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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09114/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 ottobre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due reati di cui all'art. 648 e di cui all'art. 474 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, difettandone l'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato che l'oggettiva falsità dei marchi figurativi, apposti sulle cover, era ricavabile dalle varie relazioni dei soggetti esperti e "l'anomala modalità di approvvigionamento, con acquisto all'ingrosso avvenuto tramite un contatto internet da soggetto cinese, che non forniva alcuna garanzia di affidabilità sul possesso di autorizzazioni per la commercializzazione dei prodotti originali, e l'assenza di ogni tipo di packaging tipico delle imprese, licenziatarie dei marchi, erano elementi sufficienti a comprendere che si trattava di merce contraffatta"); Rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo della censura già sollevata dinanzi alla Corte territoriale, che, nel disattendere la richiesta di applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, in considerazione "del numero dei prodotti contraffatti, al di là del loro valore economico, pur esso non indifferente", ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154 - 01), secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 25 gennaio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 23 ottobre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due reati di cui all'art. 648 e di cui all'art. 474 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli, difettandone l'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pagina 6 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha sottolineato che l'oggettiva falsità dei marchi figurativi, apposti sulle cover, era ricavabile dalle varie relazioni dei soggetti esperti e "l'anomala modalità di approvvigionamento, con acquisto all'ingrosso avvenuto tramite un contatto internet da soggetto cinese, che non forniva alcuna garanzia di affidabilità sul possesso di autorizzazioni per la commercializzazione dei prodotti originali, e l'assenza di ogni tipo di packaging tipico delle imprese, licenziatarie dei marchi, erano elementi sufficienti a comprendere che si trattava di merce contraffatta"); Rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo della censura già sollevata dinanzi alla Corte territoriale, che, nel disattendere la richiesta di applicazione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto, in considerazione "del numero dei prodotti contraffatti, al di là del loro valore economico, pur esso non indifferente", ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Rv. 271154 - 01), secondo cui la "particolare tenuità", nel delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto che comprenda le modalità dell'azione, la personalità dell'imputato e il valore economico della "res"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il
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