tra gli importatori di banane e, «in particolare, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]», nella misura in cui quest’ultimo operatore era definito come il «più grande rivale» della [OSCURATO:PERSONA].
133
Si deve ricordare a questo punto che spiegazioni o precisazioni idonee a chiarire i termini dell’atto impugnato possono essere fornite in corso di istanza (v., in tal senso, sentenze della Corte del 15 luglio 1960, Presidente e a./[OSCURATO:PERSONA],
36/59-38/59 e 40/59, Racc. pag. 857
, in particolare pag. 892; del 6 aprile 1995, BPB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-310/93 P, Racc. pag. I-865
, punto 11, e conclusioni dell’avvocato generale Léger per tale sentenza, Racc. pag. I-867, paragrafo 24). La Corte ha dichiarato che precisazioni fornite dall’autore di una decisione impugnata, intese ad integrare una motivazione già di per sé sufficiente, non sono propriamente riconducibili all’osservanza dell’obbligo di motivazione, ancorché possano essere utili per il controllo interno della motivazione della decisione, esercitato dal giudice dell’Unione, in quanto consentono all’istituzione di esporre le ragioni addotte a fondamento della sua decisione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-286/98 P, Racc. pag. I-9925
, punto 61).
134
Nel caso di specie le precisazioni fornite in corso di istanza dalla [OSCURATO:PERSONA], in risposta allo specifico addebito sollevato dalle ricorrenti per la prima volta in occasione del procedimento contenzioso, hanno solo finito per chiarire la motivazione già contenuta nella decisione impugnata, la quale ingloba i diversi modi di distribuzione delle banane importate nell’Europa del Nord, segnatamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
135
Ne consegue che non si può comunque addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE.
Sul merito
136
Si deve considerare che l’addebito sollevato dalle ricorrenti non può essere accolto, nel senso che poggia su una premessa non comprovata ed erronea secondo la quale le banane verdi e gialle costituiscono prodotti totalmente diversi facenti capo a due mercati distinti su cui opererebbero in maniera esclusiva, la [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra.
137
La tesi delle ricorrenti non corrisponde alla realtà del mercato interessato quale risulta dalle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] formulate nel corso del procedimento amministrativo e dalle memorie stesse delle ricorrenti.
138
Come risulta dai motivi in prosieguo, tali constatazioni e dichiarazioni, corroborate da prove documentali, rivelano l’esistenza di un mercato della banana (frutto fresco) caratterizzato da una coesistenza e da una concomitanza delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di vendite di banane verdi e gialle, da una comunicazione tra le due imprese in parola, in perfetta comprensione reciproca, sul prezzo delle banane verdi per l’Europa del Nord e dal fatto che il prezzo delle banane verdi era quello a partire dal quale era fissato il prezzo delle banane gialle.
139
In primo luogo, è necessario sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] definisce chiaramente, nella decisione impugnata, il settore di cui trattasi e, segnatamente, il prodotto in questione come banane fresche, nonché il funzionamento del mercato interessato.
140
[OSCURATO:PERSONA] precisa che sia le banane acerbe (verdi) sia le banane mature (gialle) rientrano nella decisione impugnata e che le vendite di banane fresche sono definite come le vendite di banane meno le banane disidratate e le banane da cuocere (punto 4 del preambolo).
141
Risulta dalla decisione impugnata che le banane importate nell’Europa del Nord erano generalmente coltivate nei Caraibi, in America centrale ed in taluni paesi d’Africa (punto 5 del preambolo). Nel corso del periodo interessato, il settore della banana nell’Europa del Nord era organizzato in cicli settimanali. Il trasporto per nave delle banane dai porti dell’America latina verso l’Europa durava circa due settimane. Gli arrivi di banane ai porti nordeuropei erano generalmente settimanali e si effettuavano conformemente ad un calendario di spedizione regolare (punto 33 del preambolo). Le banane erano spedite verdi e verdi arrivavano nei porti. Esse dovevano essere messe in maturazione al fine di poter essere consumate (punto 34 del preambolo).
142
[OSCURATO:PERSONA] indica che le banane venivano sia consegnate direttamente agli acquirenti (banane verdi), sia messe in maturazione, poi consegnate circa una settimana più tardi (banane gialle), il che indicava che la maturazione poteva essere sia organizzata dall’acquirente, sia eseguita dall’importatore o a suo nome (punto 34 del preambolo).
143
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] stabilivano i rispettivi prezzi di riferimento per le loro banane di marca ogni settimana, nella specie il giovedì mattina, e li comunicavano ai loro clienti (punti 34 e 104 del preambolo). Il termine «prezzo di riferimento» si riferiva generalmente ai prezzi di riferimento per le banane verdi («offerta verde»). I prezzi di riferimento per le banane gialle («offerta gialla») constavano normalmente dell’offerta verde maggiorata di un canone di maturazione (punto 104 del preambolo), con la conseguenza che i prezzi di riferimento delle banane verdi erano determinanti per i prezzi di riferimento delle banane gialle (punto 287 del preambolo).
144
I prezzi di riferimento fissati ogni settimana dalle parti servivano per l’Europa del Nord. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che «[i] prezzi di riferimento relativi all’Europa del Nord erano legati alla Germania (compresa l’Austria, la [OSCURATO:PERSONA], la Finlandia e la Danimarca) e ai paesi del Benelux» e che, quando parlava con la [OSCURATO:PERSONA] del «prezzo verde» tedesco, «ciò copriva i prezzi relativi agli altri paesi [dell’]Europa del Nord» (punti 104 e 141 del preambolo).
145
I documenti scoperti presso la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’ispezione dimostrerebbero che tale impresa aveva un prezzo di riferimento chiamato prezzo «Europa del Nord dell’UE15» e prezzi diversi per la Norvegia, i paesi di «Europa del Nord dell’UE10», la Francia, l’Italia ed il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe indicato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che il prezzo in parola era un prezzo tedesco. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe anche spiegato con chiarezza che le sue «vendite verdi [erano] generalmente basate su un prezzo settimanale» e che «in ogni caso tutti i concorrenti sapevano che i prezzi di riferimento [discussi in occasione delle comunicazioni di pretariffazione] si riferivano ai mercati [informazione non divulgata] dell’UE15» (punti 104, 142 e 143 del preambolo).
146
[OSCURATO:PERSONA] precisa che il giovedì pomeriggio e il venerdì (o più tardi nella settimana in corso o all’inizio della settimana seguente), gli importatori di banane negoziavano i prezzi della banana con i clienti quando le transazioni si fondavano su prezzi negoziati su base settimanale. I clienti degli importatori erano generalmente maturatori o catene di commercio al dettaglio. Il prezzo giallo era il prezzo delle banane mature, mentre il prezzo verde era quello delle banane acerbe (punto 34 del preambolo).
147
[OSCURATO:PERSONA] chiarisce del pari che sussisteva un certo livello di differenziazione a seconda della marca. L’attività bananiera distingueva tre livelli di marca di banana chiamati «terzi»: le banane di prima scelta di marca [OSCURATO:PERSONA], le banane di seconda scelta di marca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le banane di terza scelta (chiamate anche «terze» e che includeva numerose altre marche di banane). Siffatta divisione in funzione delle marche si rifletteva nella tariffazione della banana, nel senso che le banane [OSCURATO:PERSONA] erano oggetto del prezzo più elevato, seguite dalle banane delle marche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], circostanza per cui le banane terze si ritrovavano in fondo alla scala (punto 32 del preambolo).
148
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], proprio nell’ambito del funzionamento del mercato della banana così descritto sono avvenute le diverse comunicazioni di pretariffazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle quali tali due imprese discutevano sulle condizioni dell’offerta e della domanda o, in altri termini, sui fattori di tariffazione, cioè sui fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente, e discutevano o rivelavano tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento per tale settimana prima della fissazione di prezzi di riferimento (punti 148, 182 e 196 del preambolo).
149
In secondo luogo, si deve rilevare che, a sostegno dell’addebito relativo all’assenza stessa di possibilità di una collusione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concernente i prezzi di riferimento ed in risposta a quest’ultimo, le parti hanno fornito precisazioni, rispettivamente, sulle modalità di esercizio delle due imprese in parola.
150
Anzitutto, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] indica che la sua controllata tedesca, la [OSCURATO:PERSONA], vendeva «principalmente» banane verdi a dettaglianti tedeschi che disponevano di propri impianti di maturazione ed a maturatori europei (punto 12 del preambolo).
151
Emerge dal fascicolo e dalle memorie delle ricorrenti che l’attività della [OSCURATO:PERSONA] aveva per oggetto anche la vendita di banane gialle.
152
In occasione del procedimento amministrativo la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi menzionato la situazione di dettaglianti che chiedevano alla [OSCURATO:PERSONA] la comunicazione di un’offerta gialla (allegato B 9).
153
Le ricorrenti hanno anche illustrato che la [OSCURATO:PERSONA] possedeva numerose controllate operanti in qualità di maturatore-distributore in nell’Europa del Nord, cioè le società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e VBH. Le imprese in questione vendevano banane gialle della marca [OSCURATO:PERSONA], comprate verdi, in particolare, da quest’ultima, per quanto concerne le società [OSCURATO:PERSONA] e VBH. Inoltre una piccola quota delle vendite di banane gialle realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 in Belgio e in Lussemburgo era avvenuta attraverso la sua controllata francese.
154
Risulta dai dati comunicati dalle ricorrenti che le controllate della [OSCURATO:PERSONA] hanno venduto nel 2002 banane gialle per EUR 98 177 616, mentre l’importo totale delle vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel 2002, di banane fresche ammontava ad EUR 198 331 150 rivisto ad EUR 190 581 150 dopo sottrazione dell’importo delle banane acquistate presso altri destinatari della decisione impugnata (punti 451-453 del preambolo).
155
[OSCURATO:PERSONA] e la VBH hanno venduto, rispettivamente, nel 2002, EUR 64,4 e 13,9 milioni di banane nellEuropa del Nord, di cui EUR 29,4 e 8,3 milioni corrispondevano a banane della marca [OSCURATO:PERSONA]. La controllata tedesca [OSCURATO:PERSONA], che acquistava le sue banane dalla Cobana e non dalla [OSCURATO:PERSONA], ha venduto, nel 2002, banane nell’Europa del Nord per un importo di EUR 16,8 milioni di cui circa EUR 2,9 milioni di banane della marca [OSCURATO:PERSONA]. Il totale delle vendite di banane di marca [OSCURATO:PERSONA], tramite controllate di quest’ultima agenti in qualità di maturatore, nell’Europa del Nord nel 2002 ammonta ad EUR 40,6 milioni, cioè po’ meno della metà del valore delle vendite di banane verdi da parte della [OSCURATO:PERSONA] stimato pari ad EUR 99 451 555 in occasione del procedimento amministrativo, poi ad EUR 98 997 663 nell’ambito della presente istanza.
156
Occorre nella fattispecie constatare che tra gli addebiti formulati dalle ricorrenti in merito alla determinazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del valore delle vendite ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda figura proprio l’importanza del volume delle vendite di banane gialle da parte della [OSCURATO:PERSONA].
157
Emerge dalle summenzionate constatazioni che, secondo lo stesso ragionamento delle ricorrenti condotto a proposito del controllo dell’Atlanta da parte della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] sviluppava un’attività di vendita di banane gialle a favore di dettaglianti che non disponevano di una capacità propria di maturazione ed aveva un reale interesse circa la suddetta attività. Se è vero che i documenti prodotti dalle ricorrenti nella fase orale rivelano una forma di affiliazione concreta dell’Atlanta alla [OSCURATO:PERSONA] prima del 2003, anno nel corso del quale quest’ultima ha aumentato la sua partecipazione iniziale solo del 5% onde prendere ufficialmente il controllo del maturatore in parola, la qualità di controllate della Kemposwki, della [OSCURATO:PERSONA], della VBH e della [OSCURATO:PERSONA] durante l’intero periodo dell’infrazione è assolutamente inequivoca, in quanto pienamente ammessa dalle ricorrenti.
158
Inoltre, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], risulta dal fascicolo che, secondo la stessa formula utilizzata dalle ricorrenti al punto 31 del ricorso, l’espressione «prezzi di riferimento» può «significare prezzi di riferimento verdi o gialli».
159
[OSCURATO:PERSONA] ha versato agli atti le relazioni interne sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] intitolate «attualizzazione del prezzo europeo».
160
Tali relazioni comprendono, per ogni settimana di anno solare, tabelle che menziono, da una parte, i volumi degli arrivi di banane della [OSCURATO:PERSONA], quelli cumulativi delle sue concorrenti e delle imprese bananiere e, dall’altra, i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] nonché quelli delle sue concorrenti. Siffatte tabelle permettono anche raffronti con i dati relativi alla settimana trascorsa ed alla stessa settimana dell’anno precedente.
161
Quanto ai prezzi della [OSCURATO:PERSONA], le relazioni contengono sistematicamente la menzione «Germania (Euro) Gialla» seguita da un prezzo poi, sulla medesima linea, dall’indicazione di un altro prezzo, inferiore di EUR 2 e corrispondente al «corso europeo», formulazione che fa seguito ad una presentazione riferentesi al marco tedesco menzionando un differenziale di 4 marchi tedeschi (DEM) tra i due prezzi.
162
A tali relazioni sono spesso allegate e–mail interne che riprendono l’essenziale delle informazioni e, segnatamente per una data settimana, il «prezzo verde» ed il «prezzo giallo» della [OSCURATO:PERSONA] richiamati supra, il secondo essendo sistematicamente superiore di EUR 2 al primo.
163
Tali documenti illustrano la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, «grosso modo, il prezzo di riferimento verde è il prezzo di riferimento giallo meno EUR 2» e, con ciò, il carattere convertibile dei suddetti prezzi.
164
Nella dichiarazione di impresa n. 1 la [OSCURATO:PERSONA] indica quanto segue:
«Ogni giovedì mattina la [OSCURATO:PERSONA] fissava al proprio interno il suo prezzo di riferimento verde per la settimana seguente. È raro che il prezzo di lista sia il prezzo reale richiesto ai clienti della [OSCURATO:PERSONA]. I prezzi di riferimento sono prezzi all’ingrosso prima di riduzioni e sconti. Sulla base di tale decisione interna, i responsabili nazionali della [OSCURATO:PERSONA] informavano i loro clienti sull’offerta per la settimana seguente».
165
Si deve rilevare che, in occasione del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che «in Europa il frutto è distribuito sia a grossisti/maturatori come l’Atlanta (Germania), sia direttamente a dettaglianti (che procedono essi stessi alla maturazione)». Per quanto riguarda specificamente la sua attività in Germania, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che vendeva banane all’Atlanta, a grossisti e direttamente a dettaglianti, pur precisando che aveva cominciato, negli ultimi anni, a contrattare in maniera continuativa con i dettaglianti.
166
Risulta così che le vendite verdi non avvenivano soltanto a vantaggio dell’Atlanta, maturatore-distributore a cui la [OSCURATO:PERSONA] era strettamente legata, e che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] condividevano una clientela comune.
167
Una mail del sig. B. al sig. P. (due direttori della [OSCURATO:PERSONA]) inviata il 30 aprile 2001, di cui al punto 107 del preambolo, corrobora l’esistenza di vendite di banane verdi da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Tale comunicazione recita come segue:
«È provato che, dal momento in cui [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/Tuca] raggiungeranno un prezzo di DEM 36,00, i loro clienti (dettaglianti) resisteranno, poiché a tale livello di offerta il prezzo al consumatore deve superare la barra di 3,00 DEM//kg. Non c’è alcun dubbio che questo “fenomeno” ci riguarderà per un certo tempo. Ciò significherebbe che la nostra offerta limite sarà di DEM 40,00 (offerta verde)».
168
Il tenore esplicito della mail summenzionata dimostra che, contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, il prezzo verde della [OSCURATO:PERSONA] non era solo una semplice nozione teorica destinata a facilitare, in ambito interno, il raffronto con le offerte concorrenti.
169
Le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] confermano che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di un’offerta verde per le sue banane.
170
Si precisa così nel ricorso che la società [OSCURATO:PERSONA], controllata svedese della [OSCURATO:PERSONA] operante in qualità di maturatore-distributore, si approvvigionava di banane verdi presso diversi importatori, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].
171
Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha criticato la definizione della sua quota di mercato da parte della [OSCURATO:PERSONA] per aver preso in considerazione la vendita di banane gialle, mentre l’inchiesta verteva sull’importazione di banane verdi. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il problema del doppio conteggio non era limitato alla sua situazione ed ha sottolineato che «la [OSCURATO:PERSONA] effettuava vendite verdi con i suoi clienti dettaglianti e grossisti, così come vendite di banane gialle distribuite dalle sue reti di maturatori nel Benelux, in Germania ed in Austria».
172
Siffatta dichiarazione, in cui l’attività della [OSCURATO:PERSONA] di vendita di banane verdi è messa sullo stesso piano di quella di cessione delle banane gialle, rivela anche che la distribuzione delle banane gialle della [OSCURATO:PERSONA] non può ricondursi solamente all’intervento dell’Atlanta.
173
Si deve rilevare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] era il più grande fornitore di banane in Europa (punto 8 del preambolo) e che l’importo totale delle sue vendite di banane fresche, nel 2001, ammontava ad EUR 347 631 700 (punti 451-453 del preambolo).
174
Discende dalle precedenti considerazioni che qualsiasi approccio del mercato diretto a ridurre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ad una monoattività di commercializzazione, per l’una, di banane verdi, per l’altra, di banane gialle, con un rapporto esclusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’Atlanta, è privo di fondamento.
175
Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] vendevano, da una parte, banane verdi a maturatori e a dettaglianti che si incaricavano essi stessi della maturazione dei frutti e, dall’altra, banane gialle tramite controllate ed una società collegata, oppure quanto alla [OSCURATO:PERSONA], organizzando la maturazione e ricorrendo, a tal fine, a maturatori esterni.
176
Un estratto dello studio economico del 10 aprile 2007, presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], conferma la variabilità dei dispositivi contrattuali conclusi tra i diversi attori del mercato della «banana» indicando che, «talvolta, banane verdi sono vendute dagli importatori direttamente ai supermercati che pagano in seguito un canone ad un maturatore per il servizio fornito», che, «in altri casi, i maturatori acquistano le banane verdi dagli importatori di banane e negoziano con i distributori per proprio conto» e che, «se taluni importatori dispongono dei propri maturatori, altri fanno appello a terzi per fare maturare il loro prodotto». [OSCURATO:PERSONA] ha del pari precisato che, talvolta, gli importatori facevano maturare essi stessi i frutti e «vendevano giallo» e che taluni dettaglianti avevano i propri centri di maturazione ed «acquistavano verde».
177
Risulta quindi, come la [OSCURATO:PERSONA] fa fondatamente valere, che il riferimento dell’importatore ad un prezzo giallo o verde dipende semplicemente dalla maniera in cui organizza le vendite di banane: se le vende verdi ai maturatori o a dettaglianti che si incaricano essi stessi della maturazione dei frutti, comunicherà un prezzo di riferimento verde, se organizza egli stesso la maturazione ricorrendo ad un maturatore esterno o la esegue negli impianti delle sue controllate o assimilate, vendendole poi mature ai dettaglianti, utilizzerà un prezzo di riferimento giallo.
178
Infine, occorre sottolineare che l’insieme delle attività summenzionate si inquadrava in uno «schema» temporale unico descritto quasi negli stessi termini dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento amministrativo.
179
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] descrivono una cronologia della commercializzazione delle banane corrispondente ad un ciclo trisettimanale che si scompone come segue:
—
giovedì mattina della prima settimana: gli importatori fissano i prezzi di riferimento delle loro banane e li annunciano ai loro clienti;
—
giovedì pomeriggio della prima settimana sino alla fine della medesima settimana, addirittura sino al lunedì della seconda settimana: gli importatori negoziano i prezzi di transazione con gli acquirenti;
—
lunedì della seconda settimana (talvolta alla fine della prima settimana): le navi arrivano nei porti europei, le banane sono scaricate e trasportate in centri di maturazione;
—
inizio della terza settimana (qualche volta alla fine della seconda settimana): le banane mature sono immesse sul mercato per essere consumate.
180
Siffatto calendario corrisponde alla constatazione della [OSCURATO:PERSONA] al punto 34 del preambolo secondo la quale le banane erano sia consegnate direttamente agli acquirenti (banane verdi), sia messe in maturazione, poi consegnate circa una settimana più tardi (banane gialle), formulazione che sintetizza il processo di distribuzione e mette in risalto una durata relativamente incompressibile di maturazione per tutte le banane.
181
Riproducendo al punto 34 del ricorso il summenzionato «schema» temporale, le ricorrenti hanno indicato che il «mercato della banana» seguiva tradizionalmente un calendario settimanale prestabilito molto rigoroso circa la maniera ed il momento in cui avevano luogo le negoziazioni tra gli «importatori ed i loro rispettivi clienti». Oltre a tale indicazione di carattere generale che concerne il funzionamento di un mercato unico e comprende l’insieme degli importatori, le ricorrenti hanno precisato la ragione oggettiva e imperativa che ha dettato un calendario siffatto, cioè la circostanza che le banane erano un prodotto estremamente deperibile, il che implicava una fissazione rapida dei prezzi di transazione ai fini di un’efficace uscita dai magazzini, ogni settimana, degli arrivi di banane.
182
Si deve sottolineare che proprio nell’ambito del suddetto ciclo trisettimanale così descritto avveniva la commercializzazione delle banane gialle di marca [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attraverso controllate o una società collegata, che agivano in qualità di maturatori-distributori, tramite un prezzo di riferimento giallo annunciato ai dettaglianti il giovedì mattina della seconda settimana.
183
Come risulta da una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] figurante nell’allegato C 5 della replica, relativa a transazioni realizzate in taluni paesi nordici, e dal tenore di una mail inviata, il 2 gennaio 2003, da un dipendente dell’Atlanta ad un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], la fissazione del prezzo di riferimento giallo in parola avveniva quando le banane erano in corso di maturazione, dunque durante la seconda settimana, e queste ultime erano consegnate gialle ai dettaglianti a partire dalla settimana seguente, cioè all’inizio della terza settimana.
184
Secondo le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], lo «schema» temporale di distribuzione delle banane gialle da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della VBH corrispondeva a quello dell’Atlanta (allegato 9 B), mediante comunicazione ai clienti di un prezzo giallo il giovedì della seconda settimana per frutti in corso di maturazione, acquistati verdi la settimana precedente e mediante consegna delle banane gialle ai dettaglianti all’inizio di quella seguente.
185
In terzo luogo, si deve rilevare che una configurazione del mercato caratterizzata da una coesistenza e da una concomitanza delle attività di vendita di banane verdi e gialle esercitate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] è compatibile con la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di una collusione illecita di tali due imprese.
186
Occorre valutare in proposito le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e le prove documentali relative all’attività delle stesse imprese alla luce di due elementi.
187
Anzitutto, risulta dal fascicolo che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], nel corso di varie comunicazioni tra loro, discutevano di pretariffazione, delle condizioni dell’offerta e della domanda o, in altri termini, dei fattori di tariffazione, cioè dei fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente e discutevano o rivelavano tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima di fissare gli stessi prezzi di riferimento (punti 148, 182 e 196 del preambolo).
188
Nella sua dichiarazione orale n. 28, che descrive le sue comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] facevano riferimento ai corsi europei, cioè al prezzo ufficiale tedesco per le banane verdi». È necessario ricordare che le relazioni interne sui pezzi della [OSCURATO:PERSONA] comportano sistematicamente la menzione «Germania (Euro) Gialla» seguita da un prezzo poi, sulla stessa linea, dall’indicazione di un altro prezzo, inferiore di EUR 2 e corrispondente al corso europeo, cioè al prezzo verde della [OSCURATO:PERSONA].
189
[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, quando parlava con la [OSCURATO:PERSONA] del «prezzo verde» tedesco, «ciò copriva i prezzi relativi agli altri paesi [dell’]Europa del Nord».
190
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che i documenti scoperti presso la [OSCURATO:PERSONA] in occasione dell’ispezione indicano che essa aveva un prezzo «Europa del Nord dell’UE 15», descritto da tale impresa come un prezzo tedesco, il che non è in contraddizione con la spiegazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 143 del preambolo). [OSCURATO:PERSONA] indica, in risposta ad una richiesta di informazioni, che «in ogni caso tutti i concorrenti sapevano che i prezzi di riferimento [discussi in occasione delle comunicazioni di pretariffazione] si riferivano ai mercati [informazione non divulgata] dell’UE15» (punto 143 del preambolo).
191
Interrogata nell’ambito di una richiesta di informazioni sui prezzi di cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] discutevano o che divulgavano nelle «comunicazioni di pretariffazione», la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che «[i]l prezzo di riferimento concerneva i mercati dell’Europa del Nord dell’UE15».
192
Si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, alla pagina 130 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che «il sig. [H.] ha spiegato che lui stesso ed il sig. [B.] potevano talvolta affermare di aspettarsi che i prezzi aumentassero di un euro o di 50 centesimi, ma [che] non è mai esistito alcun accordo su un aumento dei prezzi» e che «tutt’al più le suddette persone scambiavano le proprie opinioni personali sul modo in cui potevano evolvere i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] (punti 158 e 170 del preambolo, nota 217 a piè di pagina).
193
Quanto alle discussioni sui prezzi di riferimento indicativi o sulle tendenze di prezzo, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ritiene che ciò «si è verificato in occasione di circa la metà delle discussioni del mercoledì pomeriggio con la [OSCURATO:PERSONA]» (punto 153 del preambolo).
194
Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché le constatazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] rivelano la situazione di due imprese che, con perfetta comprensione reciproca, si scambiavano comunicazioni sul prezzo delle banane verdi per l’Europa del Nord.
195
È necessario constatare che le ricorrenti non contestano la realtà delle discussioni bilaterali nonché le constatazioni operate dalla [OSCURATO:PERSONA], ma cercano di ridurre la portata delle comunicazioni censurate a semplici chiacchierate sulle condizioni generali del mercato, nei limiti in cui queste ultime si inseriscono in quanto tali nell’ambito di uno scambio permanente di informazioni, qualificato comunemente come «radio banana», fra attori del suddetto mercato.
196
Il tenore delle comunicazioni bilaterali, come riferito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], non è tuttavia compatibile con un siffatto approccio delle ricorrenti, e nemmeno con quello di un mercato della banana caratterizzato dalla compartimentazione e dalla mancanza di sincronizzazione delle attività della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
197
Inoltre, risulta dal fascicolo che il prezzo di riferimento delle banane verdi è determinante per quello delle banane gialle.
198
Come risulta dai punti 157-161 supra, l’esame delle relazioni interne sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] rivela un prezzo giallo corrispondente all’offerta verde maggiorata di un canone di maturazione pari a EUR 2.
199
[OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente ammesso e chiarito il collegamento tra il prezzo delle banane verdi e quello delle banane gialle.
200
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato in occasione del procedimento amministrativo (allegato B 9) che il prezzo di acquisto verde era alla base della fissazione del prezzo delle banane gialle vendute dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua controllata francese. Nell’ambito della descrizione dell’attività di quest’ultima, la [OSCURATO:PERSONA] ha anche illustrato che i prezzi di acquisto verdi servivano a preparare i prezzi di riferimento gialli inviati in seguito ai clienti per e-mail, fax o comunicati per telefono.
201
[OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la sua controllata belga VBH trasmetteva il suo prezzo settimanale a taluni clienti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carrefour) per le banane consegnate gialle, prezzo che era basato sul prezzo di riferimento verde trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA], maggiorato dell’importo specificato nel contratto concluso dalla VBH con il suo cliente. [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «[t]ale prezzo giallo include[va] la maturazione, la fornitura e [la] distribuzione, l’insaccamento e le altre specificazioni di prodotto che ciascun cliente p[oteva] chiedere» e che «il prezzo vari[ava] dunque in funzione del prezzo verde settimanale e delle maggiorazioni». [OSCURATO:PERSONA] ha ancora precisato che «i contratti con i dettaglianti (…) cont[eneva]no una formula di calcolo di prezzo (cioè prezzo giallo = prezzo verde comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] + maggiorazioni dovute alle specificazioni del prodotto ed ai costi logistici-storni)».
202
Dopo aver sostenuto nel ricorso che le controllate della [OSCURATO:PERSONA] fissavano il prezzo delle banane gialle «senza riferirsi alla minima offerta verde», le ricorrenti hanno sostenuto, nella replica (nota 5 a piè di pagina), che, sebbene sia esatto che la VBH ha fissato i prezzi per tre clienti nella maniera descritta al punto precedente, essa l’ha fatto solo «dopo» la fine della presunta infrazione. La VBH avrebbe applicato tale modalità di fissazione dei prezzi, segnatamente, a [OSCURATO:PERSONA] e a Carrefour nel 2004 e 2005, ed a [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 al 2006. Esse hanno affermato che tali contratti erano menzionati nella risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 febbraio 2006 che copriva il periodo intitolato «Dal 2000 ad oggi». [OSCURATO:PERSONA], quando ha deciso di limitare la constatazione di un’infrazione al periodo 2000-2002 nella decisione impugnata, non avrebbe verificato se le informazioni fornite concernessero il periodo in questione.
203
È necessario constatare che l’esame degli allegati del controricorso non rivela alcun indizio che giustifichi le asserzioni delle ricorrenti circa l’applicazione ratione temporis delle modalità di fissazione dei prezzi in parola. Le ricorrenti non forniscono peraltro alcun elemento concreto ed oggettivo atto a dimostrare la veridicità delle loro affermazioni e nemmeno indicazioni sulla maniera in cui la VBH avrebbe stabilito i suoi prezzi per il periodo dal 2000 al 2002. Era chiaro che nella richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 febbraio 2006 il periodo considerato iniziava il 1
o
gennaio 2000. Poiché la risposta della [OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcuna precisazione di natura restrittiva in merito alla data di attuazione delle modalità di fissazione dei prezzi in parola nei contratti che legano la VBH ai suoi clienti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carrefour, nulla permette di disattendere il fatto che la stessa risposta possa coprire la totalità del periodo considerato, incluso quello dal 2000 al 2002.
204
In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi questione di ordine temporale, siffatte dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] emesse nel corso del procedimento amministrativo corroborano quelle della [OSCURATO:PERSONA] e le indicazioni fornite dalle ricorrenti stesse sul nesso tra i prezzi delle banane verdi e gialle, dal momento che queste ultime nozioni erano note al mercato prima, durante e dopo il periodo dell’infrazione preso in considerazione nella decisione impugnata.
205
Infatti le ricorrenti chiariscono nel ricorso (punto 41) che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva banane verdi tramite accordi negoziati su base settimanale o accordi di approvvigionamento a lungo termine che applicano una formula di prezzo fisso, denominati «contratti Aldi plus». Quanto ai suddetti contratti, le ricorrenti indicano che, «benché tali accordi riguardino la vendita di banane verdi a maturatori[-]distributori, i prezzi erano basati sul prezzo di acquisto fissato dall’Aldi per le banane gialle convertito in un prezzo corrispondente alle banane verdi» e che «tale conversione era effettuata deducendo dal prezzo (giallo) dell’Aldi dei costi standard di EUR 3,07 per cassa che rappresentavano le spese di trasporto delle banane (verdi) dal porto al centro di maturazione, le spese di maturazione e le spese di trasporto dall’impianto di maturazione sino al centro di distribuzione dell’Aldi».
206
Si deve osservare al riguardo che le ricorrenti sostengono che l’elemento determinante del prezzo reale delle banane nell’Europa del Nord era costituito dall’offerta fatta dall’Aldi, venditore al dettaglio molto importante del mercato tedesco, il maggiore mercato dell’Europa del Nord, che si riforniva unicamente di banane gialle senza marca. Le ricorrenti affermano, al punto 47 del ricorso, che il «“prezzo Aldi” per le banane gialle serviva da riferimento per tutti gli acquirenti di banane, che fossero verdi o gialle, nell’Europa del Nord». Esse fanno quindi valere che il «prezzo Aldi» giallo serviva da riferimento per la vendita di banane verdi.
207
È infine necessario rilevare che le ricorrenti hanno menzionato, nel contesto dell’argomentazione relativa alla necessaria distinzione tra banane verdi e banane gialle sollevata a sostegno dell’addebito desunto dall’incompatibilità delle modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con la collusione addebitata, un’autonomia della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della VBH e della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della loro politica tariffaria.
208
Siffatto argomento è irrilevante nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’infrazione all’articolo 81 CE è stata commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], società guida del gruppo [OSCURATO:PERSONA], e che tale impresa, se è vero che ha concluso per l’assenza di qualsiasi comportamento anticoncorrenziale, non ha viceversa contestato, nell’ambito della presente istanza, la sua responsabilità in quanto società madre del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
209
Inoltre le ricorrenti si sono contentate di comunicare dichiarazioni dei direttori unicamente delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], asserendo l’autonomia di queste ultime pur riconoscendo la loro qualità di controllata esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] per la seconda a partire dal 1
o
gennaio 2005.
210
Si deve sottolineare che, in occasione del procedimento amministrativo (allegato B 9), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che tutte le vendite della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] erano gestite dal reparto commerciale della [OSCURATO:PERSONA] per l’Europa del Nord, cioè dalla [OSCURATO:PERSONA], in maniera indipendente rispetto agli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha anche precisato che la VBH si approvvigionava di banane presso la [OSCURATO:PERSONA] e che, ogni giovedì, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava il suo prezzo verde (o prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA]) alla VBH per la settimana seguente. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], la VBH non svolgeva alcun ruolo nella fissazione o nella modifica del prezzo verde, poiché non agiva come un importatore, ma soltanto come un maturatore-distributore.
211
Comunque la presunta autonomia delle controllate della [OSCURATO:PERSONA] non può contraddire il fatto che il prezzo delle banane verdi costituiva la base di quello delle banane gialle.
212
In seguito, le ricorrenti hanno indicato in udienza che i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] per le banane verdi, stabiliti il giovedì della prima settimana, erano il riflesso delle condizioni anticipate del mercato al dettaglio della terza settimana, senza dimenticare che, dopo la maturazione dei frutti durante la seconda settimana, le banane gialle erano consegnate ai dettaglianti all’inizio della terza settimana.
213
Infine quest’ultima osservazione deve essere messa in relazione con il tenore delle comunicazioni di pretariffazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], come riferita da tali imprese.
214
[OSCURATO:PERSONA] ha segnatamente precisato che essa valutava con la [OSCURATO:PERSONA] «le vendite e gli altri fattori di prezzo rilevanti per la fissazione del prezzo della settimana seguente», la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] informandosi «reciprocamente delle condizioni delle rispettive vendite al dettaglio, cioè le vendite gialle» (punto 149 del preambolo).
215
[OSCURATO:PERSONA] ha confermato che le sue comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] concernevano le «condizioni di mercato» e che le valutazioni della situazione del mercato includevano, segnatamente, gli «stock gialli presso i maturatori» (punto 152 del preambolo).
216
Si deve rilevare che, quanto alle sue comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe avuto un’attività esclusiva di vendita di banane gialle, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che, il mercoledì pomeriggio, si svolgeva una discussione sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ed essa «percepivano il mercato durante la settimana in corso ed il modo in cui esse pensavano che il mercato avrebbe potuto evolvere nel corso della settimana seguente». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che «la domanda di mercato prevista era valutata discutendo della situazione del mercato ([cioè della questione] se esistessero stock anticipati di importazioni eccedenti al livello dei porti o se gli stock dei maturatori di banane gialle non fossero ordinati dai supermercati a causa di un calo della domanda dei consumatori)» (punto 183 del preambolo e risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di informazioni del 30 marzo 2006).
217
Le precedenti considerazioni dimostrano la pertinenza della constatazione relativa all’esistenza di una concertazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] onde fissare, nel corso della prima settimana, il prezzo delle banane verdi, che era annunciato ai maturatori-distributori e dettaglianti i quali si incaricavano essi stessi della maturazione dei frutti e costituiva la base del prezzo delle banane gialle, annunciato ai dettaglianti la prima o la seconda settimana a seconda delle modalità di distribuzione dei frutti, consegnati all’inizio della terza settimana.
218
In quarto luogo, proprio nel contesto del funzionamento del mercato della banana, quale esposto supra, occorre ricollocare e valutare i due principali documenti invocati dalle ricorrenti per corroborare la deduzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fissavano prezzi di riferimento per prodotti diversi, clienti diversi e settimane diverse del ciclo trisettimanale del mercato della banana.
219
Le ricorrenti invocano, anzitutto, una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] allegata alla replica relativa alla sua politica tariffaria in taluni paesi nordici, la quale indica che, «come regola generale, le decisioni di fissazione dei prezzi sono prese la settimana A per la settimana B, cioè che il frutto venduto il giovedì sarà consegnato la settimana seguente» e che «il frutto è quindi già in corso di maturazione quando si svolgono le negoziazioni con i clienti».
220
Le ricorrenti fanno riferimento, in seguito, al tenore della e–mail inviata il 2 gennaio 2003 da un dipendente dell’Atlanta ad un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] la quale recita come segue:
«Benché mi renda conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si è sempre uniformata al prezzo fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle ultime due settimane (cioè al ribasso), in questo caso la raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA] non poteva e non avrebbe dovuto essere seguita. Infatti il prezzo fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] è un riferimento giallo applicabile alle consegne del lunedì della settimana seguente. Il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], che inizialmente è stato aumentato di EUR 0,50 stamattina, è per contro un riferimento verde, che diverrà giallo solo tra due settimane e non prima».
221
L’esame del tenore integrale del messaggio indica che quest’ultimo si riferisce ad una modifica del prezzo di riferimento giallo delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA] distribuite dall’Atlanta, già comunicato ai clienti, in seguito ad un aumento del prezzo di riferimento delle banane verdi della [OSCURATO:PERSONA] prodottosi il mattino stesso dell’invio del suddetto messaggio, cioè giovedì 2 gennaio 2003. Tale data è immediatamente posteriore al periodo dell’infrazione ed il suddetto messaggio, che richiama anche i movimenti tariffari delle due ultime settimane del 2002, rimane dunque pertinente quale elemento di comprensione del funzionamento del mercato interessato.
222
Come descritto ai punti 182-184 supra, i due documenti in questione concernono una delle varianti della commercializzazione delle banane, nella specie l’ipotesi secondo cui l’importatore vende le sue banane verdi ad una controllata o ad una società collegata che opera in qualità di maturatore-distributore, la quale commercializza in seguito, tramite un prezzo di riferimento giallo fissato il giovedì della seconda settimana mentre i frutti sono in corso di maturazione, quelle stesse banane, consegnate gialle ai dettaglianti all’inizio della terza settimana.
223
Contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, tale situazione non significa uno sfasamento sistematico di una settimana nel processo di commercializzazione delle banane della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] che sfocia in una mancanza di sincronizzazione delle attività delle stesse imprese incompatibile con il coordinamento illecito addebitato a queste ultime.
224
Infatti la situazione summenzionata si inquadra necessariamente nello «schema» temporale unico descritto dalle ricorrenti medesime e ricordato al punto 179 supra.
225
L’e-mail in questione menziona una variazione al rialzo del prezzo di riferimento giallo delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA] distribuite dall’Atlanta, stabilito ed annunciato il giovedì della seconda settimana per frutti in corso di maturazione, arrivati verdi il lunedì della seconda settimana e che devono essere consegnati gialli all’inizio della terza settimana, in seguito ad un aumento del prezzo di riferimento delle banane verdi della [OSCURATO:PERSONA], fissato e comunicato il medesimo giovedì della seconda settimana per frutti in via di spedizione che devono arrivare verdi il lunedì della terza settimana ed essere consegnati gialli due settimane più tardi, all’inizio della quarta settimana.
226
Tale situazione deve essere valutata non in maniera isolata, bensì va ricollocata nell’ambito di un mercato che funziona in modo continuativo con un arrivo, ogni inizio di settimana, di banane verdi nei porti nordeuropei importate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], con banane collocate successivamente in centri di maturazione per una stessa durata di circa sette giorni, poi con un’immissione sul mercato di banane gialle delle marche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sia le banane della marca [OSCURATO:PERSONA] che quelle della marca [OSCURATO:PERSONA] sono state anzitutto verdi prima di divenire gialle, dopo maturazione, e di comparire sugli stessi scaffali dei supermercati o di altri dettaglianti, per essere destinate tutto l’anno ai consumatori finali e ciò secondo lo stesso «schema» temporale.
227
Quindi le banane gialle della [OSCURATO:PERSONA] menzionate nella e-mail del dipendente dell’Atlanta facevano parte di un arrivo di banane verdi pervenute nei porti nordeuropei all’inizio della seconda settimana e per le quali era stato fissato un prezzo verde il giovedì della prima settimana. Nelle stesse circostanze temporali avevano avuto luogo un arrivo di banane verdi della [OSCURATO:PERSONA] e la fissazione di un prezzo di riferimento per queste ultime.
228
Tutte le banane in questione erano destinate all’immissione sul mercato per essere consumate nel medesimo lasso di tempo, cioè una settimana circa dopo il loro scarico ed il loro collocamento in centri di maturazione, secondo modalità diverse, e quindi all’inizio della terza settimana.
229
Quest’ultima constatazione deve essere collegata ad un’altra osservazione del dipendente dell’Atlanta.
230
Nella suddetta e–mail del 2 gennaio 2003, il dipendente in parola critica l’aumento del prezzo di riferimento giallo già comunicato alla clientela. Egli sottolinea che tale decisione è un errore commerciale, poiché «la differenza di prezzo sul mercato è aumentata» e «sarà più difficile trovare e mantenere clienti per la [OSCURATO:PERSONA] [nella] settimana futura».
231
Tale dichiarazione attesta, oltre all’importanza della questione delle differenze di prezzo tra le diverse banane di marca, l’esistenza di un’offerta concorrente per le banane gialle durante la terza settimana. Orbene, è proprio nello stesso momento sono immesse sul mercato al dettaglio le banane di marca [OSCURATO:PERSONA], arrivate nei porti all’inizio della seconda settimana e distribuite gialle da maturatori, imprese indipendenti o controllate della [OSCURATO:PERSONA].
232
A tali considerazioni cronologiche, risultanti dall’analisi del documento invocato dalle ricorrenti, si deve aggiungere e rammentare che il primo stadio della commercializzazione di arrivi di banane per una data settimana era costituito dalla fissazione di un prezzo verde da parte di tutti gli importatori lo stesso giorno, il giovedì, il quale rappresentava al contempo l’offerta per le banane verdi indirizzata a maturatori-distributori o a dettaglianti che si incaricano della maturazione dei frutti e la base del prezzo giallo annunciato alla clientela di dettaglianti dall’importatore o da maturatori-distributori.
233
Si può infine osservare che l’e-mail in parola corrobora anche l’esistenza di una pluralità di attività della [OSCURATO:PERSONA] e di un’offerta verde di quest’ultima. Infatti il dipendente dell’Atlanta afferma che la critica emessa in caso di aumento del prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] non ha ragione d’essere nell’ipotesi di una riduzione di prezzo. Egli rileva che le riduzioni di prezzo sono sempre valide non soltanto per la «settimana futura verde», ma anche per il frutto che è nelle camere di maturazione.
234
In quinto luogo, si deve sottolineare che le ricorrenti rivendicavano il fatto che i prezzi di riferimento erano pubblicati nella stampa specializzata, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato al punto 106 del preambolo. L’esame degli esemplari della rivista
[OSCURATO:PERSONA]
, che, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], compariva ogni sabato prima della conclusione delle negoziazioni commerciali, concernente due settimane dell’anno 2002, rivela l’esistenza di una tabella intitolata «prezzo di vendita delle banane in euro sul mercato di Amburgo per consegne la settimana seguente».
235
Siffatta tabella contiene la menzione di un prezzo di riferimento per importatore e di una forcella di prezzi reali per importatore, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA], là dove il prezzo reale massimo corrispondeva all’indicazione del prezzo di riferimento. La pubblicazione
[OSCURATO:PERSONA]
menziona quindi solo un unico prezzo di riferimento comparabile per tutti gli importatori, incluse la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
236
In udienza le ricorrenti hanno fatto valere che il prezzo ufficiale considerato in tale pubblicazione concernente la [OSCURATO:PERSONA] era un prezzo giallo e che non esisteva un’indicazione di prezzi reali della stessa impresa in quanto nessun dato sulle vendite di banane era inviato alla
[OSCURATO:PERSONA]
.
237
Occorre tuttavia rilevare che i prezzi di riferimento per la [OSCURATO:PERSONA] figuranti nei due esemplari della
[OSCURATO:PERSONA]
prodotti nel dibattimento corrispondono ai prezzi verdi della stessa impresa, come menzionati, sotto l’espressione «settimana attuale», nelle relazioni interne sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA] aggiornati al 27 giugno ed al 18 luglio 2002, corrispondenza che sussiste anche con i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
238
Il mero fatto che dati sulle vendite verdi della [OSCURATO:PERSONA] non siano pervenuti alla
[OSCURATO:PERSONA]
non può necessariamente condurre alla conclusione dell’inesistenza di siffatte vendite.
239
È certo inoltre che la tabella figurante nella pubblicazione della
[OSCURATO:PERSONA]
concerne solo l’attività degli importatori connessa con il porto di Amburgo (Germania), mentre gli operatori in parola utilizzavano anche altri porti e, segnatamente, quello di Anversa (Belgio), Göteborg ([OSCURATO:PERSONA]), Bremerhaven (Germania), dove era situata la sede dell’Atlanta, e di Zeebrugge (Belgio). Si deve sottolineare che i due esemplari della
[OSCURATO:PERSONA]
prodotti nel dibattimento contengono anche tabelle informative sui trasporti ed arrivi di banane, con l’indicazione dei nomi di imbarcazioni, dei caricatori con il volume trasportato e dei porti di destinazione delle merci. Ne risulta che solo il porto di Amburgo, diversamente da quelli di Göteborg e di Bremerhaven, non era utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] come punto di destinazione e di scarico, nell’Europa del Nord, delle imbarcazioni cariche di banane.
240
Discende da quanto precede che l’addebito sollevato dalle ricorrenti relativo all’impossibilità di qualsiasi coordinamento illecito tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per effetto della differenza nelle loro modalità di esercizio è privo di fondamento.
241
Occorre aggiungere al riguardo che, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico, che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, come il difetto di motivazione della decisione impugnata, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e addurre elementi probatori per corroborare tali motivi (sentenza della Corte dell’8 dicembre 2011, KME [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-389/10 P, Racc. pag. I-13125
, punto 131).
242
Siffatta condizione procedurale non contraddice la regola secondo cui, per infrazioni alle regole di concorrenza, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] fornire la prova delle infrazioni che essa riscontra e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare adeguatamente l’esistenza dei fatti che costituiscono l’infrazione. Ciò che si richiede a un ricorrente nell’ambito di un ricorso giurisdizionale, infatti, è di identificare gli elementi contestati della decisione impugnata, di formulare censure a tale riguardo e di addurre prove, che possono essere costituite da seri indizi, volti a dimostrare che le proprie censure sono fondate (sentenza KME [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 241 supra, punto 132).
243
Nel caso di specie occorre considerare che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente dimostrato in diritto che, nel contesto dell’organizzazione e del funzionamento del mercato della banana all’epoca dei fatti, gli importatori-fornitori di banane, di cui facevano parte la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], potevano, tramite le loro discussioni bilaterali, coordinare in maniera illecita i prezzi di riferimento per le rispettive banane di marca per la settimana futura.
244
Le osservazioni scritte ed i documenti sottoposti al Tribunale dalle ricorrenti sono viceversa insufficienti per dimostrare che le rispettive modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano incompatibili con un coordinamento siffatto ed hanno addirittura, per taluni di questi, corroborato la collusione addebitata alle due imprese in parola.
245
In udienza le ricorrenti hanno inoltre affermato che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva soprattutto le sue banane verdi alla sua controllata Atlanta. Riferendosi al fatto, pacifico, che la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di «contratti [OSCURATO:PERSONA] plus», esse hanno tratto argomento dal carattere molto limitato delle vendite settimanali di banane verdi da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Esse hanno anche sostenuto che il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] rimaneva «giallo» per le vendite di banane verdi.
246
È necessario constatare che tali affermazioni non sono corroborate da alcun elemento di prova concreto ed oggettivo e che la constatazione dell’esistenza comprovata di «contratti [OSCURATO:PERSONA] plus» non consente di per sé di fondare conclusioni sul volume di transazione delle banane verdi della [OSCURATO:PERSONA].
247
Le dichiarazioni delle ricorrenti sulla vendita da parte della [OSCURATO:PERSONA] di banane verdi tramite un riferimento giallo contribuiscono inoltre a sottolineare la relatività dell’autonomia concettuale dei prezzi gialli e verdi, sulla quale le ricorrenti fondano la loro argomentazione, già dimostrata dal carattere convertibile dei suddetti prezzi.
248
Ne consegue che l’addebito secondo il quale le rispettive modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano incompatibili con un coordinamento del loro prezzo di riferimento, quale censurato dalla [OSCURATO:PERSONA], deve essere respinto.
c) Sul coordinamento illecito dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] delle discussioni illecite
249
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato in maniera chiara ed inequivoca i diversi tipi di informazioni scambiate, da essa considerate illecite.
250
Risulta dalla formulazione dell’addebito che quest’ultimo è diretto a criticare l’osservanza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 253 CE.
251
[OSCURATO:PERSONA] descrive il contenuto delle comunicazioni di pretariffazione al punto 4.4.4 della decisione impugnata. Dopo aver sottolineato che le comunicazioni bilaterali in parola si sono svolte per telefono e che le imprese interessate l’hanno informata del fatto che non avevano né note né resoconti di tali comunicazioni, la [OSCURATO:PERSONA] precisa di essersi basata sulle dichiarazioni delle suddette imprese e su documenti che risalgono all’epoca dei fatti onde descrivere in maniera sufficientemente precisa il contenuto delle comunicazioni bilaterali di cui trattasi.
252
Essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], al pari della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], discutevano, durante le varie comunicazioni di pretariffazione fra di loro, circa le condizioni dell’offerta e della domanda o, in altri termini, circa i fattori di tariffazione, cioè circa i fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente e discutevano o rivelavano tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima della fissazione di questi ultimi (punti 148, 182 e 196 del preambolo).
253
A sostegno di tale asserzione, la [OSCURATO:PERSONA] menziona le pertinenti dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ai punti 149 e seguenti del preambolo, come segue:
«(149)
[OSCURATO:PERSONA], nell’informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito alle comunicazioni di pretariffazione da essa intrattenute con la [OSCURATO:PERSONA], ha indicato che i loro temi di discussione erano stati le condizioni di vendita e di mercato ed i fattori di prezzo nonché le offerte di prezzo ufficiali concernenti le banane. Nelle sue ulteriori dichiarazioni di impresa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sviluppato le sue dichiarazioni iniziali. Essa indica che comunicazioni siffatte del mercoledì pomeriggio “coprirebbero in generale la situazione di mercato e di altri fattori importanti del mercato, nonché l’intenzione generale di tariffazione (…)”. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in occasione delle comunicazioni di pretariffazione, il sig. [B.] ([OSCURATO:PERSONA]) ed il sig. [H.] ([OSCURATO:PERSONA]) “valutavano le vendite e gli altri fattori di prezzo pertinenti per la fissazione del prezzo della settimana seguente”. (…).“Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si mettevano reciprocamente al corrente delle condizioni delle rispettive vendite al dettaglio, cioè le vendite gialle (Abverkauf)” (…).
(150)
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la “[OSCURATO:PERSONA] indicava generalmente se, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], i suoi prezzi sarebbero andati ‘verso un aumento’ (gehen wir hoch), ‘verso una diminuzione’ (gehen wir runter) o sarebbero rimasti ‘immutati’ (bleiben wir beim Preis stehen) nel corso della settimana seguente rispetto ai prezzi della settimana in corso. La risposta della [OSCURATO:PERSONA] poteva essere sia una dichiarazione del tipo ‘ciò sembra ragionevole’ o ‘vedremo ciò che faremo’. Talvolta la [OSCURATO:PERSONA] era più specifica e precisava ciò che si prefiggeva di fare nel corso della settimana seguente”. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in pratica durante tutte le comunicazioni, il sig. [B.] ed il sig. [H.] discutevano delle intenzioni di prezzo.
(151)
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che: “(…) le conversazioni telefoniche del sig. [B.] con il sig. [H.] avevano come ultimo tema quello di valutare le opportunità di aumento dei prezzi nel corso della settimana futura, altrimenti detto di valutare se l’aumento dei suoi prezzi rientrava anche nell’intenzione dell’altra impresa interessata. Era importante sapere se rimaneva comunque un margine di manovra per un aumento di prezzo”. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che: “se è vero che le informazioni concernenti i cambiamenti di prezzo della settimana seguente non erano specifiche, era generalmente ammesso che il prezzo del momento aumenterebbe o diminuerebbe di 50 centesimi. Talvolta però, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] discutevano sull’importo di cui intendevano far salire o abbassare il loro prezzo (ad esempio, ‘noi dovremmo aumentare di EUR 1’)”.
(152)
Rispondendo ad una richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le sue comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] concernevano “le condizioni di mercato e, in tale contesto, talvolta tendenze indicative di prezzo di riferimento”. [OSCURATO:PERSONA] precisa che: “(…) le valutazioni della situazione del mercato includevano le condizioni atmosferiche, gli stock gialli presso i maturatori, gli stock verdi stimati nei porti ed altri fattori che influenzano l’offerta rispetto alla domanda. In rapporto con questa discussione sul mercato, i prezzi di riferimento indicativi potevano essere menzionati anche quale riflessione al fine di determinare se il mercato fosse orientato verso un aumento o una diminuzione”.
(…)
(154)
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] indica anche che la [OSCURATO:PERSONA] ed altre concorrenti la chiamavano di tanto in tanto al fine di verificare le rivendicazioni dei clienti quanto agli sviluppi del mercato. “Ad esempio, (…) se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realmente organizzato una promozione in un paese specifico”.
(…)
(158)
[OSCURATO:PERSONA] indica inoltre [alla pagina 130 della] sua risposta alla comunicazione degli addebiti che (…) “il sig. [H.] ha chiarito che poteva succedergli di convenire, con il sig. [B.], che si aspettavano un aumento dei prezzi di un euro o di 50 centesimi, ma non vi è mai stato alcun accordo su un aumento di prezzo” (…).
(159)
[OSCURATO:PERSONA] indica, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che né il sig. [B.] né il sig. [H.] disponevano del potere assoluto di tariffazione e si limitavano di conseguenza a scambiare i loro punti di vista personali [sulla maniera in cui i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] potevano evolvere …]».
254
Quanto alle comunicazioni bilaterali tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la prima impresa ha dichiarato, come risulta dal punto 183 del preambolo e dalla sua risposta alla richiesta di informazioni del 30 marzo 2006, che le stesse riguardavano «una discussione generale sulle condizioni del mercato (sviluppi attuali ed attesi) ed i volumi generali del mercato» e che, il mercoledì pomeriggio, si svolgeva una discussione sul modo in cui essa e la [OSCURATO:PERSONA] «vedevano il mercato durante la settimana in corso e sul modo in cui pensavano che il mercato avrebbe potuto svilupparsi nel corso della settimana seguente». [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto quanto segue:
«La domanda di mercato prevista veniva stimata discutendo sulla situazione del mercato (come sapere se esistevano stock anticipati di importazioni eccedentarie al livello dei porti o se gli stock dei maturatori di banane gialle non erano ordinati dai supermercati a causa di un calo della domanda dei consumatori)».
255
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento anche ad altre dichiarazioni pertinenti della [OSCURATO:PERSONA] ed a quelle della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 184 e seguenti del preambolo nel modo seguente:
«(184)
[OSCURATO:PERSONA] precisa che “sulla base delle loro discussioni relative alle condizioni di mercato, esse discutevano anche della probabilità di un aumento generale sul mercato o di una diminuzione del prezzo delle banane o se i prezzi sarebbero rimasti generalmente immutati. Oltre a ciò, esse potevano discutere anche del loro parere sul modo in cui il ‘prezzo Aldi’ poteva cambiare (…)”.
(…)
(186)
[OSCURATO:PERSONA] dichiara che le concorrenti la chiamavano di tanto in tanto al fine di tentare di verificare le rivendicazioni dei clienti circa gli sviluppi del mercato. “Per esempio, (…) se la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realmente organizzato una promozione in un paese specifico”.
(187)
[OSCURATO:PERSONA] ammette, nella sua risposta ad una richiesta di informazioni, che in talune occasioni essa rivelava anche specificamente alla [OSCURATO:PERSONA] la sua “tendenza probabile in materia di offerta”. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che, quando il sig. [S.] ([OSCURATO:PERSONA]) comunicava con i suoi contatti presso la [OSCURATO:PERSONA], “la [OSCURATO:PERSONA] si informava regolarmente, sebbene non settimanalmente, anche sulla tendenza probabile dell’offerta per la settimana seguente. [OSCURATO:PERSONA] rispondeva se aveva già un’idea della tendenza del prezzo di riferimento per la settimana seguente”.
(188)
[OSCURATO:PERSONA] afferma nella sua risposta ad una richiesta di informazioni che le comunicazioni bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA] “concernenti le condizioni generali prevalenti sul mercato” erano “conversazioni molto generali senza ordine del giorno organizzato o predefinito nel corso delle quali le discussioni possono avere affrontato uno o più dei temi seguenti” e redige il seguente elenco: percezione del mercato, tendenze del mercato, condizioni atmosferiche in Europa, condizioni atmosferiche nei paesi produttori delle banane, importazioni di banane nel SEE, livello della domanda sul mercato, evoluzione della domanda sul mercato, situazione delle vendite al livello del dettaglio, situazione delle vendite presso i maturatori, questioni regolamentari quali le modifiche potenziali del regime delle banane della Comunità o chiacchierata sull’industria in generale (partenza di dipendenti o nuove assunzioni, coimprese/acquisizioni annunciate, ecc.) (…)
(189)
[OSCURATO:PERSONA] dichiara inoltre che, “[in] talune occasioni, la [OSCURATO:PERSONA] chiamava la [OSCURATO:PERSONA] per scambiare punti di vista sulle condizioni generali prevalenti sul mercato (…) e, in rari casi, anche sull’evoluzione probabile dei prezzi ufficiali prima della comunicazione di questi ultimi tra gli importatori di banane il giovedì”.
(190)
(…) Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che talvolta la [OSCURATO:PERSONA] “si informava sulle probabili tendenze di offerta per la settimana seguente in quanto misura campione a partire dalla quale [la [OSCURATO:PERSONA]] poteva procedere alla precisazione delle [sue] proprie stime” (…)
(…)
(195)
(…) [OSCURATO:PERSONA] dichiara, in risposta ad una richiesta di informazioni, che “i contatti avevano per oggetto lo scambio di informazioni al fine di permettere ad ogni importatore di valutare meglio le condizioni del mercato. Utilizzando le informazioni generali o i pareri generali sul mercato ottenuti in occasione del contatto, la [OSCURATO:PERSONA] stimava la probabile domanda sul mercato, la probabile offerta disponibile per rispondere alla domanda e la concordanza dell’idea iniziale di prezzo della [OSCURATO:PERSONA] con le reali condizioni del mercato” (…)».
256
Sulla base delle dichiarazioni delle imprese interessate, appare quindi che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente individuato e distinto due tipi di informazioni scambiate, cioè, da una parte, i fattori di tariffazione, dunque fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente e, dall’altra, le tendenze di prezzo e le indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima della fissazione di questi ultimi.
257
[OSCURATO:PERSONA] ha raggruppato tali scambi di due tipi di informazioni sotto la generica qualificazione di comunicazioni di pretariffazione, pur precisando che queste ultime vertevano, in talune occasioni, sulle tendenze di prezzo e le indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente (punto 266 del preambolo). Una comunicazione di pretariffazione corrisponde dunque ad uno scambio vertente sull’uno o sull’altro dei tipi di informazione di cui trattasi e, a fortiori, sull’uno e sull’altro.
258
Nella loro critica della motivazione della decisione impugnata, le ricorrenti si limitano ad eccepire, in primo luogo, l’assenza di precisazione del numero di comunicazioni vertenti sulle tendenze di prezzo e sulle indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente, il che equivale, da una parte, ad ammettere il carattere sufficientemente esplicito e chiaro della decisione impugnata sulla natura dell’informazione in parola e, dall’altra, ad isolare artificiosamente siffatto tipo di informazioni e a prescindere dai contatti vertenti sui fattori di tariffazione.
259
Oltre alla circostanza che la questione della frequenza delle comunicazioni di pretariffazione è espressamente esaminata ai punti 76-92 della decisione impugnata, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] descrive la frequenza dei casi in cui le parti hanno direttamente divulgato intenzioni di prezzo. [OSCURATO:PERSONA] stessa ritiene che ciò «si è verificato in occasione della metà circa delle discussioni del mercoledì pomeriggio con la [OSCURATO:PERSONA]» (punto 153 del preambolo) e, quanto alle comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ammette che, nelle loro comunicazioni, «discutevano anche della probabilità di un aumento generale sul mercato o di una diminuzione del prezzo delle banane o della questione se i prezzi sarebbero rimasti generalmente immutati» (punti 184 e 187 del preambolo), mentre la [OSCURATO:PERSONA] dichiara che le discussioni «vertevano, in rari casi, anche sulla possibile evoluzione dei prezzi ufficiali» (punto 189 del preambolo).
260
In secondo luogo, le ricorrenti addebitano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver indicato precisamente di quali tipi di «fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi di riferimento» fosse illecito discutere. Esse sottolineano la differenza tra l’elenco dei fattori stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA], riprodotto nella decisione impugnata, e quello contenuto nel controricorso nonché il fatto che il suddetto elenco include, segnatamente, le «importazioni di banane nel SEE», mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato a qualunque addebito connesso ad un coordinamento sui volumi.
261
Come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea fondatamente, non le incombeva redigere in maniera generale, nella decisione impugnata, un elenco esaustivo di fattori da considerare a priori illeciti nel settore di cui trattasi. Le incombeva, viceversa, qualificare giuridicamente con precisione e chiarezza sufficienti il comportamento delle imprese interessate in rapporto ai presupposti di applicazione dell’articolo 81 CE – il che essa ha fatto – circa la natura delle informazioni scambiate, riprendendo la descrizione delle comunicazioni bilaterali effettuata dalle imprese stesse.
262
[OSCURATO:PERSONA] ha posto segnatamente in rilievo la dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui «le valutazioni della situazione del mercato includevano le condizioni atmosferiche, gli stock gialli presso i maturatori, gli stock verdi stimati nei porti ed altri fattori che influenzavano l’offerta rispetto alla domanda» (punto 152 del preambolo concernente le comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha del pari indicato che i suoi scambi con la [OSCURATO:PERSONA] vertevano sulle condizioni del mercato (sviluppi attuali ed attesi), precisando che «la domanda di mercato prevista era stimata discutendo sulla situazione del mercato ([cioè sulla questione] se esistevano stock anticipati di importazioni eccedentarie al livello dei porti o se gli stock dei maturatori di banane gialle non erano ordinati dai supermercati a causa di un calo della domanda dei consumatori)» (punto 183 del preambolo). La questione dello sviluppo del mercato poteva anche dar luogo a discussioni della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sull’organizzazione di un’iniziativa promozionale (punti 154 e 186 del preambolo).
263
[OSCURATO:PERSONA] si riferisce anche alla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale, «sulla base delle loro discussioni relative alle condizioni di mercato, [i dipendenti interessati] discutevano anche della probabilità di un aumento generale sul mercato o di una diminuzione del prezzo delle banane o se i prezzi sarebbero rimasti generalmente immutati» e che, «oltre a ciò, potevano discutere anche del loro parere sul modo in cui il “prezzo Aldi” poteva cambiare (…)» (punto 184 del preambolo). Tale dichiarazione rivela il nesso tra le discussioni sui fattori di tariffazione e quelle sulle evoluzioni dei prezzi, il che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di rilevare che i partecipanti a tutte le comunicazioni sapevano che esse potevano sfociare in discussioni o divulgazioni di tale natura e che, nonostante tutto, hanno accettato di prendervi parte (punto 269 del preambolo).
264
Si deve ricordare, come già descritto al punto 125 supra, che l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, segnatamente dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni. Nella fattispecie non si può validamente sostenere un’assenza di individuazione chiara ed inequivoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei diversi tipi di informazioni scambiate da essa considerate illecite, segnatamente dei fattori di tariffazione, anche quando quest’ultima espressione si limita a tradurre le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], prive di qualunque ambiguità sull’esistenza di discussioni vertenti su fattori «influenti sull’offerta rispetto alla domanda» (punto 152 del preambolo).
265
Si deve inoltre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente precisato, nella decisione impugnata, la questione della presa in considerazione dei volumi di importazione nelle comunicazioni di pretariffazione.
266
Risulta infatti dai punti 136, 149 e 185 del preambolo che i dati concernenti i volumi di importazione previsti nell’Europa del Nord erano già scambiati prima che si svolgessero le comunicazioni di pretariffazione. Il volume delle importazioni individuali delle imprese non era dunque discusso nel corso delle suddette comunicazioni, a meno che fosse attesa una variazione o un’irregolarità importante nelle importazioni previste, a causa, segnatamente, dell’immobilizzo di una nave. Siffatta constatazione della [OSCURATO:PERSONA] non è rimessa in questione dalle ricorrenti.
267
Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che l’addebito desunto da un’assenza di individuazione chiara e inequivoca da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei diversi tipi di informazioni scambiate, ritenute illecite, deve essere disatteso.
Sulla natura delle informazioni scambiate
268
Le ricorrenti fanno valere che le informazioni scambiate rientravano nella sfera pubblica o potevano essere ottenute da altre fonti quali pubblicazioni professionali, contenenti anche informazioni più dettagliate circa l’orientamento dei prezzi previsto nel settore in parola.
269
A sostegno delle loro asserzioni, le ricorrenti fanno riferimento a periodici in linea che comunicherebbero in tempo utile dettagli completi sul mercato della banana. Esse stesse precisano che la rivista
[OSCURATO:PERSONA]
indicava ogni sabato (cioè due giorni prima della conclusione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle sue negoziazioni sulla fissazione del prezzo il lunedì successivo) la scala dei prezzi reali del mercato per importatore per la settimana in corso.
270
Come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea fondatamente, tale pubblicazione aveva luogo, dunque, almeno due giorni dopo la fissazione e l’annuncio dei prezzi di riferimento, e non la vigilia. In quel momento i prezzi di riferimento erano già stati annunciati ed ampiamente diffusi sul mercato (punto 104 del preambolo), il che contraddice l’asserzione delle ricorrenti di una comunicazione «in tempo utile».
271
Circa la lettera di informazioni del Centro di cooperazione internazionale per la ricerca agronomica per lo sviluppo (CIRAD), essa riportava ogni giovedì, secondo le ricorrenti, le voci del mercato sull’effettiva tendenza settimanale dei prezzi in Germania nonché in altri paesi dell’Unione europea.
272
Una siffatta indicazione temporale non permette di accertare se le informazioni contenute in tale pubblicazione fossero note alle imprese prima dello svolgimento della loro riunione, proprio all’inizio della mattinata di giovedì, avente ad oggetto la fissazione dei loro prezzi di riferimento.
273
In udienza e in contraddizione con le loro memorie, le ricorrenti hanno persino sostenuto che la pubblicazione della lettera del CIRAD aveva luogo il mercoledì, senza però fornire qualsivoglia elemento a sostegno della loro asserzione.
274
Comunque l’esame delle copie della suddetta pubblicazione fornite dalle ricorrenti, nessuna delle quali corrisponde al periodo di infrazione preso in considerazione nella decisione impugnata, rivela dati quantitativi, essenzialmente sotto forma di grafici, sui volumi di produzione e sui prezzi reali nonché commenti molto generali sui mercati geografici interessati e sulle tendenze alla luce dei dati acquisiti.
275
Le ricorrenti non sostengono che vi si faccia menzione dei prezzi di riferimento degli importatori per la settimana seguente o addirittura di tendenze indicative dei prezzi di riferimento per la settimana medesima. Il periodico del CIRAD non contiene alcuna indicazione quantitativa individuale relativa agli importatori di banane.
276
Peraltro le ricorrenti non hanno rimesso in questione le loro dichiarazioni, riferite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della descrizione del contenuto delle comunicazioni, concernenti discussioni con la [OSCURATO:PERSONA] sugli «stock gialli presso i maturatori, gli stock verdi stimati nei porti» (punto 152 del preambolo) e con la [OSCURATO:PERSONA] relative all’esistenza di «stock anticipati di importazioni eccedentarie al livello dei porti» o sulla questione «se gli stock dei maturatori di banane gialle non erano ordinati dai supermercati a causa di un calo della domanda dei consumatori» (punto 183 del preambolo). Le ricorrenti non provano che scambi del genere vertessero su informazioni disponibili sul mercato.
277
Ciò vale anche per le discussioni relative alle iniziative promozionali, agli incidenti che colpiscono i trasporti di merci a destinazione dei porti d’Europa del Nord o alle vendite al dettaglio rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], cioè le vendite gialle.
278
In risposta alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha certo ammesso essa stessa che informazioni discusse dalle parti «potevano essere ottenute da altre fonti» (punti 160 e 189 del preambolo), il che può concernere le condizioni meteorologiche menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della descrizione delle comunicazioni bilaterali.
279
Ciò non toglie che il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] o della [OSCURATO:PERSONA] su tale o tal altra informazione importante per le condizioni dell’offerta e della domanda, che possa essere ottenuta altrimenti che attraverso discussioni con le imprese interessate, e la sua incidenza sull’evoluzione del mercato, non costituisce, per definizione, un’informazione pubblica disponibile.
280
In ogni caso la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] ai punti 160 e 189 del preambolo non è, di per sé, incompatibile con la sua conclusione quanto all’oggetto antinconcorrenziale della pratica in questione, fondata su una valutazione globale di quest’ultima.
Sui partecipanti agli scambi
281
Le ricorrenti sostengono che le discussioni censurate non si limitavano ai tre fornitori destinatari della decisione impugnata e che gli importatori scambiavano le stesse informazioni o informazioni simili con i loro clienti, circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta, ma da cui non trae le conseguenze, cioè la prova di assenza di scopo anticoncorrenziale degli scambi in parola.
282
Circa altri importatori, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ammesso essa stessa di aver partecipato a comunicazioni assolutamente identiche con gli altri importatori e tutti gli importatori avrebbero informato la [OSCURATO:PERSONA] che avevano esattamente le medesime comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]).
283
A sostegno di un’asserzione siffatta, le ricorrenti rinviano ai punti 128 e 129 della comunicazione degli addebiti che così recitano:
«(128)
(…) [OSCURATO:PERSONA] dichiara che intratteneva comunicazioni bilaterali, che avevano luogo prima della fissazione dei prezzi di riferimento delle banane, rispettivamente con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che il suo dipendente (il direttore delle vendite di banane) intratteneva dal lunedì al mercoledì conversazioni telefoniche con i dipendenti di altri importatori di banane, in particolare, rispettivamente, con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che intratteneva comunicazioni bilaterali in particolare, rispettivamente, con la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che intratteneva comunicazioni con importatori di banane e cita fra tali importatori la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
(129)
[OSCURATO:PERSONA] non riconosce di aver intrattenuto comunicazioni siffatte con le altre parti prima della fissazione del prezzo di riferimento. [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] dichiarano tuttavia ciascuna, separatamente, di avere avuto tale tipo di comunicazioni bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA]. I tabulati telefonici prodotti indicano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] intratteneva conversazioni telefoniche con talune delle altre parti dal lunedì al mercoledì (…)».
284
È necessario constatare che dai punti summenzionati si può solo inferire che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’esistenza di comunicazioni con altri importatori, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], e che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno ugualmente dichiarato di aver intrattenuto comunicazioni bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA], senza altre precisazioni.
285
Occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver inviato la comunicazione degli addebiti alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nella decisione impugnata non ha infine preso in considerazione alcuna infrazione nei confronti di tali due imprese, in seguito alle risposte presentate da queste ultime ed alla valutazione degli elementi di prova in suo possesso.
286
Risulta peraltro dai punti 21 e 24 del preambolo che, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] (quanto alle sue attività di fornitore di banane), la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], un gran numero di altre imprese che vendono banane erano attive nell’Europa del Nord. Non è né dedotto né a fortori dimostrato che le imprese in parola fossero coinvolte negli scambi di informazioni censurati nella decisione impugnata.
287
Deve infine rilevarsi che le ricorrenti non forniscono la prova che gli scambi di informazioni censurati coinvolgevano anche i clienti.
288
Le ricorrenti producono due lettere di clienti della [OSCURATO:PERSONA], provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] OHG e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, in cui le due società in questione non menzionano la loro partecipazione a discussioni con i fornitori di banane su fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente o su tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento per la medesima settimana prima della fissazione degli stessi e nemmeno la loro conoscenza dell’esistenza di comunicazioni bilaterali tra importatori e ancor meno dell’esatta portata di queste ultime. I due clienti della [OSCURATO:PERSONA] sottolineano essenzialmente che l’impresa in parola annunciava loro il suo prezzo di riferimento il giovedì mattina per telefono. Le ricorrenti stesse indicano che l’elemento pertinente delle lettere in questione è che queste dimostrano che, per i clienti, il fattore decisivo era il «prezzo Aldi» e non il prezzo di riferimento e che è quindi «senza importanza che i clienti conoscano o meno tutti i dettagli delle comunicazioni di pretariffazione constatate dalla [OSCURATO:PERSONA]».
289
Peraltro, a torto le ricorrenti affermano, riferendosi al punto 325 del preambolo, che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che gli argomenti affrontati durante le comunicazioni bilaterali fossero discussi anch’essi con i clienti.
290
Nel punto 325 del preambolo la [OSCURATO:PERSONA] ricorda l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relativa al concetto di «radio banana, secondo il quale le informazioni del mercato della banana erano rapidamente diffuse e che, a loro avviso, “tutti” sapevano che le concorrenti parlavano con “tutti”. In risposta ad una siffatta asserzione, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia espressamente ad altri punti in cui ha indicato, da una parte, che le prove apportate o gli argomenti presentati dalle imprese interessate non dimostrano che istituzioni pubbliche, clienti o terzi siano stati al corrente delle comunicazioni di pretariffazione e del loro contenuto e, dall’altra, che, comunque, tale argomentazione non modifica la sua conclusione secondo la quale le discussioni tra le imprese interessate sono anticoncorrenziali.
291
In proposito, correttamente la [OSCURATO:PERSONA] deduce la necessaria distinzione tra, da una parte, i concorrenti che spigolano informazioni in maniera indipendente o discutono di prezzi futuri con dei clienti e dei terzi e, dall’altra, i concorrenti che discutono dei fattori di tariffazione e dell’evoluzione dei prezzi con altri concorrenti prima di stabilire i loro prezzi di riferimento (punto 305 del preambolo).
292
Se il primo comportamento non causa alcuna difficoltà circa l’esercizio di una concorrenza libera e non falsata, ciò non vale per il secondo, che contraddice l’esigenza secondo la quale qualsiasi operatore economico deve determinare in maniera autonoma la politica che intende tenere sul mercato comune, mentre la suddetta esigenza di autonomia vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l’effetto d’influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un tale concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punti 173 e 174, e sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2003, Adriatica di Navigazione/[OSCURATO:PERSONA],
T-61/99, Racc. pag. II-5349
, punto 89).
293
Il giudizio individuale di un importatore di banane su un evento climatico che influisce su una regione di produzione – informazione pubblica e disponibile – non deve confondersi con la valutazione comune del suddetto evento da parte di due concorrenti, che si accompagna, eventualmente, ad un’altra informazione sullo stato del mercato, e della sua incidenza sull’evoluzione del settore, pochissimo tempo prima della fissazione dei loro prezzi di riferimento.
294
Si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che, nelle sue comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA], «le valutazioni della situazione del mercato includevano le condizioni atmosferiche, gli stock gialli presso i maturatori, gli stock verdi stimati nei porti ed altri fattori influenti sull’offerta in rapporto alla domanda».
295
A buon diritto, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] indica, nei punti 160 e 189 del preambolo, che, «anche se informazioni su vari argomenti discussi potevano essere ottenuti da altre fonti (…), non potevano esserlo i punti di vista dei concorrenti in proposito che erano scambiati in occasione di discussioni bilaterali».
Sulla presa in considerazione delle caratteristiche essenziali del mercato interessato
296
Le ricorrenti addebitano principalmente alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver tenuto in alcun conto le condizioni del mercato e, quindi, di non aver fornito sul punto alcuna motivazione o, in altri termini, di non aver spiegato in maniera chiara ed inequivoca il modo in cui essa ha tenuto conto delle condizioni del mercato onde constatare che lo scambio di informazioni costituisce un’infrazione all’articolo 81 CE. In maniera generale le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] anche una valutazione non corretta del mercato.
– Sul contesto normativo
297
Le ricorrenti sottolineano che il settore era oggetto di una normativa specifica per cui l’approvvigionamento veniva stabilito nel contesto di un sistema di contingenti tariffari.
298
In primo luogo, quanto all’addebito desunto da una violazione dell’obbligo di motivazione su tale punto, risulta dai punti 36-40, 129-137, 278 e 279 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione ed esaminato, in maniera sufficiente e inequivoca, il contesto normativo del settore della banana all’epoca dei fatti in occasione del suo giudizio sulla conformità del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 81, paragrafo 1, CE, cioè il regolamento n. 404/93.
299
Ne consegue che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE concernente il contesto normativo degli scambi di informazioni in questione.
300
In secondo luogo, circa la pertinenza dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA], è necessario sottolineare che durante il periodo interessato le importazioni di banane nella Comunità rientravano nel regime delle licenze. [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 37 del preambolo, che, al momento della presentazione delle domande di licenza, gli operatori erano tenuti alla costituzione di una garanzia e che la maggior parte dei quantitativi soggetti a licenza era attribuita agli operatori tradizionali in opposizione ai «nuovi arrivati» o agli «operatori non tradizionali» (a partire dal 1
o
luglio 2001), il che rivela l’esistenza di taluni ostacoli all’ingresso sul mercato in questione.
301
I contingenti di importazione di banane venivano fissati annualmente, ed attribuiti su base trimestrale con una flessibilità limitata fra i trimestri di un anno solare. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, tenuto contro del regime di contingenti, il quantitativo totale di banane importate nell’intera Comunità nel corso di un dato trimestre durante il periodo considerato era dunque predeterminato, con riserva di una flessibilità limitata fra i trimestri, poiché importanti elementi incitavano i detentori di licenze a garantire che queste ultime sarebbero state utilizzate nel corso del trimestre in questione (punto 134 del preambolo).
302
Come indicato dalle ricorrenti, la circostanza che l’approvvigionamento in banane provenienti dall’America latina e dai paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) è stato fissato di fatto dal regolamento n. 404/93 per tutto il periodo della presunta infrazione costituisce un elemento che presenta un’evidente importanza nella fissazione dei prezzi.
303
L’importanza della normativa in parola, per il livello dell’offerta e per il fatto che la stessa contribuisca ad una certa trasparenza sul mercato permettono di concludere che la formazione dei prezzi sul mercato della banana non rispondeva completamente al libero gioco dell’offerta e della domanda.
304
Siffatta constatazione non è però incompatibile con la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’oggetto anticoncorrenziale della pratica in questione.
305
Anzitutto la [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente preso in considerazione una caratteristica essenziale del settore della banana, cioè la sua organizzazione in cicli settimanali.
306
[OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente sottolineato che l’organizzazione comune dei mercati non determinava in anticipo il numero di banane importate e commercializzate in seno all’Unione ed ancor meno nella zona geografica in questione nel corso di una data settimana.
307
In un mercato organizzato in cicli settimanali, la [OSCURATO:PERSONA] ha così potuto constatare che le spedizioni di banane verso i porti dell’Europa del Nord venivano stabilite, per una data settimana, in funzione delle decisioni di produzione e di spedizione prese dai produttori e dagli importatori (punti 131-135 del preambolo), i quali disponevano pertanto di un certo margine di discrezionalità quanto al volume disponibile sul mercato.
308
Infine la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione anche una situazione specifica per quanto concerne il quantitativo di banane disponibili nel corso di una data settimana nell’Europa del Nord, riportata nei seguenti termini al punto 36 del preambolo:
«Vari documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] indicano che, prima di fissare i loro prezzi di riferimento settimanali dal lunedì al mercoledì, le parti scambiavano informazioni sugli arrivi di banane nei porti [d’]Europa del Nord. Tali scambi subentravano ai dati concernenti i rispettivi volumi di banane delle parti il cui arrivo era generalmente previsto nel corso della settimana seguente. Le parti ammettono che siffatti scambi hanno avuto luogo. In via addizionale o alternativa, gli importatori si basavano sulle informazioni concernenti gli arrivi di banane che erano disponibili presso diverse fonti pubbliche e private attraverso servizi di informazioni mercuriali. Pertanto le parti, nel momento in cui intrattenevano le loro comunicazioni di pretariffazione, erano di norma sempre al corrente dei volumi di banane dei concorrenti che sarebbero arrivati più tardi, nella settimana seguente, nei porti [d’]Europa del Nord (…)».
309
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre precisato che, se è pur vero che le imprese interessate non avevano contestato l’accertamento contenuto nella comunicazione degli addebiti secondo cui scambi di dati sui volumi si svolgevano regolarmente all’inizio di ogni settimana (dal lunedì al mercoledì mattina, nota 179 a piè di pagina della decisione impugnata), essa aveva ritenuto, alla luce degli argomenti presentati dalle parti in risposta alla comunicazione degli addebiti, che le prove in suo possesso non conducevano alla conclusione che gli scambi di informazioni sui volumi trattati avevano un oggetto anticoncorrenziale o che facevano parte integrante dell’infrazione (punto 272 del preambolo).
310
[OSCURATO:PERSONA] ha invece rilevato che i partecipanti alle comunicazioni di pretariffazione comunicavano tra loro alla luce di una minore incertezza quanto alla situazione dei loro concorrenti in termini di consegne e che tale circostanza, in combinazione con la trasparenza del mercato generata dal suo contesto normativo, rivelava un grado minore di incertezza nell’industria bananiera nell’Europa del Nord, rendendo tanto più importante il fatto di tutelare l’incertezza sussistente circa le future decisioni dei concorrenti in materia di prezzi (punto 272 del preambolo).
311
Le ricorrenti, pur contestando alla [OSCURATO:PERSONA] una valutazione scorretta della prassi in parola, non presentano alcuna argomentazione specifica che contraddica le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul margine di discrezionalità delle imprese bananiere circa il volume disponibile sul mercato durante una data settimana e la conoscenza da parte di tali imprese dei futuri arrivi di banane, prima delle comunicazioni di pretariffazione.
312
Dati tali elementi, occorre rilevare che, fondatamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nel valutare il comportamento della [OSCURATO:PERSONA], di un grado di incertezza minima nell’industria bananiera nell’Europa del Nord e della correlativa necessità di tutelare l’incertezza sussistente circa le future decisioni dei concorrenti in materia di prezzi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], T-25/95, T-26/95, da T-30/95-T a
32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Racc. pag. II-491
, punti 1088 e 1856).
– Sulla natura specifica del prodotto in parola
313
Oltre all’assenza di motivazione sul punto nella decisione impugnata, le ricorrenti invocano il fatto che, poiché le banane sono un prodotto deperibile che dev’essere rapidamente commercializzato, era utile ed anche indispensabile che gli importatori conoscessero, segnatamente, con esattezza le tendenze del mercato e che cosa ne pensassero i concorrenti, il che spiega perché vi fossero così numerose comunicazioni tra un gran numero di importatori di banane. [OSCURATO:PERSONA] de la concurrence français (Consiglio della concorrenza francese) lo avrebbe peraltro riconosciuto ed avrebbe preso in considerazione le caratteristiche particolari dei mercati ortofrutticoli al momento di una valutazione generale degli effetti di uno scambio di informazioni.
314
In primo luogo, circa l’addebito desunto dalla violazione dell’obbligo di motivazione, risulta dai punti 278, 279, 290, 300, 303, 341-343 del preambolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, in maniera sufficiente ed inequivoca, le argomentazioni dei destinatari di quest’ultima, tra cui la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi alla natura specifica del prodotto in questione, cioè la sua estrema deperibilità.
315
Ne consegue che nessuna violazione dell’articolo 253 CE concernente la natura specifica del prodotto di cui trattasi è addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA].
316
In secondo luogo, quanto alla fondatezza della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la summenzionata argomentazione delle ricorrenti è diretta a far constatare che le comunicazioni tra importatori avevano, tenuto conto della natura specifica del prodotto in parola, un obiettivo legittimo, cioè un rafforzamento dell’efficienza del mercato.
317
Come giustamente indica la [OSCURATO:PERSONA] al punto 303 del preambolo, chiarendo che l’oggetto delle comunicazioni era lo smaltimento efficace dai depositi di stoccaggio per un prodotto estremamente deperibile come le banane o la fissazione di un prezzo per uno smaltimento siffatto, le imprese destinatarie della decisione impugnata riconoscono perciò che le comunicazioni hanno influito sulle loro decisioni di tariffazione. Quest’ultima constatazione conferma l’oggetto anticoncorrenziale della pratica di cui trattasi.
318
[OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto al punto 303 del preambolo quanto segue:
«(…) una volta stabilito lo scopo anticoncorrenziale delle comunicazioni, le parti non possono giustificarlo avanzando che miravano ad una “migliore efficienza”. Affinché una pratica anticoncorrenziale concertata sia esente dall’applicazione dell’articolo 81[CE], è necessario soddisfare le condizioni stipulate all’articolo 81, paragrafo 3, [CE] (…). Inoltre non basta non avere alcuno “spirito anticoncorrenziale” in occasione di comunicazioni con concorrenti nel corso delle quali intenzioni tariffarie e fattori di tariffazione erano rivelati o discussi (…)».
319
[OSCURATO:PERSONA] ha peraltro constatato che non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3, CE (punti 339-343 del preambolo).
320
Le dichiarazioni delle ricorrenti, le quali contestano l’esistenza di un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, sull’utilità per gli importatori di conoscere i punti di vista dei concorrenti sulle tendenze del mercato, tenuto conto di un tempo di commercializzazione molto corto dettato dalla necessità di smaltire in alcuni giorni interi carichi di frutta deperibile, non fanno che corroborare le constatazioni e le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
321
Sono inoltre prive di qualsiasi pertinenza per la soluzione della presente controversia le considerazioni di ordine generale provenienti da un’autorità per la concorrenza nazionale adita con una domanda di parere relativa all’organizzazione economica della filiera degli ortofrutticoli nello Stato membro interessato.
322
Si deve infine ricordare che, secondo la giurisprudenza, poco rileva che le imprese si siano concertate per motivi alcuni dei quali erano legittimi. Infatti la Corte ha dichiarato che un accordo può ritenersi avere un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue altresì il conseguimento di altri obiettivi legittimi (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 21).
323
Dato quanto precede, occorre constatare che le ricorrenti non hanno presentato alcuna argomentazione idonea a rimettere in questione il giudizio della [OSCURATO:PERSONA] circa la natura del prodotto in parola.
– Sul carattere variabile della domanda
324
Riferendosi ai punti 35 e 130 del preambolo, le ricorrenti fanno valere che la domanda variava enormemente sul mercato di cui trattasi e che era impossibile per gli importatori prevedere la domanda in maniera affidabile, il che aveva come conseguenza che i prezzi cambiavano ogni settimana.
325
In primo luogo, circa l’addebito desunto dalla violazione dell’obbligo di motivazione, come sottolineato dalle ricorrenti stesse nelle loro memorie, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente menzionato la questione della domanda sul mercato interessato indicando che «[l]e banane sono percepite nel commercio come un prodotto disponibile per tutto l’anno, la cui domanda è leggermente più forte nel corso del primo semestre dell’anno e minore nel corso del secondo, segnatamente d’estate» (punto 35 del preambolo), il che esclude qualsiasi inadempimento al suo obbligo di motivazione sul punto.
326
In secondo luogo, quanto alla fondatezza della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che la constatazione di quest’ultima, menzionata al punto 325 supra, non può essere assimilata, come fanno le ricorrenti, alla constatazione di un’impossibilità per gli importatori di prevedere in maniera affidabile la domanda. Quest’ultima menzione, contenuta nel punto 130 della decisione impugnata, corrisponde, del resto, unicamente al richiamo delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA].
327
Inoltre, da una parte, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in risalto (punto 131 del preambolo), senza essere contraddetta dalle ricorrenti, la capacità decisionale degli importatori nel determinare settimanalmente i volumi di arrivi di banane nei porti dell’Europa del Nord e la loro ripartizione tra i diversi [OSCURATO:PERSONA] membri componenti l’Europa del Nord, l’Europa dell’Est e l’AELS, situazione che contraddistingue un’adattabilità ed una flessibilità del mercato per quanto concerne l’offerta.
328
Dall’altra, le dichiarazioni delle ricorrenti sulla variabilità della domanda e la sua presunta conseguenza, cioè la variabilità settimanale dei prezzi, sono compatibili con le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di una pratica concordata avente ad oggetto la restrizione della concorrenza e addirittura corroborano le suddette conclusioni.
329
Per quanto riguarda il tenore delle comunicazioni bilaterali, la [OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente sottolineato che le imprese in parola discutevano delle condizioni dell’offerta e della domanda o, in altri termini, dei fattori di tariffazione con, in particolare, una valutazione comune del livello della domanda. Si deve ricordare in proposito che la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, nell’ambito delle sue discussioni con la [OSCURATO:PERSONA], «la domanda di mercato prevista era valutata discutendo della situazione del mercato ([cioè della questione] se esistessero stock anticipati di importazioni eccedentarie al livello dei porti o se gli stock dei maturatori di banane gialle non erano ordinati dai supermercati a causa del calo della domanda dei consumatori)» (punto 183 del preambolo).
330
Nello studio economico del 10 aprile 2007 presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, si indica che la domanda di banane variava da una settimana all’altra in funzione di un gran numero di fattori prevedibili o meno e che, tenuto conto di tale incertezza, la [OSCURATO:PERSONA] doveva trovare un prezzo ideale che le permettesse di raggiungere un punto di equilibrio tra il suo approvvigionamento e la suddetta domanda fluttuante, tenendo conto dei rischi e dei costi connessi all’invecchiamento delle banane. Vi si precisa inoltre che «il fattore che incide sui volumi finali acquistati dal cliente è il prezzo, talché la domanda è, contrariamente all’offerta, elastica rispetto al prezzo».
331
Nel contesto di un mercato caratterizzato anche da un sistema di scambi di informazioni tra importatori sui volumi degli arrivi settimanali di banane nei porti, le precedenti considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla domanda sono tali da giustificare le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il prezzo era uno strumento chiave della concorrenza nel settore in questione (punto 261 del preambolo) e sulla necessità imperativa di tutelare, nell’ambito del mercato della banana, l’incertezza sussistente circa le future decisioni dei concorrenti in materia di prezzi (punto 272 del preambolo).
– Sulla struttura del mercato
332
Le ricorrenti sottolineano che lo scambio limitato di informazioni si è svolto su un mercato che non è fortemente concentrato né oligopolistico. Dopo aver affermato il contrario al punto 406 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] riterrebbe ormai, senza la minima spiegazione, che tale fattore non sarebbe pertinente (punto 280 del preambolo), respingendo così le schiaccianti prove fornite a sostegno della natura concorrenziale del mercato in questione. Inoltre la presunta infrazione coprirebbe meno della metà del mercato, cioè dal 45 al 50% in valore o dal 40 al 45% in volume (punto 31 del preambolo) secondo le cifre, esagerate, della [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe precisato con chiarezza il calcolo di tale quota di mercato, allorché quest’ultima era, in realtà, inferiore al 25% in Germania, il mercato più importante nell’Europa del Nord. La suddetta entità della quota di mercato toglierebbe naturalmente qualsiasi fondamento all’ipotesi secondo cui lo scambio di informazioni in parola potrebbe essere utilizzato per sostenere un aumento dei prezzi al livello del settore.
333
In primo luogo, circa l’addebito desunto dalla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve constatare che la questione della struttura del mercato e del suo carattere concorrenziale è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA], in maniera sufficiente ed inequivoca, ai punti 25-31, 280, 281 e 324 del preambolo.
334
Una constatazione siffatta non può essere rimessa in discussione dal fatto che, al punto 406 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente accolto l’esistenza di un mercato oligopolistico, indicazione non più figurante nella decisione impugnata.
335
Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza della Corte del 29 ottobre 1980, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA],
209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125
, punto 68). [OSCURATO:PERSONA] deve infatti poter tener conto, nella sua decisione, delle risposte da parte delle imprese interessate alla comunicazione degli addebiti. A tale proposito, essa deve non solo poter accettare o respingere le argomentazioni delle imprese interessate, ma anche poter procedere ad una propria valutazione dei fatti da esse addotti, sia per far cadere censure che si rivelassero infondate, sia per correggere o completare, in fatto come in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che essa intende mantenere (sentenza della Corte del 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
41/69, Racc. pag. 661
, punto 92; v. altresì, in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punti 437 e 438).
336
[OSCURATO:PERSONA] ha quindi adattato, come ne aveva il diritto ed in seguito alle risposte delle imprese alla comunicazione degli addebiti, la sua argomentazione nella decisione impugnata, contenuta principalmente nei punti 280 e 281. In tali punti la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che:
—
la struttura del mercato non è un elemento rilevante per accertare un’infrazione nel caso di specie, poiché il Tribunale ha sottolineato, nella sentenza del 12 luglio 2001, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T-202/98, T-204/98 e T-207/98, Racc. pag. II-2035
, punto 113), che, nel caso di un’intesa sui prezzi, la rilevanza della struttura del mercato in cui avviene l’infrazione è diversa da quella dei casi di ripartizione dei mercati;
—
comunque, le parti disponevano di una quota sostanziale del mercato ed erano i fornitori delle tre maggiori marche di banane;
—
le parti non possono giustificare il loro coinvolgimento in dispositivi di intesa dichiarando che sul mercato esiste una concorrenza e non è necessario, per integrare un’infrazione per oggetto, che tali dispositivi escludano qualsiasi concorrenza tra le parti.
337
Risulta dalle precedenti considerazioni che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE quanto alla questione della struttura del mercato in parola.
338
In secondo luogo, circa la pertinenza della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti fanno osservare a giusto titolo che la posizione secondo cui la struttura del mercato non è un elemento rilevante per provare, nel presente caso, un’infrazione deriva da un’erronea interpretazione della sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 336 supra, nel senso che i passaggi di tale sentenza citati al punto 280 del preambolo non si riferiscono alla prova dell’infrazione, ma all’importo dell’ammenda inflitta.
339
Occorre infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, ogni operatore economico deve determinare autonomamente la condotta che intende seguire sul mercato comune e che, pur se è vero che la suddetta esigenza di autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei loro concorrenti, nondimeno essa vieta rigorosamente che fra gli operatori stessi vi siano contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che ciascuno di loro intende, o prevede di tenere sul mercato, qualora tali contatti abbiano lo scopo, o producano l’effetto, di realizzare condizioni di concorrenza diverse da quelle normali nel mercato in questione, tenuto conto della natura dei prodotti o delle prestazioni fornite, dell’importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punti 32 e 33).
340
Qualora l’offerta su un mercato sia fortemente concentrata, lo scambio di talune informazioni può, in particolare a seconda del tipo di informazioni che sono scambiate, consentire alle imprese di conoscere la posizione e la strategia commerciale dei loro concorrenti sul mercato, falsando in tal modo la rivalità su tale mercato e accrescendo la probabilità di una collusione, o addirittura facilitandola. Per contro, se l’offerta è frammentata, la diffusione e lo scambio di informazioni tra concorrenti possono essere neutri, o anche positivi, per la natura competitiva del mercato (sentenza della Corte del 23 novembre 2006, Asnef-Equifax e Administración del Estado,
C-238/05, Racc. pag. I-11125
, punto 58).
341
La Corte ha del pari precisato che un sistema di scambio di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 62 supra, punto 86).
342
È necessario sottolineare che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] indica che, oltre alla [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], le società [OSCURATO:PERSONA] (per quanto concerne le proprie attività di fornitore di banane), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] effettuavano importanti vendite di banane nell’Europa del Nord e che, oltre a tali imprese, un gran numero di altre imprese che vendono banane erano attive nell’Europa del Nord. La maggior parte di queste ultime erano piccole imprese concentrate su una zona geografica limitata (in particolare la Germania) (punti 21 e 24 del preambolo).
343
[OSCURATO:PERSONA] precisa tuttavia che le parti disponevano di una quota sostanziale del mercato ed erano i fornitori delle tre maggiori marche di banane.
344
[OSCURATO:PERSONA] illustra al riguardo la maniera in cui essa ha determinato la presenza combinata delle destinatarie della decisione impugnata nell’approvvigionamento di banane nei punti 25-31 del preambolo.
345
[OSCURATO:PERSONA] ha dunque proceduto ad una stima delle loro quote combinate nelle vendite di banane in valore sulla base delle informazioni che le suddette destinatarie e gli importatori di banane [OSCURATO:PERSONA] e LVP hanno fornito, il che l’ha indotta a concludere che la quota delle vendite in valore della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] rappresentava complessivamente, nel 2002, tra il 45 ed il 50% delle vendite di banane nell’Europa del Nord (punti 26 e 27 del preambolo).
346
Le ricorrenti sostengono che le cifre avanzate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono considerevolmente esagerate e non concordano con un’inchiesta indipendente svolta presso i consumatori, la quale indicava che la quota cumulata della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e dell’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], misurata in volume, era inferiore al 25% sul mercato più importante, cioè quello tedesco.
347
Un argomento siffatto è già stato illustrato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo e quindi disatteso, a buon diritto, dalla [OSCURATO:PERSONA], nel punto 29 della decisione impugnata, nella maniera seguente:
«(…) In primo luogo, è importante ben comprendere che la stima della quota di mercato della Germania descritta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti poggiava sui fatturati e sulle stime delle vendite da parte di altri fornitori di banane, che sono stati comunicati dalle destinatarie della presente decisione nonché dalla LVP e dalla [OSCURATO:PERSONA]. La stima effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti era fondata sul valore e non sul volume. Anche se la stima dell’ufficio indipendente di analisi di mercato fosse corretta, gran parte della differenza fra tale stima e quella della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe spiegarsi grazie alla differenza di prezzo tra le banane di marca e le banane senza marca. In secondo luogo, l’ufficio di analisi di mercato procede alla rilevazione delle banane consumate in Germania, mentre la stima della [OSCURATO:PERSONA] tiene conto delle banane vendute in Germania. Orbene, tutte le banane consegnate in Germania dagli importatori non sono necessariamente consumate nel suddetto paese (…)».
348
Dagli estratti dell’inchiesta in parola, riportati alla pagina 42 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, emerge anche che i dati ivi contenuti riguardano l’anno 2004, mentre il periodo dell’infrazione è terminato alla fine del 2002 – ed unicamente la Germania – ove la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato proprio la presenza di numerosi piccoli operatori. Altrettanto poco pertinente, e per le medesime ragioni, è una tabella indicante le quote di mercato della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e di altri fornitori sul mercato tedesco nel corso degli anni 2003-2005.
349
È necessario constatare che, nel contesto della presente causa, le ricorrenti si contentano di riprodurre la medesima argomentazione fondata sugli stessi documenti, senza fornire qualsivoglia elemento idoneo a contraddire la risposta della [OSCURATO:PERSONA] circa il suo difetto di pertinenza. Esse non producono alcun elemento concreto che permetta di fondare la loro asserzione di un mercato fortemente concorrenziale nell’Europa del Nord.
350
[OSCURATO:PERSONA] ha valutato, nella decisione impugnata, anche la quota delle vendite in volume delle imprese interessate nell’Europa del Nord, sulla base dei dati forniti da queste ultime, tenuto conto dell’apparente consumo di banane in volume risultante dalle statistiche ufficiali pubblicate da Eurostat (Ufficio statistico dell’Unione europea) ed è pervenuta alla conclusione che le vendite di banane fresche nel 2002 da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], calcolate in termini di volume, rappresentavano approssimativamente dal 40 al 45% dell’apparente consumo di banane fresche nell’Europa del Nord, essendo tale stima leggermente inferiore alla quota in valore delle vendite in questione (punto 31 del preambolo).
351
Le ricorrenti asseriscono che la maniera in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato le quote di mercato è poco chiara, dato che sembra addizionare le vendite di banane gialle e verdi al numeratore, ma utilizzare unicamente le banane verdi (cioè le cifre delle importazioni fornite da Eurostat che possono concernere solo le banane verdi) al denominatore, il che implica che il totale cumulato delle quote di mercato deve essere superiore al 100%.
352
Un’argomentazione siffatta deve essere disattesa poiché si fonda su una premessa erronea, cioè la distinzione tra banane gialle e banane verdi. Si deve ricordare che il prodotto in questione è costituito dalla banana fresca mentre le ricorrenti non hanno fornito elementi che giustifichino la loro asserzione dell’esistenza di due distinti prodotti facenti capo a due diversi mercati. La decisione impugnata concerne tutte le banane, che siano verdi o gialle, e la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente stabilito un rapporto tra le vendite di banane fresche nel 2002 da parte della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ed il consumo apparente di tale medesimo prodotto.
353
Discende dalle precedenti considerazioni che a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] disponessero di una quota sostanziale del mercato che, pur non potendosi qualificare oligopolistico, non può essere caratterizzato da un’offerta che presenta un carattere parcellizzato.
354
Ne consegue che gli addebiti di violazione dell’obbligo di motivazione e di valutazione non corretta vertenti sulla presa in considerazione delle caratteristiche essenziali del mercato in questione devono essere respinte.
Sul calendario e la frequenza delle comunicazioni
355
Le ricorrenti affermano che, secondo la giurisprudenza, la periodicità di uno scambio di informazioni è un elemento pertinente per valutare se uno scambio siffatto costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto e che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non ha valutato tale elemento né rivelato in maniera chiara ed inequivoca il ragionamento da essa seguito.
356
In primo luogo, quanto alla motivazione della decisione impugnata relativa al calendario ed alla frequenza delle comunicazioni, risulta dai punti 70-75 della decisione impugnata che le comunicazioni di pretariffazione sono avvenute tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], in maniera generale, il mercoledì a fine pomeriggio e, qualche volta, il giovedì mattina presto e, tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], unicamente il mercoledì pomeriggio, cioè poco tempo prima della fissazione da parte di tali imprese dei loro prezzi di riferimento.
357
Per quanto riguarda le comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima ha sostenuto che esse avevano luogo quasi ogni settimana (ad eccezione del periodo di ferie e di altre settimane di assenza). I tabulati telefonici disponibili del suo dipendente, il sig. B., menzionano come minimo 55 chiamate telefoniche in uscita passate al sig. H (ma non chiamate in arrivo) il mercoledì e 53 chiamate in uscita al minimo il giovedì mattina tra il 2000 ed il 2002, di cui 23 chiamate (in 19 settimane) hanno avuto luogo prima delle 8.45, addirittura prima delle 8.30 (cioè prima dell’avvio della riunione di tariffazione della [OSCURATO:PERSONA]) per 18 tra esse (in 17 settimane) (punti 76-78 della decisione impugnata), il che concorda con le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali essa intratteneva con la [OSCURATO:PERSONA] comunicazioni di pretariffazione il giovedì mattina.
358
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, a partire dal 2000 sin verso l’autunno del 2001, vi sono stati contatti tra il suo dipendente, il sig. H., ed il sig. B. (dipendente della [OSCURATO:PERSONA]) una ventina di volte all’anno (15 volte il mercoledì e 5 volte il giovedì). Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, a partire dall’autunno 2001 sin verso il 2002-2003, vi sono stati contatti tra il suo dipendente, il sig. G., ed i suoi corrispondenti presso la [OSCURATO:PERSONA], in ragione forse di una decina di volta all’anno. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] è possibile che tra l’autunno 2001 ed il dicembre 2002 alcune chiamate telefoniche di questo tenore abbiano avuto luogo tra il sig. H. e il sig. B., ma che, tuttavia, «il sig. H. (…) non ha alcun ricordo di siffatte chiamate durante il suddetto periodo» (punto 79 del preambolo).
359
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato, in base ai tabulati telefonici disponibili, un numero di contatti pari a 55 il mercoledì pomeriggio ed a 58 quelli del giovedì mattina, indipendentemente dalla durata della chiamata per questi ultimi (punto 77 del preambolo e nota 92 a piè di pagina della decisione impugnata).
360
Al punto 153 del preambolo, si afferma anche che la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha stimato che uno scambio vertente sulle tendenze indicative del prezzo di riferimento si è svolto nel corso di circa la metà delle comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA].
361
Circa le comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], per le quali non è disponibile alcun tabulato telefonico, la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto indicato, nella sua risposta alla richiesta di informazioni, di aver comunicato con la [OSCURATO:PERSONA] «quasi ogni settimana», cioè una quarantina di settimane all’anno, prima di sostenere, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, che «lo scambio relativo alle condizioni di mercato avveniva circa una settimana su due a causa degli spostamenti o [degli] altri impegni», motivo già avanzato nella risposta a richieste di informazioni per giustificare il presunto numero di comunicazioni (punti 87 e 88 del preambolo).
362
Nella sua risposta ad una richiesta di informazioni del 15 dicembre 2006, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che le comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] non avevano luogo ogni mercoledì, ma in media una o due volte al mese. [OSCURATO:PERSONA], invitata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 5 febbraio 2007 a precisare un numero di settimane all’anno, ha affermato che i suoi dipendenti intrattenevano comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] circa da 20 a 25 settimane all’anno (punto 87 del preambolo).
363
[OSCURATO:PERSONA] ha successivamente affermato nella risposta alla comunicazione degli addebiti che i contatti con la [OSCURATO:PERSONA] avvenivano «in media non più di una o due volte al mese», senza ritornare esplicitamene sulla stima settimanale iniziale, il che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA] a prendere in considerazione una frequenza di circa 20-25 settimane all’anno, compatibile con le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (punti 90 e 91 del preambolo).
364
Sulla base degli elementi così raccolti, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che le comunicazioni erano sufficientemente coerenti da costituire uno «schema» di comunicazioni (punti 86 e 91 del preambolo).
365
Risulta dalle precedenti considerazioni che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’obbligo di motivazione, contenuto nell’articolo 253 CE.
366
In secondo luogo, circa la fondatezza della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti eccepiscono, in primis, la mancanza di precisione della decisione impugnata quanto al tenore delle comunicazioni censurate e più particolarmente della nozione di «fattori di tariffazione» per criticare la pertinenza dell’analisi della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla contabilizzazione degli scambi.
367
Esse sostengono anzitutto che nessun elemento della decisione impugnata permette alla [OSCURATO:PERSONA] di sapere se una sola discussione vertente su uno qualsiasi degli argomenti affrontati costituisca una restrizione della concorrenza per oggetto a norma dell’articolo 81 CE.
368
È necessario ricordare che, quanto alle condizioni in cui una concertazione illecita può caratterizzarsi in rapporto alla questione del numero e della regolarità dei contatti tra i concorrenti, emerge dalla giurisprudenza che la frequenza, la periodicità e la forma dei contatti fra concorrenti necessari affinché abbia luogo una concertazione del loro comportamento sul mercato dipendono sia dall’oggetto della concertazione, sia dalle corrispondenti condizioni di mercato. Infatti, se gli operatori interessati istituiscono un’intesa con un sistema complesso di concertazione su una pluralità di aspetti del loro comportamento sul mercato, potranno essere necessari contatti regolari che si estendono sul lungo periodo. Se invece, come nella causa principale, la concertazione è puntuale e mira ad un’armonizzazione una tantum del comportamento sul mercato in ordine a un singolo parametro concorrenziale, anche una sola presa di contatto potrà essere sufficiente a realizzare lo scopo anticoncorrenziale perseguito dagli operatori interessati (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 60).
369
La Corte ha precisato che ciò che rileva non è tanto il numero di riunioni tra gli operatori interessati quanto il fatto di accertare se il contatto o i contatti che sono avvenuti abbiano consentito a questi ultimi di tenere conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato in questione e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui può essere accertato che tali operatori hanno dato luogo ad una concertazione e che sono rimasti attivi su tale mercato, è legittimo esigere che essi forniscano la prova che la concertazione in questione non ha influito in alcun modo sul loro comportamento sul detto mercato (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 61).
370
Nel caso di specie risulta dalla decisione impugnata (v., segnatamente, i punti 262, 263, 265 e 269) che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato una pratica specifica, cioè delle comunicazioni bilaterali della [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che precedono la fissazione dei suoi prezzi di riferimento, in rapporto al suo tenore concreto, alla sua portata ed al suo contesto giuridico ed economico. In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato la periodicità degli scambi e concluso che tutte le comunicazioni si ispiravano ad uno stesso «schema» o ad un meccanismo uniforme di comunicazioni. Sulla base di siffatta valutazione globale, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’insieme delle comunicazioni di pretariffazione della [OSCURATO:PERSONA] con le due sue concorrenti costituiva una pratica concordata avente un scopo anticoncorrenziale.
371
In risposta ad argomentazioni in base alle quali le comunicazioni di pretariffazione erano sporadiche o irregolari, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che il fatto che tali comunicazioni non fossero avvenute in maniera sistematica o con regolarità non era, certo, determinante per concludere nel senso dell’esistenza di un’infrazione, considerando che ogni comunicazione individuale di tale natura perseguiva un scopo anticoncorrenziale (punto 270 del preambolo).
372
Si deve rilevare che, nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere, a più riprese e riferendosi alla sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, che, anche se l’azione concordata è il risultato di una sola ed unica riunione tenuta dalle imprese partecipanti, può esservi infrazione e che la sua valutazione nella decisione impugnata è quindi conforme al criterio fissato dalla giurisprudenza.
373
Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso indicare che, supponendo che le sue constatazioni relative alla frequenza delle comunicazioni ed alla sua conclusione nel senso di uno «schema» coerente di comunicazioni non siano accolte, l’esistenza di una sola comunicazione di pretariffazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le sue concorrenti, per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 sarebbe sufficiente per caratterizzare un comportamento collusivo, una deduzione siffatta dovrebbe essere disattesa alla luce dell’oggetto specifico del coordinamento censurato e della caratteristica di un mercato organizzato in cicli settimanali. Tuttavia non si può, invece, esigere dalla [OSCURATO:PERSONA] la prova dell’esistenza di una comunicazione settimanale di pretariffazione per tutto il periodo dell’infrazione, essendo sufficiente la prova dell’effettività di un certo numero di scambi, che consenta di contraddistinguere un sistema di circolazione delle informazioni. Occorre sottolineare in proposito che i prezzi di riferimento degli importatori non mutavano ogni settimana, come risulta dalle relazioni interne sui prezzi della [OSCURATO:PERSONA].
374
Le ricorrenti affermano in seguito che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato chiaramente gli argomernti delle comunicazioni che rappresentavano una restrizione della concorrenza per oggetto, mentre tale questione può influire sulla determinazione del numero di comunicazioni censurate. Esse fanno valere di non conoscere molto bene se il calcolo delle comunicazioni presuntivamente scorrette non comprenda, per errore, comunicazioni che si limitano alla discussione di informazioni sui volumi, sulle «chiacchiere sull’industria in generale (partenza di dipendenti o nuove assunzioni, coimprese [e] acquisizioni annunciate ecc.)» e rilevano che, se si escludessero i temi relativi alle condizioni meteorologiche in Europa, il numero delle comunicazioni censurate sarebbe necessariamente più ridotto.
375
Si deve anzitutto ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha distinto due tipi di informazioni scambiate, cioè, da una parte, i fattori di tariffazione, quindi fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente e, dall’altra, le tendenze di prezzo o le indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima della fissazione di questi ultimi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] raggruppa tali scambi di informazioni sotto la generica qualificazione di comunicazioni di pretariffazione.
376
La determinazione del tenore delle comunicazioni in parola poggia sulle stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], dei suoi concorrenti e delle prove documentali e risulta chiaramente dalla decisione impugnata (punti 136, 149 e 185) che, alla luce delle argomentazioni considerate dalle ricorrenti, soltanto gli scambi vertenti sui volumi delle importazioni non ne fanno parte.
377
Come già descritto al punto 264 supra, l’espressione «fattori di tariffazione» si limita a riprodurre le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], prive di qualsiasi ambiguità, sull’esistenza di discussioni vertenti su fattori «influenti sull’offerta rispetto alla domanda». Circa le condizioni meteorologiche, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, nella lettera di accompagnamento alla sua risposta ad una richiesta di informazioni, che «le informazioni chiave per fissare il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA]» includevano, in particolare, i volumi del settore che entravano nell’Unione ed i volumi dei maturatori, nonché le condizioni atmosferiche.
378
Nello studio economico del 10 aprile 2007, presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, è indicato che la domanda di banane variava da una settimana all’altra in funzione di un gran numero di fattori prevedibili o meno, citandosi espressamente la «meteo» come uno di tali fattori.
379
Inoltre le ricorrenti ammettono, nelle loro memorie, l’esistenza di comunicazioni bilaterali, tra importatori di banane, vertenti sul «[le] notizie generali» o sul «[le] tendenze possibili» del mercato avutesi prima della fissazione dei prezzi di riferimento. Esse indicano, nel ricorso, che, durante il periodo della presunta infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] teneva tutti i giovedì mattina una riunione interna nel corso della quale «tutte le informazioni che la società aveva raccolto», raggruppate in uno specifico fascicolo, erano valutate per tentare di formulare un giudizio sulle condizioni del mercato. La [OSCURATO:PERSONA] fissava in seguito, sulla base dell’insieme di tali informazioni, un prezzo di riferimento settimanale. Le informazioni scambiate con i concorrenti facevano quindi parte di uno specifico fascicolo che permetteva alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare la sua politica tariffaria.
380
Circa le comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] ed in risposta ad una richiesta di informazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che «i contatti avevano per oggetto lo scambio di informazioni per permettere a ciascun importatore di meglio valutare le condizioni del mercato» e che, «utilizzando le informazioni generali o i pareri generali sul mercato ottenuti in occasione del contatto, la [OSCURATO:PERSONA] stimava la probabile domanda sul mercato, la probabile offerta disponibile per rispondere alla domanda e la concordanza dell’idea iniziale di prezzo della [OSCURATO:PERSONA] con le effettive condizioni del mercato» (punto 195 del preambolo).
381
Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 215), la [OSCURATO:PERSONA] precisa che «non nega di aver preso in considerazione le informazioni ottenute dai suoi concorrenti, congiuntamente con numerosi altri fattori, nella fissazione dei propri prezzi di riferimento», e tale dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] concerne le sue comunicazioni sia con la [OSCURATO:PERSONA] che con la [OSCURATO:PERSONA] (punto 229 del preambolo).
382
Tutte le dichiarazioni esplicite summenzionate escludono l’ipotesi di una discussione bilaterale che possa limitarsi ad un’unica e semplice chiacchierata sul settore in generale, anche se i dipendenti delle imprese interessate hanno potuto abbordare, in talune occasioni, oltre ai fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi di riferimento, tendenze di prezzo o indicazioni di prezzo, un argomento anodino concernente gli effettivi delle imprese attive sul mercato.
383
È poi necessario sottolineare che la frequenza delle comunicazioni di pretariffazione è stata determinata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire dai tabulati telefonici della linea fissa di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], che rilevano unicamente le chiamate in uscita verso la [OSCURATO:PERSONA], ma anche a partire dalle dichiarazioni delle imprese interessate.
384
Per quanto concerne le condizioni in cui la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono state indotte a fornire una valutazione del numero di comunicazioni bilaterali, è certo che, oltre alle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], contenute nella sua domanda di immunità ed ai documenti allegati, le imprese in parola hanno risposto a richieste di informazioni nonché alla comunicazione degli addebiti rivolti dalla [OSCURATO:PERSONA].
385
Nella comunicazione degli addebiti la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente distinto le comunicazioni vertenti sui volumi da quelle relative «alle condizioni del mercato, [alle] tendenze di prezzo ed [alle] indicazioni sui prezzi di riferimento», dato che le prime avvenivano prima delle seconde. Le risposte fornite dalle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti sono state quindi date su una base priva di equivoci.
386
La situazione è particolarmente esplicita quanto alla [OSCURATO:PERSONA] ed ai suoi rapporti con la [OSCURATO:PERSONA], poiché la prima ha presentato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti il proprio calcolo delle comunicazioni di pretariffazione sulla base dei tabulati telefonici di un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha finalmente accettato il numero riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di 55 contatti il mercoledì pomeriggio e di 53 contatti il giovedì mattina su un totale di 58 ammessi dalla [OSCURATO:PERSONA], e ciò dopo aver escluso le conversazioni di brevissima durata (punti 77 e 78 del preambolo).
387
Quanto ai rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che hanno avuto luogo circa 20-25 comunicazioni settimanali all’anno, il che corrispondeva alla stima della [OSCURATO:PERSONA] nella sua risposta alla richiesta di informazioni del 5 febbraio 2007 ed era compatibile con quella della [OSCURATO:PERSONA], fornita nella risposta alla comunicazione degli addebiti secondo cui «lo scambio relativo alle condizioni di mercato avveniva circa una settimana su due» (punto 91 del preambolo).
388
Si deve osservare, da una parte, che nella sua risposta alla richiesta di informazioni del 15 dicembre 2006 la [OSCURATO:PERSONA] traccia essa stessa una chiara distinzione tra le comunicazioni sui volumi e quelle sulle condizioni generali del mercato e l’evoluzione dei prezzi ufficiali e, dall’altra, che soltanto queste ultime discussioni erano specificamente considerate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua domanda del 5 febbraio 2007 intesa a far precisare da parte della [OSCURATO:PERSONA] la frequenza di queste ultime indicando un numero di settimane all’anno.
389
In seguito, le ricorrenti asseriscono che le cifre accolte dalla [OSCURATO:PERSONA] non permettono di caratterizzare una regolarità delle comunicazioni, le quali avvenivano in maniera fortuita, e di fondare la susseguente conclusione di un illecito coordinamento dei prezzi di riferimento.
390
Esse rilevano anzitutto che la menzione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di «circa 20» comunicazioni all’anno con la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce una maggiore regolarità rispetto a quanto lo fosse realmente, mentre un esame del numero esatto di comunicazioni ripartito, su base annua, rivelerebbe che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno intrattenuto nel 2000 solo 7 comunicazioni bilaterali il mercoledì pomeriggio.
391
Riguardo alla risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti, risulta che siffatta presentazione cifrata è deliberatamente parziale, poiché prescinde dalle comunicazioni svoltesi il giovedì mattina. In tale risposta e sulla base dei tabulati telefonici disponibili, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che vi sono state 7 comunicazioni il mercoledì pomeriggio e 10 il giovedì nel 2000, 24 comunicazioni il mercoledì pomeriggio e 37 il giovedì nel 2001, e 24 comunicazioni il mercoledì pomeriggio e 11 il giovedì nel 2002, cioè 55 contatti il mercoledì e 58 contatti il giovedì mattina (ridotti a 53 dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo aver escluso le comunicazioni telefoniche di brevissima durata).
392
[OSCURATO:PERSONA] non contesta che i tabulati telefonici indicano che, delle suddette 53 chiamate, 22 sono avvenute il giovedì prima delle 8.45, addirittura prima delle 8.30 per 18 di esse, posto che le riunioni interne di tariffazione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] iniziavano in linea di principio, rispettivamente, alle 8.30 e alle 8.45, addirittura alle 9.00 (punti 78 e 85 del preambolo).
393
[OSCURATO:PERSONA] riconosce anche che per 20 settimane essa ha comunicato con la [OSCURATO:PERSONA] sia il mercoledì che il giovedì mattina, stima ridotta a 17 settimane dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo aver escluso le conversazioni brevi (punto 84 del preambolo).
394
Inoltre i dati quantitativi summenzionati provengono da un’analisi dei tabulati telefonici disponibili della [OSCURATO:PERSONA] nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA] dai quali risultano solo le chiamate in uscita e non le chiamate della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, nelle sue risposte alle richieste di informazioni del 30 marzo 2006 e del 27 febbraio 2007, che in talune occasioni i suoi dipendenti hanno telefonato ai rispettivi omologhi della [OSCURATO:PERSONA].
395
[OSCURATO:PERSONA] ha infatti affermato che, «in rare occasioni, è possibile che il sig. [H.] abbia preso contatto col sig. B. il mercoledì pomeriggio se la [OSCURATO:PERSONA] non lo aveva sentito il mercoledì pomeriggio ed in particolare se si verificava una circostanza insolita negli sviluppi del mercato» e che «il sig. [G.] avviava un contatto con la [OSCURATO:PERSONA] solo se quest’ultima non aveva telefonato» (punto 61 del preambolo).
396
La formulazione delle suddette risposte rivela un’iniziativa maggioritaria della [OSCURATO:PERSONA] nella presa di contatto, ma anche una certa continuità nel rapporto telefonico tra dipendenti delle imprese interessate, dato che i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] si sostituivano ai loro corrispondenti presso la [OSCURATO:PERSONA] nell’iniziativa del contatto collusivo in caso di silenzio di questi ultimi.
397
Le chiamate della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] devono pertanto essere tenute in considerazione per valutare la frequenza delle comunicazioni bilaterali, oservando che la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito, come le era stato richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA], tabulati concernenti le linee telefoniche fisse dei suoi dipendenti occupati nelle comunicazioni bilaterali (nota 64 a piè di pagina della decisione impugnata).
398
Le ricorrenti fanno osservare, poi, che hanno avuto luogo nel corso del periodo della presente infrazione 156 riunioni settimanali di fissazione dei prezzi di riferimento e che è quindi difficile comprendere come gli scambi di informazioni, come contabilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (55 comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e fra 60 e 75 comunicazioni tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’impresa costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]), abbiano potuto avere l’importanza ad esse attribuita dalla [OSCURATO:PERSONA] quando, in quasi due terzi dei casi, i prezzi di riferimento settimanali sono stati fissati senza la minima comunicazione di tal genere.
399
Questa argomentazione deriva, di nuovo, da una presentazione parziale delle comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA], per gli stessi motivi di quelli indicati ai punti 391-397 supra.
400
Peraltro l’approccio puramente aritmetico della [OSCURATO:PERSONA], fondato esclusivamente sul ravvicinamento tra il numero totale di riunioni settimanali di fissazione dei prezzi di riferimento e quello delle comunicazioni bilaterali, non può contraddire la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che le comunicazioni in parola erano sufficientemente coerenti da costituire un meccanismo consolidato di circolazione di informazioni.
401
Il numero significativo delle comunicazioni ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], il tenore simile delle stesse, il fatto che implicassero regolarmente le medesime persone con un modus operandi quasi identico in termini di calendario e di mezzo di comunicazione, il fatto che esse sono continuate per almeno tre anni, senza che nessuna impresa invocasse qualsivoglia interruzione degli scambi, le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla sua presa di contatto con il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] quando «non lo aveva sentito il mercoledì pomeriggio», le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sull’importanza delle informazioni scambiate per la fissazione dei prezzi di riferimento e l’e-mail interna della [OSCURATO:PERSONA], datata 8 agosto 2002 (punti 172 e seguenti del preambolo), rivelatrice del carattere inabituale di una decisione di tariffazione della [OSCURATO:PERSONA] presa senza consultazione preliminare della [OSCURATO:PERSONA], permettono di concludere che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione l’esistenza di uno «schema» o di un sistema di comunicazioni al quale le imprese interessate hanno potuto ricorrere in funzione delle loro necessità.
402
Tale meccanismo ha permesso di creare un clima di mutua sicurezza relativamente alle loro future politiche dei prezzi (sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 336 supra, punto 60), rafforzato inoltre dagli scambi successivi dei prezzi di riferimento, una volta adottati questi ultimi il giovedì mattina.
403
Se è vero che talune informazioni scambiate potevano essere ottenute da altre fonti, il sistema di scambi istituito ha consentito alle imprese interessate di venire a conoscenza di tali informazioni in un modo più semplice, rapido e diretto (sentenza Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 336 supra, punto 60) e di farne una valutazione comune aggiornata.
404
Occorre considerare che i dati scambiati presentassero di per sé un sufficiente interesse strategico per la loro grande attualità e la periodicità ravvicinata delle comunicazioni su un lungo periodo.
405
Siffatta messa in comune regolare e ravvicinata di informazioni relativamente ai futuri prezzi di riferimento ha per effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato dove, come già esposto al punto 310 supra, la concorrenza era già fortemente attenuata in virtù di un contesto normativo specifico e di scambi di informazioni preliminari sui volumi degli arrivi di banane nell’Europa del Nord (v., in tal senso, sentenza della Corte del 7 gennaio 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Racc. pag. I-123
, punto 281).
406
Infine, le ricorrenti fanno valere che, se le comunicazioni avessero avuto per obiettivo di coordinare i prezzi di riferimento settimanali dei tre importatori, sarebbe stato necessario che la medesima comunicazione avesse luogo tra gli stessi importatori nel corso della medesima settimana.
407
Un'argomentazione del genere risulta priva di pertinenza dato che la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato ad una pratica concordata tramite comunicazioni bilaterali con la [OSCURATO:PERSONA], da un parte, e la [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, che tutte le comunicazioni in parola vertevano su fattori di tariffazione, cioè su fattori pertinenti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente, e/o e tendenze di prezzo e indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente, e che l’insieme delle comunicazioni stesse contraddistingueva un sistema di circolazione di informazioni al quale le imprese ricorrevano in funzione delle loro necessità.
408
Alla luce di quanto precede, l’argomentazione delle ricorrenti circa l’esistenza di una valutazione errata della frequenza delle comunicazioni deve essere respinta.
Sulla finalità delle comunicazioni bilaterali
409
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione concludendo, sulla base dell’«intenzione soggettiva» della [OSCURATO:PERSONA], che le comunicazioni bilaterali avevano per obiettivo di coordinare i prezzi di riferimento. Il solo documento che datava del periodo della presunta infrazione al quale la [OSCURATO:PERSONA] farebbe riferimento nella decisione impugnata, nella specie una mail interna della [OSCURATO:PERSONA], sarebbe privo di qualsiasi efficacia probatoria. Riferendosi al punto 302 del preambolo, le ricorrenti sostengono che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di respingere le spiegazioni fornite dai destinatari della comunicazione degli addebiti – i quali hanno espresso un’opinione contraria a quella della [OSCURATO:PERSONA] circa l’obiettivo degli scambi di informazioni – e dai clienti, ma di accettare quelle fornite dalla società che ha presentato la domanda di clemenza, la [OSCURATO:PERSONA], non è sufficientemente motivata.
410
Tale argomentazione, sviluppata a sostegno dell’asserzione di un errore commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] e diretta a criticare la fondatezza della decisione impugnata e quindi la legittimità nel merito dell’atto stesso, deve essere respinta.
411
In primo luogo, si deve sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata su un intento anticoncorrenziale della [OSCURATO:PERSONA] per concludere nel senso di una violazione dell’articolo 81 CE da parte di tali imprese.
412
[OSCURATO:PERSONA] ha fondatamente ritenuto che, dal momento che l’oggetto anticoncorrenziale della pratica in questione era stato constatato, non aveva l’obbligo di provare l’intenzione soggettiva dei partecipanti agli scambi di informazioni censurati (punto 235 del preambolo).
413
Occorre ricordare in proposito che, anche se l’intenzione delle parti non rappresenta un elemento necessario per determinare la natura restrittiva di una pratica concordata, nulla vieta alla [OSCURATO:PERSONA] o ai giudici dell’Unione di tenerne conto (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 27).
414
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tutte le comunicazioni di pretariffazione facessero parte di un medesimo «schema» e avessero lo stesso scopo anticoncorrenziale, il coordinamento della fissazione dei prezzi di riferimento. Tramite comunicazioni di pretariffazione, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno rivelato la linea di condotta che esse pensavano di adottare o, quanto meno, hanno permesso a ciascuno dei partecipanti di valutare il comportamento futuro di concorrenti e di rendere nota in anticipo la linea di condotta che si prefiggevano di seguire per quanto riguarda la fissazione dei prezzi di riferimento. Siffatte comunicazioni hanno quindi ridotto l’incertezza che circonda le future decisioni dei concorrenti circa i prezzi di riferimento, con la conseguenza che le imprese coordinavano la fissazione dei suddetti prezzi ed il messaggio destinato al mercato invece di decidere la loro politica tariffaria in totale indipendenza (punti 263/272 del preambolo).
415
[OSCURATO:PERSONA] conclude che, per la loro stessa natura, le pratiche orizzontali relative ai prezzi hanno per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE (punti 261 e 263 del preambolo).
416
Per giungere a tale conclusione, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto ad una valutazione della pratica in parola, tenendo conto del tenore, della frequenza delle comunicazioni bilaterali nonché del contesto giuridico ed economico in cui si inserivano dette discussioni. Essa si è appoggiata sulle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], nonché su prove documentali come tabulati telefonici e messaggi di posta elettronica.
417
Anzitutto, quanto alle dichiarazioni delle imprese interessate, è certo che la descrizione del tenore delle comunicazioni bilaterali di pretariffazione, contenuta nella decisione impugnata, risulta essenzialmente dalle dichiarazioni stesse.
418
È necessario sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che «le conversazioni telefoniche [del sig. B.] con il sig. [H.] avevano per tema finale la valutazione delle opportunità di aumento dei prezzi nel corso della settimana seguente, in altri termini di valutare se anche l’altra impresa interessata avesse avuto l’intenzione di aumentare i suoi prezzi», che «era importante sapere se fosse rimasto comunque un margine di manovra per un aumento di prezzo» e che «siffatto scambio di intenzioni di tariffazione (…) serviva a sopprimere l’incertezza che circonda[va] la tariffazione» (punti 151 e 164 del preambolo).
419
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato anche che il suo dipendente e quello della [OSCURATO:PERSONA] erano consapevoli del fatto che le intenzioni di tariffazione comunicate erano un elemento della comprensione del mercato sulla cui base venivano prese le decisioni di tariffazione (punto 167 del preambolo).
420
Dette dichiarazioni sull’obiettivo delle comunicazioni di pretariffazione sono corroborate da quelle della [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ammesso essa stessa che le suddette comunicazioni avevano influito sulle sue decisioni in materia di prezzi.
421
Si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato:
—
nella sua risposta ad una richiesta di informazioni, che per essa era chiaro che il prezzo indicativo del mercoledì della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato confermato il giovedì (punto 170 del preambolo);
—
nella lettera di accompagnamento alla sua risposta ad una richiesta di informazioni, che «le informazioni chiave per fissare il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA]» includevano, segnatamente, i volumi del settore in entrata nell’UE ed i volumi dei maturatori, nonché le condizioni atmosferiche;
—
circa le comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] ed in risposta ad una richiesta di informazioni, che «i contatti avevano per oggetto di scambiare informazioni al fine di permettere a ciascun importatore di valutare meglio le condizioni del mercato» e che, «utilizzando le informazioni generali o i pareri generali sul mercato ottenuti in occasione del contatto, la [OSCURATO:PERSONA] stimava la probabile domanda sul mercato, la probabile offerta disponibile per rispondere alla domanda e la concordanza dell’idea iniziale di prezzo della [OSCURATO:PERSONA] con le condizioni reali del mercato» (punto 195 del preambolo);
—
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 130), che «il sig. [H., dipendente della [OSCURATO:PERSONA],] ha spiegato che lui ed il sig. [B.], dipendente della [OSCURATO:PERSONA]], potevano talvolta affermare che essi si aspettavano che i prezzi aumentassero di EUR 1 o 50 centesimi (punto 170 del preambolo, nota 217 a piè di pagina);
—
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (pag. 215), che essa «non nega di aver preso in considerazione le informazioni ottenute dalle sue concorrenti, congiuntamente a tanti altri fattori, nella fissazione dei propri prezzi di riferimento», tale dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] riguardando le sue comunicazioni sia con la [OSCURATO:PERSONA] che con la [OSCURATO:PERSONA] (punto 229 del preambolo);
—
in occasione dell’audizione, che il suo «obiettivo era di utilizzare gli scambi bilaterali, nonché altre informazioni sul mercato, per trovare più rapidamente i prezzi di equilibrio (cioè adattare l’approvvigionamento settimanale fissato in banane ad una domanda fluttuante) che permettessero alla [OSCURATO:PERSONA] di togliere efficacemente dagli stock le sue banane mercanteggiando il meno possibile».
422
Inoltre, come rilevato al punto 379 supra, le ricorrenti ammettono, nelle loro memorie, l’esistenza di comunicazioni bilaterali, tra importatori di banane, vertenti sulle «possibili tendenze» del mercato ed aventi luogo prima della fissazione dei prezzi di riferimento. Esse fanno valere che, nel corso del periodo della presunta infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] teneva tutti i giovedì mattina una riunione interna nel corso della quale «tutte le informazioni raccolte dalla società», raggruppate in un fascicolo specifico, venivano esaminate per tentare di valutare le condizioni del mercato. La [OSCURATO:PERSONA] fissava poi, sulla base dell’insieme di tali informazioni, un prezzo di riferimento settimanale. Le informazioni scambiate con le ricorrenti facevano quindi parte di un fascicolo specifico che permetteva alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare la sua politica tariffaria.
423
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a prove documentali e, segnatamente, ad una mail interna della [OSCURATO:PERSONA], datata 8 agosto 2002, inviata al sig. P. (presidente-direttore generale della [OSCURATO:PERSONA]) dal sig. K., il quale comunica le sue riflessioni in seguito ad un aumento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo prezzo di riferimento di EUR 2 (punti 111, 172 e seguenti del preambolo).
424
Il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] indica quanto segue:
«Perché abbiamo ritoccato solo di 1,5 quando la [OSCURATO:PERSONA] lo ha fatto per 2,00?
Ieri, avevamo l’impressione che il mercato si scaldasse leggermente, ma piùttosto intorno ad EUR 1,00.
Questa mattina la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso la mia chiamata e senza consultarci ha annunciato 2,00 (attraverso J., il che permetteva di evitare le questioni). Quale potrebbe essere la loro motivazione?
1)
(…) la promozione Edeka: l’Edeka fa una promozione di una settimana sulle marche di 3
a
categoria “al di sotto del prezzo Aldi” (normalmente il loro assortimento è costituito da 60 [OSCURATO:PERSONA], 30 CB, 20 DM più qualche 3
a
categoria). Essi hanno spinto i loro fornitori ad aiutarli, l’Edeka si è accordata con la [OSCURATO:PERSONA] per comprare 80 Kg di scatole al “prezzo Aldi”. Aumentando il prezzo del mercato e quello dell’Aldi, essi (la [OSCURATO:PERSONA]) ottengono anzitutto un miglior prezzo per gli 80 K (…). Dato che noi partecipiamo con 50 kg CS, è possibile che ne ricaveremo qualche beneficio”.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sa che noi [la [OSCURATO:PERSONA]] abbiamo numerose transazioni [OSCURATO:PERSONA] plus e utilizza sempre di più tale circostanza per spingere i nostri prezzi effettivi verso l’alto, mentre i loro restano molto più bassi.
Più tardi, la [OSCURATO:PERSONA] mi ha telefonato, ha ribadito la sua variazione ed ha indicato: “e il ‘prezzo Aldi’ evolverà certamente anch’esso di 2”.
Grazie alla [OSCURATO:PERSONA] (...), sappiamo che trovavano il progresso della [OSCURATO:PERSONA] leggermente esagerato.
Tutto mi fa pensare che la [OSCURATO:PERSONA] gonfi la situazione e che abbia le proprie ragioni. Poiché non bisognerebbe dare l’impressione di essere fin troppo felici di adeguarci, abbiamo optato per 1,50 lasciando quindi la differenza rispetto a 2 con la [OSCURATO:PERSONA] e [a] 4,50/5,00 con i terzi».
425
Le ricorrenti sostengono che il messaggio in parola si limita a mostrare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha seguito il movimento della [OSCURATO:PERSONA] e che quindi ha agito in maniera indipendente. Tale e-mail non conterrebbe alcun elemento che corrobori l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il riferimento a «questa mattina» significa che per la [OSCURATO:PERSONA] era inabituale annunciare un prezzo di riferimento senza consultare la [OSCURATO:PERSONA].
426
Come sottolineato a giusto titolo dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 173 e 174 del preambolo), il messaggio in questione non indica semplicemente che il sig. K. non poteva contattare la [OSCURATO:PERSONA] quel mattino, ma piuttosto che la [OSCURATO:PERSONA] annunciava il suo prezzo di riferimento «senza consultare» la [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima era sorpresa, poiché si aspettava che la [OSCURATO:PERSONA] la consultasse prima di prendere la sua decisione di fissare il prezzo di riferimento. Inoltre il documento indica che, dopo aver inizialmente comunicato con una dipendente di livello inferiore presso la [OSCURATO:PERSONA] onde evitare questioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente ripreso contatto con la [OSCURATO:PERSONA] per informarla dell’evoluzione dei prezzi in parola, incoraggiarla a seguire il movimento indicandole che il «prezzo Aldi» sarebbe «certamente progredito anch’esso di 2 punti. Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiamato la [OSCURATO:PERSONA] e le abbia fornito dei chiarimenti contraddice l’asserzione di un comportamento autonomo delle imprese.
427
Infine, si deve osservare che la [OSCURATO:PERSONA] si appoggia su una giurisprudenza consolidata secondo la quale si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 51, e sentenza del Tribunale del 5 dicembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-303/02, Racc. pag. II-4567
, punti 132 e 133). Al punto 302 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA] constata che tale esigenza di prova contraria non è soddisfatta nel caso di specie. Risulta dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], richiamate ai punti 418, 419 e 421 supra, che tali imprese hanno riconosciuto di aver tenuto conto delle informazioni ottenute dai concorrenti nel fissare i loro prezzi di riferimento, il che è sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 229 del preambolo.
428
In maniera più generale la [OSCURATO:PERSONA] indica, al punto 302 del preambolo, che le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti non hanno fornito prove idonee a confutare le constatazioni sulle quali essa fonda le sue conclusioni relative allo scopo anticoncorrenziale delle comunicazioni di pretariffazione. Essa rileva in proposito che non può «accettare come prova sufficiente lettere provenienti dal pubblico o da clienti, in particolare allorché non sussiste alcuna indicazione che le stesse persone fossero al corrente della natura delle comunicazioni di pretariffazione» tra le imprese interessate.
429
Le indicazioni fornite dalle ricorrenti nell’ambito della presente istanza non permettono di infirmare le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] menzionate al punto 427 supra.
430
Risulta dalle considerazioni precedenti che l’addebito secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione concludendo che le comunicazioni bilaterali avevano un scopo anticoncorrenziale relativo al coordinamento dei prezzi di riferimento deve essere respinto.
Sulla pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana
431
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato in maniera chiara ed inequivoca il modo in cui lo scambio dei diversi tipi di informazioni si rivelava importante per fissare i prezzi effettivi delle banane verdi.
432
Esse fanno valere che discussioni sporadiche e fortuite su argomenti molto distanti dai prezzi reali non possono considerarsi come sufficientemente nocive alla concorrenza da caratterizzare un’infrazione per oggetto. Esse affermano al riguardo che i prezzi di riferimento non hanno alcun rapporto con la fissazione dei prezzi di transazione nel settore della banana, a differenza del prezzo fissato dal dettagliante Aldi, il più importante acquirente di banane nell’Europa del Nord ed il cui annuncio, il giovedì pomeriggio, segna l’avvio delle negoziazioni commerciali. L’insieme degli attori del mercato ammetterebbe che il prezzo fissato dall’Aldi per le banane gialle costituirebbe il riferimento e l’elemento decisivo per la negoziazione dei prezzi reali. [OSCURATO:PERSONA] stessa riconoscerebbe che i prezzi di riferimento non sono strettamente connessi ai prezzi reali (punto 352 del preambolo).
433
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato in maniera totalmente errata la sua posizione e che manifestamente essa ha sempre sostenuto, al pari dei suoi economisti, di tutti gli altri importatori e dei suoi clienti, che i prezzi di riferimento erano irrilevanti per la negoziazione dei prezzi reali.
434
Quanto alla motivazione della decisione impugnata, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto a sufficienza di diritto, ai punti 146-197 del preambolo, il tenore delle comunicazioni bilaterali di pretariffazione, le quali riguardavano tutte i prezzi di riferimento.
435
Risulta inoltre dai punti 102-128 del preambolo che la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, con sufficiente precisione e chiarezza, la questione della fissazione e della pertinenza del prezzo di riferimento nel settore della banana.
436
È certo che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] fissavano ogni settimana, nella specie il giovedì mattina, il loro prezzo di riferimento per la rispettiva marca ogni settimana, nella specie il giovedì mattina e lo annunciavano ai loro clienti. Gli importatori hanno indicato che i prezzi di riferimento circolavano rapidamente in tutto il settore ed erano in seguito comunicati alla stampa specialistica (punti 34, 104 e 106 del preambolo).
437
[OSCURATO:PERSONA] chiarisce che i prezzi di transazione erano sia negoziati su base settimanale, sia determinati sulla base di una formula di tariffazione prestabilita con menzione di un prezzo fisso o con clausole vincolanti il prezzo ad un prezzo di riferimento del venditore o di un concorrente o ad un altro indicatore come il «prezzo Aldi». [OSCURATO:PERSONA] aveva in particolare contratti basati sulla«formula [OSCURATO:PERSONA] plus» in cui il prezzo di transazione dipendeva in realtà dal prezzo di riferimento settimanale fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] o dai suoi stessi prezzi di riferimento. Per i clienti interessati, esisteva un collegamento diretto tra i prezzi pagati ed i prezzi di riferimento (punti 104 e 105 del preambolo).
438
Essa precisa ancora quanto segue al punto 104 del preambolo:
«(…) I fornitori di banane che vendevano all’Aldi sottoponevano abitualmente a quest’ultima la loro proposta il giovedì mattina. Verso le 14.00, in generale, il “prezzo Aldi” veniva fissato. Il “prezzo Aldi” era il prezzo pagato dall’Aldi ai suoi fornitori di banane. L’Aldi chiarisce che ogni giovedì, tra le 11.00 e le 11.30, riceveva offerte dai suoi fornitori. Secondo l’Aldi la sua decisione concernente l’offerta settimanale ai suoi fornitori si fondava sulle offerte ricevute, sui prezzi della settimana precedente e sui prezzi della stessa settimana dell’anno precedente. Circa 30 minuti dopo le offerte dei suoi fornitori, l’Aldi inviava una controfferta che era normalmente la stessa per tutti i fornitori. L’Aldi dichiara di non conoscere l’esistenza di un prezzo Aldi e di non essere quindi in grado di valutare l’importanza del suo prezzo per le transazioni dei terzi. A decorrere dal secondo semestre 2002, il “prezzo Aldi” ha cominciato ad essere sempre più utilizzato come indicatore di calcolo del prezzo della banana per un certo numero di altre transazioni, segnatamente quelle concernenti le banane di marca».
439
[OSCURATO:PERSONA] fa riferimento a prove documentali (punti 107, 110-113 del preambolo) nonché a dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (punti 114, 116, 117 e 122 del preambolo) e della [OSCURATO:PERSONA] (punto 120 del preambolo) per dimostrare la pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore in parola.
440
[OSCURATO:PERSONA] conclude che i prezzi di riferimento sono serviti al mercato quanto meno come segnale, tendenza o indicazione circa la prevista evoluzione dei prezzi della banana e che erano importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti. Inoltre, in talune transazioni, i prezzi reali erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che sussistesse un numero sufficiente di mezzi per raggiungere lo scopo anticoncorrenziale (punti 115 e 128 del preambolo).
441
Dati tali elementi, le asserzioni delle ricorrenti relative ad una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di motivazione devono essere respinte.
442
In primo luogo, quanto alla fondatezza della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa, nel corso del procedimento amministrativo, ha fatto dichiarazioni da cui emerge la pertinenza dei prezzi di riferimento nel mercato in questione. Le ricorrenti contestano però alla [OSCURATO:PERSONA] una presentazione erronea della loro posizione sul ruolo dei prezzi di riferimento a causa di uno sviamento delle suddette dichiarazioni rispetto al loro contesto.
443
Per quanto riguarda le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], si deve rilevare, anzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente ammesso che i suoi prezzi di riferimento venivano trasmessi a tutti i suoi clienti (punto 106 del preambolo, pag. 4 dello studio economico del 10 aprile 2007 presentato dalla [OSCURATO:PERSONA]), fatto da essa confermato nel ricorso.
444
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che, «[in] misura molto modesta, [i prezzi di riferimento] aiuta[va]no gli importatori ed i clienti a valutare lo stato attuale del mercato ed il modo in cui p[oteva] evolvere» e che «il prezzo di riferimento serviva semplicemente come indicatore del mercato, con lo scopo di far evolvere le negoziazioni verso il prezzo reale» (punti 116 e 117 del preambolo).
445
[OSCURATO:PERSONA] ha presentato numerose dichiarazioni esplicite da cui emerge che, a parere dei clienti, i prezzi di riferimento erano pertinenti per le negoziazioni commerciali. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che:
—
informazioni sui prezzi di riferimento degli importatori potevano essere ottenute da varie fonti e, in particolare,da «clienti che cercavano di negoziare per ottenere la migliore offerta raffrontando pubblicamente il prezzo delle offerte concorrenti» (punto 114 del preambolo, pag. 222 della risposta alla comunicazione degli addebiti);
—
«i[l] giovedì, quando la [OSCURATO:PERSONA] comunicava i suoi prezzi di riferimento ai clienti, questi ultimi si lamentavano talvolta che i prezzi della [OSCURATO:PERSONA] erano troppo elevati», che «un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], il [sig. H.], allora controllava prendendo contatto con il concorrente interessato (con il quale il prezzo della [OSCURATO:PERSONA] era stato raffrontato dal cliente)» e che «tale prassi permetteva alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che i suoi clienti importanti non la ingannassero»;
—
«il mercato è caratterizzato da clienti esigenti che detengono un potere di acquisto considerevole, molti dei quali sono commercianti al dettaglio in posizione dominante che non esitano a cambiare fornitori» (pag, 38 della risposta alla comunicazione degli addebiti);
—
«i clienti (maturatori, grossisti, dettaglianti ed altri) non esitano a divulgare le offerte dei vari importatori» (pag. 39 della risposta alla comunicazione degli addebiti);
—
i supermercati clienti della [OSCURATO:PERSONA] prendevano apertamente in considerazione le «offerte dei fornitori concorrenti come un mezzo per ottenere la transazione più interessante» (pag. 97 della risposta alla comunicazione degli addebiti).
446
Risulta quindi che i clienti si attendevano che prezzi di riferimento più elevati comportassero prezzi di transazione superiori e che essi, detenendo una forte posizione sul mercato, se ne servivano come strumenti di negoziazione per la fissazione dei prezzi reali, il che dimostra l’interesse di una concertazione degli importatori sugli stessi prezzi di riferimento. Siffatte dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], precise, ripetute e concordanti, fornite per iscritto, deliberatamente ed in seguito ad un’attenta riflessione, hanno un valore probatorio particolarmente elevato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] y Energía/[OSCURATO:PERSONA],
T-348/08, Racc. pag. II-7583
, punto 104), per quanto concerne il ruolo dei prezzi di riferimento quale prima domanda di prezzo degli importatori e la loro importanza nelle negoziazioni commerciali.
447
Nel corso del procedimento amministrativo la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto studi economici, di cui uno datato 10 aprile 2007, in cui si indica che le due caratteristiche essenziali del mercato sono costituite dal fatto che le banane sono un prodotto deperibile e che la formazione dei prezzi implica intense discussioni informali tra gli attori del mercato.
448
Lo studio in parola formula una spiegazione economica del processo di formazione dei prezzi menzionando anzitutto gli scambi di informazioni tra gli attori del mercato, diversi dalle discussioni tra imprese bananiere.
449
Nel suddetto studio si legge quanto segue:
«[Tali scambi] cercavano di mettere fine all’incertezza concernente il prezzo di equilibrio nei giorni precedenti l’arrivo delle spedizioni settimanali di banane verso l’Europa del Nord (…). La volontà dei maturatori di accettare le condizioni particolari dell’Aldi dipendeva in una certa misura dal prezzo di riferimento iniziale che ricevevano dagli importatori e questi ultimi dipendevano a loro volta dalla facilità con cui pensavano di smaltire il volume scaricato la settimana in questione (…). [M]igliori informazioni sul probabile prezzo di equilibrio tra gli attori del mercato sfociano in transazioni efficaci (…). [L]e negoziazioni tra i fornitori ed i clienti duravano meno a lungo (…) limitando il rischio che le banane deperissero (…).Se tutte le parti hanno punti di vista meno divergenti sul prezzo di equilibrio, esse si accorderanno più facilmente su un prezzo al quale saranno pronte a negoziare (…). D’altra parte, i venditori potrebbero vendere per errore troppo banane ad un prezzo troppo basso senza sapere che un altro acquirente (…) era forse disposto a pagare di più».
450
Per quanto concerne gli scambi tra imprese bananiere, lo studio economico del 10 aprile 2007 indica che tali scambi «erano un mezzo supplementare per raccogliere varie fonti di informazione del mercato al fine di pervenire ad una visione comune del prezzo di equilibrio» e che «lo scambio di informazioni significa che i prezzi di riferimento delle imprese bananiere riflettevano le informazioni raccolte sull’offerta e sulla domanda per la settimana in questione e non unicamente le informazioni individuali di un fornitore».
451
A pagina 3 dello studio economico del 10 aprile 2007 si afferma che la «domanda settimanale di banane della [OSCURATO:PERSONA] è incerta» e che «la [OSCURATO:PERSONA] deve “scoprire” il prezzo che equilibrerà la sua offerta e tale domanda variabile al prezzo più favorevole, tenuto conto dei rischi e dei costi di maturazione delle banane». Inoltre è indicato alla pagina 5 del suddetto studio che «il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] rivelava ai suoi clienti il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] sull’impermeabilità del mercato e, pertanto, sul valore delle sue banane sul mercato».
452
Gli estratti sopra riportati dello studio economico del 10 aprile 2007 dimostrano la pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, tenendo presente che la distinzione menzionata in seno al complesso costituito dagli scambi di informazioni tra gli attori del mercato della banana è puramente teorica in quanto risulta sia dallo stesso studio che dalle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] (pag. 215 della risposta alla communicazione degli addebiti e punto 229 del preambolo) che le informazioni raccolte presso le imprese bananiere ed altri attori erano raggruppate e servivano di base per la fissazione dei prezzi di riferimento dell’impresa in questione.
453
Si deve inoltre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che talune delle sue transazioni erano direttamente basate sui suoi prezzi di riferimento.
454
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] la sua controllata belga, la VBH, trasmetteva il proprio prezzo settimanale a determinati clienti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Carrefour) per le banane consegnate gialle, un prezzo che si basava sul prezzo di riferimento verde trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA], maggiorato dell’importo specificato nel contratto concluso dalla VBH con il suo cliente.
455
[OSCURATO:PERSONA] ha dunque dichiarato che «[q]uesto prezzo giallo include[va] la maturazione, la fornitura [e la] distribuzione, il confezionamento e le altre specificazioni di prodotto che può esigere ogni cliente», che «il prezzo vari[ava] quindi in funzione del prezzo verde settimanale e delle maggiorazioni» e che «i contratti con i dettaglianti (…) conten[eva]no una formula di calcolo di prezzo (cioè prezzo giallo = prezzo verde comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] + maggiorazioni dovute alle specificazioni del prodotto ed ai costi logistici - ristorni)». Occorre inoltre rilevare che solo le maggiorazioni ed i ristorni erano negoziati una volta all’anno nell’ambito di un contratto valido per un anno.
456
Come già esposto al punto 202 supra, le ricorrenti sostengono che siffatto modo di fissazione dei prezzi è stato posto in essere solo dopo il periodo di infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha verificato se le informazioni su tali contratti della VBH, i quali erano menzionati nella risposta alla richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 febbraio 2006 che riguardava il periodo intitolato «Dal 2000 ad oggi», concernessero tale limitato periodo dal 2000 al 2002, finalmente preso in considerazione nella decisione impugnata.
457
Si deve ricordare (v. punto 203 supra) che l’esame dei pertinenti allegati del controricorso non rivela alcun indizio che giustifichi le asserzioni delle ricorrenti circa l’applicazione ratione temporis del modo di fissazione dei prezzi in parola, asserzioni che non forniscono peraltro alcun elemento concreto ed oggettivo che possa dimostrare la veridicità delle loro asserzioni e neppure indicazioni sulla maniera in cui la VBH avrebbe stabilito i suoi prezzi per il periodo dal 2000 al 2002. Era chiaro che, nella richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] del 10 febbraio 2006, il periodo considerato iniziava il 1
o
gennaio 2000. Non fornendo alcuna precisazione restrittiva quanto alla data di attuazione del modo di fissazione dei prezzi in questione nei contratti che legano la VBH ai suoi clienti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Carrefour, la risposta della [OSCURATO:PERSONA] riguardava necessariamente tutto il periodo considerato, incluso quello dal 2000 al 2002. Data tale situazione, occorre respingere l’argomentazione delle ricorrenti relativa alla non applicazione ratione temporis del modo di fissazione dei prezzi in parola.
458
Le ricorrenti indicano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] vendeva anche banane verdi della marca [OSCURATO:PERSONA] ad alcuni clienti più piccoli ad un prezzo pari al prezzo di riferimento, cioè a due clienti nel 2002, vendite che ammontano ad EUR 1 072 840, pari all’1% del suo fatturato totale, non essendovi però alcun documento a giustificare tali dati.
459
[OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che le citazioni delle sue dichiarazioni iniziali effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] sono isolate dal loro contesto, «come spiegato nell’allegato C 7».
460
[OSCURATO:PERSONA] conclude per l’irricevibilità dell’allegato C 7 della replica sul fondamento della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura.
461
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia, nonché dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Detta indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto (sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-340/03, Racc. pag. II-107
, punto 166, confermata su impugnazione con sentenza della Corte del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C-202/07 P, Racc. pag. I-2369
).
462
Secondo una costante giurisprudenza, affinché un ricorso sia ricevibile, occorre che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali lo stesso è basato risultino, quanto meno sommariamente, ancorché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso medesimo. Sebbene tale testo possa essere suffragato e completato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme ricordate supra, devono figurare nel ricorso (sentenza della Corte del 31 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca,
C-52/90, Racc. pag. I-2187
, punto 17; ordinanze del Tribunale del 29 novembre 1993, Koelman/[OSCURATO:PERSONA],
T-56/92, Racc. pag. II-1267
, punto 21, e del 21 maggio 1999, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-154/98, Racc. pag. II-1703
, punto 49). Gli allegati saranno presi in considerazione solo in quanto diretti a suffragare o a integrare motivi o argomenti espressamente invocati dalle ricorrenti nel testo dei loro atti e solo se sia possibile stabilire con precisione quali sono gli elementi in esso contenuti destinati a suffragare o a integrare i suddetti motivi o argomenti (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/[OSCURATO:PERSONA], T-201/04, Racc. pag. II 3601, punto 99).
463
Inoltre non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenze del Tribunale del 7 novembre 1997, Cipeke/[OSCURATO:PERSONA],
T-84/96, Racc. pag. II-2081
, punto 34, e 21 marzo 2002, Joynson/[OSCURATO:PERSONA],
T-231/99, Racc. pag. II-2085
, punto 154). Gli allegati non possono quindi servire a sviluppare un motivo spiegato in modo sommario nel ricorso, proponendo censure o argomenti non contenuti in questo (sentenza del 30 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 461 supra, punto 167, confermata su impugnazione con sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 461 supra).
464
Siffatta interpretazione dell’articolo 21 dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale concerne anche i motivi e le censure sviluppati nelle memorie (sentenze del Tribunale del 12 gennaio 1995, Viho /[OSCURATO:PERSONA],
T-102/92, Racc. pag. II-17
, punto 68, e del 30 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 461 supra, punto 166, confermata su impugnazione con sentenza del 2 aprile 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 461 supra).
465
Nel caso di specie, a sostegno della censura relativa ad uno sviamento contestuale delle dichiarazioni formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti menzionano, nella replica, un passaggio della risposta alla comunicazione degli addebiti così formulato:
«È semplicemente assurdo pensare che gli scambi di prezzi di riferimento permettessero agli importatori di banane di prevedere, in qualsiasi maniera, i prezzi definitivi fatturati ai clienti. L’Aldi acquista banane da maturatori che sono approvvigionati da diversi importatori di banane. I maturatori propongono all’Aldi offerte di prezzo per chilogrammo. L’Aldi raffronta in seguito le offerte di prezzo proposte prendendo in considerazione la propria valutazione della risposta del consumatore nei suoi vari negozi al dettaglio, poi decide da quali maturatori acquisterà. I prezzi proposti sono confidenziali e non hanno alcun nesso con i prezzi di riferimento degli importatori di banane».
466
Le ricorrenti citano anche un passaggio dell’analisi economica del 20 novembre 2007 in cui si indica quanto segue:
«Contrariamente al “prezzo Aldi” (...) i prezzi di riferimento iniziali delle società venditrici di banane non avevano alcun ruolo diretto nella fissazione dei prezzi reali che i clienti pagavano per le banane».
467
Occorre constatare che le ricorrenti non hanno fornito alcuna spiegazione circa la portata delle due suddette citazioni anche se la prima richiama gli scambi dei prezzi di riferimento, effettivamente constatati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, ma successivi alle comunicazioni di pretariffazione, e la seconda menziona l’assenza di ruolo «diretto» dei prezzi di riferimento iniziali. Le ricorrenti non hanno neppure proceduto ad un qualsiasi raffronto tra le citazioni in parola e le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] messe in risalto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua conclusione quanto alla pertinenza dei prezzi di riferimento.
468
Alla luce di quanto precede, appare manifesto in tali condizioni che le ricorrenti si limitano a presentare due citazioni, estratte dalla risposta alla comunicazione degli addebiti e da uno studio economico, senza altre precisazioni nonché un generico rinvio all’allegato C 7 della replica a sostegno della loro censura relativa allo sviamento contestuale delle dichiarazioni iniziali della [OSCURATO:PERSONA] operato dalla [OSCURATO:PERSONA]. Una formulazione così laconica della censura non può permettere al Tribunale di pronunciarsi, se del caso, senza altre informazioni a favore e sarebbe contraria alla funzione puramente probatoria e strumentale degli allegati che questi possano servire a fornire una dimostrazione dettagliata di un’asserzione presentata in maniera insufficientemente chiara e precisa nel ricorso (sentenza del 30 gennaio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 461 supra, punto 204).
469
Una conclusione del genere si impone tanto più nella fattispecie dal momento che le ricorrenti hanno impropriamente qualificato come allegato delle osservazioni scritte supplementari da parte loro, le quali costituiscono un mero prolungamento delle loro memorie, il che non è compatibile con la caratteristica propria di un allegato, cioè la sua funzione puramente probatoria e strumentale.
470
Occorre quindi disattendere, come irricevibile, l’allegato C 7 della replica e l’addebito che le ricorrenti intendono trarre dalla presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], al di fuori del loro contesto, delle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo sul ruolo del prezzo di riferimento.
471
In secondo luogo, quanto alle prove documentali contenute nel fascicolo, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a vari documenti e, principalmente, alle mail per suffragare la sua conclusione circa l’importanza dei prezzi di riferimento per il mercato della banana.
472
Anzitutto, essa menziona una e-mail che il sig. B. ha inviato al sig. P. (due direttori della [OSCURATO:PERSONA]) il 30 aprile 2001 (punto 107 del preambolo) così formulata:
«È dimostrasto che, dal momento che [[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/Tuca] raggiungeranno un prezzo di 36,00 DEM, i loro clienti (dettaglianti) resisteranno, perché a tale livello di offerta il prezzo al consumatore deve superare la soglia dei 3,00 DEM/kg. Non sussiste alcun dubbio che tale “fenomeno” avrà un impatto su di noi per un certo periodo. [Ciò] significherebbe che il massimale della nostra offerta sarà di 40,00 DEM (offerta verde)».
473
Come a giusto titolo indica la [OSCURATO:PERSONA], tale documento mostra che i prezzi reali dipendevano dai prezzi di riferimento e che i clienti ne seguivano l’evoluzione. Esso dimostra che i clienti reagivano quando i prezzi di riferimento raggiungevano certi livelli, ma anche che essi avevano compreso che sussisteva un nesso tra questi prezzi di riferimento ed i prezzi reali. Il documento indica quindi chiaramente che, se le offerte provenienti da [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/Tuca raggiungevano un livello di «36,00 DEM», «il prezzo al consumatore [doveva] superare la soglia di 3,00 DEM/kg». Esso è anche rivelatore dell’esistenza di una certa interdipendenza dei prezzi di riferimento delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dei limiti nelle differenze che erano sopportabili.
474
Occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] stessa, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha fatto osservare che la mail in parola provava indirettamente che i dettaglianti erano sensibili ai prezzi di riferimento (punto 108 del preambolo).
475
Poi, la [OSCURATO:PERSONA] menziona una mail del direttore generale per l’Europa della [OSCURATO:PERSONA] (punto 113 del preambolo), datata 21 giugno 2000, inviata a numerosi colleghi e nella quale si commenta una diminuzione del prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] consecutiva a quella del prezzo della [OSCURATO:PERSONA] di 2 DEM, la quale indica che, «con una differenza di prezzo che avrebbe raggiunto 9 DEM rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], [egli] non [aveva] altra scelta» e che «si tratta manifestamente di un brusco impatto, poiché le opportunità di aumentare i prezzi d’estate in condizioni di produzione e di mercato ordinarie sono deboli, addirittura inesistenti». Nella stessa mail, il sig. P scrive inoltre che questa è la ragione per cui [egli] chiede [loro], una volta di più, di esaminare qualsiasi possibilità di aumentare i volumi» e che «l’aumento in volumi non compenserà il 100% della riduzione di prezzo», ma che egli ha «bisogno di qualsiasi cartone supplementare, finché ciò non abbia alcun impatto negativo su [di loro] a lungo termine».
476
Tale mail contraddice manifestamente l’affermazione delle ricorrenti secondo cui non esiste alcun nesso tra i prezzi di riferimento – o, quanto meno, la loro evoluzione –, e l’evoluzione dei prezzi sul mercato. Come sottolinea a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], la suddetta mail indica fino a che punto la [OSCURATO:PERSONA] fosse preoccupata da una revisione al ribasso dei prezzi di riferimento, qualificata come «brusco impatto», in quanto esistevano «poche [o] nessuna possibilità che i prezzi aumentassero nel corso dell’estate», e dalla ricerca di una soluzione per ovviare alle conseguenze negative di una situazione del genere sul livello dei prezzi, nella specie agendo sui volumi. Essa dimostra, di nuovo, l’importanza della questione delle differenze tra i prezzi di riferimento degli importatori e dei limiti accettabili o sopportabili nelle differenze stesse.
477
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce ad una e-mail interna della [OSCURATO:PERSONA], datata 8 agosto 2002 (punti 111 e 172 e seguenti del preambolo), il cui contenuto è stato riferito al punto 424 supra.
478
La e-mail datata 8 agosto 2002 forniva la prova dell’importanza del prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] per il mercato, anche per i prezzi reali ottenuti dalla stessa [OSCURATO:PERSONA]. Essa conferma che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delle «transazioni [OSCURATO:PERSONA] plus», cioè degli accordi contrattuali con prezzi reali direttamente connessi ai prezzi di riferimento settimanali della [OSCURATO:PERSONA] e mostra chiaramente l’importanza del prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] per i prezzi reali della [OSCURATO:PERSONA]. Per di più il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] influiva nel caso di specie sul prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA]. La mail in questione indica che la [OSCURATO:PERSONA] il giorno prima prevedeva un rincaro «di circa EUR 1», ma che, quel mattino, aveva deciso di aumentare il suo prezzo di riferimento di EUR 1,5. Infatti la [OSCURATO:PERSONA] sostiene nella sua dichiarazione di impresa che, alla luce dell’aumento da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo prezzo di riferimento di EUR 2, essa ha modificato il proprio prezzo di riferimento aumentandolo di EUR 1,5 «invece di applicare unicamente l’aumento di EUR 1 previsto il giorno prima» (punto 111 del preambolo).
479
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] menziona una corrispondenza tra l’Atlanta (maturatore-distributore) e la [OSCURATO:PERSONA] nonché e-mail interne della [OSCURATO:PERSONA], datate 2 e 6 gennaio 2003 (punti 110 e 176 del preambolo).
480
Il giovedì 2 gennaio 2003 un dipendente dell’Atlanta inviava a due responsabili della [OSCURATO:PERSONA], il sig. P. e il sig. K., una mail riferentesi ad una decisione presa dalla [OSCURATO:PERSONA] di aumentare il suo prezzo di riferimento, già comunicata ai clienti, di EUR 0,5, e ciò in seguito ad un aumento del prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] verificatosi il mattino stesso dell’invio della suddetta mail. In quest’ultima il dipendente dell’Atlanta rivolgeva ai dirigenti [OSCURATO:PERSONA] un’«osservazione molto critica» concernente una siffatta decisione di tariffazione. Il 6 gennaio 2003 il sig. K. vi ha risposto, in questi termini: «È colpa mia, sono stato colto di sorpresa dal cambiamento avvenuto presso la [OSCURATO:PERSONA]. Pensavamo che ciò avrebbe posto fine alla tendenza al rialzo se fossimo rimasti al medesimo livello e rimesso in questione l’evoluzione nel corso delle settimane seguenti». Il 2 gennaio 2003, quanto alla medesima questione, un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] ha scritto al sig. K. che incontrava problemi a causa di tale revisione al rialzo, dopo che il prezzo era già stato annunciato ai clienti. Il sig. K. ha risposto a tale osservazione, il 6 gennaio:
«[Il sig P.] non voleva che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avessero l’impressione che le lasciassimo cadere mantenendo lo statu quo. Capisco».
481
Le ricorrenti fanno valere, da una parte, che il fatto che il dirigente della [OSCURATO:PERSONA] sia stato «colto di sorpresa» dal cambiamento avvenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] può solo indicare che quest’ultima agiva senza la minima informazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, che la [OSCURATO:PERSONA] non può utilizzare tali documenti per corroborare la sua tesi dato che sono posteriori al periodo della presunta infrazione.
482
È certamente pacifico che i documenti risalgono al gennaio 2003 e sono immediatamente successivi al periodo dell’infrazione. Ciò non toglie che tali documenti, se è vero che non possono, da soli, provare l’effettività del comportamento anticoncorrenziale addebitato, costituiscono un serio indizio che perviene a corroborare gli elementi di prova raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla finalità delle comunicazioni di pretariffazione.
483
Occorre rilevare in proposito che la semplice menzione della sorpresa della [OSCURATO:PERSONA] non permette di concludere necessariamente per l’autonomia del comportamento della [OSCURATO:PERSONA], ma può derivare da una diversa comprensione della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una discussione bilaterale preliminare e al movimento effettuato da quest’ultima.
484
Inoltre, anche se un partecipante ad un comportamento collusivo può cercare di utilizzarlo ai propri fini, o addirittura di barare, ciò non diminuisce però la sua responsabilità per aver partecipato ad un comportamento siffatto. Secondo la giurisprudenza consolidata, un’impresa che persegue, malgrado la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di usare l’intesa a proprio profitto (sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, Cascades/[OSCURATO:PERSONA],
T-308/94, Racc. pag. II-925
, punto 230; del 27 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-59/02, Racc. pag. II-3627
, punto 189; v., altresì, sentenza della Corte dell’8 novembre 1983, IAZ international Belgium e a./[OSCURATO:PERSONA],
96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369
, punto 25).
485
Circa la questione della pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, i summenzionati messaggi dimostrano che i clienti pensavano chiaramente che la variazione del prezzo di riferimento aveva la sua importanza per i prezzi che potevano attendersi di pagare o di ricevere. Essi rivelano anche, come fa rilevare fondatamente la [OSCURATO:PERSONA], il forte interesse delle imprese coinvolte per il coordinamento della fissazione dei prezzi di riferimento e la reale preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] rivolta a sostenere gli aumenti dei prezzi di riferimento dei suoi principali concorrenti, se necessario intervenendo nella maniera molto insolita di rivedere al rialzo un prezzo già annunciato nonostante le difficoltà che un’iniziativa del genere avrebbe provocato presso la clientela, ma essendo in ciò motivata dalla prospettiva di non compromettere un’evoluzione al rialzo dei prezzi nel corso delle settimane seguenti (punti 177-179 della decisione impugnata).
486
È necessario constatare peraltro che le ricorrenti non hanno formulato alcuna osservazione nelle loro memorie sulla forza probatoria di tutte le e-mail summenzionate concernenti la questione della pertinenza dei prezzi di riferimento per il mercato in questione, ad eccezione di quelle risalenti a dopo il gennaio 2003 in rapporto al periodo dell’infrazione.
487
In udienza le ricorrenti si sono limitate a sottolineare il carattere interno alla [OSCURATO:PERSONA] delle comunicazioni in parola ed il fatto che non potevano quindi esprimere la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in merito al ruolo dei prezzi di riferimento sul mercato della banana.
488
La suddetta asserzione non è sufficiente di per sé a contraddire la forza probatoria di mail provenienti da un operatore che commercializza prodotti che entrano in concorrenza con quelli della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato della banana, facendo riferimento a situazioni concrete e precise che hanno per oggetto i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e rivelando l’importanza dei prezzi stessi per gli importatori e la loro clientela, in particolare con il rilievo dato ad un’interdipendenza dei prezzi di riferimento delle benane di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
489
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] menziona una lettera che il [OSCURATO:PERSONA] eV (DFHV, Federazione del commercio tedesca) ha inviato ad un membro della [OSCURATO:PERSONA] il 21 gennaio 2005 con cui esso dichiara, segnatamente, che «i suddetti prezzi “ufficiali” sono solo il riflesso della posizione di partenza dei vari operatori per le loro negoziazioni di prezzi settimanali» e che «essi sono superiori sino al 50% ai prezzi effettivamente convenuti» (punti 112 e 119 del preambolo).
490
Il documento in parola, sebbene sia posteriore alla scadenza del periodo di infrazione e non possa essere sufficiente a provare l’infrazione contestata, tuttavia rivela che, tre anni dopo quest’ultima e non essendo né dedotta né dimostrata alcuna modifica dell’organizzazione del mercato della banana, i prezzi di riferimento erano considerati, in maniera generale, come un punto di partenza per le negoziazioni dei prezzi settimanali.
491
Si deve infine sottolineare che le ricorrenti hanno allegato alle loro scritture un esemplare del fascicolo della riunione sulla fissazione del prezzo delle banane, riunione che aveva luogo ogni giovedì mattina, e durante la quale si valutavano tutte le informazioni raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA], raggruppate nel suddetto fascicolo, per tentare «di effettuare una stima delle condizioni del mercato» e di fissare un prezzo di riferimento settimanale.
492
Secondo le ricorrenti tale fascicolo comprendeva, segnatamente, un grafico intitolato «Prezzo verde delle banane nell’Europa del Nord» che analizzava, in base alle dieci settimane precedenti, i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e di quelli dei suoi principali concorrenti, il che indica chiaramente che i prezzi di riferimento dei concorrenti erano informazioni importanti per la fissazione dei prezzi della [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, per la pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana.
493
In terzo luogo, per quanto riguarda il ruolo svolto dal «prezzo Aldi» nel settore della banana, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il suddetto prezzo è stato meno importante durante il periodo dell’infrazione dal 2000 al 2002 che in seguito, il che è contestato dalle ricorrenti le quali sostengono che l’«offerta Aldi» costituiva l’unico riferimento pertinente per tutte le transazioni nel settore della banana, ivi comprese quelle svoltesi nel periodo summenzionato.
494
Anzitutto, circa il modo di distribuzione delle banane della [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti pongono in risalto l’importanza quantitativa delle transazioni realizzate nell’ambito di «accordi Aldi plus», accordi di approvvigionamento a lungo termine che applicano una formula di prezzo fisso, basato sul prezzo di acquisto fissato dall’Aldi per le banane gialle convertito in un prezzo corrispondente alle banane verdi.
495
Nel 2000 la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe realizzato, circa il 50% delle sue vendite di banane verdi nell’ambito di «accordi Aldi plus», mentre nel 2005 tale importo ammontava a circa l’80%. Le ricorrenti menzionano nelle loro scritture anche un importo del 66% delle vendite di banane di marca [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, pur sottolineando che la relazione economica figurante nell’allegato 3 della risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che le vendite realizzate nell’ambito di «accordi Aldi plus» rappresentavano proprio il 49% del totale delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], e che la differenza in parola poteva spiegarsi in quanto la suddetta relazione ha calcolato la percentuale in base agli importi concernenti l’Unione, composta allora di quindici membri, e non soltanto l’Europa del Nord.
496
Al di là di una certa discordanza nella presentazione quantitativa dell’argomentazione delle ricorrenti, si deve osservare che l’esame della relazione economica figurante nell’allegato 3 della risposta alla comunicazione degli addebiti rivela l’assenza di dati quantitativi relativamente all’anno 2000 e le seguenti indicazioni per gli anni successivi: 58% nel 2001, 49% nel 2002, 60% nel 2003, 68% nel 2004 e 79% nel 2005, il che rappresenta una crescente importanza continua dei «contratti Aldi plus» a partire dal 2003.
497
Peraltro il 2 ottobre 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alla [OSCURATO:PERSONA] una lettera in cui indica che gli importi comunicati nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti erano troppo elevati e fornisce una tabella contenente i seguenti dati circa le percentuali di fatturato della [OSCURATO:PERSONA] corrispondenti unicamente alle vendite di banane verdi attraverso i «contratti Aldi plus»: 50% nel 2000, 48% nel 2001, 38% nel 2002, 51% nel 2003, 61% nel 2004.
498
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato nella lettera in questione che l’importo del 2000 è una «stima», dato che la relazione degli economisti non comprendeva alcuna indicazione per l’esercizio in questione. È inoltre necessario rilevare che l’importo del 2001 ammonta al 48%, scende al 38% nel 2002, prima di aumentare a partire dal 2003, il che non esprime una progressione costante. Come a giusto titolo sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], l’analisi dei dati relativi alle transazioni della [OSCURATO:PERSONA] conferma la constatazione secondo cui il «prezzo Aldi» era meno legato ai prezzi reali dal 2000 al 2002 che non in seguito.
499
In seguito, a sostegno dell’asserzione secondo cui i prezzi di riferimento non avevano alcuna importanza ai fini delle negoziazioni dei prezzi di transazione, contrariamente al «prezzo Aldi», le ricorrenti spiegano che, quando l’Aldi annunciava il prezzo che aveva l’intenzione di pagare per le banane gialle ai suoi fornitori (cioè ai maturatori-distributori), questi ultimi ne informavano gli importatori di banane.
500
Oltre al fatto che quest’ultima asserzione non è affatto provata, occorre constatare che le ricorrenti hanno indicato che, durante il periodo in parola, cioè dal 2000 al 2002, la [OSCURATO:PERSONA] pubblicava un solo prezzo di riferimento, annunciato prima che l’Aldi annunciasse il suo e che tale prassi è cambiata «tra il 2002 e il 2008», periodo durante il quale la [OSCURATO:PERSONA] faceva seguire il suo prezzo di riferimento iniziale del giovedì mattina dall’adozione di un «prezzo di riferimento definitivo» comunicato ai suoi clienti dopo l’annuncio del «prezzo Aldi» il giovedì pomeriggio.
501
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito, in risposta ad una richiesta di informazioni del 15 dicembre 2006, che la «[OSCURATO:PERSONA] (…) a[veva] deciso che a partire dal dicembre 2002 i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero oramai aggiustati (…) in funzione del “prezzo Aldi”» (nota 163 a piè di pagina del preambolo) e che taluni aggiustamenti dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano avvenuti tra l’ottobre ed il dicembre 2002 (punto 123 del preambolo).
502
Risulta dunque che la [OSCURATO:PERSONA] ha, in un primo tempo, fissato un solo prezzo di riferimento, comunicato ai suoi clienti prima dell’annuncio del «prezzo Aldi» poi, in un secondo tempo, ha scisso siffatto prezzo di riferimento unico in due al fine di creare un prezzo di riferimento definitivo, successivo all’annuncio del «prezzo Aldi» e che teneva conto di quest’ultimo.
503
Le considerazioni precedenti non soltanto corroborano l’indicazione di un’importanza crescente del «prezzo Aldi», ma rivelano anche – e soprattutto – che la [OSCURATO:PERSONA] non ha soppresso i prezzi di riferimento in occasione della modifica del suo procedimento di fissazione dei prezzi anzi li ha mantenuti, compreso il prezzo di riferimento del giovedì mattina, precedente all’«offerta Aldi». Inoltre, ciò non fa che confermare la pertinenza del prezzo di riferimento unico del giovedì mattina, precedente all’«offerta Aldi», prima della sua scissione da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Si deve del pari sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a fissare prezzi di riferimento anche quando li rivedeva dopo l’annuncio del «prezzo Aldi».
504
Le ricorrenti non hanno fornito, nelle loro memorie, alcuna plausibile spiegazione circa il mantenimento dei prezzi di riferimento che tuttavia non presentavano, a loro avviso, alcuna importanza nel settore della banana.
505
Nella replica le ricorrenti indicano che «attualmente nessun importatore (inclusa la [OSCURATO:PERSONA]) utilizza i prezzi di riferimento attualmente», che «la [OSCURATO:PERSONA] pensa che l’utilizzazione di tali prezzi fosse semplicemente una prassi retaggio delle vendite alle aste pubbliche di banane che si svolgevano ad Amburgo parecchi decenni prima» e che «il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia continuato a pubblicare prezzi di riferimento costituiva dunque semplicemente una formale prassi storica».
506
È alquanto dubbio che la determinazione della politica tariffaria di un operatore economico possa corrispondere unicamente all’osservanza di una tradizione storica desueta e non ad un criterio oggettivo di rigorosa utilità, specialmente nel contesto di un mercato caratterizzato, secondo le asserzioni delle ricorrenti stesse, da un tempo di commercializzazione molto breve, tenuto conto della natura deperibile del prodotto in parola, e da una ricerca di massima efficienza commerciale.
507
Le dichiarazioni delle ricorrenti intese a ridurre la fissazione dei prezzi di riferimento e l’annuncio di questi ultimi ai clienti ogni giovedì mattina per tre anni ad una mera «pratica storica formale» non sono compatibili con la stessa descrizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua politica tariffaria e, più particolarmente, dell’investimento effettuato per fissare settimanalmente i suddetti prezzi.
508
Nello studio economico del 20 novembre 2007, prodotto dalla [OSCURATO:PERSONA], si precisa che «i prezzi di riferimento [iniziali], che riflettevano sforzi considerevoli di raccolta di informazioni, (…) fornivano informazioni più precise e di migliore qualità sulla situazione del mercato». Si menziona nel ricorso che il fascicolo della riunione interna del giovedì mattina per la fissazione dei prezzi di riferimento «conteneva informazioni molto varie sul mercato della banana, compreso il volume delle banane verdi spedite nel corso di tale settimana, informazioni sui volumi specifici consegnati ai clienti e agli [OSCURATO:PERSONA] membri, informazioni storiche e redatte sul volume, la tariffazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] a specifici clienti e ad un più ampio livello geografico e la tabella della [OSCURATO:PERSONA] intitolata “Prezzo verde delle banane nell’Europa del Nord”». Quest’ultimo documento corrispondeva ad un grafico che analizzava, in base alle dieci settimane precedenti, i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e quelli dei suoi principali concorrenti.
509
In udienza le ricorrenti hanno sottolineato la necessità di distinguere due periodi, quello relativo all’infrazione dal 2000 al 2002 con fissazione di un prezzo di riferimento unico senza alcun vero rapporto con il mercato e quello successivo al 2002 con un prezzo di riferimento definitivo, fissato dopo l’annuncio del «prezzo Aldi», che era ancora una base di negoziazione, ma più vicino alla realtà del mercato illustrata dal «prezzo Aldi», comunque più vicino a tale realtà di quanto lo fosse il prezzo di riferimento precedente che non era mai rivisto.
510
Attraverso siffatte dichiarazioni le ricorrenti disegnano la mera evoluzione nel tempo di uno strumento costante della loro politica tariffaria, sino al 2008, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto utile dover modificare soltanto nel dicembre 2002, e ciò per adattarlo alla crescente importanza del «prezzo Aldi» ed assicurarne una maggiore efficacia. Il fatto che il prezzo di riferimento riveduto il giovedì pomeriggio dopo l’annuncio dell’«offerta Aldi» sia considerato riflettere in maniera più fedele la realtà del mercato non è tale da escludere qualsiasi utilità del prezzo di riferimento stabilito il mattino dello stesso giorno per il periodo dal 2000 al 2002, tenendo presente che la [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto quest’ultimo elemento qualificandolo come prezzo di riferimento iniziale.
511
Occorre inoltre constatare che le ricorrenti fanno valere che i prezzi di riferimento venivano pubblicati sulla stampa specialistica. Risulta dalla lettura della rivista
[OSCURATO:PERSONA]
, pubblicata ogni sabato prima delle negoziazioni commerciali, che in quest’ultima figurava la menzione dei prezzi di riferimento per importatore e una forcella dei prezzi reali per importatore per la settimana in corso, con il prezzo reale massimo che corrisponde all’indicazione del prezzo di riferimento.
512
Le ricorrenti non contestano la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che le imprese interessate scambiavano i loro prezzi di riferimento, una volta fissati, il giovedì mattina prima dell’annuncio del «prezzo Aldi». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che lo scambio dei prezzi di riferimento costituiva un elemento delle intese collusive delle parti ed in particolare permetteva a queste ultime di verificare direttamente tra loro i prezzi che gli altri partecipanti avevano adottato e di rafforzare i vincoli di cooperazione che si erano andati rafforzando tra le stesse nell’ambito delle comunicazioni di pretariffazione (punto 198 del preambolo).
513
Le due suddette constatazioni contraddicono in maniera evidente l’asserzione delle ricorrenti quanto all’assenza di pertinenza dei prezzi di riferimento.
514
Poi, le ricorrenti sostengono che gli altri importatori hanno confermato le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA].
515
Esse menzionano le seguenti dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], emesse in occasione dell’audizione del 4 e 6 febbraio 2008, secondo le quali:
—
i prezzi di riferimento «sono senza utilità per le negoziazioni del prezzo reale» e che «la fissazione del prezzo tramite il “coordinamento” dei prezzi [di riferimento] ufficiali è impossibile»;
—
i prezzi di riferimento «non costituiscono un punto di riferimento, né un punto di partenza o un qualsiasi altro punto pertinente»;
—
i prezzi reali degli altri importatori non sono «mai fissati in rapporto al prezzo [di riferimento] ufficiale della [OSCURATO:PERSONA]» e il «fattore più importante che influenza le negoziazioni settimanali è il “prezzo Aldi”, annunciato ogni giovedì a mezzogiorno».
516
Occorre sottolineare che non è né dedotto né a fortiori dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] non comunicasse ai suoi clienti il proprio prezzo di riferimento il giovedì mattina e che le dichiarazioni di tale impresa devono essere valutate alla luce del loro contesto, cioè quello di un’impresa destinataria della comunicazione degli addebiti che contesta il comportamento anticoncorrenziale addebitatole.
517
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti sostengono che quest’ultima ha riconosciuto, nella sua domanda di clemenza, che il «prezzo Aldi» costituiva il riferimento in materia di tariffazione delle banane verdi e gialle per tutta l’Europa.
518
È però necessario rilevare che le ricorrenti fanno riferimento a dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative alla fornitura da parte dell’Atlanta di banane all’Aldi ed all’attività dell’Atlanta nella commercializzazione delle banane di terza scelta.
519
Oltre allo specifico contesto delle dichiarazioni in parola, l’esame del documento in questione mostra comunque che l’asserzione delle ricorrenti procede da una lettura parziale di quest’ultimo, nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] vi dichiara che il «prezzo Aldi» è «divenuto» il riferimento per il commercio delle banane in molti paesi dell’Unione, formulazione che esprime l’idea di una crescente importanza accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 104 del preambolo e richiamata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione di impresa n. 13, menzionata nel suddetto punto.
520
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva, senza essere contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA], che, nel corso del periodo in questione, i prezzi di riferimento della banana per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (le banane di quest’ultima erano commercializzate dalla [OSCURATO:PERSONA]) erano quasi identici. Al fine di corroborare siffatta constatazione, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda, nella nota 138 a piè di pagina del preambolo, quanto segue:
«[OSCURATO:PERSONA] spiega, in risposta ad una richiesta di informazioni che, se è vero che la [OSCURATO:PERSONA] non le ha dato ufficialmente come istruzione di adottare il medesimo prezzo ufficiale della [OSCURATO:PERSONA], essa si aspettava dalla [OSCURATO:PERSONA] che fissasse un prezzo ufficiale almeno altrettanto elevato di quello della [OSCURATO:PERSONA]” (v. pag. 38533 del fascicolo, risposta della [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di informazioni del 15 dicembre 2006). [OSCURATO:PERSONA] dichiara, in risposta ad una richiesta di informazioni del 15 dicembre 2006, per il periodo 2000-2002, che “(…) la [OSCURATO:PERSONA] collocava le sue banane di marca ad un livello comparabile a quello delle banane della marca [OSCURATO:PERSONA] ed era generalmente ammesso nel settore che la [OSCURATO:PERSONA] considerasse il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] come un mezzo per promuovere tale somiglianza presso i clienti” (…)».
521
Risulta dunque che il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] era considerato come uno strumento commerciale che permetteva alla [OSCURATO:PERSONA] di ottenere, per le sue banane, lo stesso collocamento tariffario di quello della [OSCURATO:PERSONA].
522
[OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che i prezzi di riferimento non hanno avuto alcuna influenza sui prezzi reali, ma ha anche affermato che lo scambio di informazioni sui prezzi di riferimento rappresentava un modo, per gli importatori, «di riunire le informazioni pertinenti relative alla domanda, ai volumi degli arrivi ed a tutte le giacenze in un “messaggio” comprensibile per il mercato» (punto 122 del preambolo) e che «gli importatori potevano, nel peggiore dei casi, accordarsi su un segnale “comune” da inviare al mercato (sotto forma di prezzi ufficiali coordinati)» (punto 120 del preambolo).
523
Prove documentali rivelano che la [OSCURATO:PERSONA] attribuiva molta importanza ai prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA].
524
[OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] le relazioni settimanali concernenti la situazione sul mercato della banana durante il periodo di infrazione trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA], su domanda di quest’ultima, relazioni che menzionavano i prezzi ufficiali, ma anche le stime dei prezzi reali per la settimana in questione sotto forma, segnatamente, di una forcella per le banane di marca [OSCURATO:PERSONA] (commercializzate dalla [OSCURATO:PERSONA]) ed i prodotti dei concorrenti (punto 392 del preambolo).
525
[OSCURATO:PERSONA] menziona un fax del 28 gennaio 2000, con cui il sig. J.-P. B., dipendente della [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto al sig. W. di fornirgli una spiegazione sulla differenza tra il «prezzo finale» ed il «prezzo atteso» in questi termini: «Per aggravare le cose, ho parlato a due riprese con la persona della vostra impresa incaricata della commercializzazione delle banane al fine di discutere delle condizioni e dei prezzi sul mercato (…). Ho appreso che l’Interfrucht [[OSCURATO:PERSONA]] manterrà i suoi prezzi “molto vicini” al prezzo ufficiale!!! (…)». Il suddetto messaggio mostra chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] si aspettava che la [OSCURATO:PERSONA] ottenesse un prezzo finale molto prossimo ai prezzi di riferimento e ai prezzi ufficiali (punti 112, 126 e 389 del preambolo).
526
Tali documenti, contemporanei al periodo dell’infrazione, dimostrano l’importanza dei prezzi di riferimento nel settore della banana del quale la [OSCURATO:PERSONA] era, insieme alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], uno degli attori. Occorre sottolineare che l’infrazione verte su un unico prodotto, la banana fresca, che si articola su tre livelli di qualità con correlate distinzioni di prezzo, facenti capo ad un unico mercato caratterizzato da un procedimento di fissazione dei prezzi che comporta l’annuncio ogni giovedì mattina dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] alla loro clientela, primo messaggio destinato al mercato in attesa degli importatori in materia di prezzi. Sebbene i suddetti prezzi di riferimento riguardassero solo le banane di prima e di seconda categoria vendute da tali imprese, sussisteva un nesso fra questi prezzi e quelli delle marche terze o quelli delle banane senza marca, in quanto ogni settimana necessariamente si verificava un posizionamento tariffario delle diverse qualità di banane le une rispetto alle altre. L’esistenza di una certa interdipendenza dei prezzi di riferimento delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è illustrata dalle e-mail interne della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2001 (punto 107 del preambolo) e dell’8 agosto 2002 (punti 111, 172 e seguenti del preambolo).
527
Inoltre, le ricorrenti invocano le dichiarazioni di clienti che confermano la loro posizione nei seguenti termini:
«[«[I] prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle banane avevano poca utilità ai fini delle negoziazioni del prezzo reale e definitivo che ci veniva fatturato [[OSCURATO:PERSONA], OHG] (…)]
I prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] sono la prima offerta di prezzo propostaci dalla [OSCURATO:PERSONA] nella nostra qualità di acquirente, ma praticamente non l’accettiamo mai. In qualità di acquirente di banane della [OSCURATO:PERSONA] prendiamo come punto di riferimento il prezzo delle banane di terza scelta e negoziamo con la [OSCURATO:PERSONA] su tale base il prezzo delle banane di quest’ultima per la settimana in questione [[OSCURATO:PERSONA] GmbH]».
528
L’esame delle attestazioni in parola, provenienti dai clienti della [OSCURATO:PERSONA], rivela che le ricorrenti ne fanno una citazione parziale ed incompleta.
529
Con l’espressione «prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA]», la [OSCURATO:PERSONA] considera e menziona espressamente «quelli del giovedì mattina» e «quelli eventualmente adattati dopo la fissazione del prezzo nel settore del discount», il che richiama una situazione risalente alla fine del 2002 con la comparsa dei prezzi di riferimento iniziale e definitivo, epoca a decorrere dalla quale la [OSCURATO:PERSONA] ammette che il «prezzo Aldi» ha iniziato ad essere sempre più utilizzato in quanto indicatore di calcolo del prezzo della banana (punto 104 del preambolo). L’attestazione della [OSCURATO:PERSONA] non menziona comunque una totale mancanza di utilità dei suddetti prezzi, come affermano le ricorrenti.
530
Siffatta testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] deve essere letta anche in combinato disposto con l’attestazione della [OSCURATO:PERSONA] che conferma che i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] costituivano la prima offerta commerciale di tale impresa destinata alla sua clientela e che la loro comunicazione caratterizzava senz’altro l’inizio delle negoziazioni commerciali. [OSCURATO:PERSONA] precisa di essersi riferita al prezzo delle banane di terza scelta per negoziare con la [OSCURATO:PERSONA] (il che corrisponde al classico intervento di un cliente che avvia una negoziazione con un venditore il cui punto di partenza è costituito dall’obiettivo del prezzo annunciato) e che «il risultato delle negoziazioni si colloca regolarmente tra il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] ed il prezzo dei terzi». Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] indica che non accettava «praticamente» mai il prezzo di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], il che significa, a contrario, che probabilmente ciò talvolta è avvenuto.
531
Contrariamente alle affermazioni delle ricorrenti, le due attestazioni in parola non confermano la loro deduzione di assenza di pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, ma dimostrano addirittura il contrario rispetto alla testimonianza della [OSCURATO:PERSONA]. Mentre le ricorrenti sostengono che le lettere dei due suddetti clienti dimostrano che il fattore decisivo per le negoziazioni commerciali era il «prezzo Aldi», i documenti in parola non contengono neppure la menzione di un prezzo del genere e di un qualsiasi ruolo da esso svolto nelle negoziazioni commerciali.
532
In udienza le ricorrenti hanno sostenuto che il prezzo di riferimento preso in considerazione nella testimonianza della [OSCURATO:PERSONA] era quello, indicato come definitivo, fissato dopo l’annuncio dell’«offerta Aldi», il quale poteva servire come punto di partenza per le negoziazioni. A sostegno di tale asserzione, le ricorrenti invocano il fatto che l’attestazione della [OSCURATO:PERSONA] risale all’anno 2008.
533
Oltre all’assenza di un nesso automatico tra l’anno di redazione dell’attestazione in parola e la natura del prezzo di riferimento menzionato in quest’ultima, occorre constatare che, come rivelato dall’allegato A 10 del ricorso, la lettera della [OSCURATO:PERSONA] non è datata. In ogni caso la formulazione di carattere generale della suddetta lettera non consente l’interpretazione datane dalle ricorrenti, per la prima volta, in udienza.
534
Le ricorrenti menzionano anche la testimonianza di un cliente della [OSCURATO:PERSONA] contenuta in una mail inviata il 13 giugno 2007 al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza, nonché quella di un ex dipendente dell’Atlanta contenuta in una lettera inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 19 novembre 2007, il che suggerisce l’esistenza di due testimoni differenti.
535
È tuttavia necessario constatare che le dichiarazioni in questione emanano dalla medesima persona, il sig. W., il quale conferma, nella sua lettera del 19 novembre 2007, di aver trasmesso una e-mail al membro della [OSCURATO:PERSONA] incaricato della concorrenza il 13 giugno 2007.
536
Il testimone ha, certo, definito «ridicola» qualunque suggerimento secondo cui i fornitori di banane avrebbero partecipato ad un’intesa sulla fissazione dei prezzi, ma per ragioni relative al contesto normativo del mercato ed al regime delle licenze, che assicura al suddetto mercato una grande trasparenza. Il sig. W. ha anche indicato che il mercato della banana era dominato da vari potenti acquirenti e che «il prezzo di riferimento su tutto il mercato europeo della banana era in definitiva fissato unilateralmente dall’Aldi».
537
Tale dichiarazione perentoria e generale non può contraddire, da sola, la forza probatoria dei vari elementi di prova raccolti dalla [OSCURATO:PERSONA] e che dimostrano la pertinenza dei prezzi di riferimento. Occorre anche ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] nella sua analisi globale della pratica concordata ha effettivamente preso in considerazione lo specifico contesto normativo del mercato in questione.
538
Si deve invece sottolineare che, nella sua e-mail del 13 giugno 2007 alla [OSCURATO:PERSONA], il sig. W. indica che, «[s]e, per il cliente, il prezzo non sembrava corrispondere al mercato, egli avrebbe informato il suo fornitore in merito alle offerte concorrenti» e che «questo è un procedimento che si ripete ogni giovedì e che è più o meno standard nel settore». Tale dichiarazione su un fatto concreto e preciso conferma le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], formulate nel corso del procedimento amministrativo e rivelatrici del fatto che i clienti si servivano dei prezzi di riferimento come strumenti di negoziazione per la fissazione dei prezzi reali (v. punto 446 supra).
539
Infine, le ricorrenti menzionano un’analisi economica delle transazioni realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] (relazioni del 20 novembre 2007 e del 19 dicembre 2008) nonché un documento interno in cui si rivela che i prezzi pagati dai clienti erano molto più strutturalmente legati al «prezzo Aldi» che ai prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] e che il comportamento censurato non ha avuto alcun effetto sui prezzi reali. Ciò si verificherebbe ugualmente per la [OSCURATO:PERSONA] riguardo a una tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo e a dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che i prezzi di riferimento sono «molto distanti dalla realtà» o «non hanno alcuna correlazione» con i prezzi reali. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe finalmente ammesso questa circostanza, come lo attesterebbe la menzione, di cui al punto 352 del preambolo, secondo la quale «la [OSCURATO:PERSONA] non afferma che i prezzi reali ed i prezzi di riferimento sono strettamente connessi».
540
Tale argomentazione deve essere disattesa, in quanto si fonda su una concezione erronea dei requisiti di prova di una pratica concordata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE.
541
Da una parte, come risulta dalla lettera stessa del suddetto articolo, la nozione di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese interessate, un comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale fra questi due elementi. Occorre tuttavia presumere, fatta salva la prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire delle informazioni scambiate, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato stesso (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punto 118; Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 57 supra, punto 161, e T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punto 51).
542
Nel caso di specie è certo che le imprese che hanno partecipato alla concertazione illecita sono rimaste attive nel commercio delle banane e che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver tenuto conto delle informazioni ottenute dai concorrenti nel fissare i suoi prezzi di riferimento.
543
Dall’altra parte, la nozione stessa di pratica concordata, benché presupponga un comportamento sul mercato, non implica necessariamente che tale comportamento produca l’effetto concreto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza (sentenze della Corte [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punti 122-124; Hüls/[OSCURATO:PERSONA], punto 57 supra, punti 163-165, e dell’8 luglio 1999, Montecatini/[OSCURATO:PERSONA],
C-235/92 P, Racc. pag. I-4539
, punti 123-125).
544
Come precedentemente ricordato al punto 68 supra, lo scopo anticoncorrenziale e l’effetto anticoncorrenziale non sono presupposti cumulativi, ma alternativi, al fine di applicare il divieto enunciato all’articolo 81 CE. Per valutare se una pratica concordata sia vietata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, è superfluo prendere in considerazione i suoi effetti concreti quando risulti che essa mira ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
545
Si deve ricordare che, affinché vi sia un oggetto anticoncorrenziale, è sufficiente che la pratica concordata sia tale da produrre effetti dannosi per la concorrenza e che lo scambio di informazioni tra concorrenti possa risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese. Inoltre l’articolo 81 CE, come le altre regole in materia di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi immediati di singoli concorrenti o consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale (sentenza T-[OSCURATO:PERSONA] e a., punto 56 supra, punti 31, 35 e 38).
546
In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-21/99, Racc. pag. II-1681
, punto 140).
547
È necessario rilevare al riguardo che i prezzi effettivamente praticati su un mercato possono essere influenzati da fattori esterni, al di fuori del controllo dei membri di un’intesa, quali l’evoluzione dell’economia in generale, l’evoluzione della domanda in quel particolare settore o il potere di negoziazione dei clienti.
548
Nel caso di specie risulta dai punti 443-537 supra che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente provato in diritto la pertinenza dei prezzi di riferimento nel commercio della banana, elemento che, combinato con le altre circostanze della fattispecie considerate dalla [OSCURATO:PERSONA], permette di contraddistinguere l’esistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale.
549
Poco importa sapere quindi se il prezzo di riferimento fosse il fattore più decisivo per il prezzo reale della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] o in quale misura il prezzo di riferimento ed i prezzi reali di tali imprese fossero connessi, tenendo presente che i prezzi di riferimento sono prezzi annunciati di cui non si è sostenuto che potevano ottenersi nel contesto delle negoziazioni settimanali e nemmeno che potevano servire di base al calcolo dei prezzi finali fatturati.
550
La sola circostanza che i prezzi reali ed i prezzi di riferimento non fossero «strettamente» connessi, come indicato al punto 352 del preambolo, non è sufficiente per rimettere in questione la forza probatoria degli elementi forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] che le hanno permesso di concludere che i prezzi di riferimento servivano quantomeno da segnali, tendenze o indicazioni per il mercato, nonché per l’evoluzione prevista del prezzo delle banane e che erano importanti per il mercato della banana e per i prezzi ottenuti.
551
La constatazione di una differenza tra i prezzi di riferimento, oggetto della concertazione illecita, ed i prezzi di transazione non significa affatto che i primi non potessero avere un’influenza sul livello dei secondi. I prezzi di riferimento sono destinati a trascinare al rialzo i prezzi di mercato, quand’anche questi ultimi rimangono, in fine, inferiori ai prezzi annunciati. Occorre ricordare al riguardo che il Tribunale ha tenuto conto del fatto che le tariffe raccomandate di un’impresa erano superiori al prezzo di mercato al fine di considerare che il sistema dei prezzi di quest’ultima aveva lo scopo di far aumentare le tariffe sul mercato (sentenza del Tribunale del 22 ottobre 1997, SCK e FNK/[OSCURATO:PERSONA],
T-213/95 e T-18/96, Racc. pag. II-1739
, punto 163).
552
È certo inoltre che, in talune transazioni, il prezzo era direttamente connesso al prezzo di riferimento tramite formule prestabilite di tariffazione.
553
[OSCURATO:PERSONA] aveva quindi il diritto di concludere nel senso dell’illiceità delle comunicazioni bilaterali tra le imprese interessate, che avevano per oggetto di pervenire a condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato in quanto permettevano a ciascun partecipante di ridurre l’incertezza circa il prevedibile comportamento dei concorrenti (v., in tal senso, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 312 supra, punto 1908).
554
Comunque si deve anche sottolineare che l’analisi ed il documento menzionati al punto 539 supra riguardano solo i prezzi fatturati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dalla [OSCURATO:PERSONA], mentre il comportamento effettivo che un’impresa asserisce di aver tenuto è irrilevante per valutare l’impatto dell’intesa sul mercato, poiché si deve tener conto solo degli effetti risultanti dall’intesa nel suo complesso (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, punti 150 e 152).
555
Anzitutto, quanto alle transazioni della [OSCURATO:PERSONA], la tabella prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo risulta priva di reale forza probatoria in quanto i dati raccolti si riferiscono ad un periodo che inizia soltanto nel secondo trimestre del 2002, essendo altrettanto impossibiloe determinare con certezza se i suddetti dati riguardino davvero l’insieme del mercato geografico in questione.
556
Inoltre le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che i prezzi di riferimento sono «molto distanti dalla realtà» sono contenute in una e-mail datata 26 giugno 2004 e quindi successiva al periodo dell’infrazione. Si può tuttavia rilevare che, in tale messaggio, una dipendente della [OSCURATO:PERSONA] risponde alla domanda di una collega che è stupita dal livello del prezzo di riferimento delle banane della marca [OSCURATO:PERSONA], più alto di quello della [OSCURATO:PERSONA]. L’autore della mail indica che la [OSCURATO:PERSONA], da quando aveva preso direttamente a carico la distribuzione delle sue banane, aveva una strategia consistente nel collocarsi il più possibile vicino alla [OSCURATO:PERSONA] e che il nuovo responsabile della [OSCURATO:PERSONA], essendo un ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA], conosceva le astuzie della politica tariffaria di quest’ultima impresa e dunque il divario tra i prezzi di riferimento ed i prezzi reali.
557
Quanto alla breve e vaga dichiarazione secondo cui i prezzi di riferimento «non hanno alcuna correlazione» con i prezzi reali, essa non è affatto corroborata da prove documentali oggettive relative al perido dell’infrazione dal 2000 al 2002 ed al mercato geografico interessato. Essa non può comunque essere letta in maniera isolata, indipendentemente dalle dichiarazioni esplicite della [OSCURATO:PERSONA] sulla finalità delle comunicazioni di pretariffazione e delle prove documentali raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA], segnatamente e-mail provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] le quali dimostrano l’importanza dei prezzi di riferimento nel settore della banana.
558
È necessario rilevare poi che l’analisi economica ed il documento menzionati al punto 539 supra, relativi al comportamento tariffario della [OSCURATO:PERSONA], non permettono di concludere per l’assenza di correlazione tra i prezzi reali ed i prezzi di riferimento, ma per una correlazione meno marcata di tali due prezzi rispetto a quella esistente tra i prezzi reali ed il «prezzo Aldi». Per di più, i grafici figuranti nell’allegato A 18 del ricorso, nei limiti in cui si possono considerare riferentisi unicamente a dati relativi a transazioni in Germania, rivelano che la correlazione tra i «prezzi Aldi» ed il prezzo reale della [OSCURATO:PERSONA] nel 2006-2007 era sensibilmente superiore che non tra il 2000 ed il 2002, il che rafforza l’idea di una crescente importanza del «prezzo Aldi».
559
Le ricorrenti si concentrano sulla correlazione tra il «prezzo Aldi», dettagliante acquirente di banane gialle presso maturatori, ed il prezzo reale della [OSCURATO:PERSONA], mentre occorre relativizzare la pertinenza di una correlazione siffatta per effetto della cronologia della commercializzazione delle banane, nell’ambito del procedimento di negoziazioni settimanali, nel senso che è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] annunciavano il rispettivo prezzo di riferimento a tutti i loro clienti, maturatori e dettaglianti, il giovedì all’inizio della mattinata, prima dell’emissione dell’«offerta Aldi», il che dimostra che, da un punto di vista cronologico, l’annuncio dei prezzi di riferimento contrassegnava l’avvio delle negoziazioni commerciali. Le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], presentate nel corso del procedimento amministrativo, sui comportamenti dei clienti riguardo alle offerte formulate dagli importatori confermano la veridicità di un’osservazione siffatta (v. punto 445 supra).
560
Risulta quindi che gli importatori definivano ed annunciavano anzitutto i loro prezzi di riferimento che segnalava l’evoluzione prevista del prezzo delle banane, poi i maturatori si formavano un’opinione sull’evoluzione del mercato e sottoponevano le loro offerte all’Aldi e, soltanto in quel momento, veniva fissato il «prezzo Aldi».
561
Le ricorrenti fanno valere che non si può considerare che i prezzi di riferimento possano essere pertinenti in quanto potrebbero aver influito in una qualsiasi maniera sul «prezzo Aldi» e sottolineano al riguardo che l’Aldi acquista banane terze (e non banane commercializzate di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per cui i prezzi di riferimento, non concernendo banane terze, non avrebbero alcuna utilità per l’Aldi.
562
Un'argomentazione siffatta contraddice totalmente l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui lo stesso prezzo «prezzo Aldi» era pertinente per tutte le transazioni (senza differenziazione a seconda della marca, i comprese le sue stesse vendite di banane di marca). Si deve aggiungere che i prezzi di riferimento rientrano in un procedimento di fissazione dei prezzi di un prodotto, la banana, che si articola su tre livelli di qualità, il che comporta un posizionamento tariffario dei tre tipi di banane gli uni rispetto agli altri ed una forma di interdipendenza dei prezzi.
563
Peraltro le ricorrenti dichiarano che i fornitori dell’Aldi non tengono conto dei prezzi di riferimento e rinviano alla lettera del loro cliente, la [OSCURATO:PERSONA], e ad una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] sulle condizioni in cui l’Atlanta proponeva le sue offerte all’Aldi.
564
Nella sua lettera (v. punto 527 supra) la [OSCURATO:PERSONA] indica che i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] relativi alle banane erano di scarsa utilità ai fini della negoziazione del prezzo reale e definitivo «che [le] veniva fatturato», pertanto quest’ultima menzione dimostra che l’autore della lettera fa riferimento al suo rapporto commerciale con la [OSCURATO:PERSONA] e non con l’Aldi.
565
La dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] recita come segue:
«Come abbiamo già indicato supra, i prezzi di riferimento annunciati all’Atlanta il giovedì concernevano unicamente le marche di prima scelta della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza l’Atlanta non basava la sua offerta all’Aldi su “un prezzo di riferimento delle [banane di] marche di terza scelta”. Come chiarito supra, tali offerte si basavano sulle informazioni raccolte dal sig. [C.] [e] e dal sig. [N.] in occasione delle loro chiamate ai fornitori delle marche di terza scelta che precedevano la fissazione dei prezzi, chiamate che effettuavano il mercoledì (il sig. [N.]) o il giovedì (il sig. [C.]). In occasione di tali chiamate, i fornitori di marche di terza scelta tentavano sempre di convincere l’Atlanta sulla volontà delle loro previsioni in materia di prezzi. Tali previsioni non erano identiche e comprendevano spesso differenze dell’ordine di EUR 0,50-1 per cassa».
566
La suddetta dichiarazione concernente il comportamento dell’Atlanta indica che nel fissare la sua offerta di prezzo destinata all’Aldi essa teneva conto delle informazioni raccolte presso fornitori di banane di terza scelta, ma che era al corrente , in quel momento, delle aspettative degli importatori in materia di prezzi grazie all’annuncio preliminare dei prezzi di riferimento, come evidenziato dall’inizio della dichiarazione.
567
Le decisioni tariffarie dell’Atlanta per un tipo di banana, come quelle di tutti gli altri operatori, inclusa l’Aldi, attivi sul mercato, venivano necessariamente adottate nell’ambito di un mercato scaglionato su tre livelli di qualità con correlative differenze di prezzo.
568
Occorre sottolineare che l’analisi economica delle transazioni realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] (relazioni del 20 novembre 2007 e del 19 dicembre 2008) rivela un’elevata correlazione media tra il «prezzo Aldi» ed i prezzi di riferimento nel corso del periodo dal 2000 al 2005, la quale indica che l’evoluzione del «prezzo Aldi» era davvero connessa strettamente all’evoluzione del prezzo di riferimento.
569
In proposito la [OSCURATO:PERSONA] ha posto in risalto, al punto 122 del preambolo, le seguenti dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA]:
«(…) i prezzi di riferimento iniziali che talune società rendono noti sul mercato il giovedì mattina dopo le loro riunioni di fissazione dei prezzi rappresentano una tendenza – il fatto che esse si aspettino che il mercato aumenti di EUR 1, di 50 centesimi (sempre per cartone, per cartone di 18 kg) e (…) che i maturatori, essenziali per la fornitura di banane gialle, comunichino i loro prezzi all’Aldi (il maggior acquirente di banane) durante la mattina del giovedì e che i maturatori si facciano un’opinione su come il prezzo del mercato può evolvere durante la mattinata, in un dato momento tra [le 8.00 e le 11.00], poi trasmettano via fax la loro offerta all’Aldi e l’Aldi risponda poco dopo [le 13.00]; ciò che capita spesso è che i maturatori sperano che il prezzo di un cartone di banane aumenti di EUR 1, e l’Aldi risponda dicendo “bene, il mercato va meglio, lo smaltimento presso i nostri dettaglianti evolve in maniera positiva, ma non possiamo accettare un aumento di un euro, accettiamo un aumento di 36 centesimi (…)”. Allora (…) gli importatori guardano solo al mercato, vedono profilarsi una tendenza del mercato e pensano che il prezzo possa salire sino ad EUR 1 (è ciò che rendono noto sul mercato) ma di fatto l’essenziale è ciò che pensa l’Aldi (…)».
570
Quest’ultima valutazione della [OSCURATO:PERSONA], impresa che ha sempre contestato di aver commesso un’infrazione all’articolo 81 CE, non rimette in questione la pertinenza della descrizione del procedimento che caratterizza lo svolgimento della giornata del giovedì e la messa in risalto di un nesso tra i prezzi di riferimento e «l’offerta Aldi».
571
[OSCURATO:PERSONA] ha anche indicato, in studi economici prodotti nel corso del procedimento amministrativo, che «i prezzi di riferimento [iniziali], i quali riflettevano considerevoli sforzi di raccolta di informazioni, (…) fornivano informazioni più precise e di migliore qualità sulla situazione del mercato che in assenza di tali scambi» e che «i suddetti prezzi di riferimento iniziali erano noti ai maturatori quando sottoponevano le loro offerte all’Aldi, di modo che migliori prezzi di riferimento iniziali avrebbero probabilmente condotto l’Aldi a fissare prezzi che riflettessero più precisamente lo stato dell’offerta e della domanda per la settimana seguente» (pag. 5 dello studio economico del 20 novembre 2007). Si precisa inoltre che «la volontà dei maturatori di accettare le condizioni particolari dell’Aldi dipendeva, in una certa misura, dal prezzo di riferimento iniziale che ricevevano dagli importatori (benché tali prezzi non siano vincolanti)», che «[questi prezzi di riferimento] dipendevano essi stessi dalla facilità con cui l’importatore pensava di smaltire il volume scaricato la settimana in questione» e che «lo scambio significava che i prezzi di riferimento delle imprese bananiere riflettevano ciascuno le informazioni raggruppate sull’offerta e sulla domanda nel corso della medesima settimana e non unicamente le informazioni individuali di un fornitore» (pagg. 7 e 9 dello studio economico del 10 aprile 2007).
572
Siffatte dichiarazioni, particolarmente esplicite circa il nesso tra i prezzi di riferimento e l’«offerta Aldi», concordano con il tenore di una e-mail interna della [OSCURATO:PERSONA], datata 8 agosto 2002, in cui un dipendente di quell’impresa fa parte delle sue riflessioni in seguito ad un aumento di EUR 2 del prezzo di riferimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] (punti 111, 172 e seguenti del preambolo) in questi termini: «Aumentando il prezzo del mercato e quello dell’Aldi, essi [la [OSCURATO:PERSONA]…] ottengono (…) un miglior prezzo (…)».
573
Rispondendo ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], l’Aldi ha precisato che la sua decisione concernente l’offerta settimanale ai suoi fornitori si basava sulle offerte ricevute, sui prezzi della settimana precedente e sui prezzi della stessa settimana l’anno precedente. L’Aldi ha aggiunto che «i prezzi menzionati dai fornitori di banane nelle loro offerte iniziali lasciano trasparire quantomeno una tendenza nell’evoluzione dei prezzi, cui la formulazione della controfferta non [doveva], tuttavia, corrispondere sempre» (punto 116 del preambolo e nota 150 a piè di pagina).
574
Risulta dalle precedenti considerazioni che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, rilevando, da una parte, che essi fungevano quanto meno da segnali, tendenze o indicazioni per il mercato sull’evoluzione prevista dei prezzi della banana e che erano importanti per il commercio della banana ed i prezzi ottenuti e, dall’altra, che, in talune transazioni, i prezzi reali erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento.
575
Si deve anche sottolineare, come fa a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], che l’asserita importanza del prezzo di acquisto dell’Aldi non esclude la pertinenza dei prezzi di riferimento stabilita nella decisione impugnata.
576
Discende dalle precedenti considerazioni che l’addebito desunto dall’assenza di pertinenza dei prezzi di riferimento nella negoziazione dei prezzi reali nel settore della banana deve essere respinto.
Sulla responsabilità dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nelle comunicazioni bilaterali
577
Le ricorrenti fanno valere che, pur supponendo che sia esistito uno stretto collegamento tra i prezzi di riferimento ed i prezzi reali, gli scambi di informazioni censurati non comprendevano neppure la divulgazione dei prezzi di riferimento reali, adottati durante la riunione del giovedì, e rilevano in proposito che il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] coinvolto nelle comunicazioni bilaterali in parola, il sig. H., non era responsabile della fissazione dei prezzi di riferimento reali, poiché detta decisione veniva presa dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA].
578
Si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato, su base bilaterale, a comunicazioni con la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] vertenti su fattori di tariffazione, cioè su fattori importanti per la fissazione dei prezzi di riferimento per la settimana seguente, e su tendenze di prezzi e indicazioni sui prezzi di riferimento per la settimana seguente prima di fissare tali prezzi di riferimento il giovedì mattina.
579
[OSCURATO:PERSONA] ha anche constatato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che la [OSCURATO:PERSONA] ha scambiato bilateralmente con le imprese summenzionate i prezzi di riferimento, una volta fissati, e che di conseguenza il suddetto scambio ha permesso di sorvegliare gli effetti delle comunicazioni di pretariffazione e di rafforzare la cooperazione tra le imprese.
580
Le comunicazioni di pretariffazione vedevano implicati i sigg. H. e G., rispettivamente direttore regionale e responsabile delle vendite presso la [OSCURATO:PERSONA], i quali partecipavano alle riunioni interne di tariffazione (punto 63 del preambolo). Le ricorrenti non rimettono in questione siffatte constatazioni della [OSCURATO:PERSONA].
581
Si deve ricordare inoltre che, secondo la giurisprudenza, la contestazione ad un’impresa di un’infrazione all’articolo 81 CE non presuppone un’azione o quanto meno la consapevolezza dei soci o dei dirigenti principali dell’impresa interessata dall’infrazione stessa, bensì l’azione di una persona che sia autorizzata ad agire per conto dell’impresa (sentenza della Corte del 7 giugno 1983, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA],
100/80-103/80, Racc. pag. 1825
, punto 97, e sentenza del Tribunale del 20 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-15/99, Racc. pag. II-1613
, punto 58), capacità non contestata dalle ricorrenti quanto ai loro dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione.
582
Dati tali elementi, l’argomento delle ricorrenti secondo cui i dipendenti coinvolti nelle comunicazioni di pretariffazione non erano investiti della responsabilità finale di fissazione dei prezzi di riferimento è privo di pertinenza e deve essere respinto.
583
Deriva da tutte le considerazioni precedenti che la [OSCURATO:PERSONA] ha sufficientemente stabilito in diritto che la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] si sono impegnate, su base bilaterale, in comunicazioni di pretariffazione nel corso delle quali discutevano dei fattori di tariffazione della banana, cioè dei fattori relativi ai prezzi di riferimento per la settimana seguente o hanno dibattuto o rivelato le tendenze dei prezzi o dato indicazioni sui prezzi di riferimento per la medesima settimana (punti 148, 182 e 196 del preambolo).
584
Attraverso le comunicazioni di pretariffazione la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno coordinato la fissazione dei loro prezzi di riferimento invece di fissarli in piena indipendenza. Nel corso di queste discussioni bilaterali, le imprese hanno divulgato la linea di condotta che si prefiggevano di adottare o, quanto meno, permesso ai partecipanti di valutare il futuro comportamento di concorrenti quanto alla fissazione dei prezzi di riferimento e di indicare in anticipo la linea di condotta che intendevano tenere. Esse hanno quindi ridotto l’incertezza che circonda le decisioni future dei concorrenti circa i prezzi di riferimento, restringendo così la concorrenza tra imprese (punti 263-272 del preambolo).
585
Pertanto a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che le comunicazioni di pretariffazione, avvenute tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], erano relative alla fissazione dei prezzi e che hanno dato luogo ad una pratica concordata avente per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE.
B –
Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
586
In primo luogo, le ricorrenti fanno valere che, sulle tre pratiche che costituiscono, secondo la comunicazione degli addebiti, un insieme di dispositivi collusivi bilaterali strettamente collegati ed un’infrazione per oggetto all’articolo 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha alla fine esclusi due, fra cui quello relativo allo scambio di informazioni sui volumi, considerato il più grave dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse rilevano inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sanzionato la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], peraltro coinvolte nelle medesime comunicazioni bilaterali presuntivamente collusive.
587
[OSCURATO:PERSONA] facendo, ad avviso delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha cambiato radicalmente la sua tesi relativa all’infrazione nella decisione impugnata, senza dar loro preliminarmente la possibilità di essere sentite su tale modifica, violando quindi l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 ed i loro diritti della difesa.
588
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione non deve necessariamente essere una copia esatta della comunicazione degli addebiti (sentenza van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 335 supra, punto 68). [OSCURATO:PERSONA] deve, infatti, poter tener conto, nella sua decisione, delle risposte delle imprese interessate alla comunicazione degli addebiti. A tal proposito essa deve non solo poter accettare o respingere gli argomenti delle imprese interessate, ma anche procedere ad una propria valutazione dei fatti da esse addotti, sia per far cadere censure che si rivelassero infondate, sia per correggere o completare, in fatto come in diritto, gli argomenti a sostegno delle censure che essa intende mantenere (sentenza della Corte ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], punto 225 supra, punto 92; v. anche, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punti 437 e 438). Pertanto, solo se la decisione finale addebita alle imprese interessate infrazioni diverse da quelle contemplate nella comunicazione degli addebiti o si fonda su fatti diversi, si dovrà constatare una violazione dei diritti della difesa (sentenza ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], punto 225 supra, punto 94; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale del 23 febbraio 1994, CB e Europay/[OSCURATO:PERSONA], T-
39/92 e T-40/92, Racc. pag. II-49
, punti 49-52).
589
Ciò non si verifica quando, come nella specie, le pretese differenze tra la comunicazione degli addebiti e la decisione finale non riguardino comportamenti diversi da quelli in ordine ai quali le imprese interessate abbiano già formulato le loro osservazioni e che, pertanto, siano estranei a qualsiasi nuovo addebito (v., in tal senso, sentenza della Corte del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Racc. pag. I- 8375, punto 103).
590
È certo, invero, che la comunicazione degli addebiti menzionava nel suo paragrafo 60 tre pratiche collusive, cioè:
—
lo scambio di informazioni vertenti sui volumi degli arrivi di banane nell’Europa del Nord (scambio di informazioni sui volumi);
—
comunicazioni bilaterali vertenti sulle condizioni del mercato della banana, sulle tendenze dei prezzi o sull’indicazione dei prezzi di riferimento prima che tali prezzi siano stati fissati;
—
lo scambio di informazioni sui prezzi di riferimento delle banane (scambio di prezzi di riferimento).
591
Al paragrafo 429 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso in maniera inequivoca che «ciascuna serie di dispositivi bilaterali» e l’insieme dei medesimi costituivano un’infrazione avente per oggetto di restringere la concorrenza nella Comunità e nel SEE ai sensi dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
592
Una conclusione del genere era il risultato di un esame separato di ciascuno dei comportamenti censurati, segnatamente, ai paragrafi 404, 412-416 della comunicazione degli addebiti, in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato «un insieme di comunicazioni bilaterali sulla situazione del mercato della banana, delle tendenze dei prezzi o delle indicazioni sui prezzi di riferimento prima della fissazione di questi ultimi, grazie al quale le parti hanno influito sulla fissazione dei prezzi, il che equivale in definitiva ad una fissazione dei prezzi» e dichiarato che «siffatti dispositivi collusivi avevano un oggetto anticoncorrenziale».
593
Come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti hanno chiaramente compreso la portata della comunicazione degli addebiti, come emerge dalla risposta del 21 novembre 2007 alla suddetta comunicazione, in cui la [OSCURATO:PERSONA] si difende in particolare dall’asserzione secondo cui le comunicazioni bilaterali vertenti sulle condizioni del mercato costituivano un’infrazione per oggetto.
594
Le ricorrenti si riferiscono essenzialmente, nelle loro scritture, al pragrafo 395 della comunicazione degli addebiti che concerne la nozione di infrazione complessa, unica e continuata, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] considerava, inizialmente, che le tre pratiche anticoncorrenziali censurate sfociavano in una più ampia infrazione unica e continuata.
595
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver esaminato le risposte alla comunicazione degli addebiti e le dichiarazioni delle imprese interessate rese in occasione della loro audizione, ha infine abbandonato, da una parte, i suoi addebiti connessi agli scambi di informazioni sui volumi e quelli relativi agli scambi dei prezzi di riferimento, finendo per prendere in considerazione solo la pratica concordata collegata a ciò che essa ha definito come le comunicazioni di pretariffazione e, dall’altra, gli addebiti indirizzati alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA].
596
Le ricorrenti non possono, in tale situazione, validamente invocare una violazione dei diritti della difesa, riconosciuti dall’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, indipendentemente dall’opinione della [OSCURATO:PERSONA] sulla gravità degli addebiti presi in considerazione nella comunicazione degli stessi, quale dedotta dalle ricorrenti.
597
In secondo luogo, nel contesto dell’addebito desunto dalla violazione dei diritti della difesa, da una parte, le ricorrenti fanno valere la violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del suo obbligo di motivazione in quanto la decisione impugnata non preciserebbe, in maniera chiara ed inequivoca, quali sono le comunicazioni relative a fattori pertinenti per fissare i prezzi di riferimento che possono o non possono aver luogo tra gli importatori di banane nell’ambito dell’articolo 81 CE.
598
Siffatta asserzione delle ricorrenti è già stata esaminata e respinta ai punti 261, 262 e 264 supra.
599
Dall’altra, la decisione impugnata non preciserebbe neppure le caratteristiche delle comunicazioni che coinvolgono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] le quali chiarirebbero come mai le suddette comunicazioni non sono state ritenute avere un oggetto anticoncorrenziale.
600
Nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la decisione impugnata è illegittima per insufficienza di motivazione o difetto di chiarezza in merito al trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:PERSONA], le quali non erano destinatarie della decisione impugnata e, quindi, non sono state sanzionate, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] non può fondatamente trarre argomenti da una tale circostanza per sfuggire essa stessa alla sanzione inflittale per violazione dell’articolo 81 CE, quando il giudice non viene nemmeno investito della questione relativa alla posizione di queste altre due imprese (v. sentenza del Tribunale del 4 luglio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-304/02, Racc. pag. II-1887
, punto 62 e la giurisprudenza ivi citata).
601
Risulta dalle precedenti considerazioni che l’addebito desunto dalla violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 253 CE deve essere respinto.
III –
Sulle conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda
602
Le ricorrenti hanno sollevato un unico motivo relativo al carattere ingiustificato e sproporzionato dell’ammenda, nell’ambito del quale esse hanno contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver determinato l’importo di base di quest’ultima tenendo conto della vendita di prodotti che non hanno alcun nesso con l’infrazione, considerando che il comportamento censurato aveva per oggetto la fissazione dei prezzi e rifiutando di prendere in considerazione la precaria situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA].
A –
Osservazioni preliminari
603
È pacifico che, per fissare l’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato gli Orientamenti (punto 446 del preambolo) che hanno definito un metodo di calcolo in due fasi.
604
Gli orientamenti prevedono, secondo una prima fase del calcolo, la determinazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un importo di base per ciascuna impresa o associazione di imprese interessata e comprendono in proposito le seguenti disposizioni:
«12.
L’importo di base sarà fissato in riferimento al valore delle vendite secondo la metodologia seguente.
(…)
13.
Al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda da infliggere, la [OSCURATO:PERSONA] utilizzerà il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE. In linea di massima la [OSCURATO:PERSONA] prenderà come riferimento le vendite realizzate dall’impresa nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione».
(…)
19.
L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.
20.
La gravità sarà valutata caso per caso per ciascun tipo di infrazione, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
21.
In linea di massima, la proporzione considerata del valore delle vendite sarà fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite.
22.
Per decidere se la proporzione del valore delle vendite da prendere in considerazione in un determinato caso debba situarsi sui valori minimi o massimi all’interno della forcella prevista, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e se sia stata data attuazione o meno alle pratiche illecite.
23.
Per loro stessa natura, gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione, che sono generalmente segreti, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza. Nell’ambito della politica di concorrenza essi saranno severamente sanzionati. In generale, pertanto, la proporzione del valore delle vendite considerata per le infrazioni di questo tipo si situerà sui valori più alti previsti.
24.
Per tenere pienamente conto della durata della partecipazione di ciascuna impresa all’infrazione, l’importo determinato in funzione del valore delle vendite (v. i punti da 20 a 23 supra) sarà moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all’infrazione. I periodi di durata inferiore a un semestre saranno contati come metà anno, quelli di durata superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno, saranno contati come un anno intero.
25.
Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo di base una somma compresa tra il 15% e il 25% del valore delle vendite definito nella sezione A al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione. Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punto 22».
605
A norma della nota 2 a piè di pagina degli orientamenti, l’espressione «accordi orizzontali di fissazione dei prezzi», di cui al punto 23 degli orientamenti, include le pratiche concordate ai sensi dell’articolo 81 CE.
606
Gli orientamenti prevedono, conformemente ad una seconda fase di calcolo, che la [OSCURATO:PERSONA] potrà adeguare l’importo di base, aumentandolo o riducendolo, sul fondamento di una valutazione globale che tenga conto di tutte le circostanze rilevanti (punti 11 e 27).
607
A titolo di siffatte circostanze, il punto 35 degli orientamenti menziona la capacità contributiva di un’impresa nei termini seguenti:
«In circostanze eccezionali la [OSCURATO:PERSONA] può, a richiesta, tener conto della mancanza di capacità contributiva di un’impresa in un contesto sociale ed economico particolare. [OSCURATO:PERSONA] non concederà alcuna riduzione di ammenda basata unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria. Una riduzione potrebbe essere concessa soltanto su presentazione di prove oggettive dalle quali risulti che l’imposizione di un’ammenda, alle condizioni fissate dai presenti orientamenti, pregiudicherebbe irrimediabilmente la redditività economica dell’impresa e priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore».
B –
Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda in quanto è fondato sul valore delle vendite di prodotti che non hanno alcun nesso con l’infrazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
608
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato in maniera erronea gli orientamenti quando ha calcolato l’importo di base dell’ammenda, perché si è fondata sul valore delle vendite di prodotti che non hanno alcun nesso con la presunta infrazione, cioè le vendite di banane verdi diverse dalle banane di marca [OSCURATO:PERSONA], le vendite di banane verdi di marca [OSCURATO:PERSONA] vendute nell’ambito di accordi contrattuali non fondati sui prezzi di riferimento e le vendite di banane gialle. Esse invocano anche l’insufficienza di motivazione della decisione impugnata quanto all’inclusione delle transazioni vertenti sulle suddette banane nella base di calcolo dell’importo dell’ammenda.
609
Si deve rilevare che le ricorrenti reiterano le critiche formulate nell’ambito della contestazione dell’esistenza dell’infrazione.
610
In primo luogo, ciò si verifica per la distinzione fatta dalle ricorrenti tra le banane verdi e gialle, considerate come due diversi prodotti rientranti in due distinti mercati, il che sottende l’argomento secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] non chiarisce, nella decisione impugnata, come un presunto coordinamento dei prezzi di riferimento delle banane verdi vendute dalla [OSCURATO:PERSONA] durante la settimana in corso possa aver esercitato un’influenza sulla fissazione del prezzo delle banane gialle vendute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla VBH e dalla [OSCURATO:PERSONA] in piena indipendenza e senza riferimento ad un’offerta verde.
611
Anzitutto, quanto all’asserzione di una violazione dell’obbligo di motivazione, si deve rilevare, come già illustrato al punto 127 supra, che la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato con sufficiente precisione e chiarezza, ai punti 4, 5, 32, 34, 104, 141-143, 182, 196 e 287 del preambolo, la sua posizione circa la natura unica del prodotto in questione, cioè la banana fresca, la specificità del suddetto prodotto, frutto importato verde ed offerto al pubblico per essere consumato, le modalità di organizzazione della maturazione e, successivamente, di commercializzazione delle banane, il procedimento di negoziazione commerciale con i prezzi di riferimento e il nesso esistente tra i prezzi di riferimento delle banane verdi e gialle.
612
Nella decisione impugnata il valore delle vendite di banane fresche realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2002 è stimato ad EUR 198331150, importo comprendente le transazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], dalle controllate VBH, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Belgio e Lussemburgo, riveduto ad EUR 190581150 dopo sottrazione dell’importo delle banane acquistate presso altri destinatari della decisione impugnata (punti 451-453 del preambolo).
613
Alla luce di quanto precede, non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE circa l’inclusione nel valore delle vendite delle transazioni vertenti sulle banane verdi e gialle.
614
Poi, per quanto concerne la fondatezza della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che l’argomentazione delle ricorrenti basata sulla distinzione tra banane verdi e banane gialle è già stata avanzata a sostegno dell’addebito secondo cui le rispettive modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] erano incompatibili con l’illecito coordinamento contestato a tali imprese.
615
L’addebito in parola è stato respinto in quanto infondato (v. punto 248 supra). A giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le banane verdi e gialle costituivano lo stesso prodotto, che il prezzo di riferimento (verde o giallo che sia) concerneva il medesimo prodotto, le banane fresche, e che i prezzi di riferimento gialli erano connessi ai prezzi di riferimento verdi. Le caratteristiche specifiche della banana, frutto importato verde e offerto al pubblico per essere consumato nonché le modalità di commercializzazione di quest’ultimo non possono avere alcuna incidenza sull’unicità del prodotto in questione e validamente fondare l’asserzione dell’esistenza di due prodotti diversi appartenenti a due mercati distinti.
616
Ne consegue che le ricorrenti non pervengono a dimostrare qualsivoglia applicazione erronea, da parte della [OSCURATO:PERSONA], degli orientamenti per effetto dell’inclusione nel valore delle vendite delle transazioni vertenti sulle banane gialle.
617
Si deve inoltre rilevare che, al di là del prodotto in se stesso, le ricorrenti eccepiscono il fatto che le banane gialle erano vendute dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla VBH e dalla [OSCURATO:PERSONA], le quali non sono state le destinatarie della comunicazione degli addebiti e della decisione impugnata, né coinvolte nel comportamento anticoncorrenziale addebitato, nel senso che esse hanno fissato i loro prezzi in maniera indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA] e senza riferirsi al suo prezzo di riferimento.
618
Siffatta argomentazione non può essere accolta.
619
È assodato che all’articolo 1 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che l’infrazione all’articolo 81 CE è stata commessa dalla [OSCURATO:PERSONA], società guida del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupa della vendita e della commercializzazione di banane in Europa tramite numerose controllate.
620
Pur essendo vero che la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’assenza di qualsiasi comportamento anticoncorrenziale, essa non ha invece contestato, nell’ambito della presente istanza, la sua responsabilità in quanto società controllante del gruppo [OSCURATO:PERSONA], tenendo presente che la decisione impugnata riguarda chiaramente una pratica anticoncorrenziale vertente sulle banane fresche, verdi o gialle che siano.
621
L’asserzione dell’autonomia delle controllate della [OSCURATO:PERSONA] rientra unicamente nell’argomentazione relativa alla necessaria distinzione tra banane verdi e banane gialle a sostegno dell’addebito desunto dall’incompatibilità delle modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con la collusione contestata e dalla rivendicazione di una diminuzione del valore delle vendite accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare l’importo dell’ammenda.
622
Dati tali elementi non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver utilizzato, per determinare il valore delle vendite di beni o servizi, ai quali l’infrazione direttamente o indirettamente si riferisce, «realizzate dall’impresa» conformemente al punto 13 degli orientamenti, l’importo delle vendite di banane gialle realizzate da società del gruppo di cui la [OSCURATO:PERSONA] è la società apicale.
623
Le dichiarazioni delle ricorrenti sulla presunta autonomia della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA], della VBH e della [OSCURATO:PERSONA] sono quindi prive di pertinenza e, comunque, non giustificate, come illustrato ai punti 209 e 210 supra.
624
Infine, le ricorrenti fanno valere, in maniera più specifica, che neppure l’importo delle transazioni relative alle banane gialle che la [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] e rivendute in seguito può essere utilizzato nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Secondo le ricorrenti la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le suddette transazioni dovessero considerarsi come ricavi della [OSCURATO:PERSONA], e non della [OSCURATO:PERSONA], al fine di evitare il doppio conteggio delle banane in parola (punto 452 del preambolo), obiettivo che poteva essere raggiunto includendole nei ricavi della [OSCURATO:PERSONA]. Un approccio del genere sarebbe stato peraltro il più appropriato dato che il prezzo di tali banane specifiche era stato determinato unicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un altro azionista della società [OSCURATO:PERSONA].
625
Nel punto 452 del preambolo, la [OSCURATO:PERSONA], onde evitare un doppio conteggio, detrae dagli importi di vendita delle imprese destinatarie della decisione impugnata il valore delle banane fresche vendute ad altri destinatari, rivendute poi nell’Europa del Nord.
626
È certo che la [OSCURATO:PERSONA] è una controllata della [OSCURATO:PERSONA] e che ha rivenduto banane gialle acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] per un importo di EUR 18 168 309 secondo il punto summenzionato, il che giustificava la detrazione della [OSCURATO:PERSONA].
627
Si deve rilevare che, secondo le stesse scritture delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato anch’essa della suddetta volontà della [OSCURATO:PERSONA] di evitare un doppio conteggio, avendo quest'ultima detratto un importo di EUR 7 750 000 corrispondente alle vendite di banane della [OSCURATO:PERSONA] realizzate dal maturatore-distributore Atlanta, legato alla [OSCURATO:PERSONA].
628
L’asserzione secondo cui il prezzo delle banane in questione era fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] e da un altro azionista della suddetta società non è affatto corroborata e per di più contraddice l’affermazione preliminare delle ricorrenti circa l’autonomia della [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della sua politica tariffaria. In una situazione siffatta, occorre disattendere l’argomentazione delle ricorrenti diretto ad escludere dal valore delle vendite le transazioni riguardanti le banane acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e rivendute nell’Europa del Nord.
629
Le ricorrenti menzionano ancora un doppio conteggio quanto alle vendite, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di banane verdi alla Cobana, incluse nell’importo delle transazioni dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2002, acquistate in seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] per un importo stimato ad EUR 2,6 milioni e rivendute sotto forma di banane gialle per un importo sempre stimato ad EUR 2,9 milioni.
630
Oltre al fatto che gli importi indicati provengono da una mera stima, è necessario constatare che siffatta asserzione delle ricorrenti non è per nulla corroborata e che la situazione descritta non rientra nell’ipotesi descritta nel punto 452 del preambolo, in quanto la Cobana non fa parte delle imprese destinatarie della decisione impugnata.
631
In secondo luogo, le ricorrenti reiterano la loro argomentazione concernente l’irrilevanza dei prezzi di riferimento nel settore della banana.
632
Esse fanno valere, da una parte, che i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] riguardavano unicamente le banane verdi della marca [OSCURATO:PERSONA] e non le banane verdi di terza scelta vendute dalla [OSCURATO:PERSONA], non avendo quindi queste ultime alcun legame con l’infrazione, e, dall’altra, che le banane verdi della marca [OSCURATO:PERSONA] vendute nell’ambito di accordi contrattuali non fondati sul prezzo di riferimento non sono prodotti legati alla suddetta infrazione, nella specie le banane verdi vendute nell’ambito dei «contratti annuali Aldi plus» e in occasione di negoziazioni settimanali nel corso delle quali i prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA] non costituivano il punto di partenza delle negoziazioni commerciali.
633
Anzitutto, quanto all’addebito relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve rilevare che, dopo aver indicato che il prodotto in questione era costituito dalla banana fresca, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato i tre livelli di marca di banana denominati «terzi», esistenti sul mercato in questione, nonché la correlativa tariffazione differenziata (punti 4 e 32 del preambolo).
634
Secondo la [OSCURATO:PERSONA] e come menzionato al punto 14 supra, i prezzi pagati dai dettaglianti e dai distributori per le banane (denominati «prezzi reali» o prezzi di transazione) potevano risultare sia da negoziazioni aventi luogo su base settimanale, nella specie il giovedì pomeriggio ed il venerdì (o più tardi nella settimana in corso o all’inizio della settimana seguente), sia dall’esecuzione di contratti di fornitura con formule di tariffazione prestabilite che menzionavano un prezzo fisso o lo vincolavano ad un prezzo di riferimento del venditore o di un concorrente o ad un altro prezzo di riferimento come il «prezzo Aldi» (punto 34 del preambolo).
635
[OSCURATO:PERSONA] ha esaminato, ai punti 102-128 del preambolo, con sufficiente precisione e chiarezza, la questione della determinazione e della pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, pur precisando la cronologia del procedimento di fissazione dei prezzi tenendo conto dell’annuncio del prezzo Aldi (punto 104 del preambolo).
636
Inoltre la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto al punto 287 del preambolo che, «benché i prezzi di riferimento [fossero stati] determinati per diverse marche delle parti, sussisteva una relazione tra i prezzi di tali marche e quelli delle marche terze o quelli delle banane senza marca» e che «in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] [avevano] entrambe dichiarato che persino il prezzo pagato dall’Aldi (per le banane senza marca) era importante nella fissazione dei prezzi reali delle banane di marca».
637
Alla luce di tali elementi, non si può contestare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE riguardo all’inclusione nel valore delle vendite delle transazioni vertenti sulle banane verdi diverse da quelle della marca [OSCURATO:PERSONA] e sulle vendite di banane verdi della marca [OSCURATO:PERSONA] realizzate nell’ambito dei «contratti Aldi plus» o in occasione delle negoziazioni settimanali.
638
Poi, quanto alla fondatezza del presente addebito, occorre ricordare che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana, rilevando, da una parte, che servivano quanto meno come segnali, tendenze o indicazioni per il mercato sull’evoluzione prevista dei prezzi della banana e che erano importanti per il commercio della banana e per i prezzi ottenuti e, dall’altra, che, in talune transazioni, i prezzi reali erano direttamente connessi ai prezzi di riferimento.
639
Occorre sottolineare, come rilevato al punto 526 supra, che l’infrazione verte su un unico prodotto, la banana fresca, che si articola su tre livelli di qualità con correlative distinzioni di prezzo, facenti capo ad un unico mercato caratterizzato da un procedimento di fissazione dei prezzi che comporta l’annucio ogni giovedì mattina dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], primo messaggio destinato al mercato in attesa degli importatori in materia di prezzi. Sebbene i suddetti prezzi di riferimento riguardassero solo le banane di prima e seconda categoria vendute da tali imprese, sussisteva un collegamento fra questi prezzi e quelli delle marche terze o quelli delle banane senza marca, in quato si verifica necessariamente ogni settimana un posizionamento tariffario delle diverse qualità di banane le une rispetto alle altre. L’esistenza di una certa interdipendenza dei prezzi di riferimento delle banane di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima marca distribuita dalla [OSCURATO:PERSONA], è illustrata dalle e-mail interne della [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2001 (punto 107 del preambolo) e dell’8 agosto 2002 (punti 111, 172 e seguenti del preambolo).
640
Come rileva a giusto titolo la [OSCURATO:PERSONA], le stesse ricorrenti fanno valere che il «prezzo Aldi», relativo all’acquisto di banane terze, era pertinente per la fissazione dei prezzi di transazione di tutte le banane, incluse quelle di marca [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
641
Circa le transazioni realizzate nell’ambito dei «contratti Aldi plus», con un prezzo reale fissato con riferimento al «prezzo Aldi», l’influenza indiretta dei prezzi di riferimento sul «prezzo Aldi» è stata dimostrata ai punti 559-573 supra.
642
Discende dalle precedenti considerazioni che le ricorrenti non pervengono a dimostrare alcuna applicazione erronea da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti per effetto dell’inclusione nel valore delle vendite delle transazioni vertenti sulle banane verdi diverse da quelle della marca [OSCURATO:PERSONA] e sulle vendite di banane verdi della marca [OSCURATO:PERSONA] realizzate nell’ambito dei «contratti Aldi plus» o in occasione di negoziazioni settimanali, tenendo presente che il punto 13 degli orientamenti afferma che la [OSCURATO:PERSONA] per determinare l’importo di base ha tenuto conto del valore delle vendite di beni o di servizi realizzate dall’impresa e riferentesi in maniera diretta o indiretta all’infrazione.
643
Si deve infine sottolineare che l’asserzione delle ricorrenti secondo cui un errore è stato commesso nel corso del procedimento amministrativo riguardo alla quantificazione dell’importo totale netto delle vendite da parte della [OSCURATO:PERSONA] di banane verdi nel 2002 (escluse le vendite interne alla [OSCURATO:PERSONA] ed alla VBH), che ammonterebbe di fatto ad EUR 98 997 693 e non ad EUR 99 451 555, non è affatto comprovata e che nessuna domanda diretta alla riduzione dell’importo di base dell’ammenda utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] si fonda specificamente sulla suddetta asserzione.
644
Ne consegue che l’addebito relativo al carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda, in quanto fondato sul valore delle vendite di prodotti senza alcun collegamento con l’infrazione, deve essere respinto.
C–
Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda in quanto si fonda sulla conclusione erronea che il comportamento
«era relativo
» alla fissazione dei prezzi e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
645
Le ricorrenti affermano che la conclusione secondo cui il comportamento censurato «era relativo alla fissazione dei prezzi» contenuta nel punto 456 del preambolo, è incompatibile con le constatazioni preliminari della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali «le parti non hanno convenuto i prezzi reali o non si sono concertate sui medesimi» (punto 237 del preambolo) e con la circostanza che la presente causa riguarda un semplice scambio di informazioni al di fuori di un accordo più ampio di fissazione dei prezzi. Siffatto errore della [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe condotta ad utilizzare, in base al punto 19 degli orientamenti, una larga proporzione delle vendite (cioè il 15%) per fissare l’importo di base dell’ammenda, ed a maggiorare tale importo, in virtù del punto 25 degli orientamenti, di un «dazio» supplementare del 15% invocando unicamente le «condizioni specifiche della causa, motivazione manifestamente insufficiente e, comunque, erronea, nei limiti in cui la suddetta menzione significa che la presente causa verte su una «fissazione dei prezzi».
646
Le ricorrenti fanno anche valere che l’applicazione, in forza del punto 19 degli orientamenti, di una percentuale così elevata come quella del 15% è manifestamente sproporzionata, rispetto alla percentuale accolta, nella specie il 18%, in due decisioni di applicazione dell’articolo 81 CE datate 27 e 28 novembre 2007, relative ad accordi di fissazione dei prezzi reali riguardanti il SEE e conclusi da imprese che detengono una quota di mercato aggregata superiore all’85% nella prima causa, ed all’80% nella seconda.
647
In primo luogo, quanto all’addebito relativo a un’insufficiente motivazione della decisione impugnata, oltre alla giurisprudenza menzionata ai punti 125 e 126 supra, occorre ricordare che, nel contesto della fissazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ottempera al suo obbligo di motivazione allorché indica, nella sua decisione, gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità e la durata dell’infrazione commessa, senza essere obbligata a farvi figurare un elenco più particolareggiato o dati numerici relativi alle modalità di calcolo dell’importo dell’ammenda (v., in questo senso, sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Cascades/[OSCURATO:PERSONA],
C-279/98 P, Racc. pag. I-9693
, punti 38-47, e sentenza del Tribunale del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-191/98, da T-212/98 a T-214/98, Racc. pag. II-3275
, punto 1532).
648
Nel caso di specie si deve constatare che la [OSCURATO:PERSONA], per fissare la proporzione del valore delle vendite in funzione del grado di gravità dell’infrazione, ha esaminato e valutato, conformemente ai punti 20 e 21 degli orientamenti un certo numero di fattori, quali la natura dell’infrazione, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’infrazione e l’attuazione della stessa, come risulta dai punti 454-459 del preambolo. Al fine di decidere l’importo supplementare previsto dal punto 25 degli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] si è riferita, attraverso un esplicito rinvio al punto 8.3.1.1 della decisione impugnata, alla sua ponderazione dei suddetti fattori, come emerge dal punto 463 del preambolo.
649
In proposito è necessario ricordare che, a norma del punto 25 degli orientamenti, per decidere la proporzione del valore delle vendite da considerare in un determinato caso la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori, fra cui in particolare quelli indicati al punti 22 degli orientamenti.
650
Dato quanto precede, non si può sostenere una qualsiasi violazione dell’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’importo del 15% accolto in applicazione del punto 25 degli orientamenti.
651
In secondo luogo, quanto alla fondatezza dell’addebito relativo al carattere sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda e più in particolare delle percentuali del valore delle vendite determinate in applicazione dei punti 19 e 25 degli orientamenti, si deve anzitutto constatare che l’argomentazione sviluppata in merito dalle ricorrenti è, in parte, identica a quella sostenuta nell’ambito della contestazione dell’esistenza dell’infrazione, la quale è stata disattesa in precedenza.
652
Un’argomentazione siffatta procede da una lettura incompleta e parziale della decisione impugnata, ove si precisa chiaramente che l’infrazione contestata non verte sul coordinamento dei prezzi reali, ma su quello dei prezzi di riferimento (v., segnatamente, punto 237 del preambolo), che erano prezzi annunciati alla clientela dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].
653
Come illustrato ai punti 59-62 supra, non è necessario che uno scambio di infomazioni supporti o faccia parte di un’intesa più ampia per poter essere censurato. Lo si può valutare in maniera autonoma, come una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale se quest’ultima consiste nel fissare in maniera diretta o anche «indiretta» i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione come previsto dall’articolo 81, paragrafo 1, lettera a), CE.
654
Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto, a buon diritto, concludere che le comunicazioni di pretariffazione, svoltesi tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] e tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], erano relative alla fissazione dei prezzi e che hanno dato luogo ad una pratica concordata avente per oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 81 CE (v. punto 585 supra).
655
È necessario rilevare che il punto 23 degli orientamenti, a norma del quale per la loro stessa natura «gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione» costituiscono alcune delle più gravi restrizioni alla concorrenza, rinvia alla nota 2 a piè di pagina, la quale precisa che la nozione di accordi include le «pratiche concordate» ai sensi dell’articolo 81 CE.
656
Parimenti il punto 25 degli orientamenti prevede che l’importo di base includerà una somma compresa fra il 15 e il 25% del valore delle vendite al fine di dissuadere ulteriormente le imprese dal prendere parte ad «accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione», espressione identica a quella figurante al punto 23 che rinvia alla nota a piè di pagina summenzionata. Un’interpretazione sistematica e coerente degli orientamenti permette di considerare che la precisazione della nota 2 a piè di pagina concerne ugualmente la stessa nozione di «accordi» utilizzata al punto 25 degli orientamenti.
657
Inoltre, occorre sottolineare che, accogliendo un importo del 15% del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato una proporzione inferiore di metà a quella che può generalmente essere considerata negli accordi orizzontali o nelle pratiche concordate di fissazione dei prezzi, che, per loro stessa natura, costituiscono alcune delle più gravi restrizioni della concorrenza e devono essere «severamente sanzionati», in virtù dei punti 21 e 23 degli orientamenti. Il punto 23 degli orientamenti indica chiaramente che la proporzione da considerare per gli accordi orizzontali o pratiche concordate di fissazione dei prezzi si situerà generalmente «sui valori più alti», mentre l’aliquota del 15% accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] si colloca nella parte inferiore dei «valori più alti».
658
Quanto all’importo supplementare previsto al punto 25 degli orientamenti, è necessario constatare che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto l’aliquota minima del 15% ivi menzionata.
659
La natura stessa dell’infrazione, l’attuazione della pratica di cui trattasi ed il fatto che quest’ultima concernesse otto [OSCURATO:PERSONA] membri, cioè una parte significativa dell’Unione composta di quindici [OSCURATO:PERSONA] membri all’epoca dei fatti, tra cui la Republica federale di Germania che costituisce, secondo le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], il più grande mercato della banana in nell’Europa del Nord, rappresentano elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e che giustificano l’importo intermedio del 15% del valore delle vendite della [OSCURATO:PERSONA] accolto in base ai punti 21 e 25 degli orientamenti.
660
Infine, si deve ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non funge da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere indicativo dell’esistenza di discriminazioni (sentenza della Corte del 21 settembre 2006, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA],
C-167/04 P, Racc. pag. I-8935
, punto 205). Ne consegue che le ricorrenti non possono invocare la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza della Corte del 24 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P e C-137/07 P, Racc. pag. I-8681
, punto 123).
661
Si deve inoltre constatare che la [OSCURATO:PERSONA], dato il grado di gravità dell’infrazione, ha preso in considerazione una quota delle vendite, dato il grado di gravità dell’infrazione, inferiore a quella applicata nelle due decisioni alle quali le ricorrenti fanno riferimento, relative a prodotti distinti, il che rivela un trattamento differenziato delle fattispecie in parola.
662
Pur supponendo che l’importo del 15% accolto nella decisione impugnata possa contraddistinguere un aumento della quota delle vendite considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] in base alla valutazione della gravità dell’infrazione, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità nel fissare l’importo delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenza del Tribunale del 21 ottobre 1997, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
T-229/94, Racc. pag. II-1689
, punto 127). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato in passato ammende di un certo livello a taluni tipi di infrazioni non può, quindi, privarla della possibilità di aumentare, in qualsiasi momento, tale livello per garantire l’attuazione della politica dell’Unione in materia di concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 581 supra, punto 109).
663
Risulta dalle suddette considerazioni che non è dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] è stata oggetto di un trattamento sproporzionato o discriminatorio.
C –
Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo dell’ammenda avendo la [OSCURATO:PERSONA] disatteso a torto l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa avrebbe dovuto tener conto della precaria situazione finanziaria di quest'ultima
664
Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di valutazione rifiutando di tener conto della precaria situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] per il solo motivo che tale presa in considerazione porterebbe ad accordarle un «vantaggio concorrenziale ingiustificato» (punto 491 del preambolo). Siffatta valutazione della [OSCURATO:PERSONA] priverebbe di qualsiasi effetto utile il punto 35 degli orientamenti e poggerebbe su una contraddizione fondamentale alla luce dell’inspiegabile rinuncia, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a qualsiasi azione contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
665
Esse sostengono anche che la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] è insufficiente e che, nel controricorso, quest’ultima deduce un nuovo motivo per spiegare il suo rigetto in violazione dell’articolo 253 CE. In udienza le ricorrenti hanno precisato che, nelle loro scritture, invocavano anche un’insufficienza di motivazione della decisione impugnata.
666
In primo luogo, quanto alla motivazione della decisione impugnata, si deve rilevare che, dopo aver citato tutto il punto 35 degli orientamenti (punto 489 del preambolo), ricordato gli scambi avvenuti con la [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione della sua situazione finanziaria (punto 490 del preambolo), la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso nella maniera seguente al punto 491 del preambolo:
«Dopo aver esaminato la situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dati sottoposti, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che non è appropriato aggiustare l’importo dell’ammenda nel caso della [OSCURATO:PERSONA]. Benché le informazioni finanziarie fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] mostrino che quest’ultima subi[sce] serie pressioni finanziarie, la presa in considerazione della situazione finanziaria negativa di un’impresa equivarrebbe ad accordare un vantaggio ingiustificato alle imprese meno bene adattate alle condizioni del mercato».
667
Appare quindi che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo definito negli orientamenti ed ha espresso il suo rifiuto di accordare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione delle circostanze eccezionali invocate per mancanza di capacità contributiva in base ad un esame che si conclude constatando unicamente «serie pressioni finanziarie o una «situazione finanziaria negativa».
668
Siffatti motivi devono essere letti in combinato disposto con i termini del punto 35 degli orientamenti, richiamati al punto 489 del preambolo, e che definiscono i presupposti per la concessione di una riduzione dell’importo dell’ammenda sulla base delle circostanze summenzionate.
669
Emerge chiaramente dal punto 35 degli orientamenti che, per fruire di una riduzione siffatta, l’impresa interessata deve provare che l’imposizione dell’ammenda «pregiudicherebbe irrimediabilmente la [sua] redditività economica» e «priverebbe i suoi attivi di qualsiasi valore», non essendo concessa alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda basata «unicamente sulla constatazione di una situazione finanziaria sfavorevole o deficitaria», menzione quest’ultima che corrisponde alla motivazione accolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].
670
Le ricorrenti sostengono che, nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] deduce un nuovo motivo per spiegare il suo rifiuto di prendere in considerazione la situazione finanziaria dichiarando di aver così agito in seguito ad un’analisi approfondita della situazione della [OSCURATO:PERSONA], fondata sulle informazioni ricevute, tuttavia tale nuova motivazione non sarebbe ricevibile.
671
È sufficiente constatare che la spiegazione in parola è già contenuta nel punto 491 del preambolo, mentre nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] si limita a ricordare di aver analizzato la situazione finanziaria della [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle informazioni ricevute e concluso che non ricorrevano i presupposti per una riduzione dell’importo dell’ammenda.
672
Ne consegue che non si può addebitare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna violazione dell’articolo 253 CE, che si tratti di un’insufficienza o di una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata.
673
In secondo luogo, circa la fondatezza della valutazione della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, in sede di determinazione dell’ammontare dell’ammenda, a prendere in considerazione la situazione finanziaria deficitaria di un’impresa interessata, dal momento che il riconoscimento di un obbligo del genere si risolverebbe nel procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adattate alle condizioni del mercato (v. sentenza del Tribunale del 29 aprile 2004, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
T-236/01, T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, T-251/01 e T-252/01, Racc. pag. II-1181
, punto 370 e la giurisprudenza ivi citata).
674
La formulazione del punto 35 degli orientamenti riflette la presa in considerazione di tale giurisprudenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] nella definizione del metodo di calcolo delle ammende.
675
È giocoforza constatare che le ricorrenti non deducono, né a fortiori giustificano, il fatto che l’imposizione di un’ammenda potesse pregiudicare irrimediabilmente la loro redditività economica e avrebbe portato a privare i loro attivi di qualsiasi valore.
676
È quindi manifesto che la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo definito negli orientamenti e che il suo rifiuto di accordare una riduzione dell’importo dell’ammenda unicamente in rapporto alla constatazione di una «situazione finanziaria negativa» è conforme alla giurisprudenza di cui al punto 673 supra.
677
Quanto alla asserzione da parte delle ricorrenti di una «contraddizione fondamentale» nella condotta della [OSCURATO:PERSONA] per il trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], beneficiarie di un vantaggio concorrenziale proveniente «dall’inspiegabile» rinuncia a qualsiasi azione nei loro confronti, è necessario rilevare che l’analisi comparativa delle ricorrenti è priva di qualunque pertinenza.
678
Si deve ricordare che un’impresa che, con il suo comportamento, ha violato l’articolo 81 CE non può sottrarsi a qualsivoglia sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore o ad altri due operatori economici, se il procedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione dei suddetti operatori (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 197).
679
Comunque, come già illustrato, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere in grado di tener conto, nella sua decisione, delle risposte delle imprese interessate alla comunicazione degli addebiti e deve poter non soltanto accogliere o respingere gli argomenti delle suddette imprese, ma procedere anche alla propria analisi dei fatti presentati da queste ultime, sia per rinunciare ad addebiti che si siano rilevati mal fondati, sia per adattare o completare, tanto in fatto quanto in diritto, la sua argomentazione a sostegno degli addebiti mantenuti. [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato, nel caso di specie, agli addebiti inizialmente accolti contro la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], ritenendo insufficienti gli elementi di prova che le riguardavano.
680
La suddetta situazione non è in alcun modo comparabile a quella della [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione impugnata ed alla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accordare una riduzione dell’importo dell’ammenda considerata la situazione finanziaria di quest’ultima e non rivela quindi alcuna contraddizione o discriminazione a danno della [OSCURATO:PERSONA].
681
Dati tali elementi, l’asserzione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso a torto la domanda della [OSCURATO:PERSONA] di prendere in considerazione la sua precaria situazione finanziaria deve essere respinta.
682
Risulta dall’insieme delle precedenti considerazioni che la domanda delle ricorrenti diretta all’annullamento o alla riduzione dell’importo dell’ammenda deve essere respinta.
683
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
684
Ai sensi dell’art.icolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, essendo rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA], Inc., e la [OSCURATO:PERSONA] OHG sono condannate alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 marzo 2013.
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della controversia
Decisione impugnata
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
I – Sulla ricevibilità del documento prodotto dalle ricorrenti in udienza
II – Sulle conclusioni dirette all’annullamento della decisione impugnata
A – Sulla violazione degli articoli 81 CE e 253 CE
1. Sulla possibilità di qualificare uno scambio di informazioni come pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale
2. Sull’esistenza di una pratica concordata avente un oggetto anticoncorrenziale
a) Sull’assenza di credibilità della [OSCURATO:PERSONA]
b) Sull’incompatibilità delle modalità di esercizio della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] con la collusione addebitata
Sull’asserita violazione dell’articolo 253 CE
Sul merito
c) Sul coordinamento illecito dei prezzi di riferimento della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] delle discussioni illecite
Sulla natura delle informazioni scambiate
Sui partecipanti agli scambi
Sulla presa in considerazione delle caratteristiche essenziali del mercato interessato
– Sul contesto normativo
– Sulla natura specifica del prodotto in parola
– Sul carattere variabile della domanda
– Sulla struttura del mercato
Sul calendario e la frequenza delle comunicazioni
Sulla finalità delle comunicazioni bilaterali
Sulla pertinenza dei prezzi di riferimento nel settore della banana
Sulla responsabilità dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] coinvolti nelle comunicazioni bilaterali
B – Sulla violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di motivazione
III – Sulle conclusioni dirette all’annullamento o alla riduzione dell’ammenda
A – Osservazioni preliminari
B – Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda in quanto è fondato sul valore delle vendite di prodotti che non hanno alcun nesso con l’infrazione e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
C – Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo di base dell’ammenda in quanto si fonda sulla conclusione erronea che il comportamento «era relativo» alla fissazione dei prezzi e sulla violazione dell’obbligo di motivazione
C – Sul carattere presuntivamente sproporzionato dell’importo dell’ammenda avendo la [OSCURATO:PERSONA] disatteso a torto l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa avrebbe dovuto tener conto della precaria situazione finanziaria di quest'ultima
Sulle spese
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.