CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 09/02/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 febbraio 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 29 ottobre 2020 del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed euro 2.770 di multa, revocando la pena sospesa e la statuizione accessoria, per le violazioni dell'art. 44 lett. b), degli art. 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e dell'art. 349, secondo comma, cod. pen. w) 2. Ricorre per cassazione la difesa dell'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge perché il Giudice di primo grado aveva effettuato un ragguaglio di pena nonostante il reato dell'art. 95 d.P.R. n. 380 del 2001 fosse punito solo con l'ammenda e con il secondo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché aveva negato la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Innanzi tutto, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di equivalenza delle circostanze con motivazione ineccepibile, avuto riguardo alla non modesta entità dei lavori, alla destinazione abitativa delle opere con incremento del carico urbanistico e alla spregiudicatezza dell'imputato che aveva completato il manufatto in breve tempo e ad ogni costo, incurante delle prescrizioni dell'Autorità. E' pacifico in giurisprudenza che in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. Rv. 279838 - 02) In secondo luogo, la Corte territoriale ha correttamente esplicitato il calcolo della pena del reato continuato costituito da fattispecie punite con pene eterogenee. La decisione è in linea con la regola indicata dalle Sezioni Unite Giglia (sent. n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751-01) secondo cui in caso di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. Nel caso in esame, infatti, la pena del delitto più grave, cioè per la violazione dei sigilli, è stata quantificata in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa, aumentata per il reato dell'art. 44 lett. b) di mesi 1 di reclusione ed euro 250 di multa per ciascuna delle due violazioni, ulteriormente aumentata di euro 700 di multa per ciascuna delle due violazioni degli art.93 e 95, pervenendo così a irrogare la pena finale di mesi 10 di reclusione ed euro 2.700 di multa. Secondo la semplificazione casistica contenuta nella sentenza, se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave, il che ha comportato l'aumento della pena detentiva della violazione di sigilli cui si è aggiunta la pena pecuniaria della stessa specie, cioè la multa in luogo dell'ammenda; se il reato più grave è punito con la pena detentiva e il reato meno grave è punito con la pena pecuniaria, l'aumento di pena da operarsi sulla pena detentiva va ragguagliato a pena pecuniaria, il che ha comportato l'aumento della pena pecuniaria sempre della stessa specie, cioè della multa. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 22 dicembre