CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 06927/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE di APPELLO sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto - in parziale riforma della decisione del Tribunale di Taranto - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate ai sensi degli artt. 582 - 583 - 585 cod. pen., giudicate guaribili in giorni 60, condannandolo alla pena ritenuta giustizia, con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile, da liquidarsi separatamente - ha ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche riconosciute già dal primo giudice e rideterminato la pena; ha, altresì revocato le statuizioni risarcitorie in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale si affida a un unico motivo denunciando violazione degli artt.133 e 163 cod. pen. e correlati vizi della motivazione con riguardo al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Espone la Difesa di avere depositato, all'udienza dinanzi alla Corte di appello del 23 marzo 2022, i provvedimenti, adottati in sede esecutiva, con i quali erano state revocate le due uniche precedenti condanne risultanti dal casellario giudiziale, in quanto afferenti a fattispecie depenalizzate. Nondimeno, la Corte di appello ha fondato il diniego della sospensione condizionale della pena proprio valorizzando la presenza dei precedenti. Ci si duole, inoltre, che la Corte di appello abbia fatto anche riferimento a un ulteriore episodio di aggressione, mai denunciato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio in merito alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. 2. La Corte di appello di Lecce, nel valutare la possibilità di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha condiviso il diniego del primo giudice, testualmente affermando che "non risulta affatto che le pregresse condanne (indicate nel casellario giudiziale) ineriscano a fatti oramai depenalizzati". 3. E, tuttavia, che i fatti per cui il ricorrente ha subìto le condanne annoverate nel suo certificato penale - entrambe aventi a oggetto il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2 co. 1-bis D.L. n. 463 del 12/09/1983 conv. dalla L. n. 638/1983 - siano stati depenalizzati emerge dalla legge, e in particolare dal D.Igs. n. 8/2016 art. 3, che ha, appunto, depenalizzato il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali per un importo non superiore a 10.000 euro annui. Nella sua attuale formulazione, successiva al D.Igs. n. 8/2016, l'art. 2 co. lbis, D.I. n. 463/1983, conv. dalla L. n. 638/1983, prevede, infatti, che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a euro 1.032, mentre, se l'importo è inferiore, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. 4. Ora - a prescindere dalla circostanza che, nel verbale di udienza dinanzi alla Corte di appello, non v'è traccia dell'allegazione delle due ordinanze con le quali, ben prima della sentenza impugnata, e precisamente con provvedimenti resi rispettivamente il 30/09/2019 e 09/11/2021, il giudice dell'esecuzione aveva già disposto la revoca dei due provvedimenti di condanna risultanti dal certificato penale - ciò che risulta, nondimeno, inconfutabilmente, dalla sentenza impugnata, è che la Difesa appellante avesse invocato la sospensione condizionale della pena rappresentando il venir meno dei precedenti ostativi, tant'è che la Corte distrettuale ne ha fatto motivo della (erronea) valutazione già poc'anzi richiamata. 5.Va, allora, richiamato l'orientamento, da tempo accreditato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di applicazione della sospensione condizionale della pena per più di due volte non ricorre nel caso in cui l'imputato abbia in precedenza riportato due condanne a pena sospesa per reato depenalizzato da una legge successiva, giacché tra gli effetti penali della condanna destinati a cessare in caso di "abolitio criminis" va ricompreso anche quello che pone un limite alla reiterazione del detto beneficio. (Sez. 4, n. 21730 del 02/03/2004, Rv. 228578 ; Sez. 5, n. 44281 del 01/07/2005, Rv. 232621). In una fattispecie analoga a quella in esame, si è affermato che non deve procedersi alla revoca delle sospensioni condizionali precedentemente concesse con riferimento a condanne per fatti non più previsti dalla legge come reato, in quanto criminis" fa cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. (Fattispecie relativa a violazioni degli artt. 10-bis e 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in cui l'ammontare delle ritenute e dell'IVA non versate era inferiore alle soglie di punibilità rideterminate con d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158). 6. Va, quindi, affermato che, se la parte rappresenti, nel giudizio di merito, il proprio interesse al beneficio di legge, in specie, raccordandola al venir meno di precedenti ostativi alla reiterazione della sospensione condizionale della pena, così evidenziando gli elementi significativi della sua concedibilità, spetta al Giudice lo scrutinio afferente alla verifica, in concreto, dell'effetto depenalizzante e, nel caso di specie, della riconducibilità (o meno) delle condotte oggetto di condanna alle soglie di punibilità introdotte dal legislatore del 2016, e, quindi, all'ambito attinto dalla depenalizzazione. 7. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata, con specifico ed esclusivo riguardo, al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice di merito. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Così